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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 16773/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1802-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1534/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/09/2022 R.G.N. 1696/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di agenzia R.G.N.1802/2023 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato - per quanto qui rileva -la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 11.250,00, oltre accessori, a titolo di indennità di mancato preavviso in relazione al recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia comunicato alla società in data 8 novembre 2016;

2. la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto giustificato ex art. 2119 c.c. il recesso dell’agente per il mancato pagamento delle provvigioni relative al giugno 2016, nonostante solleciti ai quali “la società non aveva mai fornito alcuna risposta”, nonché per “l’omesso versamento all’ENASARCO della contribuzione sia per le annualità con riferimento alle quali il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento, sia degli anni precedenti”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo, cui ha resistito l’intimato con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. col motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 1749, II° comma, cod. civ., dell’art. 2729 cod. civ., comma 1, dell’art.2118 cod. civ., dell’art. 2119 cod. civ., nonché dell’art. 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16.02.2009, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”; si contesta la sentenza impugnata per avere “ravvisato una giusta causa nel recesso con effetto immediato, formulato dall’agente, dal contratto inter partesdel 21.02.2002, in difetto di una valutazione delle pattuizioni di cui all’AEC del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in presenza di un singolo presunto ritardo legato al pagamento di un compenso provvigionale estremamente basso e senza alcuna valutazione della non scarsa importanza del presunto inadempimento della preponente”; 2.il ricorso è inammissibile;

2.1. per condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'istituto delrecesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto diagenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali -assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimità delrecesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. n. 11728 del 2014; Cass.n. 29290 del 2019; v. pure Cass. n. 22246 del 2021 e Cass.n. 18030 del 2023);

2.2. ciò posto, la sentenza impugnata è sicuramente consapevole dell’insegnamento richiamato ed esprime un motivato convincimento circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso dell’agente, con un’argomentazione che risulta ampiamente rispettosa del cd. minimumcostituzionale; mentre parte ricorrente, con l’evocazione solo formale del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., sollecita nella sostanza un sindacato di merito, opponendo una diversa opinione, per di più trascurando del tutto che la Corte ha ritenuto giustificato il recesso anche in considerazione di un complesso di elementi, tra i quali, in particolare, l’omissione dei versamenti contributivi da parte della proponente;

3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1802-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1534/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/09/2022 R.G.N. 1696/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di agenzia R.G.N.1802/2023 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato - per quanto qui rileva -la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 11.250,00, oltre accessori, a titolo di indennità di mancato preavviso in relazione al recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia comunicato alla società in data 8 novembre 2016; 2. la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto giustificato ex art. 2119 c.c. il recesso dell’agente per il mancato pagamento delle provvigioni relative al giugno 2016, nonostante solleciti ai quali “la società non aveva mai fornito alcuna risposta”, nonché per “l’omesso versamento all’ENASARCO della contribuzione sia per le annualità con riferimento alle quali il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento, sia degli anni precedenti”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo, cui ha resistito l’intimato con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 1749, II° comma, cod. civ., dell’art. 2729 cod. civ., comma 1, dell’art.2118 cod. civ., dell’art. 2119 cod. civ., nonché dell’art. 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16.02.2009, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”; si contesta la sentenza impugnata per avere “ravvisato una giusta causa nel recesso con effetto immediato, formulato dall’agente, dal contratto inter partesdel 21.02.2002, in difetto di una valutazione delle pattuizioni di cui all’AEC del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in presenza di un singolo presunto ritardo legato al pagamento di un compenso provvigionale estremamente basso e senza alcuna valutazione della non scarsa importanza del presunto inadempimento della preponente”; 2.il ricorso è inammissibile; 2.1. per condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'istituto delrecesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto diagenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali -assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimità delrecesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. n. 11728 del 2014; Cass.n. 29290 del 2019; v. pure Cass. n. 22246 del 2021 e Cass.n. 18030 del 2023); 2.2. ciò posto, la sentenza impugnata è sicuramente consapevole dell’insegnamento richiamato ed esprime un motivato convincimento circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso dell’agente, con un’argomentazione che risulta ampiamente rispettosa del cd. minimumcostituzionale; mentre parte ricorrente, con l’evocazione solo formale del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., sollecita nella sostanza un sindacato di merito, opponendo una diversa opinione, per di più trascurando del tutto che la Corte ha ritenuto giustificato il recesso anche in considerazione di un complesso di elementi, tra i quali, in particolare, l’omissione dei versamenti contributivi da parte della proponente; 3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dell
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