CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14182/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- attore -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e Ministero dell’economia edelle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e delMinistro pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- convenuti -nonché-) [OSCURATO:PERSONA];- convenuto contumace -udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;Numero registro generale 23697/2025N.R.G.: 23697/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 14182/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei Ministri e la Repubblica Federale di Germania, esponendo che ilproprio padre [OSCURATO:PERSONA] nel corso della [OSCURATO:PERSONA] fuvittima di crimini di guerra commessi in suo danno dall’esercito tedesco echiedendo la condanna degli Stati convenuti al risarcimento del danno,acquisito dall’attrice jure hereditario.2. Il Tribunale di Roma declinò la propria competenza per territorio in favoredi quella del Tribunale di Venezia.Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Venezia, quest’ultimo con ordinanza14 novembre 2025 ha chiesto ex officio a questa Corte di regolare lacompetenza per territorio, ritenendo che essa spettasse al. Tribunale di Romaquale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta,ex art. 25 c.p.c..Nessuna delle parti si è costituita in questa sede ed il Pubblico Ministeropresso la Corte ha concluso chiedendo l’accoglimento del conflitto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il conflitto sollevato dal Tribunale di Venezia è tempestivo, in quanto ilGiudice dopo essersi riservato di provvedere all’esito della prima udienza, hasollevato il conflitto con l’ordinanza riservata.2. Va dichiarata competenza del Tribunale di Roma.Questa Corte infatti ha già stabilito, in identiche fattispecie, che:-) se la domanda di risarcimento è originariamente proposta nei soliconfronti della Repubblica Federale di Germania, si applicano le regoleordinarie sulla competenza;-) se la domanda è invece proposta sin dall’inizio non solo nei confrontidella Repubblica Federale di Germania, ma anche nei confronti dello Statoitaliano e/o del Ministero, la competenza spetta al Tribunale di Roma, qualegiudice del del forum destinatae solutionis come individuato dall’art. 43 deld.l. 30 aprile 2022, n. 36 (Cass. 7371/25, 23689/25, 33663/25 e 460/26).Numero registro generale 23697/2025N.R.G.: 23697/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 14182/2026Data pubblicazione 14/05/20263. Nel caso di specie la domanda fu originariamente proposta sia nei confrontidella Repubblica federale di Germania, sia nei confronti della Presidenza delconsiglio, sicché la competenza va attribuita al Tribunale di Roma.P.q.m.(-) dichiara la competenza del Tribunale di Roma;(-) fissa il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente per lariassunzione della causa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])