CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 16736/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21729-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] separata contributi R.G.N.21729/2019 Cron. Rep. Ud.11/04/2024 CC dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 239/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 797/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del 18.4.2019 n. 239, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritta all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva). Il tribunale accoglieva la domanda ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], il versamento alla [OSCURATO:PERSONA] del solo contributo integrativo. La Corte d’appello, da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che l’obbligo dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] era insussistente, in quanto il professionista aveva prodotto un reddito, nell’anno 2009, inferiore al limite di € 5.000,00, ed, inoltre, dichiarava la prescrizione del diritto di credito ai contributi dell’Inps. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 19 95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98 del 20 11, convertito con modificazioni nella legge n. 111del 2011, dell’art. 21 comma 8 della legge n. 247del 2010, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269del 20 03, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 20 03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello non aveva riconosciuto il diritto dell’Inps alla contribuzione pretesa, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il credito prescritto, per l’anno 2009, quando invece la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 29.9.1010, che in quanto riconoscimento del debito contributivo in esso indicato, avrebbe dovuto essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione, così che alla successiva data del 22.7.2015 quando era stata notificata la richiesta di pagamento da parte dell’Inps, il diritto al credito contributivo non si era ancora estinto per prescrizione. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 19 95, in combinato disposto con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 2011, perché secondo la Corte d’appello, l’interpretazione ed applicazione delle norme in rubrica, condurrebbe a ritenere la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della professionista alla Gestione separata Inps. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 116 comma 8 lett. b della legge n. 388del 2000, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 e 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’illegittimità delle sanzioni irrogate, in particolare, come evasione e non come omissione contributiva. In virtù della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363del 2019), il secondo motivo del ricorso principale è infondato, con assorbimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273del 20 21). Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.. Tuttavia, anche conteggiando lo slittamento della scadenza per il versamento dei contributi al 6.7.2010, sulla base del DPCM del 10.6.10, la richiesta di pagamento dell’Inps risulta pervenuta al destinatario solo il 22.7.2015 (cfr. p. 16 della sentenza impugnata), quindi quando il termine di prescrizione dei contributi era oramai decorso. Al rigetto del secondo motivo del ricorso principale con assorbimento del primo motivo e con assorbimento del ricorso incidentale, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso principale, assorbe il primo motivo del ricorso principale e assorbe il ricorso incidentale. Condanna l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi