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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22807/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 maggio 2024 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

In particolare, lamenta che, pur essendo stata riconosciuta la ipotesi lieve, li giudici di merito avevano fissato la pena base in anni due e mesi tre, superiore di quasi il quadruplo rispetto al minimo edittale, con motivazione contraddittoria rispetto alla ritenuta sussistenza della fattispecie di lieve entità e senza nulla argomentare in riferimento alla citata "personalità del prevenuto".

2. Il ricorso è inammissibile.

I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa, inferiore al medio edittale, la sentenza impugnata sottolinea la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui uno per rapina per un fatto 2018 e due per detenzione illecita di stupefacenti per fatti del 2019.

Né è illogico il riferimento al fatto che, pur nell'ambito della riconosciuta fattispecie di cui al V comma DPR 309/1990, il quantitativo detenuto, pari a circa 300 grammi di hashish, non era irrisorio o minimale.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e conda na il aiherrente al pagamento delle spese processuali evo-e e della somma di euro tremila i all5Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 maggio 2024 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. In particolare, lamenta che, pur essendo stata riconosciuta la ipotesi lieve, li giudici di merito avevano fissato la pena base in anni due e mesi tre, superiore di quasi il quadruplo rispetto al minimo edittale, con motivazione contraddittoria rispetto alla ritenuta sussistenza della fattispecie di lieve entità e senza nulla argomentare in riferimento alla citata "personalità del prevenuto". 2. Il ricorso è inammissibile. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa, inferiore al medio edittale, la sentenza impugnata sottolinea la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui uno per rapina per un fatto 2018 e due per detenzione illecita di stupefacenti per fatti del 2019. Né è illogico il riferimento al fatto che, pur nell'ambito della riconosciuta fattispecie di cui al V comma DPR 309/1990, il quantitativo detenuto, pari a circa 300 grammi di hashish, non era irrisorio o minimale. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e conda na il aiherrente al pagamento delle spese processuali evo-e e della somma di euro tremila i all5Cassa delle Ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 22807/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris