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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 31978/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in;\;f.s Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei mesi di arresto ed euro 1.000,00 pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 29/6/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75.

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 420 bis, commi 1 e 2 e 420 quater, commi 1 e 2 cod. proc. pen. quanto alla dichiarazione di assenza nel processo di primo grado Rilevato che nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena ex art. 53 L. 689/1981; Rilevato che dagli atti emerge: i) che l'imputato è stato fermato e perquisito nella propria autovettura e che in quella occasione ha eletto domicilio presso propria abitazione e nominato un difensore di fiducia; il) che in ordine al fatto contestato è stato emesso decreto penale di condanna e che questo è stato revocato perché il ricorrente è risultato irreperibile presso il domicilio eletto; iii) che è stato quindi emesso l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. e che questo è stato notificato ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. al difensore di fiducia; iv) che il difensore di fiducia ha rinunciato al mandato difensivo; v) che è stato quindi nominato un difensore d'ufficio presso il quale è stato notificato il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. art. 161, comma 4 cod. proc. pen.; vi) che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ravenna, ritenuto che la nomina effettuate nel corso delle indagini di un difensore di fiducia consentisse di ritenere che l'imputato aveva avuto conoscenza del processo, ha respinto l'eccezione sollevata dal difensore d'ufficio in ordine alla regolarità della notifica; Rilevato che la censura, considerati i principi enucleati daile Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 non appare manifestamente infondata in quanto in tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema delineato dal codice presuppone che l'imputato abbia avutc effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia);7 Rilevato d'altro canto che il termine di prescrizione del reato risulta completamente decorso e che tale circostanza, esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, impone ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; in;\;f.s Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei mesi di arresto ed euro 1.000,00 pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 29/6/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/75. Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 420 bis, commi 1 e 2 e 420 quater, commi 1 e 2 cod. proc. pen. quanto alla dichiarazione di assenza nel processo di primo grado Rilevato che nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena ex art. 53 L. 689/1981; Rilevato che dagli atti emerge: i) che l'imputato è stato fermato e perquisito nella propria autovettura e che in quella occasione ha eletto domicilio presso propria abitazione e nominato un difensore di fiducia; il) che in ordine al fatto contestato è stato emesso decreto penale di condanna e che questo è stato revocato perché il ricorrente è risultato irreperibile presso il domicilio eletto; iii) che è stato quindi emesso l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. e che questo è stato notificato ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. al difensore di fiducia; iv) che il difensore di fiducia ha rinunciato al mandato difensivo; v) che è stato quindi nominato un difensore d'ufficio presso il quale è stato notificato il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. art. 161, comma 4 cod. proc. pen.; vi) che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ravenna, ritenuto che la nomina effettuate nel corso delle indagini di un difensore di fiducia consentisse di ritenere che l'imputato aveva avuto conoscenza del processo, ha respinto l'eccezione sollevata dal difensore d'ufficio in ordine alla regolarità della notifica; Rilevato che la censura, considerati i principi enucleati daile Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 non appare manifestamente infondata in quanto in tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema delineato dal codice presuppone che l'imputato abbia avutc effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia);7 Rilevato d'altro canto che il termine di prescrizione del reato risulta completamente decorso e che tale circostanza, esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, impone ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pr
Decreto Cassazione n. 31978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris