Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:263
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 marzo 2026 (
1
)
Causa C
‑
754/23 P
St. [OSCURATO:PERSONA] (SJM [OSCURATO:PERSONA])
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – Aiuto di Stato – Regime di aiuti cui il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione degli utili in eccesso – Criterio di controllo in materia di aiuti nel diritto tributario – Prassi amministrativa illegittima integrante aiuto »
I.
Introduzione
1.
Nell’esaminare una prassi delle autorità fiscali degli Stati membri sotto il profilo della normativa in materia di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati all’interpretazione di una disposizione del diritto tributario nazionale da parte dello Stato membro se tale interpretazione è incompatibile con la formulazione della disposizione?
2.
Tale questione costituisce il fulcro dell’impugnazione proposta dalla SJM [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «ricorrente») avverso la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2023 (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). La presente impugnazione rientra in una serie di impugnazioni, nell’ambito delle quali presento oggi, parimenti, le conclusioni (
3
).
3.
La sentenza impugnata concerne la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 gennaio 2016 (
4
) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il cosiddetto «regime sugli utili in eccesso» (in prosieguo: la «prassi fiscale controversa») applicato dalle autorità fiscali belghe tra il 2004 e il 2014 integrasse un aiuto incompatibile con il mercato interno. La prassi fiscale controversa consentiva di ridurre, in [OSCURATO:PERSONA], l’utile imponibile delle imprese rientranti in un gruppo internazionale attraverso decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (prassi indicata, in parte, anche come esenzione degli utili in eccesso o «excess profits»).
4.
Le autorità fiscali belghe fondavano tale prassi su una disposizione del diritto tributario belga, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi; in prosieguo: il «CIR 92»). In base alla sua formulazione, tale disposizione consente una rettifica degli utili delle società nei casi in cui accordi a condizioni non di mercato hanno influito sull’utile. La principale fattispecie di applicazione potrebbe essere l’accordo sui prezzi di trasferimento non di mercato (
5
). Sia la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, sia il Tribunale nella sentenza impugnata sono giunti alla conclusione che la prassi fiscale controversa deroga al diritto belga in materia di imposte sulle società nel suo insieme (quale quadro di riferimento).
5.
La presente impugnazione fornisce alla Corte l’occasione per stabilire in che misura la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale siano vincolati, nel determinare il diritto tributario nazionale «normale» quale quadro di riferimento ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, all’interpretazione nazionale di una determinata disposizione. In particolare, tale questione si pone nella presente fattispecie in quanto la prassi fiscale controversa, fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, rappresenta una prassi amministrativa consolidata in [OSCURATO:PERSONA].
II.
Quadro normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
Il contesto normativo di diritto dell’Unione è costituito dagli articoli 107 e 108 TFUE.
B.
Diritto belga
7.
[OSCURATO:PERSONA] le norme in materia di tassazione dei redditi sono codificate nel CIR 92. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, CIR 92 viene riscossa a titolo di imposta sui redditi, in particolare, un’imposta sul reddito globale delle società residenti nel territorio nazionale, ossia l’imposta sulle società.
8.
Con legge del 21 giugno 2004 che modifica il CIR 92 e la legge del 24 dicembre 2002 (
6
) il [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuove regole per le transazioni transfrontaliere di società appartenenti a un gruppo che prevedono rettifiche degli utili in caso di accordi conclusi a condizioni non di mercato.
9.
L’articolo 185, paragrafo 2, CIR 92 così dispone:
«[P]er due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri:
a) quando entrambe le imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa;
b) quando negli utili di un’impresa sono compresi utili che sono inclusi anche in quelli di un’altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati registrati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa.
Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l’applicazione della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni».
10.
Dal preambolo della legge si evince che in tal modo si intende dare attuazione al principio di libera concorrenza per le fattispecie transfrontaliere (
7
).
11.
La posizione delle autorità fiscali belghe sull’interpretazione di detta disposizione si deduce da una circolare del 4 luglio 2006, in cui viene ribadito sostanzialmente quanto indicato nel preambolo della legge (
8
). Inoltre, il Ministro delle finanze belga ha preso posizione sull’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, in particolare, in risposta a numerose interrogazioni parlamentari (
9
).
III.
Fatti e procedimento
A.
Contesto della controversia
12.
Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014 l’autorità competente in materia di decisioni anticipate in materia fiscale accordava, attraverso 66 decisioni anticipate in materia fiscale fondate sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, riduzioni dell’utile imponibile in [OSCURATO:PERSONA] a favore di 55 imprese con sede in detto paese e facenti parte di gruppi multinazionali.
13.
In tale contesto, su istanza dei soggetti passivi, l’autorità competente non si fondava su prezzi di trasferimento da essa stessa determinati, ma confrontava l’utile delle società belghe con l’utile medio di un’impresa individuale comparabile (
10
). Il risultato di detto raffronto era una percentuale che esprimeva lo scostamento tra l’utile effettivo dei soggetti passivi e l’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. L’utile dei cinque anni successivi non veniva assoggettato a imposizione nella misura di detta percentuale. Su istanza dei soggetti passivi la tipologia e l’ammontare della base imponibile venivano così modificati nel senso che quale base imponibile non veniva più preso in considerazione l’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità secondo la normativa tributaria belga), bensì solo un utile ridotto. A tal riguardo si può quindi certamente parlare di tassazione di un utile medio ipotetico (
11
).
14.
Con la decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] accertava che le riduzioni degli utili concesse dalle autorità belghe competenti attraverso detta prassi fiscale integravano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, applicato con modalità incompatibili con il mercato interno e in violazione dell’articolo108, paragrafo 3, TFUE.
15.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero degli aiuti concessi ai beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto in un secondo momento dal [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in allegato alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] elencava già, a titolo meramente indicativo, sulla base delle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], 55 beneficiari, tra cui la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ordinava, inoltre, che tutti gli importi che non possono essere recuperati presso i beneficiari siano «recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono».
B.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16.
Il 29 luglio 2016 la ricorrente presentava un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa che veniva iscritto a ruolo con il numero T‑420/16.
17.
La ricorrente deduceva in primo grado dieci motivi di ricorso (
12
), con cui contestava, essenzialmente, la qualificazione della prassi fiscale controversa come aiuto e vantaggio selettivo. Essa contestava altresì la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad emanare la decisione impugnata, una violazione del suo diritto ad essere ascoltata, una insufficiente motivazione della decisione controversa, nonché vari errori di diritto commessi nel disporre il recupero dell’aiuto.
18.
Con ordinanza del 16 febbraio 2018 il Tribunale sospendeva, in particolare, i procedimenti nella causa T‑420/16 alla base della sentenza impugnata sino alla pronuncia della decisione a conclusione del procedimento nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.
19.
Con sentenza del 14 febbraio 2019 (
13
), pronunciata nelle cause da ultimo menzionate, il Tribunale annullava la decisione controversa poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza di un regime di aiuti. Con sentenza del 16 settembre 2021 (
14
) la Corte si pronunciava sull’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la suddetta sentenza, annullando la sentenza del Tribunale, poiché non vi era ragione di contestare il riconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di un
regime
di aiuti, e rinviando la causa al Tribunale. In primo grado, il Tribunale non aveva ancora esaminato se le decisioni anticipate in materia fiscale rappresentassero aiuti di Stato e se il recupero di detti aiuti fosse stato disposto legittimamente. Il Tribunale era chiamato a compiere accertamenti in tal senso nell’ambito del procedimento di secondo grado (
15
).
20.
Il 26 aprile 2022 il Tribunale disponeva la riassunzione del procedimento ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
21.
Con la sentenza impugnata del 20 settembre 2023 il Tribunale respingeva i ricorsi.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
22.
Il 6 dicembre 2023 la ricorrente ha proposto la presente impugnazione, chiedendo di:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare la decisione controversa;
– in subordine, annullare la decisione controversa nella parte in cui viene ordinato il recupero dalla ricorrente;
– in via ulteriormente subordinata, rinviare la causa al Tribunale;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.
23.
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
24.
Tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. La Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
V.
Analisi giuridica
25.
La ricorrente deduce undici motivi di impugnazione. Con i suoi primi quattro motivi di impugnazione essa contesta la conclusione del Tribunale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato correttamente il quadro di riferimento e qualificato a ragione la prassi fiscale controversa quale deroga a detto quadro (v.
infra
sub A). Nell’ambito del suo quinto e sesto motivo di impugnazione, essa eccepisce che il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto il carattere selettivo della prassi fiscale controversa (v., sul punto,
infra
sub B). Il settimo e l’ottavo motivo di impugnazione riguardano l’accertamento di un vantaggio (sul punto,
infra
, sub C). Con il nono e il decimo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce una violazione dell’obbligo di motivazione e del suo diritto a una buona amministrazione (v., al riguardo,
infra
, sub D ed E). Da ultimo, le spiegazioni contenute nella decisione controversa sul metodo di recupero sarebbero errate in diritto (v., sull’undicesimo motivo di impugnazione,
infra
sub F).
A.
Sulla determinazione del quadro di riferimento
26.
Con i suoi primi quattro motivi di impugnazione, la ricorrente deduce, sostanzialmente, errori di diritto commessi dal Tribunale nel determinare il quadro di riferimento Essa contesta al Tribunale, in particolare, di non aver tenuto conto, nel determinare il quadro di riferimento, della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e di essersi invece basato erroneamente su una propria interpretazione del diritto belga (v., al riguardo,
infra
sub paragrafi 31 e segg.). Ciò risulterebbe anzitutto dal fatto che il Tribunale avrebbe a torto presupposto, ai fini di una rettifica fiscale a favore del soggetto passivo, una previa rettifica da parte di un’altra autorità fiscale (v., a tal riguardo,
infra
paragrafi 55 e 56).
1.
Sulla determinazione del quadro di riferimento quale precondizione dell
’
analisi degli aiuti di Stato
27.
Secondo una giurisprudenza (
16
) costante della Corte, la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede,
sotto un primo profilo
, che si tratti di un intervento dello Stato o effettuato attraverso risorse statali.
Sotto un secondo profilo,
tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
Sotto un terzo profilo,
esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario.
Sotto un quarto profilo
, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
28.
Nella specie, è problematica unicamente l’esistenza di un vantaggio selettivo. In relazione alle misure fiscali, la selettività deve essere determinata, secondo una costante giurisprudenza (
17
) della Corte, in più fasi. In una
prima fase
, deve essere determinato il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato quale cosiddetto quadro di riferimento. Partendo da tale regime fiscale comune o «normale», occorre valutare, in una
seconda fase
, se la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale quadro generale, in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da quest’ultimo, in una situazione materiale e giuridica comparabile. Qualora sia stata accertata una deroga alla «tassazione normale», occorre verificare, in un’
ultima fase
, se la deroga sia giustificata.
2.
Constatazioni del Tribunale
29.
Il Tribunale aderisce all’argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, secondo cui la prassi fiscale controversa costituisce una deroga al diritto tributario belga quale quadro di riferimento (
18
). Tale prassi non sarebbe prevista in nessuna disposizione del CIR 92 e non potrebbe fondarsi, in particolare, neppure sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe escluso dal quadro di riferimento l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 in sé, ma la sua applicazione (illegittima) (
19
).
30.
Attraverso la riduzione dell’utile nell’ambito delle decisioni anticipate in materia fiscale, le autorità fiscali belghe avrebbero applicato la disposizione sistematicamente
contra legem
. Da un lato, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 troverebbe applicazione, in base alla sua formulazione, unicamente quando sussiste un rapporto transfrontaliero tra due società collegate e l’utile da rettificare è parimenti considerato (
20
) nell’utile dell’altra società e l’utile così incluso è quello che detta altra società avrebbe ottenuto a condizioni di mercato (
21
). Dall’altro, la prassi di escludere una percentuale dell’utile quale utile in eccesso dall’obbligo di versare l’imposta sulle società non trova alcun fondamento nella formulazione della legge (
22
).
3.
Sulla determinazione del quadro di riferimento da parte del Tribunale
31.
Per stabilire se le constatazioni del Tribunale siano giuridicamente corrette affronterò anzitutto la prima obiezione sollevata dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la determinazione del quadro di riferimento compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] senza tener conto della prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e basandosi invece sulla propria interpretazione. A tal fine illustrerò entro quali limiti la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, nel determinare il quadro di riferimento (e nello stabilire quindi anche se sussiste una deroga), all’interpretazione di una disposizione tributaria operata dallo Stato membro (ai paragrafi 32 e segg. e ai paragrafi 37 e segg.) (
23
). Verificherò poi se il Tribunale abbia applicato detto criterio senza incorrere in errori di diritto e se esso abbia correttamente ritenuto che la prassi fiscale controversa non rientri nel quadro di riferimento (ai paragrafi 46 e segg.).
a)
Principio: carattere vincolante della valutazione dello Stato membro nella determinazione del quadro di riferimento
32.
Nel determinare il quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, in linea di principio, alla configurazione e all’interpretazione della normativa tributaria nazionale compiuta dallo Stato membro (
24
). Questo vincolo al sistema nazionale mira, anzitutto, a proteggere l’autonomia fiscale degli Stati membri. Esso costituisce, inoltre, espressione del principio di legalità dell’imposta, che la Corte ha riconosciuto come principio generale del diritto dell’ordinamento giuridico dell’Unione (
25
).
33.
Pertanto, per quanto riguarda i regimi di aiuto sotto forma di normative tributarie generali, anche la Corte presuppone, correttamente, un ambito di discrezionalità degli Stati membri e, specularmente, un criterio di verifica meno rigoroso della [OSCURATO:PERSONA] e dei giudici dell’Unione (
26
). Essa sottolinea che, allo stato attuale dell’armonizzazione del diritto tributario dell’Unione, gli Stati membri sono liberi di istituire il sistema impositivo che ritengono più idoneo (
27
). Siffatto potere discrezionale degli Stati membri ricomprende la determinazione delle caratteristiche costitutive di ogni imposta e vale in particolare anche per l’attuazione e la configurazione del principio di libera concorrenza per le operazioni tra società collegate (
28
).
34.
Le sentenze della Corte nelle cause Amazon ed [OSCURATO:PERSONA] (
29
) devono essere intese in tal senso. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha spiegato che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato, purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni (
30
). Nella causa Amazon la Corte è giunta, in particolare, alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento in maniera illegittima senza aver dimostrato che dette linee guida sono state, in tutto o in parte, esplicitamente riprese nel diritto lussemburghese (
31
).
35.
Nella prosecuzione di detta giurisprudenza, nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadiva l’autonomia fiscale degli Stati membri. Nello stabilire le caratteristiche costitutive di un’imposta, gli Stati membri potrebbero così perseguire, oltre a un obiettivo di puro bilancio, anche altri obiettivi che costituiscono anch’essi parte del pertinente quadro di riferimento (
32
). Per tale motivo, la Corte riteneva che un’esenzione generale dall’imposta sui beni immobili per terreni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria e messi a disposizione di altri vettori ferroviari rientrasse nel quadro di riferimento (
33
).
36.
Il punto di partenza della censura dedotta dalla ricorrente è pertanto corretto: il quadro di riferimento deve essere determinato, in linea di principio, alla luce della configurazione e dell’interpretazione da parte dello Stato membro.
b)
Eccezione: configurazione manifestamente incoerente oppure applicazione della normativa manifestamente
contra legem
37.
Tuttavia, i limiti di questa discrezionalità riconosciuta agli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati quando la normativa tributaria è configurata in maniera manifestamente incoerente (v.
infra
paragrafo 41) o gli organi nazionali applicano la normativa tributaria in maniera manifestamente
contra legem
(e quindi incoerente) (v.
infra
paragrafi 42 e segg.). Il criterio di verifica da applicare in tale contesto si limita a un mero controllo di plausibilità (v.
infra
paragrafi 38 e segg.).
1)
Sul criterio: controllo di plausibilità
38.
Nel verificare se la normativa tributaria nazionale sia configurata in maniera incoerente o se sia applicata
contra legem
, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione devono limitarsi a un controllo di plausibilità (
34
).
39.
Tale limitazione a un controllo di plausibilità evita, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione debbano rispettivamente procedere alla corretta interpretazione in dettaglio di 27 diversi regimi tributari e possano, in tal modo, essere «sovraccaricati» già solo in considerazione della mole di attività (
35
). Dall’altro, essa evita che la [OSCURATO:PERSONA] divenga
de facto
un ufficio tributario di ultimo grado e i giudici dell’Unione, attraverso il controllo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], quasi delle corti tributarie supreme. Infatti, nell’ambito di un controllo limitato alla plausibilità, non ogni semplice errore di diritto compiuto in un avviso di accertamento comporterebbe una deroga dal quadro di riferimento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice dell’Unione non devono nemmeno esaminarle tutte sotto il profilo della loro legittimità (
36
).
40.
A livello di Unione occorre, quindi, esaminare unicamente se la configurazione della normativa tributaria nazionale è manifestamente incoerente o se la sua applicazione da parte degli organi nazionali avviene
contra legem
. Ciò accade quando la configurazione e l’applicazione non possono essere spiegate in maniera plausibile a un terzo come la [OSCURATO:PERSONA] o i giudici dell’Unione (
37
).
2)
Configurazione manifestamente incoerente
41.
I limiti del potere discrezionale degli Stati membri nella configurazione del loro sistema impositivo vengono infatti superati se gli Stati membri abusano della propria legislazione tributaria al fine di concedere vantaggi a singole imprese «eludendo la normativa in materia di aiuti di Stato» (
38
). Un siffatto abuso dell’autonomia fiscale può essere ritenuto sussistente nel caso di una
configurazione manifestamente incoerente
della normativa tributaria (
39
). In tal senso, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ritiene che una decisione tributaria generale in materia di imposizione sia contraria al diritto dell’Unione se essa è stata
configurata in una maniera manifestamente discriminatoria
al fine di eludere i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione nel settore degli aiuti di Stato (
40
). Distinzioni generali operate nella normativa tributaria nazionale non sono pertanto parte del quadro di riferimento qualora, all’interno di quest’ultimo, vale a dire del diritto tributario nazionale, esse non si basino su alcun fondamento razionale (
41
).
3)
Applicazione della normativa manifestamente
contra legem
42.
Tuttavia, i limiti della discrezionalità degli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento sono superati anche quando l’applicazione della normativa tributaria nazionale contrasta manifestamente con la formulazione della disposizione tributaria. Pertanto, se gli organi nazionali applicano una disposizione tributaria in maniera manifestamente contraria al suo tenore letterale, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono vincolati a detta prassi applicativa in sede di determinazione del quadro di riferimento.
43.
In tal caso, infatti, gli organi nazionali contraddicono proprio la normativa tributaria «normale» emanata dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua autonomia fiscale. Dal principio di legalità dell’imposta (
42
) consegue anche che l’autonomia fiscale degli Stati membri è esercitata anzitutto attraverso il legislatore nazionale. Ne consegue che la legge nazionale è il punto di riferimento primario ai fini della determinazione del quadro di riferimento. È vero che, in tale contesto, l’applicazione da parte degli organi nazionali è, in linea di principio, dirimente. Tuttavia, laddove sussista una manifesta contraddizione tra la formulazione della legge e la sua applicazione, la formulazione della legge resta dirimente ai fini della determinazione del quadro di riferimento.
44.
Pertanto, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha statuito che, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato
«purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni»
(
43
).
45.
Dall’autonomia fiscale consegue così, da un lato, che la formulazione della legge rappresenta il punto di riferimento per l’esame del quadro di riferimento. Dall’altro, l’esame di una deroga alla formulazione della legge è limitato a un controllo di plausibilità (
44
).
c)
Sull
’
applicazione del criterio di verifica
46.
Ove si applichi tale criterio, risulta che il Tribunale ha confermato, senza incorrere in errori di diritto, il quadro di riferimento determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, bensì la sua applicazione manifestamente
contra legem
costituisce una deroga al quadro di riferimento, la normativa belga in materia di imposte sulle società.
1)
Manifesta incoerenza dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92?
47.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non è manifestamente incoerente. Esso si inserisce invece in maniera coerente nel sistema impositivo belga mirando a garantire un’adeguata imposizione nel rispettivo paese. Nel contempo, può essere così evitata, all’interno di un gruppo multinazionale, una doppia imposizione economica nell’ambito dell’adeguamento di condizioni non di mercato che possono aver influito sull’utile (la principale fattispecie di applicazione potrebbero essere gli adeguamenti di prezzi di trasferimento (
45
)).
48.
In base alla sua formulazione, l’articolo 185, paragrafo 2, lettere a) e b), CIR 92 consente all’autorità competente, ad esempio, di adeguare dal punto di vista fiscale i prezzi per transazioni transfrontaliere tra due imprese di un gruppo multinazionale in conformità al principio di libera concorrenza. Ciò significa che per la prestazione intercorsa tra due imprese collegate viene presunto, a livello fiscale, un prezzo che avrebbero pattuito imprese tra loro indipendenti. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera a), CIR 92 consente di imputare a fini fiscali questo utile determinato sulla base di tale (ipotetico) prezzo all’impresa «corretta». Specularmente, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92, consente di detrarre l’utile derivante dalla transazione transfrontaliera (adeguando il prezzo alle condizioni di mercato), quando detto utile è ricompreso anche nell’utile dell’altra impresa. In questo modo può essere evitata una doppia imposizione economica di uno stesso utile da parte di due creditori di imposta tenendo conto, in definitiva, del prezzo di trasferimento adeguato nell’altro Stato.
2)
Applicazione manifestamente
contra legem
dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 nella prassi fiscale controversa
49.
Le autorità belghe ritengono invece che il senso dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 consista nel garantire che un’impresa belga appartenente a un gruppo multinazionale debba assoggettare a tassazione unicamente gli utili che anche un’impresa individuale avrebbe conseguito. Gli utili che eccedono detta misura sarebbero resi possibili da sinergie, economie di scala o altri benefici derivanti dalla partecipazione a un gruppo multinazionale. Un’impresa individuale comparabile non godrebbe di tali benefici, i quali dovrebbero, pertanto, essere esentati da imposta (
46
). Per questo motivo, su istanza del soggetto passivo veniva assoggettato a imposizione unicamente l’utile (ipotetico) di un’impresa individuale comparabile.
50.
Tale lettura e la prassi fiscale controversa ad essa collegata sono manifestamente inconciliabili con la formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 e non sono, quindi, parte del quadro di riferimento.
51.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 presuppone che «
le condizioni convenute tra le due imprese
fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti». Come si evince, inoltre, dalla frase introduttiva dell’articolo 185, paragrafo 2, CIR 92, la disposizione si applica soltanto ai «
reciproci rapporti transfrontalieri
» delle imprese collegate.
52.
Per contro, nella prassi fiscale controversa, il criterio di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e di eventuali condizioni convenute a tal riguardo non ha alcun rilievo. La riduzione dell’utile è stata concessa a prescindere da rapporti commerciali transfrontalieri. Essa non riguardava l’applicazione del principio di libera concorrenza, ad esempio, ai prezzi di trasferimento, bensì la riduzione dell’utile complessivo dell’impresa belga a un utile ipotetico. Non è nemmeno chiaro in che misura, nel periodo di cui trattasi, la ricorrente abbia concordato prezzi per prestazioni infragruppo (forniture e servizi) da rapporti transfrontalieri.
53.
Non vi è una spiegazione plausibile per questa applicazione della disposizione incurante della sua formulazione. Infatti, il requisito di un concreto rapporto commerciale transfrontaliero e dell’intervenuta pattuizione di condizioni tra due imprese si evince dalla disposizione con la stessa immediatezza dell’assenza di tali condizioni nella prassi fiscale controversa.
d)
Conclusione intermedia
54.
La prassi fiscale controversa non può evidentemente fondarsi sulla disciplina di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Il Tribunale ha pertanto correttamente confermato l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale prassi non costituisce parte del quadro di riferimento, bensì deroga ad esso. La seconda censura del primo motivo di impugnazione è pertanto infondata.
4.
Sulla rettifica unilaterale dell
’
utile a favore del soggetto passivo
55.
Non occorre pertanto esaminare se la prassi fiscale controversa violi manifestamente, anche sotto un ulteriore profilo, la formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Infatti, quand’anche – come dedotto dalla ricorrente con il suo secondo motivo di impugnazione – non sussistessero ulteriori manifeste violazioni della formulazione della norma, il primo motivo di impugnazione risulterebbe comunque infondato.
56.
Ciò vale, in particolare, per l’obiezione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 richiede, quale precondizione, che una prima rettifica sia stata già operata all’estero (prima rettifica fiscale verso l’alto). Si osservi, solo per completezza, che l’argomentazione della ricorrente si basa su un’errata comprensione della sentenza impugnata. Il Tribunale non si è infatti basato sul fatto che gli «utili in eccesso» esentati da imposta in [OSCURATO:PERSONA] fossero tassati anche nell’altro Stato. Esso presupponeva soltanto che tali utili fossero compresi anche negli utili di un’altra impresa del gruppo.
5.
Conclusione dell
’
esame del primo motivo di impugnazione
57.
Il Tribunale ha pertanto stabilito, senza commettere alcun errore di diritto, che la [OSCURATO:PERSONA] era nel giusto nel ritenere che la prassi fiscale controversa non rientrasse – in ragione di un’interpretazione manifestamente
contra legem
– nel quadro di riferimento dell’imposta sulle società belga. I primi quattro motivi di impugnazione della ricorrente sono, pertanto, infondati.
B.
Sulla qualificazione come misura selettiva
58.
Con il quinto e sesto motivo di impugnazione la ricorrente contesta la constatazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presupposto, senza incorrere in errori di diritto, il carattere selettivo della prassi fiscale controversa. A parere della ricorrente, la prassi fiscale controversa non comporterebbe alcuna disparità di trattamento di imprese comparabili e, in ogni caso, una deroga rispetto al quadro normativo sarebbe giustificata dal fatto che detta prassi evita una doppia imposizione.
59.
Queste obiezioni riguardano le questioni, da esaminare nell’ambito della seconda e della terza fase, se la misura fiscale di cui trattasi deroghi al sistema generale in quanto introduce differenziazioni tra operatori economici che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detta disciplina generale, in una situazione materiale e giuridica comparabile (seconda fase) e, in caso affermativo, se tale deroga sia giustificata (terza fase; v., già il paragrafo 28).
60.
In base alle constatazioni del Tribunale, il regime tributario sugli utili in eccesso comporta, in particolare, una penalizzazione selettiva di imprese che non sono parte di un gruppo multinazionale (
47
). L’obiettivo del sistema belga di imposizione delle società consisterebbe, infatti, nel tassare tutti gli utili delle imprese imponibili a prescindere che siano esse autonome o integrate in un gruppo multinazionale (
48
). Per contro, la prassi fiscale controversa accorderebbe ai beneficiari un’agevolazione fiscale consentendo loro di detrarre una parte dei loro utili dalla propria base imponibile senza che detto utile esente da imposta sia stato ricompreso negli utili di un’altra società del gruppo (
49
). Le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale verrebbero pertanto trattate in maniera diversa dalle altre imprese tassate sulla base del loro utile complessivo in conformità delle normali norme dell’imposta belga sulle società (
50
) Questa deroga non potrebbe essere nemmeno giustificata; in particolare, la prassi fiscale controversa non servirebbe a evitare una doppia imposizione effettiva o potenziale (
51
).
61.
La ricorrente eccepisce che le imprese parte di un gruppo multinazionale non si troverebbero in una situazione comparabile con quella delle imprese che non rientrano in alcun gruppo di imprese o rientrano in un gruppo che opera esclusivamente a livello nazionale.
62.
Occorre quindi esaminare se le imprese di gruppi multinazionali siano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito con il quadro di riferimento (tassazione uniforme degli utili in ragione della concreta capacità finanziaria), in una situazione materiale e giuridica comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese di gruppi nazionali.
63.
La ricorrente eccepisce in effetti correttamente che, a differenza dei gruppi di imprese multinazionali, le imprese che operano a livello puramente nazionale non sono esposte al rischio di una doppia imposizione che può derivare dall’adeguamento dei prezzi di trasferimento.
64.
Tuttavia, la prassi fiscale controversa non si ricollega proprio al rischio di una tale doppia imposizione poiché non presuppone alcuna operazione transfrontaliera. La prassi fiscale controversa è invece strutturata nel senso di attribuire ai beneficiari la facoltà di passare da un’imposizione sulla base dell’utile effettivamente conseguito (che rispecchia l’effettiva capacità) a un’imposizione sulla base dell’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. Ciò comporta, in definitiva, che i soggetti passivi appartenenti a un gruppo multinazionale possono scegliere se non versare l’imposta sulle società su una determinata parte dei loro utili. Tale opzione non è riconosciuta a un’impresa individuale.
65.
Pertanto, il rischio di una doppia imposizione non può né giustificare, in considerazione dell’obiettivo di tassare gli utili di impresa in funzione della capacità, la disparità di trattamento derivante dalla prassi fiscale controversa, né – come dedotto nell’ambito del sesto motivo di impugnazione – giustificare una deroga al quadro di riferimento. Infatti, sotto questo profilo, le imprese di gruppi multinazionali si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese di gruppi nazionali. È proprio l’obiettivo di un’imposizione uniforme a essere disatteso se le imprese multinazionali sono tenute ad assoggettare il loro utile solo nella misura di un ipotetico utile medio, mentre tutti gli altri soggetti passivi devono tassare il proprio utile effettivo nella sua interezza.
66.
Poiché l’agevolazione fiscale non è riconosciuta a tutti i soggetti passivi nella stessa misura, ma soltanto alle imprese belghe di gruppi multinazionali, il Tribunale ha ritenuto, senza incorrere in errori di diritto, che la prassi fiscale controversa tratti in maniera diversa imprese che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile sotto il profilo dell’obiettivo della tassazione uniforme degli utili in funzione della capacità finanziaria perseguito dalla disciplina generale.
67.
Ne consegue che il quinto e il sesto motivo di impugnazione non possono essere accolti già per tale ragione. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale hanno presupposto, senza incorrere in errori di diritto, il carattere selettivo della prassi fiscale controversa.
68.
Non occorre quindi esaminare se anche le altre due distinzioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] e ritenute giuridicamente corrette dal Tribunale (
52
) comprovino una disparità di trattamento di operatori economici che si trovano in una situazione materiale e giuridica comparabile (
53
). I tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] giustificano, infatti, l’ipotesi di una disparità di trattamento indipendentemente l’uno dall’altro.
C.
Sull’esistenza di un vantaggio
69.
Con il settimo e l’ottavo motivo di impugnazione la ricorrente contesta la constatazione del Tribunale secondo cui la prassi fiscale controversa comporterebbe un vantaggio.
1.
Sul settimo motivo
di impugnazione
70.
Essa sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente dimostrato, dal punto di vista giuridico, la sussistenza di un vantaggio già per il solo fatto che i beneficiari del regime in questione sarebbero stati tassati non in ragione dell’utile da loro effettivamente conseguito, bensì in ragione di un utile ipotetico.
71.
Tale obiezione non può essere accolta. Infatti, come correttamente constatato dal Tribunale (
54
), la prassi fiscale controversa riduceva l’onere fiscale a carico delle imprese beneficiare rispetto all’onere fiscale che sarebbe risultato in forza della normale imposizione prevista ai sensi del sistema belga di imposizione delle società. Quest’ultimo comprende sì anche l’applicazione delle rettifiche previste
ex lege
– come quella di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92. Come appena illustrato (paragrafi 49 e segg.), le relative condizioni non sono, evidentemente, soddisfatte. Il vantaggio della prassi fiscale controversa consisteva pertanto, per le imprese beneficiarie, nella rettifica, su loro istanza, della tipologia e dell’ammontare della base imponibile, senza che detta rettifica fosse prevista dalla normativa belga sull’imposta sulle società.
72.
Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, non era necessaria una più ampia prova da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Si deve infatti presupporre che la ricorrente non abbia presentato istanza di imposizione di un utile (ipotetico) superiore a quello da essa realmente conseguito.
73.
Anche se, nel singolo caso, dovesse presentarsi la situazione – inverosimile – di imprese beneficiarie che non sarebbero state assoggettate, in mancanza delle decisioni anticipate in materia fiscale ottenute attraverso la prassi fiscale controversa, a un onere fiscale superiore, ciò non pregiudica la legittimità della decisione controversa. Infatti, in quest’ultima fase, la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare soltanto se la prassi fiscale controversa garantisce ai beneficiari, in base alle modalità in essa previste, un vantaggio sensibile rispetto ai loro concorrenti (
55
). [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso, in particolare, della sua precisa entità. La situazione individuale di ciascun singolo beneficiario può essere presa in considerazione in sede di recupero. Ne consegue che anche il settimo motivo di impugnazione deve essere respinto.
2.
Sull
’
ottavo motivo
di impugnazione
74.
Con l’ottavo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di aver motivato la propria decisione in maniera contraddittoria. Da un lato, nel determinare il vantaggio, il Tribunale avrebbe fatto riferimento unicamente alla società del gruppo destinataria di una decisione anticipata in materia fiscale nell’ambito della prassi fiscale controversa. Dall’altro, nell’ambito del recupero esso avrebbe considerato l’intero gruppo quale beneficiario.
75.
Come si evince dalle considerazioni contenute nell’atto introduttivo, con questa obiezione la ricorrente contesta le constatazioni del Tribunale quanto alla sussistenza di un vantaggio e non l’ordine di recupero. Essa deduce che nel verificare l’effettiva sussistenza di un vantaggio avrebbero dovuto essere presi in considerazione gli effetti della prassi fiscale controversa sull’intero gruppo.
76.
Tale obiezione non può essere accolta. Infatti, come correttamente constatato dal Tribunale (
56
), la prassi fiscale controversa riduceva l’onere fiscale a carico delle imprese beneficiare rispetto all’onere fiscale che sarebbe risultato in forza della normale imposizione prevista ai sensi del sistema belga di imposizione delle società. Le autorità fiscali belghe concedevano tale vantaggio attraverso l’emanazione di una decisione anticipata in materia fiscale che garantiva una determinata imposizione secondo il sistema belga di imposizione delle società. Destinatario di una siffatta decisione anticipata in materia fiscale è necessariamente uno specifico soggetto giuridico imponibile che sottostà alla potestà fiscale dello Stato che emette tale decisione. Pertanto, in sede di determinazione del vantaggio, deve essere preso in considerazione solo detto soggetto giuridico poiché la decisione anticipata in materia fiscale non può pronunciarsi in alcun modo sull’imposizione in un altro Stato. Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto ritenendo che, ai fini della determinazione del vantaggio, fosse pertinente esclusivamente l’impresa belga parte del gruppo.
D.
Su una violazione dell’obbligo di motivazione
77.
Con il nono motivo di impugnazione la ricorrente deduce una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello statuto della Corte. Essa lamenta che le sue argomentazioni sarebbero state respinte dal Tribunale senza adeguata motivazione. Tali argomentazioni vertevano, in primo luogo, sul perché il quadro normativo ammetta rettifiche unilaterali in conformità con il diritto tributario belga; in secondo luogo, sul perché l’argomentazione principale dedotta a motivazione della selettività nella decisione controversa non possa reggere senza l’argomentazione dedotta in via subordinata; in terzo luogo, sul perché il quadro di riferimento sia il principio di libera concorrenza belga e, in quarto luogo, sulla sentenza del Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) sulla legittimità di rettifiche unilaterali di utili in eccesso ai sensi del diritto belga.
78.
Anche questo motivo di impugnazione non può essere accolto.
79.
L’obbligo di motivare le sentenze che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non va infatti inteso nel senso che impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia (
57
). Essenziale è che sia consentito alla ricorrente di conoscere i motivi sui quali si è fondato il Tribunale.
80.
Questa situazione si verifica nel caso di specie. Dalle considerazioni del Tribunale si evincono le ragioni per cui la prassi fiscale controversa deroga al quadro di riferimento e per cui il Tribunale presume il carattere selettivo di detta prassi (
58
). Il fatto che il Tribunale non abbia preso posizione sul rapporto tra l’argomentazione principale e l’argomentazione subordinata per motivare la selettività nella decisione controversa, non è, a tal fine, rilevante. Infatti, nel suo ricorso in primo grado, la ricorrente lasciava espressamente aperta la questione del rapporto tra queste linee di argomentazione, in quanto non sussisterebbe né una deroga rispetto alla normativa belga sull’imposta sulle società (argomentazione principale), né una deroga al principio di libera concorrenza (argomentazione subordinata). Non ci si può attendere dal Tribunale che prenda posizione su considerazioni irrilevanti ai fini della decisione della controversia.
81.
Infine, il Tribunale non ha violato l’obbligo di motivazione nemmeno per aver omesso di prendere in considerazione la sentenza del Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) del 21 giugno 2019. Il fatto che una sentenza giudiziale, rimasta isolata, abbia riconosciuto la compatibilità con la normativa tributaria nazionale non mette infatti in dubbio, di per sé, né il carattere derogatorio della prassi fiscale controversa rispetto al tenore letterale della legge, né il suo carattere manifesto. Di conseguenza, applicando il criterio summenzionato, non può essere contestato al Tribunale alcun vizio di motivazione.
E.
Sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione
82.
Con il suo decimo motivo di impugnazione la ricorrente fa valere una violazione del diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta. Essa articola tale motivo di impugnazione in una violazione contro l’obbligo di motivazione, da un lato, e una violazione del diritto ad essere ascoltata, dall’altro.
83.
Nel merito, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di aver modificato la sua motivazione nella decisione controversa rispetto a quella contenuta nella decisione di avvio del procedimento. Ciò integrerebbe una violazione sia dell’obbligo di motivazione che del diritto ad essere ascoltata. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il suo obbligo di motivazione in quanto non avrebbe dimostrato che le imprese belghe costituiscono un’unità economica con le imprese multinazionali.
84.
Tale censura non può essere accolta. In tale contesto non occorre stabilire se la violazione dell’obbligo di motivazione, fatta valere per la prima volta nell’atto introduttivo, debba essere respinta già per il solo fatto che integra una nuova argomentazione ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura o se costituisca un motivo di ordine pubblico che deve essere esaminato d’ufficio (
59
). [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, in ogni caso, rispettato l’obbligo di motivazione su di essa gravante.
85.
Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera [c]), della Carta, il diritto ad una buona amministrazione comprende l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di motivare le proprie decisioni, sancito anche nell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il requisito della motivazione mira a consentire, da un lato, all’interessato di far valere i suoi diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il sindacato giurisdizionale (
60
). La motivazione deve pertanto essere strutturata in maniera tale da consentire all’interessato di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione e di valutare se intende impugnare detta decisione. Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha soddisfatto l’obbligo di motivazione su di essa gravante. Non è stato dedotto, né è dato evincere in che misura tale possibilità sia stata influenzata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato la sua valutazione giuridica nella decisione controversa rispetto alla decisione di avvio del procedimento. La censura fatta valere dalla ricorrente è inoperante anche nella parte in cui quest’ultima deduce una violazione dell’obbligo di motivazione in ragione della mancata dimostrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’unità economica. Infatti, se una determinata circostanza sia stata comprovata o meno non riguarda l’obbligo di motivazione, ma la valutazione sostanziale.
86.
Nella misura in cui la ricorrente deduce una violazione del diritto ad essere ascoltata, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, occorre osservare che tale parte, quale beneficiaria dell’aiuto, non è destinataria della decisione in materia di aiuti, ma unicamente interessata ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. Non le spettano pertanto ampi diritti della difesa come riconosciuti allo Stato membro destinatario, bensì soltanto diritti processuali limitati (
61
)
87.
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, ogni parte interessata può presentare osservazioni in seguito ad una decisione di dare inizio al procedimento d’indagine formale (
62
). Gli interessati sono ragionevolmente in grado di presentare tali osservazioni solo se la decisione di apertura illustra esplicitamente e chiaramente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (
63
). Tra di essi figurano, anzitutto, quelli che devono essere esaminati ai fini dell’adozione della decisione finale (
64
). Di conseguenza, un maggiore coinvolgimento degli interessati (o persino la pubblicazione di una decisione di avvio supplementare o rettificata) può risultare necessario quando, dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento siano stati scoperti fatti nuovi o siano intervenuti cambiamenti sostanziali nel contesto giuridico pertinente (
65
).
88.
Il Tribunale ha in definitiva correttamente stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] ha soddisfatto tali requisiti (
66
). Infatti, la decisione di apertura illustra esplicitamente e chiaramente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a precisare la sua valutazione giuridica
preliminare
(
67
) ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 2015/1589, contenuta nella decisione di avvio, senza riferirsi a fatti essenzialmente nuovi o a un mutato quadro giuridico. Dalla decisione di avvio si evince che l’esenzione fiscale degli «utili in eccesso» deroga alla «normale» normativa in materia di imposta sulle società (
68
). Nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato questa valutazione – talora, certamente, ambigua nella decisione di avvio – nel senso che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), CIR 92 sarebbe sì parte del quadro di riferimento, ma che la prassi fiscale controversa non potrebbe fondarsi su di esso. Non è stato dedotto e non è dato evincere in che modo tale precisazione della valutazione giuridica possa aver inciso sulla possibilità riconosciuta alla ricorrente di presentare utilmente osservazioni. Nulla le impediva di illustrare, nell’ambito del procedimento d’indagine formale, la sua valutazione della situazione di fatto e di diritto. La ricorrente si è lasciata sfuggire tale possibilità.
F.
Sulle prescrizioni in materia di recupero
89.
Con il suo undicesimo motivo di impugnazione, la ricorrente sembra contestare le spiegazioni contenute nella decisione controversa sul metodo di recupero applicato per determinare gli importi da recuperare. A parere della ricorrente, tali prescrizioni troppo ampie contrasterebbero con l’articolo 107 TFUE e con l’articolo 16 del regolamento 2015/1589.
90.
Tale obiezione non può essere accolta. Come correttamente stabilito dal Tribunale (
69
), contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha escluso che gli importi da recuperare siano determinati a seconda della situazione individuale. Al contrario, nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente fatto rimando alla necessità di tener conto, nell’ambito del procedimento di recupero, della situazione individuale di ciascun beneficiario.
91.
Non può pertanto essere accolta nemmeno l’ulteriore obiezione secondo cui il recupero dell’aiuto disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe una doppia imposizione. Come correttamente stabilito dal Tribunale (
70
), tale circostanza è irrilevante ai fini della questione della legittimità della decisione controversa. Una possibile doppia imposizione deve essere presa in considerazione nella fase di recupero (
71
).
G.
Sulle spese
92.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, detta Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
93.
Posto che le argomentazioni della ricorrente sono state integralmente respinte e che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna alle spese, la ricorrente si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
VI.
Conclusione
94.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue nella causa C‑754/23 P:
1. L’impugnazione è respinta.
2. La ricorrente è condannata alle spese.
1
Lingua originale: il tedesco.
2
Sentenza del 20 settembre 2023, SJM [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑420/16, EU:T:2023:563).
3
Si tratta dei procedimenti nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P, C‑736/23 P, da C‑737/23 P a C‑742/23 P, C‑752/23 P, C‑755/23 P e C‑756/23 P, nonché C‑757/23 P e C‑758/23 P. Le presenti conclusioni riprendono, in ampia parte, le considerazioni contenute nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P.
4
Decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).
5
I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e 16.
6
Gazzetta ufficiale belga del 9 luglio 2004.
7
Punti 57, 58 e 61 della sentenza impugnata e punto 34 della decisione controversa.
8
Punti 59 e 61 della sentenza impugnata con rinvio al punto 38 della decisione controversa.
9
Punti 62 e 63 della sentenza impugnata con rinvio ai punti da 39 a 42 della decisione controversa; v. altresì la dichiarazione del Ministro delle finanze del 30 novembre 2023, prodotta sub allegato R.4.
10
Sul prosieguo, v. punto 64 della sentenza impugnata.
11
Veniva, infatti, quantificata una percentuale risultante da una comparazione tra una stima di un utile medio ipotetico di un’impresa individuale e un utile reale stimato del soggetto passivo. Tale percentuale veniva detratta dall’
utile effettivo
del soggetto passivo negli ultimi cinque anni.
12
Sul prosieguo, v. punti 12 e 13 della sentenza impugnata.
13
Sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91).
14
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).
15
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 156 a 158, nonché 169 e 170).
16
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 36); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 105), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 27).
17
V., sul prosieguo, sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 44); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 107), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 31 e 32).
18
Punti 53 e segg., segnatamente, punto 67 della sentenza impugnata.
19
Punto 53 della sentenza impugnata.
20
È vero che la versione inglese della sentenza parla di «already included» e non di «also included». Tuttavia, dalle motivazioni del Tribunale e da un confronto con la versione francese («également repris») risulta evidente che si tratta di un errore di traduzione.
21
Punto 60 della sentenza impugnata.
22
Punto 64 della sentenza impugnata.
23
V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 91 e segg.), Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 86 e segg.) e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafi 147 e segg.).
24
V. già le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 27).
25
Sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119), e dell’8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C‑566/17, EU:C:2019:390, punto 39); v. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 99).
26
V. sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punti 115 e segg.), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
27
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 48); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 37); v., in tal senso, anche con riferimento alle libertà fondamentali, sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑75/18, EU:C:2020:139, punto 49), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata).
28
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 42), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
29
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985), e del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948).
30
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
31
Sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56).
32
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 51).
33
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 80).
34
V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 101).
35
V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 98 e segg.), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 94 e 95).
36
V. le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 96).
37
V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafo 94), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 92).
38
Sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti da 96 a 107).
39
V. già le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 91).
40
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 53); del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 114), del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (C‑596/19 P, EU:C:2021:202, punti 48 e 49), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 42 e 43).
41
V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 34), e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafo 151).
42
V., a tal proposito, sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119). Tale principio esige che tutti gli elementi chiave che definiscono le caratteristiche fondamentali dell’imposta siano determinati dal legislatore nazionale.
43
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
44
Qualora, sulla base di un siffatto controllo, gli organi dell’Unione giungano alla conclusione che gli organi nazionali applicano la normativa tributaria nazionale in maniera manifestamente
contra legem
, una prassi fondata su di essa non è parte del quadro di riferimento, bensì vi deroga. Se tale prassi integri anche un vantaggio selettivo deve essere stabilito sulla base della seconda e della terza fase del summenzionato esame in tre fasi (paragrafo 28). V. sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 60), e le mie conclusioni in detta causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 28).
45
I prezzi di trasferimento sono i prezzi a cui un’impresa trasferisce beni materiali o immateriali a imprese collegate o eroga servizi a imprese collegate; v. linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, 2022, pagg. 15 e 16.
46
Esposizione della posizione belga nel punto 14 della decisione controversa.
47
Punti 107 e segg. della sentenza impugnata.
48
Punto 109 della sentenza impugnata.
49
Punto 110 della sentenza impugnata.
50
Punto 112 della sentenza impugnata.
51
Punti 158 e segg., segnatamente, punto 163 della sentenza impugnata.
52
Punti 116 e segg. e 124 e segg. della sentenza impugnata.
53
V. le più ampie considerazioni nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P (paragrafi 89 e segg.).
54
Punto 75 della sentenza impugnata.
55
Sul prosieguo, v. sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punto 77).
56
Punto 75 della sentenza impugnata.
57
Sentenze dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 38), e del 20 settembre 2016, Mallis e a./[OSCURATO:PERSONA] ed EZB (da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 45).
58
Punti 24 e segg. e 69 e segg. della sentenza impugnata.
59
Sentenza dell’11 settembre 2025, Austria/[OSCURATO:PERSONA] (Centrale nucleare Paks II) (C‑59/23 P, EU:C:2025:686, punto 99 e la giurisprudenza ivi citata).
60
Sul prosieguo, v. sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e SRB (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 103 e 104 e la giurisprudenza ivi citata).
61
Giurisprudenza costante a partire dalla sentenza del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punti da 81 a 83).
62
V. anche sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).
63
Sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
64
Sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 51).
65
Sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).
66
Punto 185 della sentenza impugnata.
67
È nella natura di una valutazione preliminare che essa possa essere modificata o precisata nel corso delle indagini.
68
Punto 84 della decisione del 3 febbraio 2015 relativa alla misura SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), Sistema di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso in [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 (GU 2015, C 188, pag. 24 [41]).
69
Punto 174 della sentenza impugnata.
70
Punto 202 della sentenza impugnata.
71
V. le mie considerazioni nelle conclusioni nella causa C‑752/23 P, paragrafi 94 e 95.