CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38059/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt.81 cpv. e 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, specificamente contestato al capo 14) dell'imputazione, riqualificato sotto la specie di quello previsto dal comma 5 dello stesso articolo. Il primo motivo, inerente al dedotto difetto di responsabilità in relazione al concorso nell'attività di spaccio, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato gli elementi di fatto desumibili dal complesso delle intercettazioni telefoniche; ricostruzione in riferimento alla quale il motivo medesimo si risolve in una non consentita richiesta di riesame in fatto e senza che dalla prospettazione contenuta nella doglianza difensiva possa ritenersi anche astrattamente prospettato alcun effettivo vizio di illogicità o contraddittorietà. Analoga considerazione va formulata in relazione al motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen.; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanza già vagliate dalla Corte territoriale, la quale - pur in presenza della predetta riqualificazione giuridica del fatto - ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base delle considerazioni inerenti alla diversità delle sostanze trattate e alla ripetitività della condotta. Il motivo con il quale l'imputato si è doluto del mancato contenimento del trattamento sanzionatorio, è altresì inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata - come nel caso di specie - una pena superiore alla media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie, la doglianza non prospetta alcun elemento di illogicità nei riguardi del ragionamento seguito della Corte, la quale ha giustificato l'irrogazione di una pena base superiore al minimo edittale sulla base della pluralità delle cessioni, dell'utilizzazione di una medesima base logistica e dei numerosi precedenti penali dai quali è gravato l'imputato, Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]