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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23070/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1868/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, n. 69 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1221/2018, pubblicata in data 18 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], suo consulente fiscale, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per responsabilità professionale derivante da colpa grave, per avere il convenuto cagionato la perdita del diritto alla detrazione fiscale del 36 per cento di complessivi euro 14.557,30 sul totale delle spese sostenute per la ristrutturazione della abitazione.

Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda attrice sul presupposto che tutti gli adempimenti prodromici, costituenti condizione di ammissibilità, volti ad ottenere il beneficio fiscale, dovessero essere curati personalmente dalla parte, e non dal commercialista mandatario.

2. Avverso la sentenza propose appello il Tondi e si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che eccepì l'inammissibilità dell'impugnazione, per avere l'appellante provveduto all'iscrizione a ruolo della causa oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt. 347 e 165 cod. proc. civ.

In data 19 marzo 2018, prima della pronuncia della Corte d'appello sulla eccezione sollevata, il Tondi notificò un secondo atto di appello, del tutto simile al primo, invocando, ai fini della rimessione in termini, la sospensione prevista dall'art. 20 della legge n. 44 del 1999, essendo destinatario di un provvedimento del Pubblico Ministero, emesso in data 6 febbraio 2017, che riconosceva in suo favore il predetto beneficio in conseguenza di eventi delittuosi verificatisi a partire dal febbraio 2016 e sino al maggio dello stesso anno.

In data 5 giugno 2018 la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n.604/18, accolse l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo del primo atto di appello.

Introdotto il nuovo giudizio di appello, con notifica eseguita in data 19 marzo 2018, si costituì l'appellato che ne chiese il rigetto perché proposto in violazione del termine breve di impugnazione di giorni trenta, ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.; dedusse altresì l'erroneità del computo del periodo coperto dal beneficio della sospensione dei termini e l'inapplicabilità della legge n. 44/99.

La Corte d'appello, previa discussione orale, rigettò l'appello.

Ritenne fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame, facendo applicazione del principio secondo cui «la notifica di un primo atto di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante», con la conseguenza che qualora questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest'ultima deve considerarsi tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione.

Risalendo la notifica del primo atto di appello al 6 novembre 2017, la Corte ritenne tardiva la notifica del secondo atto di gravame, avvenuta in data 19 marzo 2018 e dichiarò assorbite tutte le altre doglianze di merito.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione all'art. 118 disp. attuazione c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ("che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia"), oggetto di discussione tra le parti, concretizzata nella disapplicazione della legge 44/1999 e succ.».

Il ricorrente espone, in primo luogo, che l'eccezione di tardività della notifica del secondo atto di appello, accolta dai giudici di secondo grado, sarebbe del tutto erronea, operando la sospensione di tutti i termini processuali.

Precisa, in particolare, che, essendo stata la sentenza del giudice di primo grado pubblicata in data 6 aprile 2017 ed essendo stato emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce, in data 6 febbraio 2017, il provvedimento che riconosceva, in suo favore, il beneficio della sospensione dei termini ricadenti entro un anno dall'evento delittuoso subito con finalità estorsive (maggio 2016) di cui all'art. 20 della legge n. 44 del 1999, non aveva commesso alcun errore nel calcolo del termine di applicabilità del beneficio, posto che il citato art. 20 sospendeva per trecento giorni tutti i termini ricadenti entro un anno dall'evento lesivo.

Evidenzia, inoltre, che le denunce che aveva sporto attenevano a furti avvenuti in suo danno tra il mese di febbraio 2016 ed i primi giorni del mese di marzo 2016 e che l'evento delittuoso estorsivo, che dava diritto ai benefici della legge n. 44/99, era successivo ai furti e si collocava temporalmente nel maggio del 2016.

Il giudice d'appello, prosegue il ricorrente, valutando erroneamente le prove offerte, non aveva tenuto conto che il termine di un anno dall'evento lesivo di cui al richiamato art. 20 decorreva necessariamente dal maggio 2016 e non dal febbraio 2016 (data del primo furto), cosicché il termine di impugnazione della sentenza, decorrente dalla sua pubblicazione, ricadeva pienamente nel periodo soggetto al beneficio.

Soggiunge, con riguardo all'ambito di applicabilità della disposizione normativa, che le circolari del [OSCURATO:PERSONA] del Governo per il coordinamento delle [OSCURATO:PERSONA] e antiusura, citate dall'appellato, non potevano restringere il campo di applicazione individuato dalla legge, dal cui testo normativo si evinceva che, ove il legislatore avesse voluto circoscrivere i benefici alle sole ipotesi di cui ai commi 1 e 2, o soltanto alle procedure esecutive e fallimentari, non avrebbe al comma 3, espressamente elencato «altresì» tutti i «termini di qualsivoglia natura e comportanti decadenza da qualsiasi azione o diritto».

Rimarca, inoltre, che la decorrenza del periodo temporale ai fini dell'applicabilità del beneficio era ancorata all'evento lesivo e che, anche laddove si fosse ritenuto di far decorrere detto termine dal primo atto processuale con cui la vittima aveva avuto conoscenza dell'esistenza delle indagini o del procedimento penale per estorsione, come sostenuto dalla controparte, il termine di scadenza ai fini dell'impugnazione ricadeva «interamente» entro il periodo di un anno dal primo atto processuale informativo.

Considerato che il termine di impugnazione della sentenza era un termine perentorio di decadenza, la sospensione, prevista dal comma 3 dell'art. 20, doveva riguardare la data di decorrenza, per cui, in applicazione di tale disposizione normativa, nel caso di specie, il termine per impugnare, sospeso per trecento giorni, doveva farsi decorrere nuovamente a far data dal 31 gennaio 2018.

Peraltro, soggiunge il ricorrente, il termine soggetto a sospensione doveva ricadere entro un anno dall'evento lesivo, ma non necessariamente scadere interamente nel suddetto periodo.

Assume pure il ricorrente che, a decorrere dal 29 febbraio 2012, la sospensione dei termini ex art. 20 della legge n. 44/99 aveva effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che avevano causato l'evento lesivo, reso, nel caso di specie, il 7 febbraio 2017; di conseguenza, l'attività di impugnazione del primo appello doveva intendersi tamquam non esset, tenuto conto che il termine di impugnazione non era decorso, perché sospeso dalla data del 6 aprile 2017 sino al 31 gennaio 2018; neppure rilevava che il primo atto di appello fosse stato dichiarato improcedibile con sentenza, in quanto la notificazione del secondo atto di appello - dichiarato improcedibile per la tardività della iscrizione a ruolo - era comunque intervenuta prima che venisse dichiarata la improcedibilità del primo atto di appello.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe, quindi, dovuto pronunciarsi sulla possibilità di applicare la normativa in esame e spiegare se, ai fini del beneficio della sospensione, rilevasse la data di decorrenza o piuttosto quella di scadenza del termine di sei mesi.

2. Con il secondo motivo, rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 111 Costituzione, art. 115 c.p.c. e l'art. 20 della legge n. 44/1999 e succ., per non avere il Giudice tenuto conto delle prove offerte e art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per avere il Giudice disapplicato totalmente la normativa invocata dal sottoscritto e art. 161 cpc per avere omesso di esporre compiutamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione», il ricorrente ribadisce che i giudici di appello non avrebbero potuto dichiarare la tardività della notifica del secondo atto di appello, in quanto nel momento in cui era stato notificato l'atto di appello il termine di impugnazione della sentenza, decorrente dalla pubblicazione, non era ancora decorso in forza della sospensione dei termini di cui all'art. 20 della legge n. 44/99.Lamenta, quindi, che la questione, rilevante ai fini della soluzione della controversia, era stata totalmente ignorata dal giudice di appello che non aveva illustrato le ragioni per cui la normativa de quo fosse stata completamente disattesa, rendendo in tal modo una motivazione del tutto apparente.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va, al riguardo, osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito - in particolare, al provvedimento della Procura della Repubblica di Lecce, emesso in data 6 febbraio 2017, alle denunce di furto rispettivamente presentate in data 15 febbraio, 17 febbraio e 5 marzo 2016, all'istanza al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive inoltrata telematicamente in data 21 novembre 2016, alla comunicazione dell'avvio di procedimento penale per estorsione a carico degli indagati del 6 novembre 2017 - limitandosi a richiamarli, senza tuttavia riprodurli nel ricorso, per la parte strettamente di interesse in questa sede, o, comunque, laddove prodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisa indicazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte e se essi siano stati acquisiti o prodotti anche in sede di legittimità, determinando la mancanza anche di una sola di tali indicazioni l'inammissibilità del ricorso (Cass., sez.

U, 19/04/2016, n. 7701).

E ciò al fine di rendere chiare ed intellegibili le censure formulate in base alla sola lettura del ricorso, sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, senza fare ricorso ad atti ad esso esterni, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (Cass., sez. 3, 24/03/2003, n. 3158; Cass., sez. 3, 25/08/2003, n. 12444).

Occorre, infatti, ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo prodromica rilevanza rispetto al vaglio della relativa fondatezza nel merito, in difetto dei quali quest'ultimo rimane al giudice precluso (Cass., sez.

L, 6/07/2015, n. 13827; Cass. sez.

L, 18/03/2015, n. 5424; Cass., sez.

L, 12/11/2014, n. 24135; Cass., sez. 3, 20/01/2014, n. 987; Cass., sez. 3, 28/05/2013, n. 13190).

Né, d'altro canto, può assumere rilievo la circostanza che questa Corte, con riguardo al secondo motivo dedotto, sia anche «giudice del fatto».

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il requisito previsto dal n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. deve essere comunque rispettato dal ricorrente nella redazione del ricorso per cassazione (come, peraltro, costantemente affermato con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - cfr. Cass., sez.

U, 14/05/2010, n. 11730; Cass., sez. 3, 13/02/2018, n. 3406), atteso che, pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto processuale, con potere-dovere di procedere direttamente all'esame degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si rivela quella concernente l'ammissibilità del motivo per come esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del medesimo motivo e solo nell'ambito di tale ultima valutazione è consentito a questa Corte procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass., sez. 5, 20/07/2012, n. 12664; Cass., sez. 6-3, 24/03/2016, n. 5934; Cass., sez. 5, 25/09/2017, n. 22333; Cass., sez. 3, 13/02/2018, n. 3406).

La valutazione in termini di inammissibilità del ricorso lungi dall'esprimere un formalismo fine a sé stesso esprime un richiamo al rispetto - oltre che di una precisa disposizione di legge - di uno standard di redazione degli atti che si traduce nel sottoporre nel modo più chiaro possibile la vicenda processuale al giudice, nonché le questioni sottoposte all'attenzione della Corte nel ricorso in cassazione in particolare.

Alla stregua delle considerazioni svolte, le valutazioni operate nella sentenza impugnata dalla Corte di merito, che ha accolto l'eccezione sollevata dall'appellato, ora controricorrente, facendo applicazione del principio enunciato da Cass., sez.

U, n. 12084 del 2016, concludendo per l'inammissibilità del secondo atto di appello, in quanto notificato oltre il termine di trenta giorni ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, devono ritenersi non idoneamente censurate dall'odierno ricorrente.

Si osserva ancora che parte ricorrente, anche per quanto concerne gli atti processuali sui quali si fondano i motivi, non ha nemmeno asserito di voler fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d'ufficio, come, al fine di ritenere adempiuto l'onere di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e di esentare dalla produzione ai sensi del secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (ai fini della procedibilità), ammettono le Sezioni Unite con la sentenza n. 22726 del 2011.

4. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, rileva che, quando pure si reputasse che la questione della invocazione della sospensione di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 44 del 1999 fosse stata richiamata dal ricorrente all'atto della introduzione del secondo appello, lo sarebbe stata comunque a torto, giacché il medesimo, avendo proposto il primo appello che in thesi sarebbe - secondo la sua prospettazione - già a sua volta ricaduto sotto la disciplina di quella norma, aveva rinunciato per fatto concludente ad avvalersene.

Invero, avendo esercitato il diritto di impugnazione con l'appello il ricorrente aveva tenuto un comportamento incompatibile con l'avvalimento eventuale della sospensione e tale comportamento non avrebbe potuto essere, per così dire, revocato in funzione della proposizione del secondo appello.

E dunque la prospettazione dei due motivi sarebbe, se fosse scrutinabile, comunque priva di pregio.

5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1868/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, n. 69 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1221/2018, pubblicata in data 18 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], suo consulente fiscale, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per responsabilità professionale derivante da colpa grave, per avere il convenuto cagionato la perdita del diritto alla detrazione fiscale del 36 per cento di complessivi euro 14.557,30 sul totale delle spese sostenute per la ristrutturazione della abitazione. Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda attrice sul presupposto che tutti gli adempimenti prodromici, costituenti condizione di ammissibilità, volti ad ottenere il beneficio fiscale, dovessero essere curati personalmente dalla parte, e non dal commercialista mandatario. 2. Avverso la sentenza propose appello il Tondi e si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che eccepì l'inammissibilità dell'impugnazione, per avere l'appellante provveduto all'iscrizione a ruolo della causa oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. In data 19 marzo 2018, prima della pronuncia della Corte d'appello sulla eccezione sollevata, il Tondi notificò un secondo atto di appello, del tutto simile al primo, invocando, ai fini della rimessione in termini, la sospensione prevista dall'art. 20 della legge n. 44 del 1999, essendo destinatario di un provvedimento del Pubblico Ministero, emesso in data 6 febbraio 2017, che riconosceva in suo favore il predetto beneficio in conseguenza di eventi delittuosi verificatisi a partire dal febbraio 2016 e sino al maggio dello stesso anno. In data 5 giugno 2018 la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n.604/18, accolse l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo del primo atto di appello. Introdotto il nuovo giudizio di appello, con notifica eseguita in data 19 marzo 2018, si costituì l'appellato che ne chiese il rigetto perché proposto in violazione del termine breve di impugnazione di giorni trenta, ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.; dedusse altresì l'erroneità del computo del periodo coperto dal beneficio della sospensione dei termini e l'inapplicabilità della legge n. 44/99. La Corte d'appello, previa discussione orale, rigettò l'appello. Ritenne fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame, facendo applicazione del principio secondo cui «la notifica di un primo atto di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante», con la conseguenza che qualora questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest'ultima deve considerarsi tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione. Risalendo la notifica del primo atto di appello al 6 novembre 2017, la Corte ritenne tardiva la notifica del secondo atto di gravame, avvenuta in data 19 marzo 2018 e dichiarò assorbite tutte le altre doglianze di merito. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione all'art. 118 disp. attuazione c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ("che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia"), oggetto di discussione tra le parti, concretizzata nella disapplicazione della legge 44/1999 e succ.». Il ricorrente espone, in primo luogo, che l'eccezione di tardività della notifica del secondo atto di appello, accolta dai giudici di secondo grado, sarebbe del tutto erronea, operando la sospensione di tutti i termini processuali. Precisa, in particolare, che, essendo stata la sentenza del giudice di primo grado pubblicata in data 6 aprile 2017 ed essendo stato emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce, in data 6 febbraio 2017, il provvedimento che riconosceva, in suo favore, il beneficio della sospensione dei termini ricadenti entro un anno dall'evento delittuoso subito con finalità estorsive (maggio 2016) di cui all'art. 20 della legge n. 44 del 1999, non aveva commesso alcun errore nel calcolo del termine di applicabilità del beneficio, posto che il citato art. 20 sospendeva per trecento giorni tutti i termini ricadenti entro un anno dall'evento lesivo. Evidenzia, inoltre, che le denunce che aveva sporto attenevano a furti avvenuti in suo danno tra il mese di febbraio 2016 ed i primi giorni del mese di marzo 2016 e che l'evento delittuoso estorsivo, che dava diritto ai benefici della legge n. 44/99, era successivo ai furti e si collocava temporalmente nel maggio del 2016. Il giudice d'appello, prosegue il ricorrente, valutando erroneamente le prove offerte, non aveva tenuto conto che il termine di un anno dall'evento lesivo di cui al richiamato art. 20 decorreva necessariamente dal maggio 2016 e non dal febbraio 2016 (data del primo furto), cosicché il termine di impugnazione della sentenza, decorrente dalla sua pubblicazione, ricadeva pienamente nel periodo soggetto al beneficio. Soggiunge, con riguardo all'ambito di applicabilità della disposizione normativa, che le circolari del [OSCURATO:PERSONA] del Governo per il coordinamento delle [OSCURATO:PERSONA] e antiusura, citate dall'appellato, non potevano restringere il campo di applicazione individuato dalla legge, dal cui testo normativo si evinceva che, ove il legislatore avesse voluto circoscrivere i benefici alle sole ipotesi di cui ai commi 1 e 2, o soltanto alle procedure esecutive e fallimentari, non avrebbe al comma 3, espressamente elencato «altresì» tutti i «termini di qualsivoglia natura e comportanti decadenza da qualsiasi azione o diritto». Rimarca, inoltre, che la decorrenza del periodo temporale ai fini dell'applicabilità del beneficio era ancorata all'evento lesivo e che, anche laddove si fosse ritenuto di far decorrere detto termine dal primo atto processuale con cui la vittima aveva avuto conoscenza dell'esistenza delle indagini o del procedimento penale per estorsione, come sostenuto dalla controparte, il termine di scadenza ai fini dell'impugnazione ricadeva «interamente» entro il periodo di un anno dal primo atto processuale informativo. Considerato che il termine di impugnazione della sentenza era un termine perentorio di decadenza, la sospensione, prevista dal comma 3 dell'art. 20, doveva riguardare la data di decorrenza, per cui, in applicazione di tale disposizione normativa, nel caso di specie, il termine per impugnare, sospeso per trecento giorni, doveva farsi decorrere nuovamente a far data dal 31 gennaio 2018. Peraltro, soggiunge il ricorrente, il termine soggetto a sospensione doveva ricadere entro un anno dall'evento lesivo, ma non necessariamente scadere interamente nel suddetto periodo. Assume pure il ricorrente che, a decorrere dal 29 febbraio 2012, la sospensione dei termini ex art. 20 della legge n. 44/99 aveva effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che avevano causato l'evento lesivo, reso, nel caso di specie, il 7 febbraio 2017; di conseguenza, l'attività di impugnazione del primo appello doveva intendersi tamquam non esset, tenuto conto che il termine di impugnazione non era decorso, perché sospeso dalla data del 6 aprile 2017 sino al 31 gennaio 2018; neppure rilevava che il primo atto di appello fosse stato dichiarato improcedibile con sentenza, in quanto la notificazione del secondo atto di appello - dichiarato improcedibile per la tardività della iscrizione a ruolo - era comunque intervenuta prima che venisse dichiarata la improcedibilità del primo atto di appello. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe, quindi, dovuto pronunciarsi sulla possibilità di applicare la normativa in esame e spiegare se, ai fini del beneficio della sospensione, rilevasse la data di decorrenza o piuttosto quella di scadenza del termine di sei mesi. 2. Con il secondo motivo, rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 111 Costituzione, art. 115 c.p.c. e l'art. 20 della legge n. 44/1999 e succ., per non avere il Giudice tenuto conto delle prove offerte e art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per avere il Giudice disapplicato totalmente la normativa invocata dal sottoscritto e art. 161 cpc per avere omesso di esporre compiutamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione», il ricorrente ribadisce che i giudici di appello non avrebbero potuto dichiarare la tardività della notifica del secondo atto di appello, in quanto nel momento in cui era stato notificato l'atto di appello il termine di impugnazione della sentenza, decorrente dalla pubblicazione, non era ancora decorso in forza della sospensione dei termini di cui all'art. 20 della legge n. 44/99.Lamenta, quindi, che la questione, rilevante ai fini della soluzione della controversia, era stata totalmente ignorata dal giudice di appello che non aveva illustrato le ragioni per cui la normativa de quo fosse stata completamente disattesa, rendendo in tal modo una motivazione del tutto apparente. 3. Il ricorso è inammissibile. Va, al riguardo, osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito - in particolare, al provvedimento della Procura della Repubblica di Lecce, emesso in data 6 febbraio 2017, alle denunce di furto rispettivamente presentate in data 15 febbraio, 17 febbraio e 5 marzo 2016, all'istanza al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive inoltrata telematicamente in data 21 novembre 2016, alla comunicazione dell'avvio di procedimento penale per estorsione a carico degli indagati del 6 novembre 2017 - limitandosi a richiamarli, senza tuttavia riprodurli nel ricorso, per la parte strettamente di interesse in questa sede, o, comunque, laddove prodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisa indicazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte e se essi siano stati acquisiti o prodotti anche in sede di legittimità, determinando la mancanza anche di una sola di tali indicazioni l'inammissibilità del ricorso (Cass., sez. U, 19/04/2016, n. 7701). E ciò al fine di rendere chiare ed intellegibili le censure formulate in base alla sola lettura del ricorso, sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, senza fare ricorso ad atti ad esso esterni, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (Cass., sez. 3, 24/03/2003, n. 3158; Cass., sez. 3, 25/08/2003, n. 12444). Occorre, infatti, ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo prodromica rilevanza rispetto al vaglio della relativa fondatezza nel merito, in difetto dei quali quest'ultimo rimane al giudice precluso (Cass., sez. L, 6/07/2015, n. 13827; Cass. sez. L, 18/03/2015, n. 5424; Cass., sez. L, 12/11/2014, n. 24135; Cass., sez. 3, 20/01/2014, n. 987; Cass., sez. 3, 28/05/2013, n. 13190). Né, d'altro canto, può assumere rilievo la circostanza che questa Corte, con riguardo al secondo motivo dedotto, sia anche «giudice del fatto». Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il requisito previsto dal n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. deve essere comunque rispettato dal ricorrente nella redazione del ricorso per cassazione (come, peraltro, costantemente affermato con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - cfr. Cass., sez. U, 14/05/2010, n. 11730; Cass., sez. 3, 13/02/2018, n. 3406), atteso che, pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto processuale, con potere-dovere di procedere direttamente all'esame degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si rivela quella concernente l'ammissibilità del motivo per come esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del medesimo motivo e solo nell'ambito di tale ultima valutazione è consentito a questa Corte procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass., sez. 5, 20/07/2012, n. 12664; Cass., sez. 6-3, 24/03/2016, n. 5934; Cass., sez. 5, 25/09/2017, n. 22333; Cass., sez. 3, 13/02/2018, n. 3406). La valutazione in termini di inammissibilità del ricorso lungi dall'esprimere un formalismo fine a sé stesso esprime un richiamo al rispetto - oltre che di una precisa disposizione di legge - di uno standard di redazione degli atti che si traduce nel sottoporre nel modo più chiaro possibile la vicenda processuale al giudice, nonché le questioni sottoposte all'attenzione della Corte nel ricorso in cassazione in particolare. Alla stregua delle considerazioni svolte, le valutazioni operate nella sentenza impugnata dalla Corte di merito, che ha accolto l'eccezione sollevata dall'appellato, ora controricorrente, facendo applicazione del principio enunciato da Cass., sez. U, n. 12084 del 2016, concludendo per l'inammissibilità del secondo atto di appello, in quanto notificato oltre il termine di trenta giorni ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, devono ritenersi non idoneamente censurate dall'odierno ricorrente. Si osserva ancora che parte ricorrente, anche per quanto concerne gli atti processuali sui quali si fondano i motivi, non ha nemmeno asserito di voler fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d'ufficio, come, al fine di ritenere adempiuto l'onere di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e di esentare dalla produzione ai sensi del secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (ai fini della procedibilità), ammettono le Sezioni Unite con la sentenza n. 22726 del 2011. 4. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, rileva che, quando pure si reputasse che la questione della invocazione della sospensione di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 44 del 1999 fosse stata richiamata dal ricorrente all'atto della introduzione del secondo appello, lo sarebbe stata comunque a torto, giacché il medesimo, avendo proposto il primo appello che in thesi sarebbe - secondo la sua prospettazione - già a sua volta ricaduto sotto la disciplina di quella norma, aveva rinunciato per fatto concludente ad avvalersene. Invero, avendo esercitato il diritto di impugnazione con l'appello il ricorrente aveva tenuto un comportamento incompatibile con l'avvalimento eventuale della sospensione e tale comportamento non avrebbe potuto essere, per così dire, revocato in funzione della proposizione del secondo appello. E dunque la prospettazione dei due motivi sarebbe, se fosse scrutinabile, comunque priva di pregio. 5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d
Sentenza Cassazione n. 23070/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris