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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03156/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21331-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] \NDRE..\, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la (()RII.

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato \[OSCURATO:PERSONA] ',SSY; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D13.I.A [OSCURATO:PERSONA].V 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in R( )M [OSCURATO:PERSONA] \RIÀ 29, presso l': \VVOC. \[OSCURATO:PERSONA] ,INTRAI i dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCI N./.0 STUMPO, M \ [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - sul ricorso 21375-2021 proposto da: (;1\R1 .\ ANDR1A, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato •\. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO N AZION Ali 1 [OSCURATO:PERSONA] ".-VIDF,N SOCIA1,E; - intimato - avverso la sentenza n. 211/2020 della CORTE D'APPELLO di CA( [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 13I1UW [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 3 febbraio 2021, la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile per decadenza la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. ammesso allo stato passivo del suo Fallimento, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., in particolare per il credito di 3.369,39 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), di accertamento del proprio diritto al pagamento dal Fondo di Garanzia delle suindicate mensilità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 80/1992: così riformando la sentenza di primo grado, che l'aveva invece accolta;

2. essa ha ritenuto il lavoratore decaduto, avendo presentato la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012, per la decorrenza dell'anno dalla scadenza dei novanta giorni, successivi (15 novembre 2012) alla data di propoone del ricorso del lavoratore medesimo al Comitato provinciale (il 7 agosto 2012), essendone intervenuta la pronuncia il 9 gennaio 2013; così essendo maturata la decadenza il 15 novembre 2013, prima del deposito del ricorso giudiziale il 7 gennaio 2014;

3. con atto notificato il 2 agosto 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l'lnps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.

4. la causa, fissata a precedente adunanza, è stata rinviata a nuovo ruolo per riunione con altra identica e tra le stesse parti, iscritta a R.G. 21375/2021 e quindi nuovamente fissata all'odierna adunanza per l'incombente. [OSCURATO:PERSONA]

1. in via preliminare deve essere disposta la riunione alla presente della causa rubricata R.G. 21375/2021 tra le stesse parti, fissata pure all'odierna adunanza;

2. con entrambi i ricorsi, di identico tenore, il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in legge n. 438/1992, per esclusione della propria decadenza dal diritto ad ottenere la prestazione a carico del Fondo di Garanzia, a titolo di ultime tre mensilità, per l'introduzione del giudizio (con ricorso depositato il 7 gennaio 2014) entro il termine di un anno e trecento giorni, stabilito a pena di decadenza quale ipotesi di chiusura nel caso di tardività della decisione sul ricorso proposto in via amministrativa (come nel caso di specie, in quanto resa il 9 gennaio) 2013 anziché 5 novembre 2012) il 7 agosto 2012, dalla data (15 marzo 2012) di presentazione della domanda in via amministrativa (primo motivo);

3. esso è fondato;4. questa Corte ha affermato che il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell'art. 24 legge n. 88/1989, richiamato dall'art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); che esso decorre dall'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art. 7 legge n. 533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46, quinto e sesto comma legge n. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'[OSCURATO:PERSONA]: senza possibilità di deroga per effetto di un'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992; Cass. 8 febbraio 2022, n. 4044);

4.1. in particolare, costituisce consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 21595 del 2004; Cass. 17592 del 2016), ribadito con sentenze del 3 aprile 2019, n. 9276 e ancora del 9 dicembre 2021, n. 39052, l'affermazione del principio secondo cui — in tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'[OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, secondo la previsione dell'art. 2, quinto comma digs. n. 80 del 1992— la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano) il conseguimento) delle prestazioni previdenziali, ai sensi degli art. 25 e 46 legge n. 88/1989, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione; sicché, il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (nel caso di silenzio dell'Istituto e di mancata proposizione nei termini del ricorso amministrativo, dopo duecentodieci giorni, di cui centoventi dalla domanda e novanta fissati per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 46 della citata legge n. 88 del 1989) in base all'art. 46, quinto e sesto comma della legge n. 88/1989.

Pertanto, da tale massima si ricava che: a) il periodo di sospensione può avere la durata massima di 300 giorni - nel caso in cui il provvedimento negativo dell ,nte non intervenga, con il formarsi del silenzio rifiuto, entro 120 giorni dalla domanda amministrativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/1973, avendo l'assicurato il termine massimo di 90 giorni per proporre il ricorso amministrativo (in tal senso disponeva l'art. 98 del citato r.d.l. 1827/1935, e dispone adesso l'art. 46, quinto comma, della legge n. 88/1989), determinandosi, dopo altri 90 giorni senza che l'Istituto) si sia pronunciato sul ricorso, il silenzio- rigetto (art. 98, terzo comma r.d.l. 1827/1935 e art. 46, quinto comma 1. cit.); b) ovvero una durata inferiore, ove l'assicurato non presenti tempestivamente ricorso amministrativo (sicché il procedimento deve ritenersi concluso dopo 90 giorni dalla scadenza dei 120 giorni dalla domanda) oppure qualora l'[OSCURATO:PERSONA] risponda prima dei 120 giorni, l'assicurato proponga ricorso ancor prima della scadenza dei 90 giorni che gli sono concessi e l'Ente emetta un provvedimento) ancor prima della scadenza dei 90 giorni (cfr. Cass. 10 giugno 2003, n. 3286 cit.);

4.2. nel caso di specie, il termine di decadenza non è decorso, essendo stata presentata la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012 e il giudizio introdotto (con ricorso depositato il 7 gennaio 2014), entro il termine di un anno e trecento giorni;

5. il ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione dell'art. 2 dIgs. 80/1992, per il mancato pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), tenuto conto del periodo di sospensione in CIGS, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con la società poi fallita, per proprie dimissioni, il 29 settembre 2010 (secondo motivo);

6. esso è assorbito;

7. pertanto) i ricorsi riuniti devono essere accolti, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari — sezione distaccata di Sassari.

P.Q.M.

La Corte nei ricorsi riuniti rubricati RG. 21331/2021 e R.G. 21375/2021, accoglie entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21331-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] \NDRE..\, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la (()RII. DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato \[OSCURATO:PERSONA] ',SSY; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D13.I.A [OSCURATO:PERSONA].V 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in R( )M [OSCURATO:PERSONA] \RIÀ 29, presso l': \VVOC. \[OSCURATO:PERSONA] ,INTRAI i dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCI N./.0 STUMPO, M \ [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - sul ricorso 21375-2021 proposto da: (;1\R1 .\ ANDR1A, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato •\. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - ISTITUTO N AZION Ali 1 [OSCURATO:PERSONA] ".-VIDF,N SOCIA1,E; - intimato - avverso la sentenza n. 211/2020 della CORTE D'APPELLO di CA( [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 13I1UW [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 3 febbraio 2021, la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile per decadenza la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. ammesso allo stato passivo del suo Fallimento, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., in particolare per il credito di 3.369,39 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), di accertamento del proprio diritto al pagamento dal Fondo di Garanzia delle suindicate mensilità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 80/1992: così riformando la sentenza di primo grado, che l'aveva invece accolta; 2. essa ha ritenuto il lavoratore decaduto, avendo presentato la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012, per la decorrenza dell'anno dalla scadenza dei novanta giorni, successivi (15 novembre 2012) alla data di propoone del ricorso del lavoratore medesimo al Comitato provinciale (il 7 agosto 2012), essendone intervenuta la pronuncia il 9 gennaio 2013; così essendo maturata la decadenza il 15 novembre 2013, prima del deposito del ricorso giudiziale il 7 gennaio 2014; 3. con atto notificato il 2 agosto 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l'lnps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. 4. la causa, fissata a precedente adunanza, è stata rinviata a nuovo ruolo per riunione con altra identica e tra le stesse parti, iscritta a R.G. 21375/2021 e quindi nuovamente fissata all'odierna adunanza per l'incombente. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare deve essere disposta la riunione alla presente della causa rubricata R.G. 21375/2021 tra le stesse parti, fissata pure all'odierna adunanza; 2. con entrambi i ricorsi, di identico tenore, il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, nel testo sostituito dall'art. 4, primo comma d.l. 384/1992 conv. in legge n. 438/1992, per esclusione della propria decadenza dal diritto ad ottenere la prestazione a carico del Fondo di Garanzia, a titolo di ultime tre mensilità, per l'introduzione del giudizio (con ricorso depositato il 7 gennaio 2014) entro il termine di un anno e trecento giorni, stabilito a pena di decadenza quale ipotesi di chiusura nel caso di tardività della decisione sul ricorso proposto in via amministrativa (come nel caso di specie, in quanto resa il 9 gennaio) 2013 anziché 5 novembre 2012) il 7 agosto 2012, dalla data (15 marzo 2012) di presentazione della domanda in via amministrativa (primo motivo); 3. esso è fondato;4. questa Corte ha affermato che il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell'art. 24 legge n. 88/1989, richiamato dall'art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); che esso decorre dall'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art. 7 legge n. 533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46, quinto e sesto comma legge n. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'[OSCURATO:PERSONA]: senza possibilità di deroga per effetto di un'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992; Cass. 8 febbraio 2022, n. 4044); 4.1. in particolare, costituisce consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 21595 del 2004; Cass. 17592 del 2016), ribadito con sentenze del 3 aprile 2019, n. 9276 e ancora del 9 dicembre 2021, n. 39052, l'affermazione del principio secondo cui — in tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'[OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, secondo la previsione dell'art. 2, quinto comma digs. n. 80 del 1992— la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano) il conseguimento) delle prestazioni previdenziali, ai sensi degli art. 25 e 46 legge n. 88/1989, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione; sicché, il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (nel caso di silenzio dell'Istituto e di mancata proposizione nei termini del ricorso amministrativo, dopo duecentodieci giorni, di cui centoventi dalla domanda e novanta fissati per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 46 della citata legge n. 88 del 1989) in base all'art. 46, quinto e sesto comma della legge n. 88/1989. Pertanto, da tale massima si ricava che: a) il periodo di sospensione può avere la durata massima di 300 giorni - nel caso in cui il provvedimento negativo dell ,nte non intervenga, con il formarsi del silenzio rifiuto, entro 120 giorni dalla domanda amministrativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/1973, avendo l'assicurato il termine massimo di 90 giorni per proporre il ricorso amministrativo (in tal senso disponeva l'art. 98 del citato r.d.l. 1827/1935, e dispone adesso l'art. 46, quinto comma, della legge n. 88/1989), determinandosi, dopo altri 90 giorni senza che l'Istituto) si sia pronunciato sul ricorso, il silenzio- rigetto (art. 98, terzo comma r.d.l. 1827/1935 e art. 46, quinto comma 1. cit.); b) ovvero una durata inferiore, ove l'assicurato non presenti tempestivamente ricorso amministrativo (sicché il procedimento deve ritenersi concluso dopo 90 giorni dalla scadenza dei 120 giorni dalla domanda) oppure qualora l'[OSCURATO:PERSONA] risponda prima dei 120 giorni, l'assicurato proponga ricorso ancor prima della scadenza dei 90 giorni che gli sono concessi e l'Ente emetta un provvedimento) ancor prima della scadenza dei 90 giorni (cfr. Cass. 10 giugno 2003, n. 3286 cit.); 4.2. nel caso di specie, il termine di decadenza non è decorso, essendo stata presentata la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012 e il giudizio introdotto (con ricorso depositato il 7 gennaio 2014), entro il termine di un anno e trecento giorni; 5. il ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione dell'art. 2 dIgs. 80/1992, per il mancato pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), tenuto conto del periodo di sospensione in CIGS, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro con la società poi fallita, per proprie dimissioni, il 29 settembre 2010 (secondo motivo); 6. esso è assorbito; 7. pertanto) i ricorsi riuniti devono essere accolti, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari — sezione distaccata di Sassari. P.Q.M. La Corte nei ricorsi riuniti rubricati RG. 21331/2021 e R.G. 21375/2021, accoglie entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, all
Sentenza Cassazione n. 03156/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris