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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09780/2026

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ccarella unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiEmma Tortora, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematicalegale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1050/2024depositata il 03/12/2024.Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].L’ASL di Salerno proponeva opposizione al decreto del Tribunale diSalerno con cui era stato ingiunto alla stessa il pagamento, in favore dellaCasa di [OSCURATO:PERSONA].

Dott. [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., di una somma a titolo didifferenza delle remunerazioni, relative all’anno 2015, per prestazioniconnesse all’assorbimento e all’attivazione di posti letto dismessi dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attribuiti a séguito di aggiudicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] promossa dall’ASL con delibera n. 430 del 2011.L’opponente deduceva, per quanto ancora qui di utilità, la nullitàovvero inesistenza del contratto scritto necessario.L’opposta si costituiva controdeducendo che il contratto eracostituito, nel caso, dal verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo,con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, inparticolare:a) era da disattendere l’eccezione d’inammissibilità dell’opposizioneper difetto di procura alle liti poiché il direttore generale dell’ASL– organo monocratico che non doveva, come tale, deliberare, alfine in parola, specifica autorizzazione la cui necessità, perconverso, neppure era stata oggetto di avversaria allegazione eprova – aveva rilasciato procura generale alle liti nella quale viera indicazione dell’ambito delle controversie, come quellaoggetto di giudizio, suscettibili di essere coltivate per contoNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’ente di cui il primo aveva, al tempo, la rappresentanzagestoria;b) al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate perconto e a carico del [OSCURATO:PERSONA], era necessarionon solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche averestipulato, nella prevista forma scritta, il cui difetto non erapertanto superabile limitandosi a rimarcarne la mancatacontestazione, uno specifico accordo contrattuale, tale dadelineare compiutamente – in un contesto di certezzainsuscettibile di mere ricognizioni o analoghi atti rinvenibilialiunde – lo specifico contenuto vincolante del rapporto instauratodalle parti, non rinvenibile nel verbale di aggiudicazione, nelrispetto del ponderato scrutinio dei requisiti regionali e dei limitiquantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e delfabbisogno territoriale di assistenza sanitaria, senza che ildiscusso verbale di aggiudicazione del bando potesse, quindi,ritenersi equipollente al contratto ex art. 8-quinquies, comma 2,d.lgs. n. 502 del 1992;c) di conseguenza, correttamente il Tribunale aveva ritenuto nonremunerabili le prestazioni non ricomprese nel contratto del2017, contenente l’accettazione dei tetti di spesa in discussione,sottoscritto dalla Casa di cura, originaria attrice, in datasuccessiva alla richiamata aggiudicazione intervenuta nel 2011.Avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].

Dott.[OSCURATO:PERSONA], s.r.l., articolando tre motivi.Resiste con controricorso l’ASL di Salerno.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni anchescritte nel senso del rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/20261.

Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello, in particolare,avrebbe fondato la sua decisione su un errore di fatto processuale,ritenendo che le somme oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo fosserostate richieste in aggiunta e quindi indipendentemente dal limite massimodi prestazioni remunerabili, deduzione, questa, svolta piuttosto dall’ASL,che quindi avrebbe dovuto provare il superamento del tetto di spesa,mentre la ricorrente aveva chiesto il pagamento di prestazioni effettuate eritenute autorizzate.2.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923, 8-quinquies,d.lgs. n. 502 del 1992, 1325, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato in particolare mancando di considerare che:- il verbale di aggiudicazione sottoscritto all’esito del bando di garadei posti letto della Casa di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo assorbitidalla società ricorrente, costituiva contratto vincolante per laRegione, e quindi per la ASL, anche a prescindere dal rispetto deltetto di spesa di cui al contratto del 2017, poiché nelladocumentazione di gara era stato espressamente previsto iltrasferimento del tetto di spesa della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- alla delibera del Commissario ASL n. 430 del 2011, con cui erastata indetta la procedura per l’acquisizione delle manifestazionid’interesse all’assorbimento dei volumi di prestazione eoccupazione lavorativa della Casa di [OSCURATO:PERSONA], era statoallegato l’avviso pubblico con cui era stato specificato chel’amministrazione si riservava la possibilità di sua revoca oannullamento nel caso la Regione non avesse assegnato unbudget per la remunerazione dei suddetti volumi, sicché lasuccessiva delibera n. 784 del 2011, con cui il Commissario avevaNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026assegnato i posti letto da attivare secondo il piano, alla quale eraseguita intesa con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizionedei rapporti di lavoro connessi, era stata adottata sull’esplicitopresupposto dell’assegnazione di fondi specifici;- la riallocazione dei posti letto doveva pertanto necessariamenteintendersi accompagnata dalla riallocazione del tetto di spesariferito alla Casa di cura Venosa;- il verbale di aggiudicazione non poteva perciò che ritenersivincolante per entrambe le parti, e non solo per l’aggiudicatariache aveva assorbito le unità lavorative della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- lo stesso verbale, infatti, corrispondente al bando, teneva luogoanche normativamente del contratto, fermo restando che ognispecificazione era rinvenibile nell’accordo originario che nonabbisognava di alcuna integrazione nel 2015, non essendovi, delresto, alcuna prescrizione impositiva di una documentale unicitàdi sintesi ovvero di un’ulteriore scrittura annuale, stante il poteredell’amministrazione di recedere dal contratto di durata cosìperfezionato;- le prestazioni, infine, pacificamente effettuate, erano risultate,anche ai previsti controlli informatici pubblici, tutte correttamentefatturate, ovvero oggetto di richiesta di rimborsi esattamentedeterminati.3.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 83, 84, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratoin particolare mancando di considerare che, come dedotto davanti adessa, l’opposizione a decreto ingiuntivo dell’ASL era originariamenteinammissibile per difetto di rappresentanza, atteso che la procuragenerale e invero generica alle liti, fatta valere, non avrebbe potutoritenersi contenere l’autorizzazione alla resistenza in quel giudizio,Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026decisione, questa, riservata all’allora direttore generale rispetto allasingola e così individuata lite.4.

Il terzo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche,è infondato.Come accertato dalla Corte territoriale e verificabile dalle produzionidella controricorrente (tra i documenti primo grado), l’ASL ha rilasciatoprocura generale alle liti ai sensi dell’art. 83, cod. proc. civ.La difesa ricorrente sottolinea di non contestare i poteri di rilasciodell’allora direttore generale, ma di eccepire la mancata manifestazionedella volontà dell’ente di resistere nella specifica causa di opposizione adecreto ingiuntivo, non potendosi rimettere tale decisione al procuratore edifensore così individuato.Non è dato sapere se tale questione fosse stata sollevata in primecure, ma, a fronte della qui censurata statuizione espressa del giudice disecondo grado, che così ha dichiarato – senza essere sul punto oggetto diricorso incidentale condizionato – di scrutinare il corrispondente e specificomotivo di appello, non può ipotizzarsi alcun giudicato preclusivo a mentedei principî di Cass., Sez.

U., 29/08/2025, n. 24172.Ciò posto, è del tutto evidente che il motivo è strutturalmentecontraddittorio e, al contempo, in conflitto con la richiamata previsione delcodice di rito civile.L’amministratore dell’azienda, munito dei necessari poteri gestorisostanziali, ha rilasciato procura generale alle liti che vedessero inposizione attiva o passiva l’ente, secondo quanto reso possibile dall’art.83, cod. proc. civ.Se, dopo ciò, necessitasse una nuova delibera per ogni specifica litesuccessivamente insorta, come assunto dalla difesa ricorrente, la procuragenerale sarebbe sempre inidonea a produrre effetti, ovvero nulla,conclusione, questa, in aperto contrasto con la prescrizione codicistica eneppure sostenuta, in questi compiuti termini, col motivo in scrutinio.Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il contenuto della procura, è stato poi indicato apoditticamente comegenerico, e invece risulta chiaramente quanto legittimamente riferito atutte le liti coinvolgenti attivamente o passivamente l’ASL, escluse quellenecessitanti, come per il giudizio di legittimità, di procura speciale(sull’importanza di una esplicita manifestazione di volontà in tal senso, v.Cass., 21/09/2000, n. 12486, discussa in dottrina per aver escluso che,nella fattispecie al suo esame, potesse parlarsi sia di procura generale chedi procura speciale: l’arresto, peraltro, negò potersi configurare la primaper mancanza di un’univoca espressione di volontà, e la seconda percarenza di specifico riferimento alla lite, così rimarcando il carattereessenziale dei due profili).4.1.

L’ampiezza della perimetrazione non implica affatto, in chiave dinesso logico, un’inidoneità, sicché la procura è stata correttamenteritenuta valida dalla Corte di appello (cfr., in tema di procura rilasciata dapubblica amministrazione, Cass., 24/02/2015, n. 3721, e la conformeCass., 22/07/2015, n. 15454; cfr., inoltre, Cass., 18/10/2021, n. 28564,in un giudizio con parte ASL Salerno minuta di procura generale alle liti,statuendo sull’esclusa necessità di preventive autorizzazioni ovvero attiulteriori rispetto alla procura suddetta).5.

Il primo motivo è inammissibile.In primo luogo, la censura è inammissibile in quanto ometted’indicare la norma del procedimento che sarebbe stata violata, ecomunque, se s’intenda, dato l’uso dell’espressione “nullità dellasentenza”, evocare un’invalidità intrinseca di essa ovvero comenormativamente conformata.Ove poi, con opera di supplenza espressione della funzione di questaCorte, si ricercasse tale norma, essa – tenuto conto che in sostanzadovrebbe individuarsi nel ricorso per decreto ingiuntivo, salvo ipotizzabiliemende – sarebbe l’art. 125 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 638 cod.proc. civ.Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026Senonché, il motivo, pur finalmente apprezzato in tal senso, risultanella sua illustrazione del tutto assertorio, giacché omette di spiegarecome e perché il tenore del ricorso ovvero della formulazione idonea etempestiva della conclusiva pretesa, con le sue espressioni, dovrebbeevidenziare che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, ladomanda stessa non era stata articolata quale richiesta condannatoria inaggiunta e, quindi, indipendentemente dal tetto di spesa riferibile alcontratto stipulato nel 2017.Il ricorso (pag. 6) fa un riferimento al fatto (processuale) che «incorso di causa» - non è dato sapere esattamente quando – la ricorrenteaveva dedotto che le somme sarebbero state dovute tanto se rientrantinel budget accettato con il contratto del 2017 allegato, tanto se oggetto didistinto e autonomo contratto.

Ma ci si astiene altresì, del tutto, dallospiegare compiutamente il tenore di tale pretesa allegazione, sicché inquesta sede, supplendo ad un onere della ricorrente, dovrebbe esserequesta Corte a ricercare ciò che, in tesi, giustificherebbe l’assunto.Peraltro, procedendo alla lettura del riferito ricorso monitorio, vi si coglieun anodino riferimento ad una debenza «a titolo di differenza delcorrispettivo delle prestazioni inerenti all’anno 2015», che non evoca ilcontratto del 2017.Posta tale inammissibilità, la censura di violazione dell’art. 2697 cod.civ. si palesa insussistente in quanto dipendente da quella ex art. 360, n.4, cod. proc. civ.Sicché, l’esegesi del “fatto processuale”, cioè della domanda fattadalla Corte salernitana, come sottolineato anche in memoria dal SostitutoProcuratore Generale, appare corretta.In altri termini la Corte territoriale, interpretando la domandadell’originaria istante per ingiunzione, in modo del resto corrispondente aquanto la stessa ha allegato anche nel ricorso in scrutinio in questa sede,ha osservato che era preteso il pagamento di prestazioni ritenute iscritteNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026in un regime normativo e finanziario diverso da quello originariamenteproprio, perché traslato da quello relativo alla Casa di cura della quale, aséguito del bando e successiva aggiudicazione, la ricorrente avevaassorbito il volume di prestazioni e occupazionale.In questo senso correttamente il Collegio di seconde cure ha parlatodi domanda di remunerazione in aggiunta e indipendente dal tetto riferito,infatti, ad altro e distinto contratto, che non a caso la stessa odiernaricorrente sostiene essersi perfezionato.Ne derivava che l’ASL non doveva provare alcun superamento deltetto relativo al contratto del 2017, da cui la controparte aveva dichiaratodi voler prescindere (superamento che, altrimenti, l’azienda avrebbedovuto in effetti dimostrare quale fatto impeditivo della pretesa creditoriadella struttura accreditata, con onere gravante sul debitore: v. di recenteCass., 14/11/2024, n. 29474).5.1.

Non vi è stato pertanto alcun errore di fatto processuale e lacensura, per altro verso, finisce col non misurarsi compiutamente con laragione decisoria.6.

Il primo motivo è infondato.Va innanzi tutto chiarito che l’invocato art. 16, comma 4, r.d. n.2440 del 1923, non è applicabile, negli assunti termini generali, allafattispecie poiché superato, sul punto, dal regime dettato dal codice deicontratti pubblici.Questa Corte, in tema di appalti pubblici, ha osservato che, nelregime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006 – quando ancora rationetemporis applicabile – in ambito di contratti stipulati dalla p.a. con ilsistema della “asta pubblica o licitazione privata”, così definite con laterminologia del tempo, il processo verbale di aggiudicazione definitivaequivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamentevincolante anche per l’amministrazione, da un lato perché l’art. 16 del r.d.n. 2440 del 1923 non è stato abrogato dalla legge n. 109 del 1994,Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026rispetto alla quale non presenta profili di incompatibilità, d’altro latoperché il d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione dellacitata legge n. 109 del 1994, non possiede efficacia precettiva derogatoriadel menzionato art. 16 (Cass., 06/04/2023, n. 9499, che in motivazionerichiama Cass., Sez.

U., 03/07/2015, n. 14555; la giurisprudenza si èconsolidata in tal senso, come esemplificato da Cass., 11/08/2025, n.23059 che, a pag. 6 della motivazione, a sua volta menziona Cass.,12/12/2017, n. 29798, secondo la quale l’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440del 1923, non detta comunque una norma imperativa, restando nellafacoltà discrezionale della p.a. rinviare a un momento successivol’instaurazione del vincolo negoziale).Il regime di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 – ratione temporis rilevantenell’analisi normativa, poiché il verbale di aggiudicazione di cui all’odiernogiudizio è del 2011 – ha escluso, invece, che con l’aggiudicazione possaritenersi concluso il contratto tra l’amministrazione pubblica e il privato (v.art. 11, commi 7-9).La configurazione normativa è stata confermata anche dall’art. 32,commi 6-8, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) edagli artt. 17, comma 6, e 18, d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contrattipubblici del 2023).Di qui anche l’analisi della giurisprudenza amministrativa sui distintimomenti dell’aggiudicazione, ovvero della selezione del contraente, e dellasuccessiva stipulazione del correlato contratto (v., ad esempio, Cons. diStato, 22/02/2024, n. 1774).Posto questo generale quadro normativo, in risposta al tenore dellacensura in scrutinio, si osserva che il meccanismo di accreditamento e diindividuazione del volume di prestazioni che le strutture privateaccreditate, presenti nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria locale,s’impegnano ad assicurare, nonché di assegnazione del relativo budget, èsoggetto a regole specifiche (cfr., sulla differenza sistematica tra rapportiNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026di accreditamento sanitario in parola, cui si annettono gli accordicontrattuali, e disciplina generale puramente contrattualistica a matriceconcorrenziale propria del codice dei contratti pubblici, già Cons. di Stato,19/03/2018, n. 1739).L’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 2,che «la regione e le unità sanitarie locali…stipulano contratti con quelleprivate [ovvero le strutture private]…che indicano: a) gli obiettivi di salutee i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo diprestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesimaunità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia eper modalità di assistenza…; c) i requisiti del servizio da rendere, conparticolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica edorganizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivopreventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultantedalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffariadelle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base deirisultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo leindicazioni regionali…; … e-bis) la modalità con cui viene comunquegarantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato aivolumi di prestazioni, concordato …».Il comma 2-quinquies dello stesso articolo prevede che «in caso dimancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamentoistituzionale di cui all’art. 8-quater delle strutture e dei professionistieroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati èsospeso».La norma – in coerenza con il quadro normativo generale sopradelineato – dev’esser letta come riferita a un contratto individuato nellasua specificità funzionale e autonomia strutturale, come tale distintodall’aggiudicazione.Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026Non potrebbe cioè leggersi (né arriva a farlo esplicitamente lacensura in esame), antinomicamente e astoricamente, il riferimento agli“accordi contrattuali” fatto dalla disciplina speciale (l’art. 8-quinquiessopra riferito è stato introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 229 del1999, art. 8, comma 4), come fattore di persistenza, sul punto espansiva,di assetti normativi generali anteriori a quelli sia pure altrimenti innestatidal codice dei contratti pubblici (e infatti, per una logica e significativa,seppure incidentale, sottolineatura della valenza fondante dell’apposita«stipula dei relativi», e quindi individualmente e strutturalmenteautonomi, «accordi contrattuali» in parola, v. già Cons. di Stato,05/12/2008, n. 6015, pag. 7).Nel medesimo perimetro ricostruttivo, pertanto, vanno collocate lerecenti statuizioni con cui questa Corte (ordinanza 22/06/2025 n. 16686,resa proprio in un giudizio tra le stesse parti) ha ribadito che «il dirittodell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazionirese non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensidell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma anche dallasussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delleistituzionale (art. 8-quater): provvedimenti che, pur ponendosi all’esternodel contratto (in quanto oggetto di separati atti della p.a.), sonoqualificabili come elementi costitutivi (“regola delle tre A”) del diritto allapercezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordonegoziale, è, dunque [,in questo senso], rinvenibile nella stessa legge (sulche…[v.] anche Cass, Sezione I, 17 giugno 2025, n. 16240, emessaall’esito della medesima odierna adunanza camerale)».Non può dunque considerarsi pertinente il richiamo fatto dalla difesaricorrente a Cass., Sez.

U., 25/03/2022, n. 9775, secondo cui per la validastipulazione dei contratti della p.a., il requisito della forma scritta adsubstantiam non richiede necessariamente la redazione di un unicoNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché (già) l'art. 17,r.d. n. 2440 del 1923, contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolocontrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte,manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumereanche la forma dell’atto amministrativo.L’arresto ha ritenuto idoneo modello di formazione del vincolocontrattuale quello in cui l’istanza del privato, tesa ad ottenere unprovvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapportonegoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a una taleproposta accettata dall’amministrazione mediante il rilascio del medesimoprovvedimento richiesto.La fattispecie, diversa, era quella complessa e peculiare dellaconcessione-contratto in cui convergono un negozio unilaterale eautoritativo della p.a., per effetto del quale il privato può divenire titolaredi prerogative pubbliche, e una convenzione attuativa, che disciplina lemodalità di svolgimento del rapporto tra l’ente concedente e il privatoconcessionario e dalla quale derivano obblighi e diritti reciproci.Le Sezioni Unite in questo quadro hanno evidenziato come già il r.d.n. 2440 del 1933 ha contemplato un simile schema formativo delconclusivo nesso negoziale bilaterale prevedendo le ulteriori ipotesi di unrogito apposto in calce al c.d.

“capitolato”, nonché di un “atto separato diobbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta”, «rispetto alle quali lavalida formazione del vincolo contrattuale si viene a determinare anche inbase alla dichiarazione scritta del privato, manifestata separatamente eunilateralmente, di adesione alla volontà, precedentemente manifestataanche nelle forme di un atto amministrativo, dall’amministrazione.

Ed èevidente che nel caso dell’“atto separato di obbligazione sottoscritto da chipresenta l’offerta”, la dichiarazione scritta del privato si atteggia non solocome separata dalla volontà negoziale della controparte, ma anche nonNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026consacrata su di un unico documento sottoscritto da entrambi icontraenti» (pag. 27 dell’arresto delle Sezioni Unite).La suddetta ricostruzione, all’evidenza, non ha incidenza su quellaprima effettuata in ordine alla disciplina degli accordi contrattuali previstidalla legislazione in materia di strutture sanitarie in presupposto regimeconcessorio di accreditamento, parte qua convergente, quest’ultima, conquella dei rapporti generali tra aggiudicazione e contratto, distinti peroggetto e funzione, in cui deve ritenersi come visto richiesta la stipula delsuccessivo e distinto accordo contrattuale, anche al fine di assicurare, inquella dinamica settoriale, la rigorosa e controllabile certezza dei rapportinegoziali implicanti rilevanti flussi di spesa pubblica (cfr., sul punto,sull’ulteriore sottolineatura, al riguardo, della necessità di “specificicontratti”, Cass., 16/09/2025, n. 25320, pagg. 9-10).Coerentemente, in quest’ultimo ambiente normativo, è stato quindiconclusivamente affermato che la pubblica amministrazione, nel vistoquadro concessorio di accreditamento, può stipulare il contratto di cuiall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anchenell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni,trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati dal peculiaremodulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da normeimperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenereconto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso apposititavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorieinteressate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltrel’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli (Cass., 17/06/2025, n.16221, pag. 28, che menziona Cons. di Stato, 04/06/2024, n. 5010, Cons.di Stato, 22/01/2016, n. 207, Cons. di Stato, 16/01/2013, n. 248).In questa chiave di lettura la sottoscrizione del contratto diventa unrequisito di completamento della fattispecie a formazione progressivaspecificatamente prevista dal legislatore al fine di porre a caricoNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’erario, con modalità rigorosamente suscettibili di controllo ad operadell’autorità tutoria, il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate deicentri accreditati (Cass., n. 16221 del 2021, cit., pag. 28).Ciò esclude si possa far leva su pretesi e diversi atti diriconoscimento, ratifiche o convalide successive ovvero ancora condottecomplessivamente concludenti (v., da ultimo, Cass., n. 16221 del 2025,cit., pag. 8).Né si può affermare, come fatto (incidentalmente) dalla difesaricorrente, la sufficienza di un contratto (quello “originario”), perstabilirne, in parziale prospettiva utile ai fini sostenuti, la portata ultrattivanel tempo senza bisogno di “integrazioni” (pag. 18) a fronte dellastatuizione accertativa con cui la Corte territoriale, in particolare, comepure sottolineato dal Pubblico Ministero, ha per un verso interpretato ladomanda, in linea del resto con quanto complessivamente sostenuto conl’odierno ricorso, quale fondata sulla conclusione di autonomo contrattoindividuato nel discusso verbale di aggiudicazione, e, per altro verso,negato altresì (pag. 9) che il suddetto verbale contenesse, in concreto ead ulteriore riprova di quanto ricostruito, tutte le specifiche necessarierelative alle singole tipologie di prestazioni sanitarie, da erogare e in tesida remunerare.6.1.

La censura formulata deve pertanto essere rigettata, poichécorrettamente è stata affermata, quale presupposto necessario al fine diaccogliere l’originaria pretesa avanzata, la necessità di un ulteriore,distinto e apposito contratto, invocato, come osservato dalla ProcuraGenerale, a base della domanda, per ottenere la remunerazione delleprestazioni in parola distintamente da quanto previsto, con i relativi tettidi spesa, con il contratto del 2017 peraltro comunque successivoall’aggiudicazione.Quest’ulteriore contratto, nel caso, è stato a ragione detto mancantedalla sentenza in questa sede gravata, perché non individuabile nellaNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026suddetta aggiudicazione, fermi, naturalmente, gli innalzamenti dei tetti dispesa risultanti a séguito dell’assorbimento dei posti letto oggetto digiudizio, in coerenza con le decisioni del giudice amministrativo del cuipassaggio in giudicato offre conto in memoria parte controricorrente.Rispetto a tali giudicati la ragione di rigetto ricostruita in questasede ed individuata correttamente nell’esclusione del vincolo contrattuale,si colloca, pertanto, su piano diverso e assorbente, perché “a monte”.7.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento infavore della parte controricorrente delle spese processuali, che liquida in12.000,00 euro per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 200,00 euro e onerilegali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2026 nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccarella unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiEmma Tortora, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematicalegale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1050/2024depositata il 03/12/2024.Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi per il ricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].L’ASL di Salerno proponeva opposizione al decreto del Tribunale diSalerno con cui era stato ingiunto alla stessa il pagamento, in favore dellaCasa di [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., di una somma a titolo didifferenza delle remunerazioni, relative all’anno 2015, per prestazioniconnesse all’assorbimento e all’attivazione di posti letto dismessi dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attribuiti a séguito di aggiudicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] promossa dall’ASL con delibera n. 430 del 2011.L’opponente deduceva, per quanto ancora qui di utilità, la nullitàovvero inesistenza del contratto scritto necessario.L’opposta si costituiva controdeducendo che il contratto eracostituito, nel caso, dal verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo,con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, inparticolare:a) era da disattendere l’eccezione d’inammissibilità dell’opposizioneper difetto di procura alle liti poiché il direttore generale dell’ASL– organo monocratico che non doveva, come tale, deliberare, alfine in parola, specifica autorizzazione la cui necessità, perconverso, neppure era stata oggetto di avversaria allegazione eprova – aveva rilasciato procura generale alle liti nella quale viera indicazione dell’ambito delle controversie, come quellaoggetto di giudizio, suscettibili di essere coltivate per contoNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’ente di cui il primo aveva, al tempo, la rappresentanzagestoria;b) al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate perconto e a carico del [OSCURATO:PERSONA], era necessarionon solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche averestipulato, nella prevista forma scritta, il cui difetto non erapertanto superabile limitandosi a rimarcarne la mancatacontestazione, uno specifico accordo contrattuale, tale dadelineare compiutamente – in un contesto di certezzainsuscettibile di mere ricognizioni o analoghi atti rinvenibilialiunde – lo specifico contenuto vincolante del rapporto instauratodalle parti, non rinvenibile nel verbale di aggiudicazione, nelrispetto del ponderato scrutinio dei requisiti regionali e dei limitiquantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e delfabbisogno territoriale di assistenza sanitaria, senza che ildiscusso verbale di aggiudicazione del bando potesse, quindi,ritenersi equipollente al contratto ex art. 8-quinquies, comma 2,d.lgs. n. 502 del 1992;c) di conseguenza, correttamente il Tribunale aveva ritenuto nonremunerabili le prestazioni non ricomprese nel contratto del2017, contenente l’accettazione dei tetti di spesa in discussione,sottoscritto dalla Casa di cura, originaria attrice, in datasuccessiva alla richiamata aggiudicazione intervenuta nel 2011.Avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA]. Dott.[OSCURATO:PERSONA], s.r.l., articolando tre motivi.Resiste con controricorso l’ASL di Salerno.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato conclusioni anchescritte nel senso del rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello, in particolare,avrebbe fondato la sua decisione su un errore di fatto processuale,ritenendo che le somme oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo fosserostate richieste in aggiunta e quindi indipendentemente dal limite massimodi prestazioni remunerabili, deduzione, questa, svolta piuttosto dall’ASL,che quindi avrebbe dovuto provare il superamento del tetto di spesa,mentre la ricorrente aveva chiesto il pagamento di prestazioni effettuate eritenute autorizzate.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923, 8-quinquies,d.lgs. n. 502 del 1992, 1325, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato in particolare mancando di considerare che:- il verbale di aggiudicazione sottoscritto all’esito del bando di garadei posti letto della Casa di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo assorbitidalla società ricorrente, costituiva contratto vincolante per laRegione, e quindi per la ASL, anche a prescindere dal rispetto deltetto di spesa di cui al contratto del 2017, poiché nelladocumentazione di gara era stato espressamente previsto iltrasferimento del tetto di spesa della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- alla delibera del Commissario ASL n. 430 del 2011, con cui erastata indetta la procedura per l’acquisizione delle manifestazionid’interesse all’assorbimento dei volumi di prestazione eoccupazione lavorativa della Casa di [OSCURATO:PERSONA], era statoallegato l’avviso pubblico con cui era stato specificato chel’amministrazione si riservava la possibilità di sua revoca oannullamento nel caso la Regione non avesse assegnato unbudget per la remunerazione dei suddetti volumi, sicché lasuccessiva delibera n. 784 del 2011, con cui il Commissario avevaNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026assegnato i posti letto da attivare secondo il piano, alla quale eraseguita intesa con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizionedei rapporti di lavoro connessi, era stata adottata sull’esplicitopresupposto dell’assegnazione di fondi specifici;- la riallocazione dei posti letto doveva pertanto necessariamenteintendersi accompagnata dalla riallocazione del tetto di spesariferito alla Casa di cura Venosa;- il verbale di aggiudicazione non poteva perciò che ritenersivincolante per entrambe le parti, e non solo per l’aggiudicatariache aveva assorbito le unità lavorative della Casa di [OSCURATO:PERSONA];- lo stesso verbale, infatti, corrispondente al bando, teneva luogoanche normativamente del contratto, fermo restando che ognispecificazione era rinvenibile nell’accordo originario che nonabbisognava di alcuna integrazione nel 2015, non essendovi, delresto, alcuna prescrizione impositiva di una documentale unicitàdi sintesi ovvero di un’ulteriore scrittura annuale, stante il poteredell’amministrazione di recedere dal contratto di durata cosìperfezionato;- le prestazioni, infine, pacificamente effettuate, erano risultate,anche ai previsti controlli informatici pubblici, tutte correttamentefatturate, ovvero oggetto di richiesta di rimborsi esattamentedeterminati.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 83, 84, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratoin particolare mancando di considerare che, come dedotto davanti adessa, l’opposizione a decreto ingiuntivo dell’ASL era originariamenteinammissibile per difetto di rappresentanza, atteso che la procuragenerale e invero generica alle liti, fatta valere, non avrebbe potutoritenersi contenere l’autorizzazione alla resistenza in quel giudizio,Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026decisione, questa, riservata all’allora direttore generale rispetto allasingola e così individuata lite.4. Il terzo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche,è infondato.Come accertato dalla Corte territoriale e verificabile dalle produzionidella controricorrente (tra i documenti primo grado), l’ASL ha rilasciatoprocura generale alle liti ai sensi dell’art. 83, cod. proc. civ.La difesa ricorrente sottolinea di non contestare i poteri di rilasciodell’allora direttore generale, ma di eccepire la mancata manifestazionedella volontà dell’ente di resistere nella specifica causa di opposizione adecreto ingiuntivo, non potendosi rimettere tale decisione al procuratore edifensore così individuato.Non è dato sapere se tale questione fosse stata sollevata in primecure, ma, a fronte della qui censurata statuizione espressa del giudice disecondo grado, che così ha dichiarato – senza essere sul punto oggetto diricorso incidentale condizionato – di scrutinare il corrispondente e specificomotivo di appello, non può ipotizzarsi alcun giudicato preclusivo a mentedei principî di Cass., Sez. U., 29/08/2025, n. 24172.Ciò posto, è del tutto evidente che il motivo è strutturalmentecontraddittorio e, al contempo, in conflitto con la richiamata previsione delcodice di rito civile.L’amministratore dell’azienda, munito dei necessari poteri gestorisostanziali, ha rilasciato procura generale alle liti che vedessero inposizione attiva o passiva l’ente, secondo quanto reso possibile dall’art.83, cod. proc. civ.Se, dopo ciò, necessitasse una nuova delibera per ogni specifica litesuccessivamente insorta, come assunto dalla difesa ricorrente, la procuragenerale sarebbe sempre inidonea a produrre effetti, ovvero nulla,conclusione, questa, in aperto contrasto con la prescrizione codicistica eneppure sostenuta, in questi compiuti termini, col motivo in scrutinio.Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il contenuto della procura, è stato poi indicato apoditticamente comegenerico, e invece risulta chiaramente quanto legittimamente riferito atutte le liti coinvolgenti attivamente o passivamente l’ASL, escluse quellenecessitanti, come per il giudizio di legittimità, di procura speciale(sull’importanza di una esplicita manifestazione di volontà in tal senso, v.Cass., 21/09/2000, n. 12486, discussa in dottrina per aver escluso che,nella fattispecie al suo esame, potesse parlarsi sia di procura generale chedi procura speciale: l’arresto, peraltro, negò potersi configurare la primaper mancanza di un’univoca espressione di volontà, e la seconda percarenza di specifico riferimento alla lite, così rimarcando il carattereessenziale dei due profili).4.1. L’ampiezza della perimetrazione non implica affatto, in chiave dinesso logico, un’inidoneità, sicché la procura è stata correttamenteritenuta valida dalla Corte di appello (cfr., in tema di procura rilasciata dapubblica amministrazione, Cass., 24/02/2015, n. 3721, e la conformeCass., 22/07/2015, n. 15454; cfr., inoltre, Cass., 18/10/2021, n. 28564,in un giudizio con parte ASL Salerno minuta di procura generale alle liti,statuendo sull’esclusa necessità di preventive autorizzazioni ovvero attiulteriori rispetto alla procura suddetta).5. Il primo motivo è inammissibile.In primo luogo, la censura è inammissibile in quanto ometted’indicare la norma del procedimento che sarebbe stata violata, ecomunque, se s’intenda, dato l’uso dell’espressione “nullità dellasentenza”, evocare un’invalidità intrinseca di essa ovvero comenormativamente conformata.Ove poi, con opera di supplenza espressione della funzione di questaCorte, si ricercasse tale norma, essa – tenuto conto che in sostanzadovrebbe individuarsi nel ricorso per decreto ingiuntivo, salvo ipotizzabiliemende – sarebbe l’art. 125 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 638 cod.proc. civ.Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026Senonché, il motivo, pur finalmente apprezzato in tal senso, risultanella sua illustrazione del tutto assertorio, giacché omette di spiegarecome e perché il tenore del ricorso ovvero della formulazione idonea etempestiva della conclusiva pretesa, con le sue espressioni, dovrebbeevidenziare che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, ladomanda stessa non era stata articolata quale richiesta condannatoria inaggiunta e, quindi, indipendentemente dal tetto di spesa riferibile alcontratto stipulato nel 2017.Il ricorso (pag. 6) fa un riferimento al fatto (processuale) che «incorso di causa» - non è dato sapere esattamente quando – la ricorrenteaveva dedotto che le somme sarebbero state dovute tanto se rientrantinel budget accettato con il contratto del 2017 allegato, tanto se oggetto didistinto e autonomo contratto. Ma ci si astiene altresì, del tutto, dallospiegare compiutamente il tenore di tale pretesa allegazione, sicché inquesta sede, supplendo ad un onere della ricorrente, dovrebbe esserequesta Corte a ricercare ciò che, in tesi, giustificherebbe l’assunto.Peraltro, procedendo alla lettura del riferito ricorso monitorio, vi si coglieun anodino riferimento ad una debenza «a titolo di differenza delcorrispettivo delle prestazioni inerenti all’anno 2015», che non evoca ilcontratto del 2017.Posta tale inammissibilità, la censura di violazione dell’art. 2697 cod.civ. si palesa insussistente in quanto dipendente da quella ex art. 360, n.4, cod. proc. civ.Sicché, l’esegesi del “fatto processuale”, cioè della domanda fattadalla Corte salernitana, come sottolineato anche in memoria dal SostitutoProcuratore Generale, appare corretta.In altri termini la Corte territoriale, interpretando la domandadell’originaria istante per ingiunzione, in modo del resto corrispondente aquanto la stessa ha allegato anche nel ricorso in scrutinio in questa sede,ha osservato che era preteso il pagamento di prestazioni ritenute iscritteNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026in un regime normativo e finanziario diverso da quello originariamenteproprio, perché traslato da quello relativo alla Casa di cura della quale, aséguito del bando e successiva aggiudicazione, la ricorrente avevaassorbito il volume di prestazioni e occupazionale.In questo senso correttamente il Collegio di seconde cure ha parlatodi domanda di remunerazione in aggiunta e indipendente dal tetto riferito,infatti, ad altro e distinto contratto, che non a caso la stessa odiernaricorrente sostiene essersi perfezionato.Ne derivava che l’ASL non doveva provare alcun superamento deltetto relativo al contratto del 2017, da cui la controparte aveva dichiaratodi voler prescindere (superamento che, altrimenti, l’azienda avrebbedovuto in effetti dimostrare quale fatto impeditivo della pretesa creditoriadella struttura accreditata, con onere gravante sul debitore: v. di recenteCass., 14/11/2024, n. 29474).5.1. Non vi è stato pertanto alcun errore di fatto processuale e lacensura, per altro verso, finisce col non misurarsi compiutamente con laragione decisoria.6. Il primo motivo è infondato.Va innanzi tutto chiarito che l’invocato art. 16, comma 4, r.d. n.2440 del 1923, non è applicabile, negli assunti termini generali, allafattispecie poiché superato, sul punto, dal regime dettato dal codice deicontratti pubblici.Questa Corte, in tema di appalti pubblici, ha osservato che, nelregime anteriore al d.lgs. n. 163 del 2006 – quando ancora rationetemporis applicabile – in ambito di contratti stipulati dalla p.a. con ilsistema della “asta pubblica o licitazione privata”, così definite con laterminologia del tempo, il processo verbale di aggiudicazione definitivaequivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamentevincolante anche per l’amministrazione, da un lato perché l’art. 16 del r.d.n. 2440 del 1923 non è stato abrogato dalla legge n. 109 del 1994,Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026rispetto alla quale non presenta profili di incompatibilità, d’altro latoperché il d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione dellacitata legge n. 109 del 1994, non possiede efficacia precettiva derogatoriadel menzionato art. 16 (Cass., 06/04/2023, n. 9499, che in motivazionerichiama Cass., Sez. U., 03/07/2015, n. 14555; la giurisprudenza si èconsolidata in tal senso, come esemplificato da Cass., 11/08/2025, n.23059 che, a pag. 6 della motivazione, a sua volta menziona Cass.,12/12/2017, n. 29798, secondo la quale l’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440del 1923, non detta comunque una norma imperativa, restando nellafacoltà discrezionale della p.a. rinviare a un momento successivol’instaurazione del vincolo negoziale).Il regime di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 – ratione temporis rilevantenell’analisi normativa, poiché il verbale di aggiudicazione di cui all’odiernogiudizio è del 2011 – ha escluso, invece, che con l’aggiudicazione possaritenersi concluso il contratto tra l’amministrazione pubblica e il privato (v.art. 11, commi 7-9).La configurazione normativa è stata confermata anche dall’art. 32,commi 6-8, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) edagli artt. 17, comma 6, e 18, d.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contrattipubblici del 2023).Di qui anche l’analisi della giurisprudenza amministrativa sui distintimomenti dell’aggiudicazione, ovvero della selezione del contraente, e dellasuccessiva stipulazione del correlato contratto (v., ad esempio, Cons. diStato, 22/02/2024, n. 1774).Posto questo generale quadro normativo, in risposta al tenore dellacensura in scrutinio, si osserva che il meccanismo di accreditamento e diindividuazione del volume di prestazioni che le strutture privateaccreditate, presenti nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria locale,s’impegnano ad assicurare, nonché di assegnazione del relativo budget, èsoggetto a regole specifiche (cfr., sulla differenza sistematica tra rapportiNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026di accreditamento sanitario in parola, cui si annettono gli accordicontrattuali, e disciplina generale puramente contrattualistica a matriceconcorrenziale propria del codice dei contratti pubblici, già Cons. di Stato,19/03/2018, n. 1739).L’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 2,che «la regione e le unità sanitarie locali…stipulano contratti con quelleprivate [ovvero le strutture private]…che indicano: a) gli obiettivi di salutee i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo diprestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesimaunità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia eper modalità di assistenza…; c) i requisiti del servizio da rendere, conparticolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica edorganizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivopreventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultantedalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffariadelle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base deirisultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo leindicazioni regionali…; … e-bis) la modalità con cui viene comunquegarantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato aivolumi di prestazioni, concordato …».Il comma 2-quinquies dello stesso articolo prevede che «in caso dimancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamentoistituzionale di cui all’art. 8-quater delle strutture e dei professionistieroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati èsospeso».La norma – in coerenza con il quadro normativo generale sopradelineato – dev’esser letta come riferita a un contratto individuato nellasua specificità funzionale e autonomia strutturale, come tale distintodall’aggiudicazione.Numero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026Non potrebbe cioè leggersi (né arriva a farlo esplicitamente lacensura in esame), antinomicamente e astoricamente, il riferimento agli“accordi contrattuali” fatto dalla disciplina speciale (l’art. 8-quinquiessopra riferito è stato introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 229 del1999, art. 8, comma 4), come fattore di persistenza, sul punto espansiva,di assetti normativi generali anteriori a quelli sia pure altrimenti innestatidal codice dei contratti pubblici (e infatti, per una logica e significativa,seppure incidentale, sottolineatura della valenza fondante dell’apposita«stipula dei relativi», e quindi individualmente e strutturalmenteautonomi, «accordi contrattuali» in parola, v. già Cons. di Stato,05/12/2008, n. 6015, pag. 7).Nel medesimo perimetro ricostruttivo, pertanto, vanno collocate lerecenti statuizioni con cui questa Corte (ordinanza 22/06/2025 n. 16686,resa proprio in un giudizio tra le stesse parti) ha ribadito che «il dirittodell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazionirese non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensidell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma anche dallasussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delleistituzionale (art. 8-quater): provvedimenti che, pur ponendosi all’esternodel contratto (in quanto oggetto di separati atti della p.a.), sonoqualificabili come elementi costitutivi (“regola delle tre A”) del diritto allapercezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordonegoziale, è, dunque [,in questo senso], rinvenibile nella stessa legge (sulche…[v.] anche Cass, Sezione I, 17 giugno 2025, n. 16240, emessaall’esito della medesima odierna adunanza camerale)».Non può dunque considerarsi pertinente il richiamo fatto dalla difesaricorrente a Cass., Sez. U., 25/03/2022, n. 9775, secondo cui per la validastipulazione dei contratti della p.a., il requisito della forma scritta adsubstantiam non richiede necessariamente la redazione di un unicoNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché (già) l'art. 17,r.d. n. 2440 del 1923, contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolocontrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte,manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumereanche la forma dell’atto amministrativo.L’arresto ha ritenuto idoneo modello di formazione del vincolocontrattuale quello in cui l’istanza del privato, tesa ad ottenere unprovvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapportonegoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a una taleproposta accettata dall’amministrazione mediante il rilascio del medesimoprovvedimento richiesto.La fattispecie, diversa, era quella complessa e peculiare dellaconcessione-contratto in cui convergono un negozio unilaterale eautoritativo della p.a., per effetto del quale il privato può divenire titolaredi prerogative pubbliche, e una convenzione attuativa, che disciplina lemodalità di svolgimento del rapporto tra l’ente concedente e il privatoconcessionario e dalla quale derivano obblighi e diritti reciproci.Le Sezioni Unite in questo quadro hanno evidenziato come già il r.d.n. 2440 del 1933 ha contemplato un simile schema formativo delconclusivo nesso negoziale bilaterale prevedendo le ulteriori ipotesi di unrogito apposto in calce al c.d. “capitolato”, nonché di un “atto separato diobbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta”, «rispetto alle quali lavalida formazione del vincolo contrattuale si viene a determinare anche inbase alla dichiarazione scritta del privato, manifestata separatamente eunilateralmente, di adesione alla volontà, precedentemente manifestataanche nelle forme di un atto amministrativo, dall’amministrazione. Ed èevidente che nel caso dell’“atto separato di obbligazione sottoscritto da chipresenta l’offerta”, la dichiarazione scritta del privato si atteggia non solocome separata dalla volontà negoziale della controparte, ma anche nonNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026consacrata su di un unico documento sottoscritto da entrambi icontraenti» (pag. 27 dell’arresto delle Sezioni Unite).La suddetta ricostruzione, all’evidenza, non ha incidenza su quellaprima effettuata in ordine alla disciplina degli accordi contrattuali previstidalla legislazione in materia di strutture sanitarie in presupposto regimeconcessorio di accreditamento, parte qua convergente, quest’ultima, conquella dei rapporti generali tra aggiudicazione e contratto, distinti peroggetto e funzione, in cui deve ritenersi come visto richiesta la stipula delsuccessivo e distinto accordo contrattuale, anche al fine di assicurare, inquella dinamica settoriale, la rigorosa e controllabile certezza dei rapportinegoziali implicanti rilevanti flussi di spesa pubblica (cfr., sul punto,sull’ulteriore sottolineatura, al riguardo, della necessità di “specificicontratti”, Cass., 16/09/2025, n. 25320, pagg. 9-10).Coerentemente, in quest’ultimo ambiente normativo, è stato quindiconclusivamente affermato che la pubblica amministrazione, nel vistoquadro concessorio di accreditamento, può stipulare il contratto di cuiall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anchenell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni,trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati dal peculiaremodulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da normeimperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenereconto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso apposititavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorieinteressate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltrel’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli (Cass., 17/06/2025, n.16221, pag. 28, che menziona Cons. di Stato, 04/06/2024, n. 5010, Cons.di Stato, 22/01/2016, n. 207, Cons. di Stato, 16/01/2013, n. 248).In questa chiave di lettura la sottoscrizione del contratto diventa unrequisito di completamento della fattispecie a formazione progressivaspecificatamente prevista dal legislatore al fine di porre a caricoNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell’erario, con modalità rigorosamente suscettibili di controllo ad operadell’autorità tutoria, il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate deicentri accreditati (Cass., n. 16221 del 2021, cit., pag. 28).Ciò esclude si possa far leva su pretesi e diversi atti diriconoscimento, ratifiche o convalide successive ovvero ancora condottecomplessivamente concludenti (v., da ultimo, Cass., n. 16221 del 2025,cit., pag. 8).Né si può affermare, come fatto (incidentalmente) dalla difesaricorrente, la sufficienza di un contratto (quello “originario”), perstabilirne, in parziale prospettiva utile ai fini sostenuti, la portata ultrattivanel tempo senza bisogno di “integrazioni” (pag. 18) a fronte dellastatuizione accertativa con cui la Corte territoriale, in particolare, comepure sottolineato dal Pubblico Ministero, ha per un verso interpretato ladomanda, in linea del resto con quanto complessivamente sostenuto conl’odierno ricorso, quale fondata sulla conclusione di autonomo contrattoindividuato nel discusso verbale di aggiudicazione, e, per altro verso,negato altresì (pag. 9) che il suddetto verbale contenesse, in concreto ead ulteriore riprova di quanto ricostruito, tutte le specifiche necessarierelative alle singole tipologie di prestazioni sanitarie, da erogare e in tesida remunerare.6.1. La censura formulata deve pertanto essere rigettata, poichécorrettamente è stata affermata, quale presupposto necessario al fine diaccogliere l’originaria pretesa avanzata, la necessità di un ulteriore,distinto e apposito contratto, invocato, come osservato dalla ProcuraGenerale, a base della domanda, per ottenere la remunerazione delleprestazioni in parola distintamente da quanto previsto, con i relativi tettidi spesa, con il contratto del 2017 peraltro comunque successivoall’aggiudicazione.Quest’ulteriore contratto, nel caso, è stato a ragione detto mancantedalla sentenza in questa sede gravata, perché non individuabile nellaNumero registro generale 10059/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 9780/2026Data pubblicazione 16/04/2026suddetta aggiudicazione, fermi, naturalmente, gli innalzamenti dei tetti dispesa risultanti a séguito dell’assorbimento dei posti letto oggetto digiudizio, in coerenza con le decisioni del giudice amministrativo del cuipassaggio in giudicato offre conto in memoria parte controricorrente.Rispetto a tali giudicati la ragione di rigetto ricostruita in questasede ed individuata correttamente nell’esclusione del vincolo contrattuale,si colloca, pertanto, su piano diverso e assorbente, perché “a monte”.7. Spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento infavore della parte controricorrente delle spese processuali, che liquida in12.000,00 euro per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 200,00 euro e onerilegali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2026 nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09780/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris