CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 03746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 265/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, con sede legale in Osimo (AN), [OSCURATO:PERSONA] II n. 18([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro temporeSauro Tonti e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale inatti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 52/2019 di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sedein Osimo, via Flaminia II, n. 18, in persona dei Curatori fallimentari Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sicuro. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza emessa dalla Corte diAppello di Ancona n. 1635/2019, pubblicata in data 19.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 18 l.fall., da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, nei confronti del resistente [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . in liquidazione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ben FrejMohamed (rimasti contumaci), in relazione alla sentenza dichiarativa del suo fallimento n. 59/2019 emessa dal Tribunale di Ancona, sentenza con la quale era stata dichiarata contemporaneamente anche l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo. 2. Con il predetto mezzo di impugnazione la società reclamante aveva in realtà formulato quattro motivi di gravame, deducendo: (a) la nullità della sentenza di fallimento,per aver il Tribunale violato il disposto di cui all'art. 162,comma 2, l. f all . nella parte in cui lo stesso impone l’audizione del fallito prima dell’emissione del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo; (b) l’illegittimità della sentenza di chiarativa del fallimento, per aver il Tribunale fallimentare omesso di svolgere l'attività istruttoria prevista dagli articoli 162 e 163 l. f all . e per la conseguente violazione del principio del favor legislativo per la soluzione negoziata della crisi; (c) l’illegittimità della sentenza , per aver erroneamente valut ato il contenuto e gli effetti giuridici del preliminare di vendita sottoscritto in data 18.4.2019 e per aver omesso o erroneamente eseguital’analisi degli elementi forniti sul punto dal professionista attestatore;(d) il travalicamento dei limiti del sindacato svolto dal Tribunale suiprofili di convenienza economica della proposta. 3. La Corte di appello, nel ritenere infondato il reclamo, ha rilevato ed osservato che: (i) applicando il principio decisorio della "ragione più liquida" (e dunque esaminando per prima la questione dell’idoneità dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio sull’apporto di “finanza esterna” da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla stima dell’immobile oggetto di preliminare ) , occorreva richiamare sul punto i principi espressi da Cass. n. 5825/2018 in punto di controllo in termini specifici della relazione del professionista in ordine alla sua congruità e logicità nella motivazione, così spettando al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio; (ii) nel caso di specie, il Tribunale aveva riscontrato gravi carenze dell'attestazione in tema di capacità economico-patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad adempiere all’impegno assunto con il preliminare; (iii) effettivamenteil punto e) della relazione dell’attestatore (“apporto di finanza esterna da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”) alle pagg. 28-29 non conteneva alcuna valutazione sulla capacità economico-patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (promissari a acquirente) ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto preliminare dedotto in concordato; (iv) l a situazione economico finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era stata esaminata al punto “c” della relazione “incasso dei canoni di affitto di azienda “produzione macchine trivellatrici” gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] srl”ed i n esso erano stati contenuti anche gli stress test per verificare se il piano economico finanziario avesse consentito –anche in caso di verificarsi di eventi sfavorevoli – di sostenere gli impegni derivanti dal contratto di affitto di ramo di azienda; (v) l’esito di tale verifica era stato, secondo l’attestatore , positivo sia pure rilevando che “si potrebbe ravvisare una rigidità dei dati del piano economico della [OSCURATO:PERSONA] ma allo stesso tempo che, anche in caso di ipotesi peggiorative, la [OSCURATO:PERSONA] srl potrebbe comunque avere un saldo finanziario positivo, verosimilmente in grado di onorare quanto previsto nel contratto di affitto di ramo di azienda”; (vi) pertanto lo stesso attestatore aveva ritenutoverosimile (sia pure con un certo margine di incertezza) che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. potessefar fronte all'onere finanziario derivante dal contrat to di affitto di azienda pari ad euro 72.000 per anno; (vii) tuttavia l’analisi di compatibilità economico-finanziaria non era stata invece compiuta in relazione all’onere assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con il preliminare di vendita dell'immobile, onere che non solo era di gran lunga superiore al canone annuale di affitto (euro 470.000,00 il primo ed euro 72.000,00 annui il secondo), ma che si aggiungeva allo stesso ; ( viii) risultava dunque evidente la necessità che l’attestatore esaminasse la capacità della promissaria acquirente di sopportare l’ulteriore gravoso impegno derivante dal preliminare; (ix) l a mancanza di tale valutazione doveva far ritenere esiste nte un vizio dell'attestazione del professionista, conformemente a quanto già rilevato dal Tribunale; (xi) l’attestatore aveva, poi,mancato di indicare i criteri seguiti ai fini della condivisione dei valori immobiliari riportati nella perizia allegata alla relazione, essendo invece tale dato rilevante perché - come correttamente rilevato dalla Curatela - “a garanzia della esecuzione del preliminare, la promissaria cedente ha acconsentito alla iscrizione di una ipoteca sul bene a favore della massa dei creditori”; (xii) ogni ulteriore motivo di reclamo rimaneva così assorbito; (xiii) non erano stati postiin contestazione peraltro i presupposti per la dichiarazione di fallimento così come ritenuti dal Tribunale. 4.La sentenza, pubblicata in data 19.11.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 15, 162 l.fall., 101, 267 comma 2 c.p.c., 24 e 111 Costituzione per avere la Corte di Appello omesso: a) di valutare il vizio di nullità della sentenza del Tribunale di Ancona che avevadichiarato l'inammissibilità delle domanda di concordato preventivo e il contestuale fallimento,in assenza della audizione del debitore e in violazione del diritto di difesa diquest'ultimo; b) di valutare e decidere le predette questioni pregiudiziali di nullitàsollevate nel reclamo ex artt. 18 e 162 l. f all . , in tal modo violando il principio dell'ordinedi trattazione delle questioni dettato dall'art. 276, comma 2 , c . p . c . . 1.1Il motivo è infondato.1.1.1La ricorrente lamenta, infatti, la circostanza che, a suo dire, il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'esistenza di un vizio di nullità nella sentenza di prime cure consistente nella mancata audizione del debitore e nel mancato svolgimentodella preventiva attività istruttoria e conseguentemente avrebbe deciso erroneamente il merito del reclamo , senza prima approfondire tali questioni pregiudiziali.In buona sostanza, la ricorrente contesta al Tribunale (e conseguentemente alla Corte per non aver censurato tale contegno) di non aver proceduto ad una convocazione del debitore prima di adottare il decreto d'inammissibilità del concordato e contestuale dichiarazione di fallimento e di non avere inoltre trattato in contraddittorio le ragioni giuridiche che avevano specificamente condotto al provvedimento di inammissibilità della proposta. 1.1.2Sul punto qui in discussione occorre rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che l'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia(Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 693del 09/01/2024; v. anche: Cass. 363/2019). 1.1.3Tuttavia, sempre la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023). A ci ò va anche aggiunto che,allorquando venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto(v. anche: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018 ). 1.1.4Ciò posto e chiarito, risulta fuor dubbio che nel caso di specie la Corte di appello non si sia pronunciata sulle questioni pregiudiziali in rito sopra indicate (e cioè la mancata convocazione del debitore prima del decreto di inammissibilità della domanda di concordato), con ciò facendo anche impropria applicazione del principio della “ragione più liquida”; tuttavia il denunciato error in procedendorisulta infondato nel merito, ciò potendosi dire attraverso l’esame diretto dell’incarto processuale cui la Corte è in questo caso abilitata, essendo giudice del fatto processuale. 1.1.5 Le censure di parte ricorrente sono infatti smentite dalla stessa ricostruzione della vicenda processuale emergente dagli atti del giudizio, come documentate negli allegati depositati dalla stessa ricorrente (cfr . fascicolo processuale del reclamo versato in atti).E, invero, la debitrice aveva presentato la seconda domanda di concordato preventivo in data 23.5.2019 ed era stata convocata per la trattazione congiunta sia del fascicolo del concordato che di quello delle istanze prefallimentari pendenti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne consegue che non è rintracciabile alcuna violazione del disposto normativo di cui all'art. 162, comma 2, l. fall. (v. in tal senso anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9730 del 06/05/2014). 