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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16573/2026

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ce alla viaCampania n. 30 (P.I. 02153830753), in persona del legale rappresentantep.t. ed A.U. sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66C07 B506V – pec demau-ro.antonio @ ordavvle.legalmail.it), con studio in Lecce alla [OSCURATO:PERSONA] SanMichele, n. 10, nonché, disgiuntamente, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 69D27 E506L – pec positano.giuseppe @ordavvle.legalmail.it), domiciliata presso lo studio del primo giusta procuraspeciale rilasciata su foglio separato da intendersi parte integrante del ri-corso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi diCancelleria relativi al presente procedimento al seguente indirizzo di postaelettronica certificata: demauro.antonio @ ordavvle.legalmail.it ovvero amezzo fax all'utenza 0832372021.RicorrentecontroNumero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026Manduriambiente S.p.a. (c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Mandu-ria (TA), in località [OSCURATO:PERSONA] s.n. (cap 74024), in persona del DirettoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 70C16 F915I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura speciale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], autenticatanella firma dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Putignano (BA), rep.64385, racc. n. 20615, iscritta alla CCIAA di Taranto il 27-9-2019, rappre-sentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura specia-le del 13.09.2021 rilasciata su foglio separato, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67A63 A662L; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 57H29trambi del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Me-rulana n. 247, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].ControricorrentenonchéComune di Roccaforzata.Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sede distaccata di Ta-ranto, n° 159 depositata il 4 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – società che, in virtù di Convenzione 16maggio 2001, gestiva il sito posto in Manduria, località [OSCURATO:PERSONA], per iltrattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU) provenienti dall'Ambito territo-riale ottimale (ATO) TA/3, del quale faceva parte anche il Comune di Roc-caforzata – otteneva decreto ingiuntivo per euro 11.253,53 contro la [OSCURATO:SOCIETA]., società che gestiva il servizio di raccolta e conferimento in di-Numero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026scarica dei RSU per l'ATO predetto (in virtù di appalto siglato il 25 settem-bre 1996), a titolo di adeguamento ISTAT della tariffa di conferimento peril periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006: incremento previstodall'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti, approvato il 30 settem-bre 2002.2.- Proposta opposizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. – la quale eccepiva(per quanto qui ancora interessa) di non aver alcun rapporto contrattualecon la [OSCURATO:SOCIETA]. e che il soggetto tenuto a pagare l'ade-guamento era il Comune di Roccaforzata, (che, pertanto, veniva chiamatoin causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]) – il Tribunale la accoglieva parzialmente, riducen-do ad euro 3.739,25 l'adeguamento ISTAT dovuto e rigettando la doman-da di garanzia svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il Comune di Roccaforzata.3.- Su impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'appello di Lecce, Sezionedistaccata di Taranto, con la sentenza indicata in intestazione confermavala prima decisione.Osservava la Corte – esaminando il primo motivo di appello – che l'art. 10del d.lgs. n° 22/1997, trasfuso nell'art. 188 del d.lgs. n° 152/2006, maapplicabile ratione temporis, poneva a carico del “detentore” dei rifiuti irelativi oneri di smaltimento.Nella fattispecie era la [OSCURATO:SOCIETA] a svolgere il servizio di raccolta per il Co-mune di Roccaforzata, in esecuzione del contratto di appalto del 25 set-tembre 1996, nel quale era previsto (art. 5) che l'onere del pagamentodella tariffa per il conferimento in discarica era a totale carico dell'appalta-tore.Incrementata la tariffa di conferimento con l'aggiornamento del Piano re-gionale, era, dunque, corretto che tale onere fosse posto integralmente acarico della [OSCURATO:SOCIETA].L'obbligo legale del Comune di smaltire i rifiuti, previsto dall'art. 21 deld.lgs. n° 22/1997, non precludeva agli Enti locali la possibilità di provve-dere mediante appalto e di pattuire, nel relativo contratto, un corrispettivoNumero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026comprensivo della tariffa di conferimento: con la conseguenza che l'oneredi pagamento di quest'ultima, nel rapporto col gestore della discarica, po-teva legittimamente essere posto a carico dell'appaltatore.A tale sistema di gestione non era ostativo l'art. 10 della legge reg.

Puglian° 17/1993.Esaminando, poi, il secondo motivo di appello, col quale [OSCURATO:SOCIETA]. sidoleva dell'erronea interpretazione del contratto di appalto che la legavaall'ATO, la Corte osservava che gli oneri dello smaltimento in discaricaerano a totale carico della [OSCURATO:SOCIETA] come espressamente previsto nel con-tratto di appalto e che, a fronte dell'incremento della tariffa di conferimen-to, l'appaltatrice avrebbe dovuto attivare la procedura di revisione delprezzo, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n° 537/1993.4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Montecos.r.l., affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, concludendo per l'i-nammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo – intitolato “Violazione e/o falsa applicazione, in re-lazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 6, 10 e 21 del D.lgs.n. 22/1997 e dell'art. 10 della L.R.

Puglia n. 17/1993, che pongono glioneri di smaltimento dei rifiuti in discarica a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]” – laricorrente deduce che la Corte leccese avrebbe erroneamente ritenuto cheil Comune di Roccaforzata non sarebbe tenuto al pagamento della tariffadi smaltimento dei RSU.Al contrario, l'Ente locale, quale “detentore” dei RSU, era un obbligato invia solidale con i produttori di essi a sostenere i costi di smaltimento, inbase agli artt. 6, 10 e 21 del d.lgs. n° 22/1997 e 10 della legge reg.

PugliaNumero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026n° 17 del 1993, anche nell'ipotesi di affidamento in appalto del servizio diraccolta.Sicché il vincolo solidale, derivante da un accollo cumulativo ex lege, nonavrebbe potuto essere eliminato se non tramite l'espressa dichiarazionedel creditore, nella specie mancante.Col secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., della violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 21 delD.lgs. n. 22/1997, 10 della L.R.

Puglia n. 17/1993 e 6 della legge n. 537/1993.La Corte leccese, facendo malgoverno delle norme predette, avrebbe er-roneamente posto a carico della sola [OSCURATO:SOCIETA] l'onere economico dellosmaltimento dei RSU, negandole il rimborso degli incrementi tariffari e deimaggiori oneri di smaltimento derivanti dall'incremento ISTAT e qualifica-bili come costi sopravvenuti, imprevisti nel contratto e, comunque, impre-vedibili, che farebbero venire meno la economicità del servizio, dovendo,invece, il corrispettivo essere sufficiente a coprire i costi e l'utile d'impre-6.- I motivi – esaminabili congiuntamente in ragione dei temi comuni chepongono – sono infondati.È noto che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in generale è statostrutturato, sin dal cosiddetto Decreto Ronchi, d.lgs. n° 5 febbraio 1997 n°22, mediante la previsione di Ambiti territoriali ottimali (ATO: art. 23 deld.lgs. n° 22/1997) gestiti dall'Autorità d'ambito (art. 23, quarto comma) emediante l'introduzione di una tariffa (art. 49), ragguagliata ai costi ine-renti all'impresa ed al servizio, comunque sufficiente alla “copertura inte-grale dei costi di investimento e di esercizio”, e fissata in osservanza almetodo normalizzato elaborato dal “Ministro dell'ambiente di concerto conil Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province au-tonome di Trento e Bolzano”.Numero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tale impianto è stato sostanzialmente recepito dal d.lgs. 3 aprile 2006 n°152, il quale all'art. 188 ha previsto che il produttore dei rifiuti o il deten-tore provvede al trattamento di essi direttamente o “mediante affidamen-to ad intermediario” e all'art. 202 che l'autorità d'ambito affidi il serviziomediante gara.All'art. 238 il d.lgs. n° 152 ha, poi, soppresso la tariffa prevista dall'art. 49del Decreto Ronchi, istituendo una analoga tariffa “applicata e riscossa daisoggetti affidatari del servizio” (terzo comma), “determinata in relazionealle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agliinvestimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quo-ta rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entitàdei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio” (quarto comma).In sostanza, con la normativa sopra citata si è previsto che il soggettoconferitore dei RSU in discarica paghi (a) una cosiddetta “tariffa ai cancel-li” calcolata dalla regione (ed a lei destinata) tenendo conto anche deglioneri di mitigazione ambientale, che costituiscono una percentuale dellastessa; (b) il benefit ambientale, altrimenti detto onere di compensazioneambientale, costituente una percentuale della “tariffa ai cancelli”, in favoredei comuni che ospitano impianti di smaltimento rifiuti.È poi previsto dall'art. 3, ventiquattresimo comma, della legge 28 dicem-bre 1995 n° 549 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) cheil soggetto conferente paghi anche (c) un “tributo speciale per il depositoin discarica e in impianti di incenerimento” (tributo speciale destinato allaRegione detto “ecotasssa”), con la previsione che “[s]oggetto passivodell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo dirivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento” (ventiseiesimocomma).Tanto sommariamente premesso in punto di diritto e passando ad esami-nare il merito delle due doglianze, si può anzitutto notare che l'incrementoNumero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026del costo del servizio che [OSCURATO:SOCIETA] vorrebbe addossare al Comune derivadall'aumento della “tariffa ai cancelli”, rivista dall'autorità tariffaria (la Re-gione) “in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo”(sentenza pagina 2).Ora, la Corte distrettuale ha escluso che [OSCURATO:SOCIETA] potesse pretendere unincremento del corrispettivo per il servizio svolto in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]/3osservando che l'art. 5 del contratto inter partes (il “contratto di appalto25.09.1996 integrato nel 1999”) poneva “a totale carico della ditta appal-tatrice” l'onere economico dello smaltimento dei RSU.Tale previsione non è in contrasto con il dettato legislativo, in quanto nonè fatto alcun divieto agli imprenditori che provvedono alla raccolta dei RSUed al loro conferimento in discarica di pattuire con i Comuni un corrispetti-vo globale per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri economici sopra in-dicati connessi al conferimento, con la conseguenza che, in questo caso,l'importo pattuito per la raccolta ed il conferimento compensa ogni ulterio-re esborso che l'appaltatore dovrà sostenere per il deposito dei rifiuti indiscarica.Ciò chiarito, è palese che i due mezzi siano infondati.Essi, infatti, partono dalla premessa erronea che il maggior costo del ser-vizio dovesse essere addossato al Comune, mentre, come si è appena det-to, nessuna norma impediva che l'onere del pagamento della tariffa aicancelli (come pure l'ecotassa) potesse essere posto a carico dell'appalta-tore verso un corrispettivo d'appalto globalmente convenuto.Secondariamente, nessuno dei due mezzi enuncia che, per effetto di unincremento di soli euro 11,2 mila circa, poi ridotti dal Tribunale ad euro3,7 mila circa, sia derivato un peggioramento tale dell'equilibrio economi-co-finanziario da rendere la gestione del servizio stesso pregiudizievoleper lo stesso gestore e, dunque, rivedibile secondo modalità che qui nonoccorre esporre.Numero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026D'altra parte, la conclusione cui perviene la ricorrente, ossia che il Comunesarebbe tenuto per effetto di coobbligazione, non solo è del tutto nuova e,dunque, inammissibile (in quanto la sentenza gravata non ne fa alcuncenno), ma è anche destituita di ogni fondamento, dato che – come detto– gli enti locali, sui quali la legge indubbiamente fa gravare l'obbligo diprovvedere al trattamento dei rifiuti, possono assolverlo anche medianteaffidamento dell'attività ad un appaltatore, con la conseguenza che il cor-rispettivo – ferma restando la sua sufficienza a coprire integralmente i co-sti dell'attività stessa – può essere variamente modulato dalle parti, me-diante le più opportune previsioni negoziali.7.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifu-sione delle spese della presente fase processuale in favore della parte co-stituita, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed alvalore della lite (euro 3,7 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna la ricor-rente a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudi-zio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp edall'iva, se dovuti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'artico-lo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del-la ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Numero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce alla viaCampania n. 30 (P.I. 02153830753), in persona del legale rappresentantep.t. ed A.U. sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66C07 B506V – pec demau-ro.antonio @ ordavvle.legalmail.it), con studio in Lecce alla [OSCURATO:PERSONA] SanMichele, n. 10, nonché, disgiuntamente, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 69D27 E506L – pec positano.giuseppe @ordavvle.legalmail.it), domiciliata presso lo studio del primo giusta procuraspeciale rilasciata su foglio separato da intendersi parte integrante del ri-corso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi diCancelleria relativi al presente procedimento al seguente indirizzo di postaelettronica certificata: demauro.antonio @ ordavvle.legalmail.it ovvero amezzo fax all'utenza 0832372021.RicorrentecontroNumero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026Manduriambiente S.p.a. (c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Mandu-ria (TA), in località [OSCURATO:PERSONA] s.n. (cap 74024), in persona del DirettoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 70C16 F915I), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], giusta procura speciale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], autenticatanella firma dal dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Putignano (BA), rep.64385, racc. n. 20615, iscritta alla CCIAA di Taranto il 27-9-2019, rappre-sentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura specia-le del 13.09.2021 rilasciata su foglio separato, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 67A63 A662L; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 57H29trambi del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Me-rulana n. 247, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].ControricorrentenonchéComune di Roccaforzata.Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sede distaccata di Ta-ranto, n° 159 depositata il 4 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – società che, in virtù di Convenzione 16maggio 2001, gestiva il sito posto in Manduria, località [OSCURATO:PERSONA], per iltrattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU) provenienti dall'Ambito territo-riale ottimale (ATO) TA/3, del quale faceva parte anche il Comune di Roc-caforzata – otteneva decreto ingiuntivo per euro 11.253,53 contro la [OSCURATO:SOCIETA]., società che gestiva il servizio di raccolta e conferimento in di-Numero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026scarica dei RSU per l'ATO predetto (in virtù di appalto siglato il 25 settem-bre 1996), a titolo di adeguamento ISTAT della tariffa di conferimento peril periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006: incremento previstodall'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti, approvato il 30 settem-bre 2002.2.- Proposta opposizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. – la quale eccepiva(per quanto qui ancora interessa) di non aver alcun rapporto contrattualecon la [OSCURATO:SOCIETA]. e che il soggetto tenuto a pagare l'ade-guamento era il Comune di Roccaforzata, (che, pertanto, veniva chiamatoin causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]) – il Tribunale la accoglieva parzialmente, riducen-do ad euro 3.739,25 l'adeguamento ISTAT dovuto e rigettando la doman-da di garanzia svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il Comune di Roccaforzata.3.- Su impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'appello di Lecce, Sezionedistaccata di Taranto, con la sentenza indicata in intestazione confermavala prima decisione.Osservava la Corte – esaminando il primo motivo di appello – che l'art. 10del d.lgs. n° 22/1997, trasfuso nell'art. 188 del d.lgs. n° 152/2006, maapplicabile ratione temporis, poneva a carico del “detentore” dei rifiuti irelativi oneri di smaltimento.Nella fattispecie era la [OSCURATO:SOCIETA] a svolgere il servizio di raccolta per il Co-mune di Roccaforzata, in esecuzione del contratto di appalto del 25 set-tembre 1996, nel quale era previsto (art. 5) che l'onere del pagamentodella tariffa per il conferimento in discarica era a totale carico dell'appalta-tore.Incrementata la tariffa di conferimento con l'aggiornamento del Piano re-gionale, era, dunque, corretto che tale onere fosse posto integralmente acarico della [OSCURATO:SOCIETA].L'obbligo legale del Comune di smaltire i rifiuti, previsto dall'art. 21 deld.lgs. n° 22/1997, non precludeva agli Enti locali la possibilità di provve-dere mediante appalto e di pattuire, nel relativo contratto, un corrispettivoNumero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026comprensivo della tariffa di conferimento: con la conseguenza che l'oneredi pagamento di quest'ultima, nel rapporto col gestore della discarica, po-teva legittimamente essere posto a carico dell'appaltatore.A tale sistema di gestione non era ostativo l'art. 10 della legge reg. Puglian° 17/1993.Esaminando, poi, il secondo motivo di appello, col quale [OSCURATO:SOCIETA]. sidoleva dell'erronea interpretazione del contratto di appalto che la legavaall'ATO, la Corte osservava che gli oneri dello smaltimento in discaricaerano a totale carico della [OSCURATO:SOCIETA] come espressamente previsto nel con-tratto di appalto e che, a fronte dell'incremento della tariffa di conferimen-to, l'appaltatrice avrebbe dovuto attivare la procedura di revisione delprezzo, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n° 537/1993.4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Montecos.r.l., affidando il gravame a due motivi illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, concludendo per l'i-nammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo – intitolato “Violazione e/o falsa applicazione, in re-lazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 6, 10 e 21 del D.lgs.n. 22/1997 e dell'art. 10 della L.R. Puglia n. 17/1993, che pongono glioneri di smaltimento dei rifiuti in discarica a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]” – laricorrente deduce che la Corte leccese avrebbe erroneamente ritenuto cheil Comune di Roccaforzata non sarebbe tenuto al pagamento della tariffadi smaltimento dei RSU.Al contrario, l'Ente locale, quale “detentore” dei RSU, era un obbligato invia solidale con i produttori di essi a sostenere i costi di smaltimento, inbase agli artt. 6, 10 e 21 del d.lgs. n° 22/1997 e 10 della legge reg. PugliaNumero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026n° 17 del 1993, anche nell'ipotesi di affidamento in appalto del servizio diraccolta.Sicché il vincolo solidale, derivante da un accollo cumulativo ex lege, nonavrebbe potuto essere eliminato se non tramite l'espressa dichiarazionedel creditore, nella specie mancante.Col secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., della violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 21 delD.lgs. n. 22/1997, 10 della L.R. Puglia n. 17/1993 e 6 della legge n. 537/1993.La Corte leccese, facendo malgoverno delle norme predette, avrebbe er-roneamente posto a carico della sola [OSCURATO:SOCIETA] l'onere economico dellosmaltimento dei RSU, negandole il rimborso degli incrementi tariffari e deimaggiori oneri di smaltimento derivanti dall'incremento ISTAT e qualifica-bili come costi sopravvenuti, imprevisti nel contratto e, comunque, impre-vedibili, che farebbero venire meno la economicità del servizio, dovendo,invece, il corrispettivo essere sufficiente a coprire i costi e l'utile d'impre-6.- I motivi – esaminabili congiuntamente in ragione dei temi comuni chepongono – sono infondati.È noto che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in generale è statostrutturato, sin dal cosiddetto Decreto Ronchi, d.lgs. n° 5 febbraio 1997 n°22, mediante la previsione di Ambiti territoriali ottimali (ATO: art. 23 deld.lgs. n° 22/1997) gestiti dall'Autorità d'ambito (art. 23, quarto comma) emediante l'introduzione di una tariffa (art. 49), ragguagliata ai costi ine-renti all'impresa ed al servizio, comunque sufficiente alla “copertura inte-grale dei costi di investimento e di esercizio”, e fissata in osservanza almetodo normalizzato elaborato dal “Ministro dell'ambiente di concerto conil Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province au-tonome di Trento e Bolzano”.Numero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tale impianto è stato sostanzialmente recepito dal d.lgs. 3 aprile 2006 n°152, il quale all'art. 188 ha previsto che il produttore dei rifiuti o il deten-tore provvede al trattamento di essi direttamente o “mediante affidamen-to ad intermediario” e all'art. 202 che l'autorità d'ambito affidi il serviziomediante gara.All'art. 238 il d.lgs. n° 152 ha, poi, soppresso la tariffa prevista dall'art. 49del Decreto Ronchi, istituendo una analoga tariffa “applicata e riscossa daisoggetti affidatari del servizio” (terzo comma), “determinata in relazionealle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agliinvestimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quo-ta rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entitàdei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale deicosti di investimento e di esercizio” (quarto comma).In sostanza, con la normativa sopra citata si è previsto che il soggettoconferitore dei RSU in discarica paghi (a) una cosiddetta “tariffa ai cancel-li” calcolata dalla regione (ed a lei destinata) tenendo conto anche deglioneri di mitigazione ambientale, che costituiscono una percentuale dellastessa; (b) il benefit ambientale, altrimenti detto onere di compensazioneambientale, costituente una percentuale della “tariffa ai cancelli”, in favoredei comuni che ospitano impianti di smaltimento rifiuti.È poi previsto dall'art. 3, ventiquattresimo comma, della legge 28 dicem-bre 1995 n° 549 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) cheil soggetto conferente paghi anche (c) un “tributo speciale per il depositoin discarica e in impianti di incenerimento” (tributo speciale destinato allaRegione detto “ecotasssa”), con la previsione che “[s]oggetto passivodell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo dirivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento” (ventiseiesimocomma).Tanto sommariamente premesso in punto di diritto e passando ad esami-nare il merito delle due doglianze, si può anzitutto notare che l'incrementoNumero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026del costo del servizio che [OSCURATO:SOCIETA] vorrebbe addossare al Comune derivadall'aumento della “tariffa ai cancelli”, rivista dall'autorità tariffaria (la Re-gione) “in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo”(sentenza pagina 2).Ora, la Corte distrettuale ha escluso che [OSCURATO:SOCIETA] potesse pretendere unincremento del corrispettivo per il servizio svolto in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]/3osservando che l'art. 5 del contratto inter partes (il “contratto di appalto25.09.1996 integrato nel 1999”) poneva “a totale carico della ditta appal-tatrice” l'onere economico dello smaltimento dei RSU.Tale previsione non è in contrasto con il dettato legislativo, in quanto nonè fatto alcun divieto agli imprenditori che provvedono alla raccolta dei RSUed al loro conferimento in discarica di pattuire con i Comuni un corrispetti-vo globale per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri economici sopra in-dicati connessi al conferimento, con la conseguenza che, in questo caso,l'importo pattuito per la raccolta ed il conferimento compensa ogni ulterio-re esborso che l'appaltatore dovrà sostenere per il deposito dei rifiuti indiscarica.Ciò chiarito, è palese che i due mezzi siano infondati.Essi, infatti, partono dalla premessa erronea che il maggior costo del ser-vizio dovesse essere addossato al Comune, mentre, come si è appena det-to, nessuna norma impediva che l'onere del pagamento della tariffa aicancelli (come pure l'ecotassa) potesse essere posto a carico dell'appalta-tore verso un corrispettivo d'appalto globalmente convenuto.Secondariamente, nessuno dei due mezzi enuncia che, per effetto di unincremento di soli euro 11,2 mila circa, poi ridotti dal Tribunale ad euro3,7 mila circa, sia derivato un peggioramento tale dell'equilibrio economi-co-finanziario da rendere la gestione del servizio stesso pregiudizievoleper lo stesso gestore e, dunque, rivedibile secondo modalità che qui nonoccorre esporre.Numero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026D'altra parte, la conclusione cui perviene la ricorrente, ossia che il Comunesarebbe tenuto per effetto di coobbligazione, non solo è del tutto nuova e,dunque, inammissibile (in quanto la sentenza gravata non ne fa alcuncenno), ma è anche destituita di ogni fondamento, dato che – come detto– gli enti locali, sui quali la legge indubbiamente fa gravare l'obbligo diprovvedere al trattamento dei rifiuti, possono assolverlo anche medianteaffidamento dell'attività ad un appaltatore, con la conseguenza che il cor-rispettivo – ferma restando la sua sufficienza a coprire integralmente i co-sti dell'attività stessa – può essere variamente modulato dalle parti, me-diante le più opportune previsioni negoziali.7.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifu-sione delle spese della presente fase processuale in favore della parte co-stituita, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed alvalore della lite (euro 3,7 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ri-corrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna la ricor-rente a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudi-zio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp edall'iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'artico-lo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del-la ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Numero registro generale 18472/2021Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 16573/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 16573/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris