CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono inammissibili per carenza d'interesse a fronte della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado rilevata dal giudice di appello con la ricorsa sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila