CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 09886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
613-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (C.N.P.A.D.C.) , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/B – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 119 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il 17 luglio 2018 (R.G.N. 504/2016). R.G.N.3613/2019 Cron. Rep. C.C. 17/01/2023 giurisdizione Pensioni erogate ai dottori commercialisti e contributo di solidarietà -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 7 gennaio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza del 28 settembre 2016, il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda della signora [OSCURATO:PERSONA], vedova ed erede del signor [OSCURATO:PERSONA], e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi, anche Cassa) a pagarle la somma di Euro 5.460,12, illegittimamente prelevata quale contributo di solidarietà per il quinquennio 2009-2013, dapprima sulla pensione di vecchiaia corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 1° luglio 1993 e poi, a far data dal 22 febbraio 2012, sulla pensione di reversibilità riconosciuta in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.–Con sentenza n. 119 del 2018, pubblicata il 17 luglio 2018, la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto dallaCassa e ha confermato la pronunciadel Tribunale. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevatoche il caso di specie, riguardante una pensione di vecchiaia riconosciuta a decorrere dal 1° luglio 1993, è regolato dall’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale disciplina demanda agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del “pro rata” in relazione alle anzianità già maturate. Dai provvedimenti tipizzati dalla legge esula l’introduzione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà”, introdotta dall’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, approvato con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2004. Tale trattenutanon solo non integra una variazione -3 - delle aliquote contributive o una riparametrazione dei coefficienti di rendimento, ma non può essere neppure ricondotta ai provvedimenti che incidono su ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Peraltro, l’unilaterale riduzione dell’ammontare della prestazione pensionistica, in virtù di un atto che non ha neppure forza di legge, lede la tutela dell’affidamento e della sicurezza dei rapporti giuridici e si pone in contrasto con l’esigenza di rispettare il principio del “pro rata”. Non si può ritenere che l’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel far salvi deliberazioni e atti già adottati dalle Casse professionali, includa anche i provvedimenti che le Casse non avrebbero potuto adottare, come la riduzione dell’ammontare delle prestazioni mediante l’imposizione di contributi di solidarietà. 3.–[OSCURATO:PERSONA] ricorre in sede di legittimità contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona e affida a due motivi, illustrati da memoria, le sorti dell’impugnazione, propostail 17 gennaio 2019. 4.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , parimenti illustrato da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in baseall’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nella versione antecedente alle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La parte ricorrente, al fine di avvalorare la necessità di mutare l’orientamento espressoda questa Corte, muove dalla premessa che il trattamento pensionistico non sia intangibile e che anche la Cassa -4 - possa incidere sul relativo ammontare, nel rispetto del principio di ragionevolezza. [OSCURATO:PERSONA] non adotterebbe meri provvedimenti amministrativi e, grazie all’autonomia conferita dal decre to legislativo 30 giugno 1994, n. 509, avrebbe il potere di dettare norme giuridiche, idonee ad abrogare disposizioni di rango legislativoo ad apportarvi deroghe. Il ricorso per cassazione, poste tali premesse, si articola in due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la parte ricorrente denuncia violazione: dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e con la delibera del 28 ottobre 2008; dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995; dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006; dell’art. 1, comma 488, della legge27 dicembre 2013, n. 147; dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;degli artt. 3 e 38 Cost. Le disposizioni dettate dalla Cassa, nell’introdurre il contributo di solidarietà per il quinquennio 2009-2013, si prefiggerebbero di salvaguardare l’equilibrio di bilancio di lungo periodo , imposto dal legislatore in termini cogenti, da ultimo con il d.l. n. 201 del 2011, e non confliggerebberocon alcuna norma dell’ordinamento. Le disposizioni citate, che non si potrebbero relegare nell’ambito dei meri provvedimenti amministrativi,sarebbero coeren ti con i principi sanciti dagli artt. 3 e 38 Cost. e rappresenterebbero applicazione dell’art. 2 deld.lgs. n. 509 del 1994 e de ll’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, e come interpretato dall’art. 1, comma 488, della leggen. 147 del 2013 . L’unico limite all’autonomia normativa della Cassa risiederebbe nel principio di ragionevolezza. Ad avviso della ricorrente, si dovrebbe -5 - avere riguardo alle specificità del provvedimento adottato , per verificare se, in concreto, contravvenga al canonedi ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Con tale sindacato la sentenza impugnata avrebbe trascurato di cimentarsi. Nel caso di specie, il contributo si attesterebbe sulla percentuale massima del 7% dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sarebbe applicato sulle sole quote di pensione calcolate secondo il metodo retributivo e crescerebbe in misura proporzionale all’importo del trattamento previdenziale, lasciando indenni i trattamenti d’importo inferiore a quello annuo di Euro 10.629,84. Sarebbero soddisfatte tutte le condizioni enunciate dal la giurisprudenza costituzionale:la ragionevolezza, la proporzionalità, la tutela dell’affidamento, la finalità di puntellare l’equilibrio delle gestioni previdenziali (sentenza n. 173 del 2016). Al contrario, colliderebbecon il principio di eguaglianza un sistema che riducesse il quantum del trattamento pensionistico per i soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, senza toccare la posizione dei soggetti iscritti agli enti previdenziali privatizzati. Secondo il criterioermeneutico “Ubi lex voluit, ibi dixit”, in difetto di un espresso divieto, la Cassa avrebbe il potere d’imporre il contributo di solidarietà, poiché solo così potrebbe attuare quella equità intergenerazionale che il legislatore le indica come obiettivo. Né si potrebbero desumere argomenti di segno contrario dal fatto che l’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 consenta alle Casse di adottar e provvedimenti rigorosamente tipizzati . N on solo tale tassatività sarebbe stata superata dalla legge n. 296 del 2006, ma l’introduzione del contributo disolidarietà non avrebbe attinenza con il sistema del “pro rata”, che è contemplato dai provvedimenti di cui al citato art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, e sarebbe invece riconducibile all’autonomia normativa spettante agli enti previdenziali privatizzati in virtù del d.lgs. n. 509 del 1994. -6 - Con l’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011, il contributo di solidarietà sarebbe stato imposto anche a gli enti previdenziali privatizzati e, anche da questo punto di vista, troverebbe conferma la piena legittimità di un prelievo che altrimenti il legislatore non avrebbe potuto prescrivere. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006,dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale e con la delibera del 28 ottobre 2008. La sentenza d’appello avrebbe violato e dato falsa applicazione all’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, che ha fugato ogni dubbio interpretativo in ordine alla legittimità dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali in tema di contributo di solidarietà. Tale normativa d’interpretazione autentica avrebbe considerato non solo efficaci, ma anche legittimi atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali privatizzati e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, purché fossero finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Questafinalità sarebbe insita nel contributo di solidarietà, strettamente correlato all’introduzione del sistema di calcolo contributivo della pensione. Sarebbero dunque legittime le trattenute effettuate per il periodo 2009-2013 in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale. Ad ogni modo, il contributo di solidarietà sarebbe legittimo per la pensione di reversibilità erogata alla Guerci dal 22 febbraio 2012, allorché il principio del “pro rata” è stato inteso dal legislatore in senso più flessibile. -7 - 2.–I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per l’intima connessione che li lega. Gli argomenti, indicati dalla parte ricorrente al fine di sollecitare una rimeditazione dell’orientamento già espresso da questa Corte, non possono essere condivisi, alla luce delle ragioni illustrate anche di recentenella disamina delle analoghe deduzioni svolte dalla Cassa. 3.–Quanto all’autonomia degli enti previdenziali privatizzati, asse portante del ricorso, giova ribadire che la potestà degli enti rinviene un limite fondamentale, legato al contenuto dei provvedimenti e ai principi cui tali provvedimenti sono chiamati a conformarsi. Nell’esercizio della loro autonomia, gli enti in questione possono variare le aliquote contribut ive, riparametra re i coefficienti di rendimento oppure ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, a condizione di rispettare il principio del “pro rata” in relazione alle anzianità già maturate (Cass., sez. lav., 30 novembre 2009,n. 25212; negli stessi termini, fra le molt e , Cass., sez. VI-L, 20 giugno 2012, n. 10280). Esula da tali provvedimenti, che rappresentano un numerus clausus, la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionisticigià quantificati e attribuiti. Una trattenuta così congegnata non integra néuna variazione delle aliquote contributive, né una riparametrazione dei coefficienti di rendimento . Essa n on si colloca neppure nell’alveo di « ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico» (sentenza n. 25212 del 2009, cit.). Tali attisono incompatibili con il rispetto del principio del “ pro rata ”, sancito in relazione alle anzianità gi à maturate che concorrono a determinare il trattamento medesimo. Si ravvisa, in pari tempo, una lesione del l ’ affidamento dell’assicurato in una consistenza della pensione proporziona t a alla quantità dei contributi versati. Il rispetto della ragionevolezza, che -8 - s’impone al legislatore quando modifichi in peius la disciplina di un rapporto di durata, non è meno cogente per gli atti di rango non legislativo, che provvedano all’unilaterale riduzione del trattamento pensionistico in godimento. 4.–A diverse conclusioni non può indurre l’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle Casse professionali in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge. La previsione richiamata, nondimeno, non si tramuta in una salvaguardia indiscriminata delle deliberazioni già assunte dagli enti, anche con riguardo alla riduzione contra legem delle prestazioni già erogate(sentenza n. 25212 del 2009, cit. ; nello stesso senso, Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136, punto 11). Lo ius superveniens, menzionato anche nell’odierno giudizio dalla Cassa,«non sta ad indicare che tali atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge» (Cass., sez. VI - L, 8 agosto 2017, n. 19711). Quanto allasalvaguardia dell’equilibrio di bilancio, invocata anche nell’odierno giudizio al fine di conferire un crisma di legittimità al prelievo contestato, questa Corte ha evidenziato che le Casse dispongono della facoltà di apprestare «le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell’integrità delle pensioni già maturate e liquidate» (Cass., sez. lav., 8 gennaio 2015, n. 53, punto 4). Né il contributo di solidarietà rappresenta implicazione ineludibile del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, introdotto dalla legge n. 335 del 1995. -9 - 5.–Non induce a mutare orientamento neppure l’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, evocato dalla Cassa anche in questa sede. Nel subordinare la legittimità degli atti e delle deliberazioni degli enti previdenziali privatizzati alla finalità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, la previsione non include il contributo di solidarietà, che è straordinario e limitato nel tempo e dunque esorbita dallafinalità di cui si discute , proiettata in un arco temporale più esteso (Cass., sez. lav., 12 giugno 2016, n. 12338; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 6 aprile 2016, n. 6702, punto 29). 6.–Quanto alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre 2018, n. 31875, per entrambe le sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente,in senso conforme, Cass., sez. VI - L, 19 luglio 2019, n. 19561). La Corte costituzionale ha escluso che l’affine contributo di solidarietà, regolato d all’art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell’art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito, difatti, al patrimonio dello Stato(punto 9 del Considerato in diritto). Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiuntoche tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle «prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost.» (punto 10 del Considerato in diritto). Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l’art. 23 Cost. L’assenza di un divieto d’imporre tale contributo, dato sul quale pone l’accento la difesa della Cassa, non ne implica per ciò stesso la legittimità. L a Carta fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla -10 - legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall’art. 23 Cost. non può essere svilita sul presupposto dell’autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L’autonomianon è legibus soluta. L’imposizione delprelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fr a le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054). La carenza di base legalesi rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo, pure con riguardo alla pensione di reversibilità di cui si discute. Anche in tale fattispecie, attinente a un diritto originario, contraddistinto da proprie peculiarità (Corte costituzionale, sentenze n. 74 del 2008 e n. 446 del 2002), il contributo postula un chiaro ubi consistamnormativo, che difetta per le ragioni già esposte. 7.–Dai principi richiamati , ribaditi anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 7 febbraio 2023, n. 3683, e 10 ottobre 2022, n. 29382), che ha vagliato e disatteso le ulteriori argomentazioni svolte dalla Cassa anche nella memoria illustrativa deposi tata nel presente giudizio, non vi sono ragioni di discostarsi. 8.– Alla stregua dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere dunque respinto. 9.–Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. In virtù della dichiarazione presentata nella memoria illustrativa ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., le spese e i compensi professionali devono essere distratti in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 10.–Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto del ricorso impone di dareatto dei presupposti dell’obbligo della parte ricorrente diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l ’ impugnazione, ove sia dovuto(Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. -11 - [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de