CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 34003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento - sez. distaccata di Bolzano, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare subita dallo stesso nell'ambito di un procedimento penale per i reati in materia di stupefacenti, reati dai quali il predetto è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento ai seguenti profili: 1) Assenza di motivazione in ordine ai dedotti profili di colpa grave, con particolare riguardo al fatto che il richiedente si era avvalso della facoltà di non rispondere, non aveva sollecitato gli specifici mezzi di difesa offerti dagli artt. 299 e 309 cod. proc. pen. e aveva intrattenuto frequentazioni ambigue. 2) Assenza di motivazione in ordine alla dedotta sussistenza della colpa ordinaria ai fini della taxatio. 3) Erronea attribuzione all'istante degli interessi legali in assenza di domanda al riguardo. 4) Erronea pronuncia sugli interessi, per mancata indicazione del fatto che gli stessi sono dovuti a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato dell'ordinanza. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento degli interessi; rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, laddove censurano il provvedimento della Corte d'appello sull'omesso riconoscimento della colpa grave, o quantomeno della colpa lieve ai fini della riduzione dell'indennizzo, per il silenzio mantenuto dall'interessato in sede di interrogatorio e per le asserite frequentazioni ambigue del medesimo, sono inammissibili, in quanto sollecitano una nuova valutazione di merito che non è, notoriamente, consentita nella presente sede di legittimità. Ciò, a fronte di un'ordinanza che ha adeguatamente ed esaurientemente motivato sulla vicenda fattuale in riferimento; mentre, quanto al silenzio dell'interessato in sede di interrogatorio, è appena il caso di rilevare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.igs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (cfr. Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017-01). 2. Sono, invece, fondate le censure dedotte in punto di interessi, visto che gli stessi sono stati liquidati in assenza di domanda specifica da parte dell'interessato. È infatti pacifico che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (cfr. Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Rv. 265580 - 01). 3. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento degli interessi, con eliminazione della relativa statuizione. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'intervenuto riconoscimento degli interessi, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 21 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]