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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 48357/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 13/10/2021, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 16/09/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati — ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (che li aveva denunciati con denuncia-querela del 16/02/2019 e successiva integrazione del 19/02/2019) - di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla connessione teleologica (capo 1) e di indebito utilizzo di una carta bancomat (capo 2) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato, con i doppi benefici, alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione sub 1), in quanto la conferma del giudizio di condanna dell'imputato si fonda su errate presunzioni e deduzioni, ossia solo sulla sua presenza sull'auto di [OSCURATO:PERSONA] vista transitare il giorno del furto nei pressi dei luogo dello stesso, senza però che venisse individuato chi era a bordo dell'auto, né che fosse stata escussa Faes.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione sub 2).

La sentenza si fonda sulla presunta corrispondenza tra la persona ritratta dalla videosorveglianza dello sportello in cui fu effettuato il prelievo e la foto applicata sulla patente di Gabrielli, ma va evidenziata una certa non genuinità dei fatti narrati da Scheul, essendo inverosimile che il malfattore abbia prelevato solo 120 euro, potendone, di regola, prelevare 250, e poi abbia effettuato altri tentativi di prelievo.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della connessione, che un orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene possa essere esclusa dal giudice di appello qualora il gravame investa l'affermazione di responsabilità.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità.

2. I primi due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente per lo stretto legame logico-argomentativo ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili.

Il ricorso non mette puntualmente a fuoco la ratio decidendi della sentenza dei giudice di appello e concentra i propri rilievi critici su aspetti non in grado di disarticolare il complessivo ragionamento della decisione impugnata.

2.1. Ragionamento che muove dalla certa identificazione nell'imputato della persona che effettuò il prelievo al bancomat con la carta sottratta alla vittima e, nell'arco di pochi minuti, altri due tentativi di prelievo: dalle videoriprese effettuate dalle telecamere collocate all'interno della postazione, sottolinea la sentenza impugnata, si conferma perfettamente che il soggetto è l'imputato, ritratto nella foto apposta sula patente rilasciata circa due anni e mezzo prima del fatto.

L'autore dell'indebito prelievo identificato con Gabrielli utilizzò la tessera bancomat furtivamente sottratta alla titolare circa 10 minuti prima e a breve distanza dal luogo del furto: di qui, ossia da quella che i giudici di merito indicano come strettissima vicinanza temporale tra i due reati, la conclusione della coincidenza tra autore del furto e autore dell'indebito prelievo; conclusione, questa, rafforzata dal dato per cui in precedenza Gabrielli era stato controllato a bordo dell'auto di proprietà di Faes.

2.2. Come si è anticipato, il ricorso non introduce doglianze in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Sotto un primo profilo, il ricorso isola l'analisi degli elementi afferenti al reato di furto da quella concernente l'imputazione di indebito prelievo.

In tal modo, il ricorrente prende in considerazione i vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Quanto alle doglianze relative all'imputazione sub 2), manifestamente inconsistenti sono quelle relative al numero dei tentativi dei prelievi e all'atteggiamento della persona offesa, a fronte del dato probatorio incontrovertibile cristallizzato dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.

3. Il terzo motivo non è fondato.

3.1. Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, caldeggiato dal ricorrente, il giudice di appello deve escludere anche d'ufficio la circostanza aggravante di cui ravvisi l'insussistenza sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, valendo il principio devolutivo a definire l'ambito della sua cognizione con riguardo al capo della sentenza appellata, ma non a limitarne il potere di qualificare correttamente il fatto (Sez. 1, n. 9427 del 26/09/2017, dep. 2018, Rv. 272486; conf.

Sez. 6, n. 4124 del 14/12/2016, dep. 2017, Nicola, Rv. 269441).

Altro indirizzo sostiene che il giudice d'appello non è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo grado (Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251529; conf.

Sez. 6, n. 1394 del 04/11/1993, dep. 1994, Teti, Rv. 196950).

3.2. A ben vedere, gli indirizzi appena richiamati non rivelano profili di insuperabile inconciliabilità, in quanto il primo si limita a richiamare il potere pacificamente riconosciuto al giudice di legittimità di qualificare la fattispecie già compiutamente ricostruita nei suoi aspetti fattuali dai giudici di merito, mentre il secondo chiama in causa proprio tale ricostruzione ed esclude che il giudice di appello, non investito della cognizione del punto relativo alla sussistenza di fattispecie circostanziale, possa d'ufficio conoscere e decidere della censura, non specificamente devoluta al suo esame.

Viene dunque in rilievo la tradizionale nozione di punto della decisione, tradizionalmente "contrapposta" a quella di "capo".

Secondo il non superato insegnamento di Sez.

U, Tuzzolino, mentre «la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicchè per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza»; pertanto, «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).

In questa prospettiva, più di recente le Sezioni unite hanno chiarito che «scopo della enunciazione dei capi o punti della decisione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare impugnazioni generiche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame» (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Ora, l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. codifica il principio devolutivo, configurando l'appello come impugnazione a devoluzione circoscritta e limita la cognizione del giudice di appello - con le eccezioni stabilite dal comma 5 della medesima disposizione - ai punti della decisione ai quali si riferiscono ai motivi.

Le circostanze aggravanti non rientrano tra queste eccezioni e - fermo restando il potere qualificatorio del giudice in ordine a fattispecie concrete compiutamente ricostruite - sono quindi soggette al principio devolutivo.

Di conseguenza, nel caso di specie, il ricorrente non sollecitava una mera qualificazione della fattispecie, ma l'esclusione della circostanza aggravante, sicché, non essendo stato devoluto il punto relativo all'aggravante in questione, la decisione della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure proposte dal ricorso.

4. Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 13/10/2021, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 16/09/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati — ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (che li aveva denunciati con denuncia-querela del 16/02/2019 e successiva integrazione del 19/02/2019) - di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla connessione teleologica (capo 1) e di indebito utilizzo di una carta bancomat (capo 2) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato, con i doppi benefici, alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione sub 1), in quanto la conferma del giudizio di condanna dell'imputato si fonda su errate presunzioni e deduzioni, ossia solo sulla sua presenza sull'auto di [OSCURATO:PERSONA] vista transitare il giorno del furto nei pressi dei luogo dello stesso, senza però che venisse individuato chi era a bordo dell'auto, né che fosse stata escussa Faes. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'imputazione sub 2). La sentenza si fonda sulla presunta corrispondenza tra la persona ritratta dalla videosorveglianza dello sportello in cui fu effettuato il prelievo e la foto applicata sulla patente di Gabrielli, ma va evidenziata una certa non genuinità dei fatti narrati da Scheul, essendo inverosimile che il malfattore abbia prelevato solo 120 euro, potendone, di regola, prelevare 250, e poi abbia effettuato altri tentativi di prelievo. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della connessione, che un orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene possa essere esclusa dal giudice di appello qualora il gravame investa l'affermazione di responsabilità. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 2. I primi due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente per lo stretto legame logico-argomentativo ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili. Il ricorso non mette puntualmente a fuoco la ratio decidendi della sentenza dei giudice di appello e concentra i propri rilievi critici su aspetti non in grado di disarticolare il complessivo ragionamento della decisione impugnata. 2.1. Ragionamento che muove dalla certa identificazione nell'imputato della persona che effettuò il prelievo al bancomat con la carta sottratta alla vittima e, nell'arco di pochi minuti, altri due tentativi di prelievo: dalle videoriprese effettuate dalle telecamere collocate all'interno della postazione, sottolinea la sentenza impugnata, si conferma perfettamente che il soggetto è l'imputato, ritratto nella foto apposta sula patente rilasciata circa due anni e mezzo prima del fatto. L'autore dell'indebito prelievo identificato con Gabrielli utilizzò la tessera bancomat furtivamente sottratta alla titolare circa 10 minuti prima e a breve distanza dal luogo del furto: di qui, ossia da quella che i giudici di merito indicano come strettissima vicinanza temporale tra i due reati, la conclusione della coincidenza tra autore del furto e autore dell'indebito prelievo; conclusione, questa, rafforzata dal dato per cui in precedenza Gabrielli era stato controllato a bordo dell'auto di proprietà di Faes. 2.2. Come si è anticipato, il ricorso non introduce doglianze in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Sotto un primo profilo, il ricorso isola l'analisi degli elementi afferenti al reato di furto da quella concernente l'imputazione di indebito prelievo. In tal modo, il ricorrente prende in considerazione i vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Quanto alle doglianze relative all'imputazione sub 2), manifestamente inconsistenti sono quelle relative al numero dei tentativi dei prelievi e all'atteggiamento della persona offesa, a fronte del dato probatorio incontrovertibile cristallizzato dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. 3. Il terzo motivo non è fondato. 3.1. Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, caldeggiato dal ricorrente, il giudice di appello deve escludere anche d'ufficio la circostanza aggravante di cui ravvisi l'insussistenza sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, valendo il principio devolutivo a definire l'ambito della sua cognizione con riguardo al capo della sentenza appellata, ma non a limitarne il potere di qualificare correttamente il fatto (Sez. 1, n. 9427 del 26/09/2017, dep. 2018, Rv. 272486; conf. Sez. 6, n. 4124 del 14/12/2016, dep. 2017, Nicola, Rv. 269441). Altro indirizzo sostiene che il giudice d'appello non è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo grado (Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251529; conf. Sez. 6, n. 1394 del 04/11/1993, dep. 1994, Teti, Rv. 196950). 3.2. A ben vedere, gli indirizzi appena richiamati non rivelano profili di insuperabile inconciliabilità, in quanto il primo si limita a richiamare il potere pacificamente riconosciuto al giudice di legittimità di qualificare la fattispecie già compiutamente ricostruita nei suoi aspetti fattuali dai giudici di merito, mentre il secondo chiama in causa proprio tale ricostruzione ed esclude che il giudice di appello, non investito della cognizione del punto relativo alla sussistenza di fattispecie circostanziale, possa d'ufficio conoscere e decidere della censura, non specificamente devoluta al suo esame. Viene dunque in rilievo la tradizionale nozione di punto della decisione, tradizionalmente "contrapposta" a quella di "capo". Secondo il non superato insegnamento di Sez. U, Tuzzolino, mentre «la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicchè per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza»; pertanto, «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). In questa prospettiva, più di recente le Sezioni unite hanno chiarito che «scopo della enunciazione dei capi o punti della decisione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare impugnazioni generiche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ora, l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. codifica il principio devolutivo, configurando l'appello come impugnazione a devoluzione circoscritta e limita la cognizione del giudice di appello - con le eccezioni stabilite dal comma 5 della medesima disposizione - ai punti della decisione ai quali si riferiscono ai motivi. Le circostanze aggravanti non rientrano tra queste eccezioni e - fermo restando il potere qualificatorio del giudice in ordine a fattispecie concrete compiutamente ricostruite - sono quindi soggette al principio devolutivo. Di conseguenza, nel caso di specie, il ricorrente non sollecitava una mera qualificazione della fattispecie, ma l'esclusione della circostanza aggravante, sicché, non essendo stato devoluto il punto relativo all'aggravante in questione, la decisione della sentenza impugnata non presta il fianco alle censure proposte dal ricorso. 4. Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento del
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