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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28378/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8015-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; = ifetiffah72 - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4579/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella cameéa di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza in data 23 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, venivano determinati maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2010.

Rilevava la CTR che il gravame era inammissibile per genericità; ciò in quanto, pur essendo fondata l'eccezione di extrapetizione formulata dall'Ufficio per non avere la contribuente contestato i presupposti dell'accertamento analitico induttivo, l'appellante non aveva preso in considerazione i rilievi svolti nella decisione impugnata.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi.

Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «Nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della Ric. 2020 n. 08015 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.» (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017).

Si è inoltre osservato che «Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (Cass. n. 32954 del 2018).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, affermando l'inammissibilità del gravame per non avere l'appellante preso in considerazione le ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, pur avendo l'Ufficio articolato specifici rilievi nei confronti della decisione impugnata - come emerge dai motivi di appello trascritti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza - ed avendo comunque ribadito le argomentazioni svolte a sostegno dell'atto impositivo impugnato.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 08015 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] e Ma ro [OSCURATO:PERSONA]A3)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8015-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; = ifetiffah72 - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4579/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella cameéa di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 23 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, venivano determinati maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2010. Rilevava la CTR che il gravame era inammissibile per genericità; ciò in quanto, pur essendo fondata l'eccezione di extrapetizione formulata dall'Ufficio per non avere la contribuente contestato i presupposti dell'accertamento analitico induttivo, l'appellante non aveva preso in considerazione i rilievi svolti nella decisione impugnata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. La società contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «Nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della Ric. 2020 n. 08015 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.» (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017). Si è inoltre osservato che «Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (Cass. n. 32954 del 2018). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, affermando l'inammissibilità del gravame per non avere l'appellante preso in considerazione le ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, pur avendo l'Ufficio articolato specifici rilievi nei confronti della decisione impugnata - come emerge dai motivi di appello trascritti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza - ed avendo comunque ribadito le argomentazioni svolte a sostegno dell'atto impositivo impugnato. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2020 n. 08015 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] e Ma ro [OSCURATO:PERSONA]A3)
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