1.1.6In ordine, poi, all’ulteriore profilo di censura sollevato in relazione alla mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Tribunale in sede di analisi dell’ammissibilità della domanda di concordato preventivo, va detto che se si può certo criticare il contegno del giudicante che, una volta sollevato un problema giuridico,non permetta al debitore di difendersi, non si p ossono tuttavia c ensurare i giudici del merito che non rit engano che vi siano da esperire approfondimenti ulteriori su tematiche su cui gli stessi rit enga no di avere già elementirisolutivi per fondare il proprio convincimento. 2. Con il secondo mezzo si deduce “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 360, comma 1, n. 3 cpc per avere la Corte di Appello di Ancona a) omesso la valutazione di elementi essenziali ai fini del decidere; b) dichiarato inammissibile la proposta di concordato in assenza di ragioni d'incompatibilità del piano con norme inderogabili e senza evidenziare con chiarezza nella relazione exart. 160 comma 3 l.f. un deficit informativo per i creditori”. 2.1Il motivo, così come articolato, è inammissibile. 2.1.1Si duole, invero , la parte ricorrente del fatto che la Corte, a suo dire, non avrebbe rilevato l'erronea valutazione effettuata dal Tribunale sull'attestazionesotto il duplice profilo della irrilevanza delle presunte carenze rispetto al dettato normativo e giurisprudenziale e del mancato esame di elementi essenziali ai fini del decidere. Si sostiene , cioè, che la carenza attestativa, come rilevatadai giudici di merito, afferisse in realtà ad elementi marginali non ricompresi tra quelliindicati dalla giurisprudenza di legittimità . 2.1.2La società ricorrente pretende, in realtà, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (e senza peraltro indicare specificatamente gli indici normativi presuntivamente violati), un nuovo apprezzamento della valutazione di merito in ordine all’idoneità della attestazione del professionista ad informare correttamente i creditori sul profilo della fattibilità del piano concordatario, scrutinio sul quale la Corte di appello, nel provvedimento qui impugnato, ha reso, sebbene in forma succinta e sotto taluni profili per relationem alle difese della curatela, una motivazione adeguata e scevra da evidenti aporie argomentative. 2.1.3 La Corte territoriale ha invero chiarito che il difetto di attestazione facevariferimento al mancato esame da parte dell'attestatore di un elemento essenziale del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori , quale quello definito nella proposta come “finanza esterna”. Con l’evidente conseguenza che non indagare se la finanza esterna promessa potesse effettivamente confluire nel patrimonio della concordante , costitui va senz'altro un deficit informativo su aspetti essenziali della procedura , come peraltro affermato dai giudici del reclamo. Come precisato dalla Corte distrettuale, il professionista attestatore avrebbe dovuto chiarire, nella sua seconda attestazione , se la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di erogare (nell'ambito dell'operazioneimmobiliare prevista dalla società proponente) la finanza esterna per la cifra convenutadi € 470.000,00.Ebbene, il Tribunale , prima , e la Corte , poi , hanno evidenziato, con motivazione adeguata, come tale indagine essenziale fosse stata completamente pretermessa dall'attestatore. In realtà, l ’analisi di compatibilità economico-finanziaria non era stata compiuta dall’attestatore proprio in relazione all’onere assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . con il preliminare di venditadell'immobile: onere che non solo era di gran lunga superiore al canone annuale di affitto (euro 470.000,00 il primo ed euro 72.000,00 annui il secondo), ma che avrebbe dovuto aggiungersi allo stesso. 2.1.4Ritornare sugli apprezzamenti in fatto già oggetto di specifico scrutinio da parte dei giudici del merito in ordine al profilo della idoneità informativa della relazione dell’attestatore sul presupposto della fattibilità giuridica ed economica del piano concordatario, inteso quest’ultimo come realizzabilità della causa concreta del concordato proposto ai creditori, integra, con tutta evidenza, un nuovo giudizio di merito che tuttavia è inibito a questa Corte di legittimità (così, Cass., S ez. 1 , Ordinanza n . 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n.640 del 14/01/2019). Peraltro, del tutto correttamente la Corte di merito ha approfondito la questione della mancanza nella relazione attestativa dello scrutinio da parte del professionista a ciò incaricato della capacità della promissaria acquirente di sopportarel’ulteriore gravoso impegno derivante dal preliminare , con la conseguenza che tale omissione integrava senz’altro la mancanza di un presupposto di ammissibilità della proposta concordataria. 2.1.5A cio va anche aggiunto che la Corte di appello non è mai scesa sul terreno delle valutazioni attinenti il profilo della convenienza economica della proposta, come tali insindacabilmente rimesse agli apprezzamenti del ceto creditorio, ma ha , al contrario, semplicemente rilevato , come era suo specifico obbligo, che l'attestazione del professionista non avesse compiutamente riguardato ed approfondito alcuni rilevanti profili in ordine alla realizzabilità del piano concordatario, evidenziando come l'attestazione stessafosse carente, cioè, sotto il profilo della prognosi di adempimento , in relazione allo specifico tema dell'apporto di finanza esterna.Va infatti chiarito che valutare se l'operazione immobiliare, attraverso la quale sarebbe poi dovuta pervenirela finanza esterna alla procedura, fosse fattibile o meno sotto il profilo dell’idoneità dellapromissaria acquirente a far fronte all'impegno assunto non costituiva, invero,una valutazione economica della “convenienza del piano”, ma, diversamente,un necessario profilo di prognosi sullarealizzabilità economica della proposta e del piano stesso , proprio nei termini di un apprezzamento di non mani festa inidoneità del piano concordatario, con la conseguenza che omettere tale indagine, dando per acquisite le somme derivanti dall'esecuzione di un preliminare, determinava, con tutta evidenza, il mancato espletamentoda parte dell’attestatore di una indagine valutativa invece doverosa per l ’apprezzamento della “ tenuta ” dell'intero impianto concordatario. 2.1.6 Ma anche le doglianze articolate da parte della società ricorrente, in ordine al perimetro di sindacabilità giudiziale della proposta concordataria, sono da ritenersi inammissibili, questa volta però ai sensi dell’art. 360bis c.p.c. Costituisce infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nell’arresto rappresentato da Cass. n. 9061/2017 e nelle successive pronunce, quello secondo cui il Tribunale, al fine dell’ammissione del debitore al concordato preventivo, deve provvedere ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità delpiano. Tale verifica, però, deve concretizzarsi in due diversi tipi di controllo sullafattibilità: a) giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili; b) economica, intesa come realizzabilità nei fatti del pianomedesimo. Ebbene, mentre per la prima verifica non visono specifici limiti, per la seconda i limiti sono quelli relativi alla sussistenza o meno di una “manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”, chedevono essere individuati, rispetto al caso concreto, con riguardo alle modalità indicate dal proponente per superare la crisi (v. anche. Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 17103 del 15/06/2023). Ne consegue che ormai pacificamente il controlloeconomico è ammissibile da parte del Tribunale in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta concordataria, diversamente da quanto opinato, sul punto qui da ultimo in discussione, da parte della società ricorrente che pretenderebbe di ricondurre il predetto scrutinio nell’alveo del giudizio di convenienza economica della proposta, come tale rimesso al solo giudizio (non sindacabile) dei creditori ai quali viene indirizzata la proposta concordataria(v. anche: Cass. 5825/2018; Cass. 23315/2018). 3.Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'articolo 162 comma 2, 112 cpc e 2932 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, nn.3 e 5 , c . p . c . per aver la Corte d'Appello di Ancona erroneamente ritenuto che ilprofessionista attestatore non avesse correttamente stimato il valore dell'immobile oggetto di preliminare di compravendita nella eventualità di una suaaggressione da parte dei creditori della società concordante. 3.1Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 3.1.1La società ricorrente si duole , in vero , del fatto che i Giudici di merito hannoritenuto carente l'attestazione sotto il concorrente profilo del mancato riscontro dei valori di stimadell'immobile proposti dal perito Lombardi. Ad avviso della ricorrente, cioè, l'attestatore non avrebbe avuto alcun motivo di operare un riscontro dei valori di perizia in quanto il bene oggetto dell'elaborato era stato già compromesso (per un valoredefinito in contratto) con il preliminare di vendita in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 3.2Le doglianze così proposte sono invero inammissibili sia perché non si enuclea un “fatto storico”ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., secondo il paradigma applicativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte(v. Sez. Un. n. 8053/2014), sia perché l’oggetto del denunciato omesso esame neanche riguarda questioni decisive ai fini della decisione,che si era in realtà fondata su un profilo di “infattibilita’”economica del piano non approfondito dal professionista attestatore, profilo che riguardava no n tanto il valore dell’immobile oggetto del preliminare, quanto piuttosto il diverso profilo della solidità economica della promissaria acquirente che avrebbe dovuto fornire, tramite pagamento del prezzo di vendita, la cd.finanza esterna. È pur vero che il valore dell’immobile poteva aver rilievo ai fini della possibile escussione della garanzia ipotecaria incombente sul bene oggetto della promessa di vendita, ma ciò atterrebbe più propriamente al merito degli apprezzamenti, prima, del T ribunale e , poi, della Corte di appello che non possono più essere sindacati, in questo giudizio di legittimità. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà a