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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25187/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/10/1971;avverso la sentenza del 19/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] diMilano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. del tribunale di Milanorelativa a reati ex artt. 44 DPR 380/01, 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies comma2 cod. pen.

Deducono un unico motivo per la erronea qualificazione del fatto ela violazione dell’art. 81 comma 1 cod. pen., sostenendosi in particolare che nonvi sarebbe un concorso formale tra reati perché non vi sarebbe un’ unica azione.Il motivo è inammissibile posta la corretta individuazione di un’unica azione chesi traduce in plurime violazioni di fattispecie penali coinvolgendo sia profili ediliziche inerenti i beni tutelati ex art. 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies c.p. citati.Peraltro non si rinviene né si deduce il diverso e miglior effetto derivante dallapaventata sussistenza di un medesimo disegno criminoso in luogo del concorsoformale e quindi quale sia l’interesse a ricorrere.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/1971;avverso la sentenza del 19/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] diMilano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. del tribunale di Milanorelativa a reati ex artt. 44 DPR 380/01, 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies comma2 cod. pen. Deducono un unico motivo per la erronea qualificazione del fatto ela violazione dell’art. 81 comma 1 cod. pen., sostenendosi in particolare che nonvi sarebbe un concorso formale tra reati perché non vi sarebbe un’ unica azione.Il motivo è inammissibile posta la corretta individuazione di un’unica azione chesi traduce in plurime violazioni di fattispecie penali coinvolgendo sia profili ediliziche inerenti i beni tutelati ex art. 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies c.p. citati.Peraltro non si rinviene né si deduce il diverso e miglior effetto derivante dallapaventata sussistenza di un medesimo disegno criminoso in luogo del concorsoformale e quindi quale sia l’interesse a ricorrere.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris