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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36675/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato;

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.

Considerato che la doglianza in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha negato la ricorrenza della fattispecie di lieve entità sulla base di una serie di elementi (detenzione di qualità diverse di stupefacenti, quantitativo rilevante, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita cui era dedito l'imputato e della significativa capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre- 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare. Considerato che la doglianza in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha negato la ricorrenza della fattispecie di lieve entità sulla base di una serie di elementi (detenzione di qualità diverse di stupefacenti, quantitativo rilevante, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita cui era dedito l'imputato e della significativa capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre- 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 36675/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris