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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 17248/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19453-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti — avverso la sentenza n. 83/2021 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 25/01/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere °[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano accogliere il secondo motivo di ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della regione Lazio, rigettare il primo motivo di ricorso e ritenere assorbito il terzo motivo, con le conseguenze di legge.

RITENUTO CHECon sentenza n. 204/17, depositata in data 8/2/201730, il Giudice di pace di Viterbo condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della zona di competenza dell'ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, equitativamente determinato, di una somma in favore degli utenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attori in giudizio, per fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge, e come tale assoggettata al divieto di uso alimentare, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda proposta nei confronti della inadempiente società.

Respinse, invece, la domanda di manleva proposta dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione Lazio, chiamata in causa per essere tenuta indenne dagli effetti negativi dell'eventuale accoglimento della domanda attorea.

La decisione venne appellata da [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo, relativamente alla domanda degli attori, l'insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio nonché, relativamente alla domanda di manleva proposta nei confronti della chiamata in causa, la responsabilità della Regione Lazio per i fatti oggetto di causa, in forza della normativa vigente.

Resistettero al gravame la Cortese ed il Meassi nonché la Taschini e la Regione Lazio.

Con sentenza n. 83/17, depositata in data 25/1/2021, il Tribunale di Viterbo dichiarò il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] relativamente alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio e rigettò per il resto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]., che condannò a pagare le spese processuali a favore degli appellati Cortese, Meassi e Taschini, compensando quelle tra la società e la chiamata in causa.

Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Hanno resistito, con due distinti controricorsi, la Regione Lazio, che ha depositato memoria, nonché la Cortese, il Meassi ed il Taschini. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. si duole, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., perché il Tribunale di Viterbo non ha declinato la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA], così disattendendo la relativa eccezione, senza considerare che la domanda degli utenti non riguardava solo la mancanza delle qualità contrattualmente prefissate e le conseguenze civilistiche di tale difetto di qualità, secondo la disciplina codicistica dei vizi della cosa, in ipotesi applicabile anche al contratto di fornitura di acqua, ma anche la pretesa riduzione del prezzo-tariffa stabilito in sede amministrativa per l'erogazione del sevizio, richiesta quest'ultima rientrante nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] investendo, in via diretta, le scelte discrezionali dell'ente più che la tutela, del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito, da attuarsi attraverso la disapplicazione del provvedimento amministrativo, aspetto che concerne il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti.

Il motivo di ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza.

La censura, infatti, non tiene conto della giurisprudenza della Corte che, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella decisa dal giudice di merito, ha affermato il principio secondo cui "L'azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza." (Cass. Sez.

U. n. 32780/2018, v. anche Cass. Sez.

U. n. 33209/2018 e n. 36897/2021).

Le Sezioni Unite, altresì, hanno evidenziato che "È pertanto il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell'acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio." (Cass. Sez.

U.n. 32780/2018 cit.).

Il Tribunale di Viterbo, nel confermare in parte qua la prima decisione, ha qualificato tutte le domande degli utenti come dirette a far valere la responsabilità contrattuale del gestore del S.I.I. resosi inadempiente in ragione della erogazione di acqua non conforme alle prescrizioni di legge e, quindi, della mancata o parziale utilizzazione del sevizio reso dietro corrispettivo (la tariffa), concludendo nel senso che "correttamente è stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda avanzata dagli sulla domanda avanzata dagli attori in primo grado, in quanto espressamente volta al risarcimento del danno contrattuale cagionato dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti legali sulle sostanze tossiche, prescindendo da ogni profilo connesso alla determinazione, in ambito pubblicistico, della tariffa idrica e dunque prescindendo dalla contestazione delle modalità e della correttezza dell'esercizio del potere amministrativo".

La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto, attinente alla giurisdizione, in modo conforme alla giurisprudenza della S.C. e l'odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., avrebbe dovuto offrire elementi per mutare l'orientamento della stessa e non già limitarsi a riproporre argomenti esaminati e non accolti dal giudice di appello (Cass. Sez.

Un. n. 19051/2010, n. 8923/2011 e n. 5941/2012).

Entro tali limiti, quindi, è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata, in controricorso, dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art.360 bis cod. proc. civ., con riferimento all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 32780/2018 e n. 33209/2018 richiamate dal Tribunale di Viterbo.

Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente si duole, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., della violazione degli artt. 141 e ss.gg. del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale ha escluso la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio, senza considerare che essa riguarda i profili civilistici della vicenda per cui è causa, stante il documentato intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. di intervenire sulla qualità dell'acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto ad essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità.

Il Tribunale di Viterbo, nel riformare in parte qua la prima decisione, ha rilevato che la domanda di manleva di [OSCURATO:SOCIETA]. si incentra sulla mancata adozione, da parte della Regione Lazio e dell'Autorità d'Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA], per quanto di competenza di ciascun ente, di provvedimenti idonei a risolvere la problematica della presenza nell'acqua di arsenico, in quanto esulanti dall'ambito dei poteri in capo al soggetto gestore del S.I.I., e dunque che "è stato censurato, da parte della convenuta (società) il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'ente regionale così come della gestione del servizio pubblico, con la conseguenza che, trattandosi di domanda fondata sull'asserito inadeguato esercizio o mancato esercizio del potere amministrativo, con riferimento alla stessa deve affermarsi la giurisdizione di cui all'art. 133 d.lgs. 104/2010 e non di questo Tribunale".

La decisione non è in linea con la giurisprudenza di questa Sezioni Unite che, in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha evidenziato "che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]." (Cass. Sez.

Un. n. 36897/2021).

Né può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato), tanto il carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del S.I.I. e le pubbliche autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico, oggetto di ampia illustrazione, da parte della ricorrente, nel motivo d'impugnazione, non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l'erogazione dell'acqua potabile "rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell'ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l'acqua ai privati l'obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche." (Cass. Sez.

Un. n. 32780/2018 cit.) Il motivo di ricorso, in conclusione, è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio.

Con il terzo motivo d'impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. si duole, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo trascura di considerare il ruolo-chiave dell'ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all'Autorità d'Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima, evocata in giudizio, che accettò la rinuncia alla domanda di manleva nei suoi confronti proposta ancorché senza l'adozione di una formale sua estromissione dal giudizio medesimo), coobbligato con il soggetto gestore del S.I.I. e responsabile dell'impossibilità della distribuzione di acqua pota bi lizzata .La censura resta assorbita dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo di ricorso atteso che il c.d. ruolo-chiave della Regione Lazio in relazione alla vicenda per cui è causa attiene al merito della domanda di manleva svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti dell'ente, a fronte della domanda di risarcimento contrattuale degli utenti, che non è stato esaminato dal Tribunale di Viterbo.

Passando alle regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, appare opportuno, distinguendo le domande oggetto di causa, demandarne la liquidazione, relativamente al rapporto di manleva, al giudice dotato di giurisdizione, mentre in applicazione del principio di soccombenza, quelle sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Meassi e Taschini, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.

Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dì un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Meassi e Taschini, liquidate in complessivi C 2.500,00 ed C 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19453-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti — avverso la sentenza n. 83/2021 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 25/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere °[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano accogliere il secondo motivo di ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della regione Lazio, rigettare il primo motivo di ricorso e ritenere assorbito il terzo motivo, con le conseguenze di legge. RITENUTO CHECon sentenza n. 204/17, depositata in data 8/2/201730, il Giudice di pace di Viterbo condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della zona di competenza dell'ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, equitativamente determinato, di una somma in favore degli utenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attori in giudizio, per fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge, e come tale assoggettata al divieto di uso alimentare, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda proposta nei confronti della inadempiente società. Respinse, invece, la domanda di manleva proposta dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione Lazio, chiamata in causa per essere tenuta indenne dagli effetti negativi dell'eventuale accoglimento della domanda attorea. La decisione venne appellata da [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo, relativamente alla domanda degli attori, l'insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio nonché, relativamente alla domanda di manleva proposta nei confronti della chiamata in causa, la responsabilità della Regione Lazio per i fatti oggetto di causa, in forza della normativa vigente. Resistettero al gravame la Cortese ed il Meassi nonché la Taschini e la Regione Lazio. Con sentenza n. 83/17, depositata in data 25/1/2021, il Tribunale di Viterbo dichiarò il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] relativamente alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio e rigettò per il resto l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]., che condannò a pagare le spese processuali a favore degli appellati Cortese, Meassi e Taschini, compensando quelle tra la società e la chiamata in causa. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Hanno resistito, con due distinti controricorsi, la Regione Lazio, che ha depositato memoria, nonché la Cortese, il Meassi ed il Taschini. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. si duole, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., perché il Tribunale di Viterbo non ha declinato la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA], così disattendendo la relativa eccezione, senza considerare che la domanda degli utenti non riguardava solo la mancanza delle qualità contrattualmente prefissate e le conseguenze civilistiche di tale difetto di qualità, secondo la disciplina codicistica dei vizi della cosa, in ipotesi applicabile anche al contratto di fornitura di acqua, ma anche la pretesa riduzione del prezzo-tariffa stabilito in sede amministrativa per l'erogazione del sevizio, richiesta quest'ultima rientrante nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] investendo, in via diretta, le scelte discrezionali dell'ente più che la tutela, del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito, da attuarsi attraverso la disapplicazione del provvedimento amministrativo, aspetto che concerne il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti. Il motivo di ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza. La censura, infatti, non tiene conto della giurisprudenza della Corte che, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella decisa dal giudice di merito, ha affermato il principio secondo cui "L'azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza." (Cass. Sez. U. n. 32780/2018, v. anche Cass. Sez. U. n. 33209/2018 e n. 36897/2021). Le Sezioni Unite, altresì, hanno evidenziato che "È pertanto il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell'acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio." (Cass. Sez. U.n. 32780/2018 cit.). Il Tribunale di Viterbo, nel confermare in parte qua la prima decisione, ha qualificato tutte le domande degli utenti come dirette a far valere la responsabilità contrattuale del gestore del S.I.I. resosi inadempiente in ragione della erogazione di acqua non conforme alle prescrizioni di legge e, quindi, della mancata o parziale utilizzazione del sevizio reso dietro corrispettivo (la tariffa), concludendo nel senso che "correttamente è stata ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda avanzata dagli sulla domanda avanzata dagli attori in primo grado, in quanto espressamente volta al risarcimento del danno contrattuale cagionato dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti legali sulle sostanze tossiche, prescindendo da ogni profilo connesso alla determinazione, in ambito pubblicistico, della tariffa idrica e dunque prescindendo dalla contestazione delle modalità e della correttezza dell'esercizio del potere amministrativo". La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto, attinente alla giurisdizione, in modo conforme alla giurisprudenza della S.C. e l'odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., avrebbe dovuto offrire elementi per mutare l'orientamento della stessa e non già limitarsi a riproporre argomenti esaminati e non accolti dal giudice di appello (Cass. Sez. Un. n. 19051/2010, n. 8923/2011 e n. 5941/2012). Entro tali limiti, quindi, è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata, in controricorso, dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art.360 bis cod. proc. civ., con riferimento all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 32780/2018 e n. 33209/2018 richiamate dal Tribunale di Viterbo. Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente si duole, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., della violazione degli artt. 141 e ss.gg. del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale ha escluso la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio, senza considerare che essa riguarda i profili civilistici della vicenda per cui è causa, stante il documentato intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. di intervenire sulla qualità dell'acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto ad essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità. Il Tribunale di Viterbo, nel riformare in parte qua la prima decisione, ha rilevato che la domanda di manleva di [OSCURATO:SOCIETA]. si incentra sulla mancata adozione, da parte della Regione Lazio e dell'Autorità d'Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA], per quanto di competenza di ciascun ente, di provvedimenti idonei a risolvere la problematica della presenza nell'acqua di arsenico, in quanto esulanti dall'ambito dei poteri in capo al soggetto gestore del S.I.I., e dunque che "è stato censurato, da parte della convenuta (società) il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell'ente regionale così come della gestione del servizio pubblico, con la conseguenza che, trattandosi di domanda fondata sull'asserito inadeguato esercizio o mancato esercizio del potere amministrativo, con riferimento alla stessa deve affermarsi la giurisdizione di cui all'art. 133 d.lgs. 104/2010 e non di questo Tribunale". La decisione non è in linea con la giurisprudenza di questa Sezioni Unite che, in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha evidenziato "che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]." (Cass. Sez. Un. n. 36897/2021). Né può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato), tanto il carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del S.I.I. e le pubbliche autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico, oggetto di ampia illustrazione, da parte della ricorrente, nel motivo d'impugnazione, non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l'erogazione dell'acqua potabile "rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell'ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l'acqua ai privati l'obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche." (Cass. Sez. Un. n. 32780/2018 cit.) Il motivo di ricorso, in conclusione, è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio. Con il terzo motivo d'impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. si duole, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo trascura di considerare il ruolo-chiave dell'ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all'Autorità d'Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima, evocata in giudizio, che accettò la rinuncia alla domanda di manleva nei suoi confronti proposta ancorché senza l'adozione di una formale sua estromissione dal giudizio medesimo), coobbligato con il soggetto gestore del S.I.I. e responsabile dell'impossibilità della distribuzione di acqua pota bi lizzata .La censura resta assorbita dalla ritenuta fondatezza del secondo motivo di ricorso atteso che il c.d. ruolo-chiave della Regione Lazio in relazione alla vicenda per cui è causa attiene al merito della domanda di manleva svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti dell'ente, a fronte della domanda di risarcimento contrattuale degli utenti, che non è stato esaminato dal Tribunale di Viterbo. Passando alle regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, appare opportuno, distinguendo le domande oggetto di causa, demandarne la liquidazione, relativamente al rapporto di manleva, al giudice dotato di giurisdizione, mentre in applicazione del principio di soccombenza, quelle sostenute dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Meassi e Taschini, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dì un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione Lazio e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Meassi e Taschini, liquidate in complessivi C 2.500,00 ed C 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 17248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris