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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 15652/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8331-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CONSIGLIO della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso e nello lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLOZOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, pubblicata il 30/01/2017 R.G. n. 33/2016; Oggetto: Pubblico impiego – sanzione disciplinare conservativa R.G.N. 8331/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 6/2017, confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente provinciale addetta al settore informazione, stampa e relazioni pubbliche) nei confronti del Consiglio della Provincia di Trento intesa ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per dieci giorni, irrogatale dal [OSCURATO:PERSONA] amministrazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] o, in subordine, una sua riduzione; la sanzione aveva fatto seguito alla lettera in data 11.2.2015 con la quale era stato contestato alla Tomasoni: -di essersi rifiutata in data 19.1.2015 di ricevere due raccomandate a mano dai commessi Bona e Predelli inviatele, con tanto di firma originale sulle buste, dal Presidente del Consiglio provinciale; -di essersi nuovamente rifiutata di ricevere due raccomandate il giorno 23 gennaio 2015; - di non essersi presentata il 27 gennaio nell’ufficio del presidente del Consiglio che l’aveva appositamente convocata, adducendo tardivamente la mancata tempestiva conoscenza della e-maildi convocazione; - di essersi dichiarata indisponibile (per altri impegni professionali) al successivo incontro con il Presidente, fissato per il 28 gennaio; la Tomasoni avevaeccepito l’illegittimità della sanzione sotto diversi profili; riteneva la Corte territoriale inammissibile la doglianza con la quale la Tomasoni aveva sostenuto che sarebbe stato rilevante indagare sulla illecita condotta della [OSCURATO:PERSONA] di Trento nella scelta dell’operatore privato incaricato di gestire il trasporto degli studenti e della determinazione dei compensi ad esso relativi e ciò per la ragione che oggetto della sanzione disciplinare era stato il rifiuto di ricevere, sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo, atti formali provenienti dal datore di lavoro o da suoi delegati, e non l’inottemperanza ad un ordine illegittimo; escludeva che l’inoltro di due raccomandate a mano potesse integrare una interferenza dell’organo politico nella competenza di un pubblico funzionario; riteneva irrilevante il contenuto delle raccomandate in esame (con le quali il Presidente del Consiglio avrebbe, a detta della ricorrente, dettato disposizioni e prescrizioni in ordine ad irregolarità rilevate e denunciate dalla dipendente con riguardo alla fatturazione di alcune operazioni relative al trasporto disabili effettuate dal [OSCURATO:PERSONA]) considerato che la contestazione disciplinare riguardava il rifiuto di ricevere la corrispondenza e che le buste in questione erano anche sigillate, il che escludeva che la Tomasoni ne potesse conoscere il contenuto; R.G.N. 8331/2017 Pag.in ogni caso rilevava che, essendo stata proprio la Tomasoni a denunciare le irregolarità nella vicenda del trasporto disabili (ingiustificata maggiorazione del 30% del prezzo pattuito dall’Ente pubblico con il [OSCURATO:PERSONA] - soggetto selezionato senza bando pubblico ed il cui legale rappresentante sarebbe stato amico del dirigente del provinciale patrimonio - pe r il trasporto studenti con mezzi attrezzati per le esigenze dei disabili), non si vedeva come la stessa potesse legittimamente rifiutare di ricevere le risposte dalla persona il cui intervento lei aveva sollecitato; quanto alla mancata presentazione al cospetto del Presidente della Provincia, riteneva decisivo che la Tomasoni non avesse contrastato l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui sarebbe stato preciso suo dovere assumere l’iniziativa di presentarsi davanti al Presidente in un altro momento e non limitarsi a fare riferimento a suoi personali convincimenti (l’incontro sarebbe stato impossibile) e ad affermare di aver provato, invano, ad incontrare il Presidente; riteneva proporzionata la sanzione evidenziando che la ricorrente, a sostegno dell’esistenza di una causa di giustificazione, aveva addotto una circostanza (la convinzione di dover adempiere ad un preciso dovere di non collaborare ad affari o manovre non conformi al pubblico interesse ed anzi contrarie all’obbligo di buona amministrazione) che non poteva giustificare il rifiuto di ricevere raccomandate (dal contenuto ignoto o comunque incerto); evidenziava che l’errore putativo avrebbe potuto assumere rilevanza solo a fronte di un ordine inadempiuto in quanto ritenuto illegittimo e non anche a fronte del mero rifiuto di ricevere atti;

2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi;

3. il Consiglio della [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha resistito con controricorso.

Consideratoche:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 (alla luce della determina dell’[OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 2015, n. 6), 115, comma 1, 116, 420, comma 5 e 421 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ.; assume di avere sempre sostenuto (e chiesto di provare) di aver avuto conoscenza del contenuto delle raccomandate in questione e di averle respinte proprio in ragione contenuto e del fatto di aver considerato le lettere in questione come un mezzo di pressione per occultare un illecito amministrativo; rileva, quanto alla mancata presentazione al cospetto del Presidente di non aver avuto tempestiva conoscenza della stessa e di essere stata successivamente R.G.N. 8331/2017 Pag.impossibilitata a concertare una diversa data a cagione del carico di lavoro suo e del Presidente; evidenzia che, secondo le direttive dell’[OSCURATO:PERSONA], non è necessario che un dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati perché scatti la tutela di cui all’art. 54 bisinvocato; insiste nel ritenere che quelle raccomandate rifiutate costituivano una pressione indiretta da parte di colui cui aveva addebitato irregolarità nella gestione del servizio trasporto;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2086, 2087, 2094 e 2104 cod. civ. in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, all’art. 1, comma 3, lett. a) e lett. h) dell’all.

N al CCPL 2002-2005 del 20.10.2003, all’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (All.

N/1) e all’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001; sostiene che la conoscenza preventiva - anche meramente supposta (supposizione però rivelatasi esatta) -del contenuto delle lettere in questione rendeva lecita la sua reazione di rifiuto a ricevere le raccomandate;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. in relazione alla legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (artt. 7 e 1), agli artt. 9, 6 e 8 del Capitolato di appalto con il CTA ed all’art. 3 del Contratto con il CTA; sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale a non esprimersi sulla sussistenza o meno di un illecito amministrativo nella maggiorazione del 30% dei costi di trasporto di persone disabili praticata dal CTA e sulla legittimità o meno delle disposizioni contenute nelle lettere che la ricorrente ha rifiutato di ricevere;

4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2094, 2104, 2106, 1375 cod. civ. e 51 cod. pen. in relazione agli artt. 54 bis, comma 3 lett. 5, del d.lgs. n. 165/2001, all’art. 2, comma 5, all’art. 6, comma 4, lett. a, b), h) all’art. 6, comma 5, lett. b), all’art. 6, comma 4, lett. i), all’art. 6, comma 1, dell’all.

N al CCPL 2002-2005 del 20.10.2003; sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la valutazione dell’elemento soggettivo non potesse incidere nella valutazione di proporzionalità della sanzione inflitta per non esservi nesso causale tra le condotte ascritte alla dipendente ed il dovere tipico del funzionario diligente non disposto a partecipare ad un subodorato illecito amministrativo e/o penale;

5. è fondato il quarto motivo e determina l’assorbimento degli altri;

6. ritiene il Collegio che sia erroneo l’assunto della Corte territoriale secondo cui la convinzione soggettiva della Tomasoni (di adempiere al preciso dovere di non collaborare “ad affari o manovre non conformi al pubblico interesse”) non poteva R.G.N. 8331/2017 Pag.incidere sul giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta per non esservi nesso causale tra le condotte ascritte alla dipendente ed il dovere tipico del funzionario diligente non disposto a partecipare ad un subdorato illecito amministrativo e/o penale; il presunto (e denunciato) illecito poteva configurare una pratica illegale e la Tomasoni, per quanto si rileva dalla stessa sentenza impugnata, non voleva esserne toccata neppure indirettamente; invero su tale illecito presupposto,descritto dalla ricorrente la Corte territoriale non hasvolto alcun accertamento così che la valutazione di irrilevanza dello stesso ad incidere sull’elemento soggettivo resta monca;

7. neppure è rientrata nella valutazione di tale elemento soggettivo la circostanza che la Tomasoni, pur non conoscendo con certezza il contenuto delle raccomandate, ben poteva presumere lo stesso e ciò non solo sulla base dell’indicazione del mittente riportata sulle raccomandate (con il quale l’interlocuzione sembra essere stata temporalmente circoscritta a quanto dalla Tomasoni formalmente stigmatizzato con riguardo alla questione “costo trasporto disabili”) ma anche stante l’accertata coincidenza, pure emergente dalla sentenza impugnata, tra detto contenuto e quello di altre precedenti simili comunicazioni, tutte relative alla medesima vicenda; tale presunzione, se da un punto di vista oggettivo, può essere ininfluente ai fini dell’integrazione della condotta di rifiuto, di certo può incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della consapevolezza sia della condotta sia del contrasto con la regola; ed allora, se è vero che, a fini disciplinari, ben può rilevare in sé il rifiuto di ricevere, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, atti formali (a prescindere dalla provenienza degli stessi dal superiore gerarchico ovvero dall’organo politico insediato alla guida dell’Ente) è altrettanto vero che il comportamento della dipendente andavavalutato non solo nel suo contenuto oggettivo - con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portatasoggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui era stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'in tensità dell'elemento volitivo dell'agente; tale elemento soggettivo e quindi l’ipotizzato collegamento delle raccomandate non accettate ai fatti oggetto della segnalazione ha tanto più rilievo se si considera che la fattispecie si è compiuta quando era già entrato in vigore l’art. 54-bisdel d.lgs. n. 165 del 2001, nella versione originaria come inserita dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/20126 novembre 2012, n. 190 e modificata dall’art. 31, comma 1, del R.G.N. 8331/2017 Pag.d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, a mente del quale, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia; nell’ipotesi in esame siamo pur sempre di fronte ad un presupposto costituito da una segnalazione da parte della Tomasoni al Presidente del Consiglio provinciale ed all’ufficio Ragioneria di illeciti amministrativi “probabilmente di rilevanza penale” (v. sentenza impugnata pag. 4) presupposto che, alla luce degli altri elementi sopra evidenziati, ben può aver inciso sull’elemento soggettivo o sulla gravità di esso; se pure è vero che la contestazione ha riguardato una condotta distinta ed ulteriore (il rifiuto di atti) rispetto alla segnalazione della Tomasoni, certo la percezione della dipendente di un collegamento esistente tra gli atti rifiutati e la sua denuncia non poteva essere pretermessa nell’ambito della valutazione sulla sanzione disciplinare; anche se non si discute della mancata esecuzione di un ordine ritenuto illegittimo in quanto direttamente collegato ai fatti oggetto della segnalazione, tuttavia la possibile percezione degli atti la cui ricezione è stata rifiutata quali indebite pressioni in relazione alla segnalazione suddetta, in un contesto di asserite sollecitazioni - parimenti meritevoli di approfondimento istruttorio - intese ad evitare che fossero portate alla luce le lamentate irregolarità, stanti le particolari circostanze in cui il comportamento è stato posto in essere, sono elementi che non possono esser pretermessi nella valutazione dell’eventuale illecito disciplinare, anche sotto il profilo dell’intensità dell’elemento volitivo;

9. conclusivamente va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e va cassata la sentenza impugnata in relazione del motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia;

10. la fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.M.

La Corte - ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale exart. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ. - accoglie il quart

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8331-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro CONSIGLIO della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso e nello lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLOZOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, pubblicata il 30/01/2017 R.G. n. 33/2016; Oggetto: Pubblico impiego – sanzione disciplinare conservativa R.G.N. 8331/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 6/2017, confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente provinciale addetta al settore informazione, stampa e relazioni pubbliche) nei confronti del Consiglio della Provincia di Trento intesa ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per dieci giorni, irrogatale dal [OSCURATO:PERSONA] amministrazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] o, in subordine, una sua riduzione; la sanzione aveva fatto seguito alla lettera in data 11.2.2015 con la quale era stato contestato alla Tomasoni: -di essersi rifiutata in data 19.1.2015 di ricevere due raccomandate a mano dai commessi Bona e Predelli inviatele, con tanto di firma originale sulle buste, dal Presidente del Consiglio provinciale; -di essersi nuovamente rifiutata di ricevere due raccomandate il giorno 23 gennaio 2015; - di non essersi presentata il 27 gennaio nell’ufficio del presidente del Consiglio che l’aveva appositamente convocata, adducendo tardivamente la mancata tempestiva conoscenza della e-maildi convocazione; - di essersi dichiarata indisponibile (per altri impegni professionali) al successivo incontro con il Presidente, fissato per il 28 gennaio; la Tomasoni avevaeccepito l’illegittimità della sanzione sotto diversi profili; riteneva la Corte territoriale inammissibile la doglianza con la quale la Tomasoni aveva sostenuto che sarebbe stato rilevante indagare sulla illecita condotta della [OSCURATO:PERSONA] di Trento nella scelta dell’operatore privato incaricato di gestire il trasporto degli studenti e della determinazione dei compensi ad esso relativi e ciò per la ragione che oggetto della sanzione disciplinare era stato il rifiuto di ricevere, sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo, atti formali provenienti dal datore di lavoro o da suoi delegati, e non l’inottemperanza ad un ordine illegittimo; escludeva che l’inoltro di due raccomandate a mano potesse integrare una interferenza dell’organo politico nella competenza di un pubblico funzionario; riteneva irrilevante il contenuto delle raccomandate in esame (con le quali il Presidente del Consiglio avrebbe, a detta della ricorrente, dettato disposizioni e prescrizioni in ordine ad irregolarità rilevate e denunciate dalla dipendente con riguardo alla fatturazione di alcune operazioni relative al trasporto disabili effettuate dal [OSCURATO:PERSONA]) considerato che la contestazione disciplinare riguardava il rifiuto di ricevere la corrispondenza e che le buste in questione erano anche sigillate, il che escludeva che la Tomasoni ne potesse conoscere il contenuto; R.G.N. 8331/2017 Pag.in ogni caso rilevava che, essendo stata proprio la Tomasoni a denunciare le irregolarità nella vicenda del trasporto disabili (ingiustificata maggiorazione del 30% del prezzo pattuito dall’Ente pubblico con il [OSCURATO:PERSONA] - soggetto selezionato senza bando pubblico ed il cui legale rappresentante sarebbe stato amico del dirigente del provinciale patrimonio - pe r il trasporto studenti con mezzi attrezzati per le esigenze dei disabili), non si vedeva come la stessa potesse legittimamente rifiutare di ricevere le risposte dalla persona il cui intervento lei aveva sollecitato; quanto alla mancata presentazione al cospetto del Presidente della Provincia, riteneva decisivo che la Tomasoni non avesse contrastato l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui sarebbe stato preciso suo dovere assumere l’iniziativa di presentarsi davanti al Presidente in un altro momento e non limitarsi a fare riferimento a suoi personali convincimenti (l’incontro sarebbe stato impossibile) e ad affermare di aver provato, invano, ad incontrare il Presidente; riteneva proporzionata la sanzione evidenziando che la ricorrente, a sostegno dell’esistenza di una causa di giustificazione, aveva addotto una circostanza (la convinzione di dover adempiere ad un preciso dovere di non collaborare ad affari o manovre non conformi al pubblico interesse ed anzi contrarie all’obbligo di buona amministrazione) che non poteva giustificare il rifiuto di ricevere raccomandate (dal contenuto ignoto o comunque incerto); evidenziava che l’errore putativo avrebbe potuto assumere rilevanza solo a fronte di un ordine inadempiuto in quanto ritenuto illegittimo e non anche a fronte del mero rifiuto di ricevere atti; 2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; 3. il Consiglio della [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha resistito con controricorso. Consideratoche: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 (alla luce della determina dell’[OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 2015, n. 6), 115, comma 1, 116, 420, comma 5 e 421 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ.; assume di avere sempre sostenuto (e chiesto di provare) di aver avuto conoscenza del contenuto delle raccomandate in questione e di averle respinte proprio in ragione contenuto e del fatto di aver considerato le lettere in questione come un mezzo di pressione per occultare un illecito amministrativo; rileva, quanto alla mancata presentazione al cospetto del Presidente di non aver avuto tempestiva conoscenza della stessa e di essere stata successivamente R.G.N. 8331/2017 Pag.impossibilitata a concertare una diversa data a cagione del carico di lavoro suo e del Presidente; evidenzia che, secondo le direttive dell’[OSCURATO:PERSONA], non è necessario che un dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati perché scatti la tutela di cui all’art. 54 bisinvocato; insiste nel ritenere che quelle raccomandate rifiutate costituivano una pressione indiretta da parte di colui cui aveva addebitato irregolarità nella gestione del servizio trasporto; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2086, 2087, 2094 e 2104 cod. civ. in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, all’art. 1, comma 3, lett. a) e lett. h) dell’all. N al CCPL 2002-2005 del 20.10.2003, all’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (All. N/1) e all’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001; sostiene che la conoscenza preventiva - anche meramente supposta (supposizione però rivelatasi esatta) -del contenuto delle lettere in questione rendeva lecita la sua reazione di rifiuto a ricevere le raccomandate; 3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. in relazione alla legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (artt. 7 e 1), agli artt. 9, 6 e 8 del Capitolato di appalto con il CTA ed all’art. 3 del Contratto con il CTA; sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale a non esprimersi sulla sussistenza o meno di un illecito amministrativo nella maggiorazione del 30% dei costi di trasporto di persone disabili praticata dal CTA e sulla legittimità o meno delle disposizioni contenute nelle lettere che la ricorrente ha rifiutato di ricevere; 4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2094, 2104, 2106, 1375 cod. civ. e 51 cod. pen. in relazione agli artt. 54 bis, comma 3 lett. 5, del d.lgs. n. 165/2001, all’art. 2, comma 5, all’art. 6, comma 4, lett. a, b), h) all’art. 6, comma 5, lett. b), all’art. 6, comma 4, lett. i), all’art. 6, comma 1, dell’all. N al CCPL 2002-2005 del 20.10.2003; sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la valutazione dell’elemento soggettivo non potesse incidere nella valutazione di proporzionalità della sanzione inflitta per non esservi nesso causale tra le condotte ascritte alla dipendente ed il dovere tipico del funzionario diligente non disposto a partecipare ad un subodorato illecito amministrativo e/o penale; 5. è fondato il quarto motivo e determina l’assorbimento degli altri; 6. ritiene il Collegio che sia erroneo l’assunto della Corte territoriale secondo cui la convinzione soggettiva della Tomasoni (di adempiere al preciso dovere di non collaborare “ad affari o manovre non conformi al pubblico interesse”) non poteva R.G.N. 8331/2017 Pag.incidere sul giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta per non esservi nesso causale tra le condotte ascritte alla dipendente ed il dovere tipico del funzionario diligente non disposto a partecipare ad un subdorato illecito amministrativo e/o penale; il presunto (e denunciato) illecito poteva configurare una pratica illegale e la Tomasoni, per quanto si rileva dalla stessa sentenza impugnata, non voleva esserne toccata neppure indirettamente; invero su tale illecito presupposto,descritto dalla ricorrente la Corte territoriale non hasvolto alcun accertamento così che la valutazione di irrilevanza dello stesso ad incidere sull’elemento soggettivo resta monca; 7. neppure è rientrata nella valutazione di tale elemento soggettivo la circostanza che la Tomasoni, pur non conoscendo con certezza il contenuto delle raccomandate, ben poteva presumere lo stesso e ciò non solo sulla base dell’indicazione del mittente riportata sulle raccomandate (con il quale l’interlocuzione sembra essere stata temporalmente circoscritta a quanto dalla Tomasoni formalmente stigmatizzato con riguardo alla questione “costo trasporto disabili”) ma anche stante l’accertata coincidenza, pure emergente dalla sentenza impugnata, tra detto contenuto e quello di altre precedenti simili comunicazioni, tutte relative alla medesima vicenda; tale presunzione, se da un punto di vista oggettivo, può essere ininfluente ai fini dell’integrazione della condotta di rifiuto, di certo può incidere sulla valutazione dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della consapevolezza sia della condotta sia del contrasto con la regola; ed allora, se è vero che, a fini disciplinari, ben può rilevare in sé il rifiuto di ricevere, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, atti formali (a prescindere dalla provenienza degli stessi dal superiore gerarchico ovvero dall’organo politico insediato alla guida dell’Ente) è altrettanto vero che il comportamento della dipendente andavavalutato non solo nel suo contenuto oggettivo - con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portatasoggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui era stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'in tensità dell'elemento volitivo dell'agente; tale elemento soggettivo e quindi l’ipotizzato collegamento delle raccomandate non accettate ai fatti oggetto della segnalazione ha tanto più rilievo se si considera che la fattispecie si è compiuta quando era già entrato in vigore l’art. 54-bisdel d.lgs. n. 165 del 2001, nella versione originaria come inserita dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/20126 novembre 2012, n. 190 e modificata dall’art. 31, comma 1, del R.G.N. 8331/2017 Pag.d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, a mente del quale, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia; nell’ipotesi in esame siamo pur sempre di fronte ad un presupposto costituito da una segnalazione da parte della Tomasoni al Presidente del Consiglio provinciale ed all’ufficio Ragioneria di illeciti amministrativi “probabilmente di rilevanza penale” (v. sentenza impugnata pag. 4) presupposto che, alla luce degli altri elementi sopra evidenziati, ben può aver inciso sull’elemento soggettivo o sulla gravità di esso; se pure è vero che la contestazione ha riguardato una condotta distinta ed ulteriore (il rifiuto di atti) rispetto alla segnalazione della Tomasoni, certo la percezione della dipendente di un collegamento esistente tra gli atti rifiutati e la sua denuncia non poteva essere pretermessa nell’ambito della valutazione sulla sanzione disciplinare; anche se non si discute della mancata esecuzione di un ordine ritenuto illegittimo in quanto direttamente collegato ai fatti oggetto della segnalazione, tuttavia la possibile percezione degli atti la cui ricezione è stata rifiutata quali indebite pressioni in relazione alla segnalazione suddetta, in un contesto di asserite sollecitazioni - parimenti meritevoli di approfondimento istruttorio - intese ad evitare che fossero portate alla luce le lamentate irregolarità, stanti le particolari circostanze in cui il comportamento è stato posto in essere, sono elementi che non possono esser pretermessi nella valutazione dell’eventuale illecito disciplinare, anche sotto il profilo dell’intensità dell’elemento volitivo; 9. conclusivamente va accolto il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e va cassata la sentenza impugnata in relazione del motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia; 10. la fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.M. La Corte - ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale exart. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ. - accoglie il quart
Sentenza Cassazione n. 15652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris