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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23511/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il primo motivo, con il quale si censura l'illogicità della motivazione per errata valutazione degli elementi di prova e si sostiene la configurabilità di un unico reato anziché cinque evasioni, non risulta dedotto in appello, sicché non può censurarsi il vizio di motivazione in relazione ad un profilo non sottoposto all'esame del giudice di appello; né può trascurarsi che gli episodi sono distinti, che distinti furono i controlli eseguiti presso l'abitazione nell'arco di due mesi (dal 28 settembre all'8 novembre 2013), tant'è che erano oggetto di distinti procedimenti poi riuniti (v. sentenza di primo grado), e che l'imputato fu rintracciato solo il 19 novembre in altro comune, in possesso di un documento falso; rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato ab origine, non essendo la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello per l'incidenza sul termine di prescrizione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata e ritenuta, benché bilanciata con le attenuanti generiche, e della sospensione verificatasi in primo grado per astensione proclamata dalla camera penale dall'11 novembre 2015 al 29 giugno 2016 (v. sentenza di primo grado); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglieretbstensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il primo motivo, con il quale si censura l'illogicità della motivazione per errata valutazione degli elementi di prova e si sostiene la configurabilità di un unico reato anziché cinque evasioni, non risulta dedotto in appello, sicché non può censurarsi il vizio di motivazione in relazione ad un profilo non sottoposto all'esame del giudice di appello; né può trascurarsi che gli episodi sono distinti, che distinti furono i controlli eseguiti presso l'abitazione nell'arco di due mesi (dal 28 settembre all'8 novembre 2013), tant'è che erano oggetto di distinti procedimenti poi riuniti (v. sentenza di primo grado), e che l'imputato fu rintracciato solo il 19 novembre in altro comune, in possesso di un documento falso; rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato ab origine, non essendo la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello per l'incidenza sul termine di prescrizione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata e ritenuta, benché bilanciata con le attenuanti generiche, e della sospensione verificatasi in primo grado per astensione proclamata dalla camera penale dall'11 novembre 2015 al 29 giugno 2016 (v. sentenza di primo grado); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglieretbstensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23511/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris