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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33568/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 aprile 1966; avverso la sentenza n. 15456 della Corte di Cassazione, Sezione IV penale del 11 marzo 2025 (depositata il 18 aprile 2025); letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentiti, altresì, per [OSCURATO:PERSONA], soggetto cointeressato al ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecco, e, per il ricorrente, gli avv.ti Micaela MUTTINI, del foro di Lucca, e Giuseppe PAVICH, del foro di Massa, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assistito dal proprio legale di fiducia, ha, con atto del 15 luglio 2025, presentato ricorso straordinario ai senso dell'art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 15456 del 11 marzo 2025 pronunziata nei suoi confronti dalla IV Sezione penale della Corte di cassazione e con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso da questo presentato, in via ordinaria, avverso la sentenza n. 2582 del 15 aprile 2024 della Corte di appello di Milano con la quale lo stesso, in parziale riforma di urprecedente sentenza pronunziata in data 6 settembre 2021 dal Tribunale di Lecco, era S-din stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 598 cod. pen. - mentre vi era stata dichiarazione di improcedibilità in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., anch'esso contestato a carico del [OSCURATO:PERSONA], stante l'intervenuta remissione della querela - ed era stato, pertanto, condannato, in luogo della originaria pena, peraltro commisurata alla pena edittale prevista per i reati di cui all'art. 589-bis e 590-bis cod. pen. ritenuti dal Tribunale, di anni 3 e mesi 8 di reclusione, confermate le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con conferma dellt precedenti statuizioni accessorie a carico del [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione delle pene accessorie che, data la riduzione di quella principale, sono state revocate.

Nell'impugnare, con il mezzo straordinario, la sentenza di questa Corte la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un unico, sebbene articolato, motivo con il quale ha, in sintesi, affermato che la sentenza con la quale è stata dichiarata inammissibile la impugnazione presentata dal proprio assistito sarebbe fondata su di un dato istruttorio che, per errore, sarebbe stato travisato.

Nella specie, va premesso che il processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] - il quale è un funzionario della Provincia di Lecco adibito, fra l'altro, alla cura dei procedimenti amministrativi finalizzati alla autorizzazione del transito dei trasporti eccezionali sulla strade facenti capo alle Amministrazioni provinciali - trae origine dall'avvenuto ammaloramento di un cavalcavia, detto dell'Annone - in carico per ciò che attiene alla sua gestione e manutenzione all'ANAS in quanto destinato a consentire ai soggetti che percorrono la strada provinciale n. 49 di attraversare la [OSCURATO:PERSONA] n. 36 - e dalla sua conseguente rovina - in occasione del transito sul medesimo di un trasporto, appunto eccezionale - sulla strada statale sottostante; tale evento ha cagionato la morte di una persona ed il ferimento di altre.

Il ricorrente ha rilevato che, in primo luogo, il trasporto eccezionale che è stato la causa ultima e definitiva del tracollo del cavalcavia non era stato 2autorizzato, in qualità di funzionario della Provincia di Lecco, dal [OSCURATO:PERSONA], ma dalla Provincia di Bergamo, e che non rispondeva al vero la circostanza, affermata nella sentenza impugnata, che nella giornata in cui si è verificato il disastro, il 28 ottobre 2016, ed in quella immediatamente precedente, sul predetto cavalcavia erano transitati 4 trasporti eccezionali, che avevano ulteriormente compromesso la stabilità, già minata, del cavalcavia e che erano stati autorizzati dal [OSCURATO:PERSONA], senza che questi avesse tenuto conto del già evidente ammaloramento della struttura viaria.

Il dato in questione, infatti, ricavato dai giudici, sia del merito che della legittimità, dalla Consulenza tecnica redatta dal Consulente del Pubblico ministero, prof. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe, infatti, frutto dì un fraintendimento; invero, il predetto consulente avrebbe tratto l'informazione da un carteggio intercorso fra lui e la Eusider, impresa destinataria dei trasporti in questione, nel quale si sarebbe fatto riferimento ai predetti trasporti eseguiti il 27 ed il 28 ottobre 2016; questi, però, sarebbero risultati essere stati effettuati non dalla impresa Nicoli, cioè dalla impresa di logistica per conto della quale è stato eseguito il ricordato fatale trasporto del 28 ottobre 2016 che, va ricordato, era stato autorizzato dalla Provincia di Bergamo e non da quella di Lecco, ma da altra impresa, laddove la sentenza ascrive anche i quattro trasporti in questione alla Nicoli; il dato sarebbe, ad avviso del ricorrente, decisivo in quanto - anche a voler prescindere dal fatto che non vi sono elementi in atti che possano fare presumere che i 4 trasporti di cui si parla siano stati autorizzati dal [OSCURATO:PERSONA] - diversamente da quanto soleva fare la Nicoli, i cui automezzi passavano al dì sopra della [OSCURATO:PERSONA] statale n. 36, gli automezzi dell'altra impresa, denominata Battazza, evitavano, proprio per le condizioni di scarsa efficienza del citato cavalcavia, di transitare su di esso; dato questo emergente dalla istruttoria dibattimentale e non esaminato dai giudici della Corte di cassazione, essendo stato considerato, nella sentenza impugnata che la affermazione riportata nelle sentenze di merito in ordine alla sussistenza dei quattro transiti di cui sopra non sarebbe "stata in alcun modo infirmata dalle allegazioni difensive".

Aggiunge il ricorrente che avrebbe anche errato la Corte nell'affermare che in passato il [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso, senza tenere conto delle condizioni in cui si trovava il ricordato cavalcavia, delle autorizzazioni per trasporti eccezionali che lo avrebbero interessato, posto che l'unica autorizzazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] era del 26 marzo 2014 ed era nell'interesse della ditta Battazza che, come ricordato, non percorreva per scelta imprenditoriale la via che imponeva il transito sul cavalcavia in questione. 3Conclude sul punto la ricorrente difesa, evidenziando come la sentenza abbia, pertanto, dato decisivo rilievo ad un dato, il transito di 4 trasporti eccezionali verificatosi nelle ore immediatamente precedenti al collasso del cavalcavia, che, invece, non risponde al vero, non essendosi verificati tali transiti.

Quanto alla qualificabilità di questo errore in guisa di errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la ricorrente difesa ritiene che, premessa la rilevanza del medesimo nel processo decisionale seguito dai giudici di legittimità, esso avrebbe ad oggetto la diretta percezione che la Corte ha avuto del materiale processuale e non la valutazione che di essa è stata fatta dalla Corte medesima; si sarebbe trattato di un errore riguardante una situazione di fatto che ha determinato la errata valutazione delle ragioni impugnatorie fatte valere dal ricorrente avverso la sentenza di appello.

Esse, se adeguatamente esaminate, non avrebbero potuto condurre ad una decisione di inammissibilità della impugnazione a suo tempo presentata dall'attuale ricorrente, di tal che la Corte di cassazione avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato per il quale vi è stata la affermazione della penale responsabilità dell'imputato e non, quanto all'omicidio colposo, dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione.

Alla udienza del 6 novembre 2025 la trattazione del presente giudizio è stata differita alla data odierna, essendo stata ritenuta opportuna la acquisizione di taluni atti formati nell'ambito del giudizio presupposto.

In data 12 dicembre 2025, avendo la Procura generale presso questa Corte reiterato le proprie conclusioni rassegnate nel senso della inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha insistito per la fondatezza della propria richiesta. [OSCURATO:PERSONA] Deve, preliminarmente darsi atto che il presente ricorso è stato - verosimilmente per una mera duplicazione documentale - iscritto due volte nel Registro generale dei ricorsi per cassazione; una prima volta recando esso il nrg 24078 del 2025 ed una seconda volta recando esso il nrg 24136 del medesimo anno; già in data 29 luglio 2025 era stata disposta la riunione dei due fascicoli che, pertanto, recano ora un solo numero di Registro generale, 4cioè il nrg 24078 del 2025, rappresentando questo la prima in ordine di tempo fra le due registrazioni a suo tempo eseguite.

La presente decisione è, pertanto, volta a definire entrambi i giudizi scaturiti dal medesimo ricorso.

Tanto considerato, si osserva che il ricorso presentato è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve ora essere dichiarato.

Va, infatti, segnalato che la presente impugnazione si caratterizza per la sua straordinarietà essendo essa indirizzata ad infirmare la validità di una decisione assunta dalla Corte di cassazione, cioè del giudice preposto alle valutazioni di ultima istanza, contraddistinte di regola dal crisma della inoppugnabilità.

Costituisce un limite a tale caratteristica la possibilità, introdotta in sede di novellazione del testo codicistico operata a seguito della entrata in vigore della legge n. 126 del 2001, di impugnare in favore del condannato la sentenza, sebbene emessa da questa Corte di legittimità, ove essa presenti un "errore materiale o di fatto".

Siffatta condizione, è stato chiarito dalla Corte, si verifica laddove il provvedimento emesso dal giudice della legittimità sia affetto, rispettivamente, da errore materiale o da errore di fatto - indicati dall'art.625- bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione - ove sia riscontrabile la mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, dell'organo giudicante e la sua estrinsecazione grafica, ovvero, nel secondo caso, la sussistenza di una svista o di un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 gennaio 2017, n. 3367, rv 268953).

Costituendo la norma in questione, cioè l'art. 625-bis cod. proc. pen., una disposizione che, evidentemente, introduce una vistosa deroga ad un principio generale - cioè quello della inoppugnabilità delle decisioni emesse a seguito di ricorso per cassazione - essa è caratterizzata dalla suscettibilità solo alla "stretta interpretazione", di tal che debbono ritenersi estranee alla operatività della medesima tutti gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del 5significato delle norme sostanziali e processuali (così, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 giugno 2018, n. 29240, rv 273193), né gli stessi possono essere recuperati attraverso forme di interpretazione normativa di carattere inclusivo atte ad estendere la portata della disposizione in esame al di là dei descritti rigidi termini dianzi indicati.

Tanto considerato, va osservato che la ipotesi prospettata da parte ricorrente è riconducibile, nell'ambito delle due descritte categorie concettuali cui è astrattamente possibile applicare il rimedio impugnatorio dettato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non all'errore materiale - il quale come detto è assimilabile al concetto che la dottrina privatistica sussume in quello di "errore ostativo", cioè l'errore che non cade sul momento formativo della volontà, ma che riguarda esclusivamente la sua esternazione (si immagini il caso in cui la sentenza della Corte sia articolata, in caso di ricorso plurisoggettivo, in relazione alla posizione di un ricorrente, essendo, però, il dispositivo di essa riferito ad altro soggetto) - ma all'errore di fatto, il quale ricorre allorché il processo formativo della volontà provvedimentale che ha condotto alla adozione della sentenza in ipotesi viziata si sia formato sulla base di un presupposto di fatto inesistente, ovvero esistente in forma diversa rispetto a quella intesa dall'organo giudicante.

Va, peraltro, osservato, che ai fini del vantaggioso esperimento del rimedio processuale ora in discorso non è sufficiente che l'errore di fatto sia presente; è, altresì, necessario, infatti, che lo stesso sia stato decisivo, cioè - come è stato lodevolmente chiarito da questa Corte, con indirizzo che viene ora convintamente condiviso - che esso abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'errore non fosse intervenuto (in questi termini, in ipotesi in cui la Corte di cassazione non aveva preso in esame, non essendo stato lo stesso ritualmente inserito nell'incarto processuale per un errore dell'ufficio, un atto, invece, ritualmente prodotto da una delle parti: Corte di cassazione , Sezione IV penale, 30 aprile 2020, n. 13525, rv 279004).

Nel caso in esame il ricorrente individua quale errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la IV Sezione penale di questa Corte di cassazione nella adozione della sentenza oggetto del presente ricorso, cioè la n. 15456 del 2025, la affermazione contenuta a pag. 18 della sentenza impugnata ove si legge: "Con riguardo, invece, alle ripetute autorizzazioni rilasciate alla ditta Nicoli (cui apparteneva l'automezzo condotto dal Ciorei al momento del crollo), contrariamente a quanto assume la difesa dell'imputato che arriva ad 6ipotizzare un'ipotesi di travisamento della prova, la sentenza impugnata (pag. 74) fa un chiaro riferimento, a sua volta tratto dalla relazione del c.t. del Pubblico Ministero, a quattro transiti autorizzati il giorno stesso del sinistro per un peso nettamente superiore alle 44t. (sul punto anche a pag. 31 della sentenza di primo grado che menziona 4 carichi eccezionali e l'elenco delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Lecco a pag. 26), circostanze queste la cui valenza non è stata in alcun modo infirmata dalle allegazioni difensive".

Sostiene, infatti, parte ricorrente che la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere tali da avere svolto un ruolo causalmente efficiente ai fini del tracollo del dianzi ricordato viadotto n. 17 della strada statale n. 36, con la derivante morte del soggetto che si trovava a transitare in quel momento sulla sottostante strada provinciale n. 49 e le lesioni personali inferte ad altri soggetti che si trovavano anche loro a passare sotto il cavalcavia, i 4 "trasporti eccezionali" che il giorno immediatamente precedente l'avvenuto disastro avevano percorso, in forza di specifiche autorizzazioni rilasciate in tale senso alla ditta Nicoli (come detto la impresa per che, in data 28 ottobre 2016, aveva eseguito il trasporto che era stato fatale per la sorte del cavalcavia in questione e, conseguentemente, per gli individui che, al momento del suo crollo, transitava lungo la sottostante strada provinciale), il citato viadotto; peraltro, aggiunge il ricorrente, non vi era in atti alcuna autorizzazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della ditta Nicoli per eseguire trasporti eccezionali lungo la citata strada statale n. 36 nei giorni ora in esame, essendo stata rilasciata la autorizzazione per il trasporto rivelatosi fatale non dalla Provincia di Lecco, presso la quale operava il [OSCURATO:PERSONA], ma da quella di Bergamo e, comunque, non essendo stati eseguiti i 4 precedenti "trasporti eccezionali" dalla ditta Nicoli, ma da altra impresa di trasporti che, per come emerso dagli atti del processo, per scelta imprenditoriale. percorreva, per recarsi presso la sede destinataria dei detti trasporti, un tragitto che, volutamente, con comprendeva il transito sul ricordato viadotto.

Rileva la Corte, questi essendo gli elementi di giudizio sottoposti all'esame del Collegio, che il prospettato errore di fatto, secondo quanto indicato dal ricorrente, sarebbe astrattamente individuabile solo nella ipotesi in cui, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza censurata, i richiami che la Corte di cassazione ha operato in ordine al contenuto della sentenza della Corte di appello fossero, appunto, viziati, avendo il giudice della legittimità presupposto un contenuto della sentenza di merito materialmente differente rispetto a quello effettivamente ricavabile attraverso la lettura della medesima. 7Ove si proceda, invece, all'esame dei passi richiamati nella sentenza ora censurata del provvedimento reso in data 15 aprile 2024 dalla Corte di appello di Milano, si rileva che detta Corte, pur espressamente sollecitata ad esaminare la circostanza che le autorizzazioni rilasciate alla ditta Battazza (cioè la impresa che aveva eseguito i 4 "trasporti eccezionali" ritenuti causalmente efficienti ai fini del tracollo del cavalcavia per cui è causa) non comprendevano il transito su tale cavalcavia, ha affermato (si veda, infatti, quanto si legge a pag. 73 e 74 della sentenza della Corte di appello ambrosiana, sia pure con riferimento alla posizione del computato [OSCURATO:PERSONA], che è tuttavia in larga misura sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA], come espressamente emergente da quanto riportato nella successiva pag. 78 della sentenza della Corte di merito, ove si legge che l'odierno ricorrente, aveva "personalmente e scientemente violato i limiti di carico del ponte concedendo autorizzazioni alla ditta Nicoli anche in tempi recenti rispetto al sinistro") che, pur esclusa la rilevanza dei trasporti eseguiti dalla predetta ditta Battazza, in quanto essi non comprendevano nel tragitto percorso il transito sul citato viadotto n. 17, doveva, tuttavia, affermarsi, dovendo trarsi tale conclusione dal tenore della relazione resa dal c.t. del Pm, "l'incidenza causale certa della concessione dei permessi, principalmente alla ditta Nicoli - ed i relativi effettivi passaggi di cui, solo il giorno del sinistro, nel numero di quattro, per pesi tutti largamente superiori alla 44 tonnellate - con la progressiva ingravescenza dello stato del ponte".

Né, si osserva, vi è stata da parte della Corte di cassazione, la omessa considerazione di taluni argomenti difensivi esposti dalla parte ricorrente; nella sentenza impugnata, infatti, si dà espressamente atto del fatto che le allegazioni difensive, che evidentemente sono state considerate dalla Corte nell'assumere la decisione riportata nella sentenza n. 15456 del 2025, non sono state idonee ad infirmare gli argomenti sulla base dei quali la Corte di appello aveva di fatto confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]; sulla base degli elementi descritti, quindi, neppure può parlarsi di omessa valutazione di elementi di giudizio sottoposti in occasione della presentazione del ricorso per cassazione alla attenzione della Corte di legittimità.

Appare quindi evidente che, quale che sia la fondatezza delle osservazioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte ambrosiana in particolare in ordine alla corretta interpretazione delle risultanze rivenienti dalla citata consulenza tecnica e alla rispondenza delle stesse all'effettivo contenuto della documentazioni probatoria in tale occasione acquisita dal consulente e da questo richiamata nella propria relazione - tema questo che 8non costituisce, né può costituire, oggetto del presente giudizio - non è consentito sostenere che sia frutto di un errore percettivo il dato di giudizio riportato nella sentenza ora impugnata, riguardante le ragioni per le quali la Corte di Milano aveva solo parzialmente riformato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lecco, ribadendo, comunque, la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nella sentenza ora censurata non solo questa Corte dà correttamente conto del fatto che in sede di merito era stata esclusa la rilevanza causale nel determinarsi del disastro dei trasporti eseguiti da parte della ditta Battazza e, pertanto, anche del rilascio a questa delle relative autorizzazioni amministrative, ma evidenzia anche, nel pieno rispetto del dato di fatto testualmente evincibile dalla sentenza del giudice di secondo grado, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] derivava, invece, dalle autorizzazioni da questo rilasciate nel passato alla ditta Nicoli.

Non mette conto in questa sede - riservata alla verifica della sussistenza o meno nella sentenza n. 15456 del 2025 di questa Corte di un "errore di fatto" - indagare se la ricostruzione della catena eziologica svolta dalla Corte di appello sia corretta o meno e se la stessa risponde ai dati probatori di cui il giudice distrettuale era padrone; ciò che, infatti, rileva è se la stessa sia stata apprezzata in sede di legittimità (nella quale la stessa è stata pienamente - e definitivamente - avallata, non risultando essere stata "infirmata" per effetto dei motivi di impugnazione a suo tempo proposti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]) per come riportata nella sentenza di merito ovvero se questa Corte ne abbia "falsamente" ridefinito i contorni.

Infatti, va ancora una volta, ricordato che il ricorso straordinario per errore, in questo caso, di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie, non potendo tale travisamento costituire oggetto di ricorso straordinario (Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 giugno 2018, n. 29450, rv 273060; Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 giugno 2007, n. 23417, rv 237161), essendo il rimedio impugnatorio ora in esame diretto a rimuovere eventuali vizi di percezione e non già vizi di ragionamento o di giudizio in cui possa anche essere inctsa la Corte di cassazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 marzo 2024, n. 11172, rv 286048). 9La circostanza che, nella occasione, attraverso la apparente censura avente ad oggetto un preteso vizio della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, si intenda riproporre, invece, un ipotetico travisamento della prova (nel caso i contenuti della corrispondenza intercorsa fra il c.t. del Pm ed il legale della Eusider, società destinataria delle merci oggetto dei "trasporti eccezionali"), doglianza questa che la Corte di cassazione aveva, in sostanza, già disatteso, rende inammissibile, date le finalità che sovraintendono al rimedio processuale ora esperito, il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. presentato dalla ricorrente difesa (in tale senso ancora attuale, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 6 marzo 2003, n. 24169, rv 225454).

Alla presente sentenza dichiarativa della inammissibilità del ricorso, segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dovendo, invece, ritenersi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, che non è riscontrabile una evidente condizione di colpa da parte del ricorrente nella presentazione del ricorso, alla predetta pronunzia non segue anche la condanna al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M08g1, 15 SEI 2026 [OSCURATO:PERSONA].

SPERTO [OSCURATO:PERSONA].ssfi-- lisab ita f:probito

7. 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 aprile 1966; avverso la sentenza n. 15456 della Corte di Cassazione, Sezione IV penale del 11 marzo 2025 (depositata il 18 aprile 2025); letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentiti, altresì, per [OSCURATO:PERSONA], soggetto cointeressato al ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecco, e, per il ricorrente, gli avv.ti Micaela MUTTINI, del foro di Lucca, e Giuseppe PAVICH, del foro di Massa, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assistito dal proprio legale di fiducia, ha, con atto del 15 luglio 2025, presentato ricorso straordinario ai senso dell'art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 15456 del 11 marzo 2025 pronunziata nei suoi confronti dalla IV Sezione penale della Corte di cassazione e con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso da questo presentato, in via ordinaria, avverso la sentenza n. 2582 del 15 aprile 2024 della Corte di appello di Milano con la quale lo stesso, in parziale riforma di urprecedente sentenza pronunziata in data 6 settembre 2021 dal Tribunale di Lecco, era S-din stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 598 cod. pen. - mentre vi era stata dichiarazione di improcedibilità in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., anch'esso contestato a carico del [OSCURATO:PERSONA], stante l'intervenuta remissione della querela - ed era stato, pertanto, condannato, in luogo della originaria pena, peraltro commisurata alla pena edittale prevista per i reati di cui all'art. 589-bis e 590-bis cod. pen. ritenuti dal Tribunale, di anni 3 e mesi 8 di reclusione, confermate le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con conferma dellt precedenti statuizioni accessorie a carico del [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione delle pene accessorie che, data la riduzione di quella principale, sono state revocate. Nell'impugnare, con il mezzo straordinario, la sentenza di questa Corte la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un unico, sebbene articolato, motivo con il quale ha, in sintesi, affermato che la sentenza con la quale è stata dichiarata inammissibile la impugnazione presentata dal proprio assistito sarebbe fondata su di un dato istruttorio che, per errore, sarebbe stato travisato. Nella specie, va premesso che il processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] - il quale è un funzionario della Provincia di Lecco adibito, fra l'altro, alla cura dei procedimenti amministrativi finalizzati alla autorizzazione del transito dei trasporti eccezionali sulla strade facenti capo alle Amministrazioni provinciali - trae origine dall'avvenuto ammaloramento di un cavalcavia, detto dell'Annone - in carico per ciò che attiene alla sua gestione e manutenzione all'ANAS in quanto destinato a consentire ai soggetti che percorrono la strada provinciale n. 49 di attraversare la [OSCURATO:PERSONA] n. 36 - e dalla sua conseguente rovina - in occasione del transito sul medesimo di un trasporto, appunto eccezionale - sulla strada statale sottostante; tale evento ha cagionato la morte di una persona ed il ferimento di altre. Il ricorrente ha rilevato che, in primo luogo, il trasporto eccezionale che è stato la causa ultima e definitiva del tracollo del cavalcavia non era stato 2autorizzato, in qualità di funzionario della Provincia di Lecco, dal [OSCURATO:PERSONA], ma dalla Provincia di Bergamo, e che non rispondeva al vero la circostanza, affermata nella sentenza impugnata, che nella giornata in cui si è verificato il disastro, il 28 ottobre 2016, ed in quella immediatamente precedente, sul predetto cavalcavia erano transitati 4 trasporti eccezionali, che avevano ulteriormente compromesso la stabilità, già minata, del cavalcavia e che erano stati autorizzati dal [OSCURATO:PERSONA], senza che questi avesse tenuto conto del già evidente ammaloramento della struttura viaria. Il dato in questione, infatti, ricavato dai giudici, sia del merito che della legittimità, dalla Consulenza tecnica redatta dal Consulente del Pubblico ministero, prof. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe, infatti, frutto dì un fraintendimento; invero, il predetto consulente avrebbe tratto l'informazione da un carteggio intercorso fra lui e la Eusider, impresa destinataria dei trasporti in questione, nel quale si sarebbe fatto riferimento ai predetti trasporti eseguiti il 27 ed il 28 ottobre 2016; questi, però, sarebbero risultati essere stati effettuati non dalla impresa Nicoli, cioè dalla impresa di logistica per conto della quale è stato eseguito il ricordato fatale trasporto del 28 ottobre 2016 che, va ricordato, era stato autorizzato dalla Provincia di Bergamo e non da quella di Lecco, ma da altra impresa, laddove la sentenza ascrive anche i quattro trasporti in questione alla Nicoli; il dato sarebbe, ad avviso del ricorrente, decisivo in quanto - anche a voler prescindere dal fatto che non vi sono elementi in atti che possano fare presumere che i 4 trasporti di cui si parla siano stati autorizzati dal [OSCURATO:PERSONA] - diversamente da quanto soleva fare la Nicoli, i cui automezzi passavano al dì sopra della [OSCURATO:PERSONA] statale n. 36, gli automezzi dell'altra impresa, denominata Battazza, evitavano, proprio per le condizioni di scarsa efficienza del citato cavalcavia, di transitare su di esso; dato questo emergente dalla istruttoria dibattimentale e non esaminato dai giudici della Corte di cassazione, essendo stato considerato, nella sentenza impugnata che la affermazione riportata nelle sentenze di merito in ordine alla sussistenza dei quattro transiti di cui sopra non sarebbe "stata in alcun modo infirmata dalle allegazioni difensive". Aggiunge il ricorrente che avrebbe anche errato la Corte nell'affermare che in passato il [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso, senza tenere conto delle condizioni in cui si trovava il ricordato cavalcavia, delle autorizzazioni per trasporti eccezionali che lo avrebbero interessato, posto che l'unica autorizzazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] era del 26 marzo 2014 ed era nell'interesse della ditta Battazza che, come ricordato, non percorreva per scelta imprenditoriale la via che imponeva il transito sul cavalcavia in questione. 3Conclude sul punto la ricorrente difesa, evidenziando come la sentenza abbia, pertanto, dato decisivo rilievo ad un dato, il transito di 4 trasporti eccezionali verificatosi nelle ore immediatamente precedenti al collasso del cavalcavia, che, invece, non risponde al vero, non essendosi verificati tali transiti. Quanto alla qualificabilità di questo errore in guisa di errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la ricorrente difesa ritiene che, premessa la rilevanza del medesimo nel processo decisionale seguito dai giudici di legittimità, esso avrebbe ad oggetto la diretta percezione che la Corte ha avuto del materiale processuale e non la valutazione che di essa è stata fatta dalla Corte medesima; si sarebbe trattato di un errore riguardante una situazione di fatto che ha determinato la errata valutazione delle ragioni impugnatorie fatte valere dal ricorrente avverso la sentenza di appello. Esse, se adeguatamente esaminate, non avrebbero potuto condurre ad una decisione di inammissibilità della impugnazione a suo tempo presentata dall'attuale ricorrente, di tal che la Corte di cassazione avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato per il quale vi è stata la affermazione della penale responsabilità dell'imputato e non, quanto all'omicidio colposo, dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione. Alla udienza del 6 novembre 2025 la trattazione del presente giudizio è stata differita alla data odierna, essendo stata ritenuta opportuna la acquisizione di taluni atti formati nell'ambito del giudizio presupposto. In data 12 dicembre 2025, avendo la Procura generale presso questa Corte reiterato le proprie conclusioni rassegnate nel senso della inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha insistito per la fondatezza della propria richiesta. [OSCURATO:PERSONA] Deve, preliminarmente darsi atto che il presente ricorso è stato - verosimilmente per una mera duplicazione documentale - iscritto due volte nel Registro generale dei ricorsi per cassazione; una prima volta recando esso il nrg 24078 del 2025 ed una seconda volta recando esso il nrg 24136 del medesimo anno; già in data 29 luglio 2025 era stata disposta la riunione dei due fascicoli che, pertanto, recano ora un solo numero di Registro generale, 4cioè il nrg 24078 del 2025, rappresentando questo la prima in ordine di tempo fra le due registrazioni a suo tempo eseguite. La presente decisione è, pertanto, volta a definire entrambi i giudizi scaturiti dal medesimo ricorso. Tanto considerato, si osserva che il ricorso presentato è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve ora essere dichiarato. Va, infatti, segnalato che la presente impugnazione si caratterizza per la sua straordinarietà essendo essa indirizzata ad infirmare la validità di una decisione assunta dalla Corte di cassazione, cioè del giudice preposto alle valutazioni di ultima istanza, contraddistinte di regola dal crisma della inoppugnabilità. Costituisce un limite a tale caratteristica la possibilità, introdotta in sede di novellazione del testo codicistico operata a seguito della entrata in vigore della legge n. 126 del 2001, di impugnare in favore del condannato la sentenza, sebbene emessa da questa Corte di legittimità, ove essa presenti un "errore materiale o di fatto". Siffatta condizione, è stato chiarito dalla Corte, si verifica laddove il provvedimento emesso dal giudice della legittimità sia affetto, rispettivamente, da errore materiale o da errore di fatto - indicati dall'art.625- bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione - ove sia riscontrabile la mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, dell'organo giudicante e la sua estrinsecazione grafica, ovvero, nel secondo caso, la sussistenza di una svista o di un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 gennaio 2017, n. 3367, rv 268953). Costituendo la norma in questione, cioè l'art. 625-bis cod. proc. pen., una disposizione che, evidentemente, introduce una vistosa deroga ad un principio generale - cioè quello della inoppugnabilità delle decisioni emesse a seguito di ricorso per cassazione - essa è caratterizzata dalla suscettibilità solo alla "stretta interpretazione", di tal che debbono ritenersi estranee alla operatività della medesima tutti gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del 5significato delle norme sostanziali e processuali (così, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 giugno 2018, n. 29240, rv 273193), né gli stessi possono essere recuperati attraverso forme di interpretazione normativa di carattere inclusivo atte ad estendere la portata della disposizione in esame al di là dei descritti rigidi termini dianzi indicati. Tanto considerato, va osservato che la ipotesi prospettata da parte ricorrente è riconducibile, nell'ambito delle due descritte categorie concettuali cui è astrattamente possibile applicare il rimedio impugnatorio dettato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non all'errore materiale - il quale come detto è assimilabile al concetto che la dottrina privatistica sussume in quello di "errore ostativo", cioè l'errore che non cade sul momento formativo della volontà, ma che riguarda esclusivamente la sua esternazione (si immagini il caso in cui la sentenza della Corte sia articolata, in caso di ricorso plurisoggettivo, in relazione alla posizione di un ricorrente, essendo, però, il dispositivo di essa riferito ad altro soggetto) - ma all'errore di fatto, il quale ricorre allorché il processo formativo della volontà provvedimentale che ha condotto alla adozione della sentenza in ipotesi viziata si sia formato sulla base di un presupposto di fatto inesistente, ovvero esistente in forma diversa rispetto a quella intesa dall'organo giudicante. Va, peraltro, osservato, che ai fini del vantaggioso esperimento del rimedio processuale ora in discorso non è sufficiente che l'errore di fatto sia presente; è, altresì, necessario, infatti, che lo stesso sia stato decisivo, cioè - come è stato lodevolmente chiarito da questa Corte, con indirizzo che viene ora convintamente condiviso - che esso abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'errore non fosse intervenuto (in questi termini, in ipotesi in cui la Corte di cassazione non aveva preso in esame, non essendo stato lo stesso ritualmente inserito nell'incarto processuale per un errore dell'ufficio, un atto, invece, ritualmente prodotto da una delle parti: Corte di cassazione , Sezione IV penale, 30 aprile 2020, n. 13525, rv 279004). Nel caso in esame il ricorrente individua quale errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la IV Sezione penale di questa Corte di cassazione nella adozione della sentenza oggetto del presente ricorso, cioè la n. 15456 del 2025, la affermazione contenuta a pag. 18 della sentenza impugnata ove si legge: "Con riguardo, invece, alle ripetute autorizzazioni rilasciate alla ditta Nicoli (cui apparteneva l'automezzo condotto dal Ciorei al momento del crollo), contrariamente a quanto assume la difesa dell'imputato che arriva ad 6ipotizzare un'ipotesi di travisamento della prova, la sentenza impugnata (pag. 74) fa un chiaro riferimento, a sua volta tratto dalla relazione del c.t. del Pubblico Ministero, a quattro transiti autorizzati il giorno stesso del sinistro per un peso nettamente superiore alle 44t. (sul punto anche a pag. 31 della sentenza di primo grado che menziona 4 carichi eccezionali e l'elenco delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Lecco a pag. 26), circostanze queste la cui valenza non è stata in alcun modo infirmata dalle allegazioni difensive". Sostiene, infatti, parte ricorrente che la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere tali da avere svolto un ruolo causalmente efficiente ai fini del tracollo del dianzi ricordato viadotto n. 17 della strada statale n. 36, con la derivante morte del soggetto che si trovava a transitare in quel momento sulla sottostante strada provinciale n. 49 e le lesioni personali inferte ad altri soggetti che si trovavano anche loro a passare sotto il cavalcavia, i 4 "trasporti eccezionali" che il giorno immediatamente precedente l'avvenuto disastro avevano percorso, in forza di specifiche autorizzazioni rilasciate in tale senso alla ditta Nicoli (come detto la impresa per che, in data 28 ottobre 2016, aveva eseguito il trasporto che era stato fatale per la sorte del cavalcavia in questione e, conseguentemente, per gli individui che, al momento del suo crollo, transitava lungo la sottostante strada provinciale), il citato viadotto; peraltro, aggiunge il ricorrente, non vi era in atti alcuna autorizzazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della ditta Nicoli per eseguire trasporti eccezionali lungo la citata strada statale n. 36 nei giorni ora in esame, essendo stata rilasciata la autorizzazione per il trasporto rivelatosi fatale non dalla Provincia di Lecco, presso la quale operava il [OSCURATO:PERSONA], ma da quella di Bergamo e, comunque, non essendo stati eseguiti i 4 precedenti "trasporti eccezionali" dalla ditta Nicoli, ma da altra impresa di trasporti che, per come emerso dagli atti del processo, per scelta imprenditoriale. percorreva, per recarsi presso la sede destinataria dei detti trasporti, un tragitto che, volutamente, con comprendeva il transito sul ricordato viadotto. Rileva la Corte, questi essendo gli elementi di giudizio sottoposti all'esame del Collegio, che il prospettato errore di fatto, secondo quanto indicato dal ricorrente, sarebbe astrattamente individuabile solo nella ipotesi in cui, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza censurata, i richiami che la Corte di cassazione ha operato in ordine al contenuto della sentenza della Corte di appello fossero, appunto, viziati, avendo il giudice della legittimità presupposto un contenuto della sentenza di merito materialmente differente rispetto a quello effettivamente ricavabile attraverso la lettura della medesima. 7Ove si proceda, invece, all'esame dei passi richiamati nella sentenza ora censurata del provvedimento reso in data 15 aprile 2024 dalla Corte di appello di Milano, si rileva che detta Corte, pur espressamente sollecitata ad esaminare la circostanza che le autorizzazioni rilasciate alla ditta Battazza (cioè la impresa che aveva eseguito i 4 "trasporti eccezionali" ritenuti causalmente efficienti ai fini del tracollo del cavalcavia per cui è causa) non comprendevano il transito su tale cavalcavia, ha affermato (si veda, infatti, quanto si legge a pag. 73 e 74 della sentenza della Corte di appello ambrosiana, sia pure con riferimento alla posizione del computato [OSCURATO:PERSONA], che è tuttavia in larga misura sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA], come espressamente emergente da quanto riportato nella successiva pag. 78 della sentenza della Corte di merito, ove si legge che l'odierno ricorrente, aveva "personalmente e scientemente violato i limiti di carico del ponte concedendo autorizzazioni alla ditta Nicoli anche in tempi recenti rispetto al sinistro") che, pur esclusa la rilevanza dei trasporti eseguiti dalla predetta ditta Battazza, in quanto essi non comprendevano nel tragitto percorso il transito sul citato viadotto n. 17, doveva, tuttavia, affermarsi, dovendo trarsi tale conclusione dal tenore della relazione resa dal c.t. del Pm, "l'incidenza causale certa della concessione dei permessi, principalmente alla ditta Nicoli - ed i relativi effettivi passaggi di cui, solo il giorno del sinistro, nel numero di quattro, per pesi tutti largamente superiori alla 44 tonnellate - con la progressiva ingravescenza dello stato del ponte". Né, si osserva, vi è stata da parte della Corte di cassazione, la omessa considerazione di taluni argomenti difensivi esposti dalla parte ricorrente; nella sentenza impugnata, infatti, si dà espressamente atto del fatto che le allegazioni difensive, che evidentemente sono state considerate dalla Corte nell'assumere la decisione riportata nella sentenza n. 15456 del 2025, non sono state idonee ad infirmare gli argomenti sulla base dei quali la Corte di appello aveva di fatto confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]; sulla base degli elementi descritti, quindi, neppure può parlarsi di omessa valutazione di elementi di giudizio sottoposti in occasione della presentazione del ricorso per cassazione alla attenzione della Corte di legittimità. Appare quindi evidente che, quale che sia la fondatezza delle osservazioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte ambrosiana in particolare in ordine alla corretta interpretazione delle risultanze rivenienti dalla citata consulenza tecnica e alla rispondenza delle stesse all'effettivo contenuto della documentazioni probatoria in tale occasione acquisita dal consulente e da questo richiamata nella propria relazione - tema questo che 8non costituisce, né può costituire, oggetto del presente giudizio - non è consentito sostenere che sia frutto di un errore percettivo il dato di giudizio riportato nella sentenza ora impugnata, riguardante le ragioni per le quali la Corte di Milano aveva solo parzialmente riformato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lecco, ribadendo, comunque, la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nella sentenza ora censurata non solo questa Corte dà correttamente conto del fatto che in sede di merito era stata esclusa la rilevanza causale nel determinarsi del disastro dei trasporti eseguiti da parte della ditta Battazza e, pertanto, anche del rilascio a questa delle relative autorizzazioni amministrative, ma evidenzia anche, nel pieno rispetto del dato di fatto testualmente evincibile dalla sentenza del giudice di secondo grado, che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] derivava, invece, dalle autorizzazioni da questo rilasciate nel passato alla ditta Nicoli. Non mette conto in questa sede - riservata alla verifica della sussistenza o meno nella sentenza n. 15456 del 2025 di questa Corte di un "errore di fatto" - indagare se la ricostruzione della catena eziologica svolta dalla Corte di appello sia corretta o meno e se la stessa risponde ai dati probatori di cui il giudice distrettuale era padrone; ciò che, infatti, rileva è se la stessa sia stata apprezzata in sede di legittimità (nella quale la stessa è stata pienamente - e definitivamente - avallata, non risultando essere stata "infirmata" per effetto dei motivi di impugnazione a suo tempo proposti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]) per come riportata nella sentenza di merito ovvero se questa Corte ne abbia "falsamente" ridefinito i contorni. Infatti, va ancora una volta, ricordato che il ricorso straordinario per errore, in questo caso, di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie, non potendo tale travisamento costituire oggetto di ricorso straordinario (Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 giugno 2018, n. 29450, rv 273060; Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 giugno 2007, n. 23417, rv 237161), essendo il rimedio impugnatorio ora in esame diretto a rimuovere eventuali vizi di percezione e non già vizi di ragionamento o di giudizio in cui possa anche essere inctsa la Corte di cassazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 marzo 2024, n. 11172, rv 286048). 9La circostanza che, nella occasione, attraverso la apparente censura avente ad oggetto un preteso vizio della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, si intenda riproporre, invece, un ipotetico travisamento della prova (nel caso i contenuti della corrispondenza intercorsa fra il c.t. del Pm ed il legale della Eusider, società destinataria delle merci oggetto dei "trasporti eccezionali"), doglianza questa che la Corte di cassazione aveva, in sostanza, già disatteso, rende inammissibile, date le finalità che sovraintendono al rimedio processuale ora esperito, il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. presentato dalla ricorrente difesa (in tale senso ancora attuale, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione II penale, 6 marzo 2003, n. 24169, rv 225454). Alla presente sentenza dichiarativa della inammissibilità del ricorso, segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dovendo, invece, ritenersi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, che non è riscontrabile una evidente condizione di colpa da parte del ricorrente nella presentazione del ricorso, alla predetta pronunzia non segue anche la condanna al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M08g1, 15 SEI 2026 [OSCURATO:PERSONA]. SPERTO [OSCURATO:PERSONA].ssfi-- lisab ita f:probito 7. 10