CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 15610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sezione distaccata di Salerno, n. 9349/2017, depositatail 7/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un avviso di accertamento per l’annod’imposta 2007, con il quale, a fronte dell’omessa presentazioneNumero registro generale 15854/2018Numero sezionale 3811/2026della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate determinava aiNumero di raccolta generale 15610/2026fini Irpef con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, quartoD actao pmubmblicaz,io ne 21/05/2026d.P.R. 600 del 1973, un reddito di euro 41.787,00.2. La CTP di Salerno, con la sentenza n. 101/2015 accoglieva ilricorso del contribuente, ritenendo che l’accertamento fosseillegittimo per la mancata instaurazione del contraddittoriopreventivo.3. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con lasentenza n. 9349/2017, accoglieva integralmente l’appellodell’Agenzia delle entrate e rigettava il ricorso del contribuente. Ilgiudice di secondo grado rilevava:- che in materia d’imposte dirette non sussisteva un obbligo dicontraddittorio preventivo generalizzato e che non trovavanoapplicazione, per l’anno d’imposta 2007, le modifiche della disciplinadel redditometro introdotte con il d.l. n. 78 del 2010;- che il reddito del coniuge era stato preso in considerazione per unabbattimento del reddito accertato sull’evidente presupposto chequel reddito potesse fornire una parziale giustificazione dellapresunta capacità patrimoniale;- che il criterio seguito per la valorizzazione del mutuo immobiliareera corretto perché occorreva prima determinare il valoreimmobiliare dell’immobile e poi integrare il valore puramentetabellare tenendo conto del mutuo stipulato, attraverso la sommadelle relative rate di ammortamento. Altrettanto correttamente perl’immobile era stato fatto riferimento alla superficie commerciale.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a un unico motivomentre l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloil ricorrente ha depositato memoria illustrativa il 24/4/2026 e nuovadocumentazione il 29/4/2026.2 di 5Numero registro generale 15854/2018Numero sezionale 3811/2026Numero di raccolta generale 15610/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 21/05/20261. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato «Violazione dell’art. 38comma 4° d.p.r. 6000/1973 (come integrato dal D.M. 10/9/1992 art.3 comma 2° in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.», ilcontribuente lamenta che la sentenza non ha applicatocorrettamente l’art. 3 del d.m. cit., ritenendo erroneamente chel’argomento difensivo del contribuente avesse un significato ambiguotanto da apparire un “agere contra se”. La questione atteneva almodo di valutare il contributo al pagamento del mutuo in capo alcontribuente da parte del coniuge. Nel riconoscere l’apporto delconiuge, l’Ufficio aveva ridotto il totale del valore dei singoli beni(abitazione principale e veicolo); “viceversa l’Ufficio avrebbe dovutoriconoscere l’apporto del coniuge in sede di determinazione del solovalore dell’immobile con consequenziale riconoscimento di una quotadi possesso del bene nella misura del 50%”. In sede di proposta dimediazione l’Ufficio si era espresso nel senso che fosse verosimileche il coniuge concorresse per il 50% al pagamento delle rate delmutuo.2. Con la memoria illustrativa depositata il 24/4/2026 partericorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia delcontendere per intervenuta definizione agevolata della lite pendenteai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. In data 29/7/2026 haintegrato la documentazione necessaria ai fini dell’estinzione delgiudizio.3. L’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (sulla “Definizione agevolata dellecontroversie tributarie”) prevede, al comma 6, che “La definizione siperfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 econ il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo odella prima rata entro il 31 maggio 2019”, fatta salva, nell’interessedel contribuente, la possibilità di rateazione fino a venti ratetrimestrali, l’ultima delle quali con scadenza nel febbraio 2024.Tuttavia, ai fini degli esiti processuali, il successivo comma 103 di 5Numero registro generale 15854/2018Numero sezionale 3811/2026Numero di raccolta generale 15610/2026prevede che il giudizio resti sospeso fino al 31 dicembre 2020 aData pubblicazione 21/05/2026fronte della produzione della domanda e della prova del pagamentodelle somme dovute (o della prima rata), mentre il successivocomma 13 ricollega alla stessa data del 31 dicembre 2020 ladeclaratoria di estinzione (“In mancanza di istanza di trattazione”).Ciò avviene dopo il decorso del termine per la valutazione da partedell’Agenzia delle entrate delle domande di definizione e l’adozionedei provvedimenti di diniego, da notificarsi entro il 31 luglio 2020, epertanto in presenza dell’accoglimento esplicito o tacito delladomanda, a prescindere dal compiuto e integrale pagamento dellesomme dovute e, anzi, in ipotesi di pagamento rateale, anche primadel compiuto adempimento.4. La documentazione depositata dal difensore del contribuente,prova la presentazione in data 30/5/2019 della domanda didefinizione della lite per l’avviso n. TF9011702092 oggetto diprocedimento pendente avanti alla Corte di cassazione, con richiestadi pagamento rateale e il versamento tramite mod. F24 delle ratenecessarie per consentire l’estinzione del giudizio. Occorre precisareche con il pagamento della prima rata, salvo diniego della definizioneagevolata da parte dell’Agenzia delle entrate, la definizione siperfeziona e si verifica l’estinzione del giudizio (Cass. 20626/2024).Il provvedimento che dichiara estinto il giudizio si connota allastregua di statuizione meramente processuale, inidonea ad arrecarepregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanzialesulla pretesa fatta valere. L’efficacia del giudicato è limitata al soloaspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sullemodalità di adempimento dell’obbligazione tributaria, dell’interessealla prosecuzione del giudizio.5. Le spese del giudizio estinto rimangono, ai sensi dell’art. 6 comma13, del d.l n. 119/2018, come convertito dalla l. n. 136/2018, acarico della parte che le ha anticipate. Si esclude, stante l’esito delgiudizio, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque4 di 5Numero registro generale 15854/2018Numero sezionale 3811/2026eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione, l'applicabilità̀Numero di raccolta generale 15610/2026dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200D2at,a pqubublaicalezio ne 21/05/2026inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, circal'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma parial contributo unificato già versato all'atto della proposizionedell'impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, il 6/5/2026il PresidenteLucio Napolitano5 di 5