CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 luglio 1978
Cassazione n. 04341/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], e in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi e come da conclusioni depositate; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate; n udito il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 luglio 2023, depositata l'11 marzo 2024, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 202) e 203) della rubrica, [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 202) della rubrica, [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 204), 206), 207) e 208) della rubrica e [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 202), 203), 204), 207) e 208) della rubrica, 1.1 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore eccepisce con il primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in quanto, ai sensi del comma 2 del citato articolo, la sentenza emessa dal giudice collegiale deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore, e la mancanza della sottoscrizione del giudice determina la nullità ai sensi dell'art. 546 comma 3 cod. proc. pen.; nel caso in esame, la sentenza impugnata non era stata sottoscritta dal Presidente "in quanto uscito dall'ordine giudiziario per avvenuto collocamento a riposo", situazione che non costituiva impedimento assoluto ed imprevedibile, assimilabile a quelle di carattere eccezionale prevista dall'art. 546 comma 2 cod. proc. pen., per cui il difensore chiede di pronunciare la nullità della sentenza impugnata. 1.2 D difensore eccepisce con il secondo motivo l'inosservanza o l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 270 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto; premette che la Corte di appello aveva ritenuto fondato il motivo di gravame relativo alla utilizzabilità del compendio intercettivo in atti in quanto il presente procedimento "costituisce uno stralcio del ben più vasto procedimento c.d. Aemilia principale (8846/15 R.G.N.R.) a sua volta sdoppiato per diverse opzioni processuali degli imputati", affermando apoditticamente che sussisteva il presupposto della connessione ed obliterando il divieto probatorio di cui all'art, 270 cod. proc. pen., avendo ritenuto sufficiente rilevare che nel caso di specie non vi erano procedimenti ab origine distinti; come correttamente rilevato dal t giudice di primo grado, invece, non si era in presenza di un procedimento con ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., con la conseguenza che le intercettazioni relative ad altri procedimenti non potevano intendersi utilizzabili nel presente processo. 1.3 II difensore eccepisce con il terzo motivo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12-quinquies I.n. 356/92 (ora art. 512-bis cod. pen.) e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna per il reato di cui al capo 202 della rubrica, nel quale si contestava a [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente nell'attività di [OSCURATO:PERSONA] (interponente) di avere fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali interposti, la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., pur essendo [OSCURATO:PERSONA] effettivo titolare; già nel capo di imputazione emergeva che - a differenza degli altri concorrenti nel reato- nelle date indicate (28/07/2010 e 02/07/2013) a [OSCURATO:PERSONA] non era stata intestata alcuna quota societaria della [OSCURATO:SOCIETA], né l'accusa aveva individuato una condotta attiva di [OSCURATO:PERSONA] idonea ad occultare la titolarità delle quote di [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso Collegio aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era subentrato nella società nell'anno 2005 (pag.149), ossia quando non sussisteva alcun pericolo in ordine all'applicazione delle misure di prevenzione e mancava qualsivoglia valutazione in ordine all'efficienza causale del contributo di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'azione degli altri concorrenti; in particolare, dalla conversazione intercettata riportata alle pagg. 78-80 della sentenza impugnata emergeva l'estraneità dei familiari ai mutamenti della compagine societaria, sino al punto di immaginare che si trattasse di possibili errori dei commercialisti; la contraddittorietà della sentenza emergeva in modo evidente a pag. 140 della sentenza impugnata, in cui si affermava l'estraneità dei familiari di [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle vicende contestate. Il difensore aggiunge che la motivazione sulla sussistenza del dolo specifico avrebbe dovuto essere specifica e puntuale, a maggior ragione nel caso di specie, in cui il trasferimento fraudolento sarebbe avvenuto tra prossimi congiunti, ossia tra soggetti che, in forza della normativa di prevenzione, erano comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche alla emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione; occorreva inoltre tener conto della difficoltà della prova del fine elusivo quando i soggetti siano consapevoli che l'intestazione non sortirebbe alcun effetto e ritenere insufficiente la sola fittizietà dell'intestazione, anche nel caso in cui i beni siano intestati a un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale; nella sentenza impugnata non vi era l'indicazione di elementi idonei a dimostrare la fittizietà dell'intestazione, non indicando i dati fattuali che dessero conto della capacità elusiva delle singole attribuzioni patrimoniali rispetto ad eventuali procedimenti di prevenzione patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che fossero dimostrativi della finalità elusiva perseguita non solo da quest'ultimo quale autore del reato ascritto, ma anche dal ricorrente; parimenti illegittima era la motivazione nella parte in cui pretendeva di desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo dal presunto coinvolgimento del ricorrente in vicende non afferenti i fatti contestati. 1.4 Il difensore con il quarto motivo eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 512-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla condanna per il reato di cui al capo 203 della rubrica, nel quale si contestava la fittizia intestazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle quote della società [OSCURATO:PERSONA], società nella quale [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato titolare delle quote: i trasferimenti delle quote erano infatti avvenuti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui non era dato comprendere come tali variazioni avrebbero potuto consentire a [OSCURATO:PERSONA] di sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione patrimoniale; quanto sostenuto del Collegio non escludeva la ricostruzione fornita dalla difesa, che giustificava l'assetto societario per il fatto che il padre Francesco aveva intenzione di trasferire tutti i beni personali in quella società, per poi lasciare i terreni ai suoi figli, tesi confermata dalla consulenza tecnica di parte; la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado senza fornire una ricostruzione alternativa corroborata da specifici elementi di prova. 1.5 II difensore con il quinto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'ad, 416-bis.1 cod. pen. e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa; in modo del tutto illogico, con riferimento al ricorrente, si era individuato come unico riscontro un'intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] diceva al figlio che c'erano "quelli che fanno i banchetti nell'Agriturismo e che non li fanno pagare o li fanno pagare solo la metà e che sono tutti amici" e che in tal modo "nemici non abbiamo con nessuno", con un chiaro riferimento quindi alla criminalità organizzata (pag.164 sentenza impugnata); appariva illogico ed illegittimo ricavare da ciò che l'intestazione delle quote (avvenuta due anni prima della conversazione citata dalla Corte) fosse funzionale all'interesse dell'intero sodalizio mafioso, tanto più se si considerava che non si poteva giungere a tale conclusione se l'attività occulta serviva gli interessi di un singolo associato, sia pure posizionato a livello di vertice della cosca; neppure era sufficiente che quest'ultima potesse trarre un qualche vantaggio indiretto dalla finalizzazione della condotta a favorire il singolo compartecipe; dalle stesse dichiarazioni dei testimoni si poteva e doveva dedurre che il sodalizio non traeva nessun concreto vantaggio diretto dall'agriturismo [OSCURATO:SOCIETA] ed era lampante che il Collegio non aveva citato le prove dichiarative assunte in sede di rinnovazione dell'istruttoria, con evidente travisamento della prova per quanto riguardava le dichiarazioni dei testi D'Agostino e Valerio; non si forniva una concreta motivazione in ordine alla presunta utilità per la cosca di un agriturismo in Calabria; il Collegio non si era soffermato sulla consapevolezza dell'agevolazione mafiosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di poterla ricavare da una conversazione (pag.164 sentenza) in cui veniva commentato un atto minaccioso avvenuto presso l'agriturismo, con un evidente salto logico. 1.6 II difensore con il sesto motivo eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen: la Corte di appello aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli già giudicati con la sentenza del processo Aemilia facendo leva sulla diversa tipologia dei reati, senza valutare gli altri indici sintomatici della riconducibilità degli illeciti al medesimo disegno criminoso non valutando, oltre alla concentrazione temporale delle condotte, la riferibilità delle stesse alla medesima attività dell'imputato e le modalità esecutive affini; erroneamente era stato ritenuto che l'imputato che si difende richiedendo l'assoluzione non sarebbe ammesso ad invocare, in subordine, l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen. e non era stato considerato che era stata la stessa Corte di appello a richiamare reiteratamente i fatti già giudicati nel processo Aemilia confermando che il presente procedimento ne rappresentava uno stralcio, analizzando i trasferimenti fraudolenti delle altre società riferibili a [OSCURATO:SOCIETA], i legami con la cosca mafiosa già accertati rientranti in modo lampante nel medesimo disegno criminoso di quelli qui in esame; il difensore aggiunge che era sufficiente osservare che per i capi 202, 203, 204, 206 e 207 si affermava che l'intestazione fraudolenta era stata attuata "al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali" e "al fine di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis 648-ter cod. pen., e che [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Aemilia era stato condannato proprio per i reati di cui agli artt. 648-ter cod. pen. commessi nell'interesse della cosca, e 416-bis cod. pen.; il rimettere al giudice dell'esecuzione la valutazione della sussistenza o meno della continuazione realizzava nella sostanza un non liquet precluso al giudice investito della cognizione del processo. 2. Propone ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 e 2.2 I primi due motivi di ricorso sono identici a quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.3 II difensore eccepisce con il terzo motivo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12-quinquies I.n. 356/92 (ora art. 512-bis cod. pen.) e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna per il reato di cui al capo 202 della rubrica, nel quale si contestava a [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente nell'attività di [OSCURATO:PERSONA] (interponente) di avere fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali interposti, la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., pur essendo [OSCURATO:PERSONA] effettivo titolare; la Corte di appello aveva rigettato apoditticamente la tesi esposta dalla difesa secondo cui la cessione formale delle quote dell'agriturismo era avvenuta affinché i genitori di [OSCURATO:PERSONA] potessero lavorare nel ristorante, versando i contributi come soci lavoratori, limitandosi ad affermare che la Crugliano era messa al corrente delle operazioni societarie che [OSCURATO:PERSONA] intendeva attuare e delle ragioni che la motivavano, senza individuare anche una sola conversazione intercettata idonea a dimostrare tale reale consapevolezza della ricorrente; al contrario, dalle conversazioni intercettate emergeva che la Crugliano lavorava nell'agriturismo e che i familiari erano estranei ai mutamenti della compagine societaria, sino al punto di immaginare che si trattasse di possibili errori dei commercialisti; la contraddittorietà della sentenza emergeva in modo evidente a pag. 140 della sentenza impugnata, in cui si affermava l'estraneità dei familiari di [OSCURATO:SOCIETA] rispetto alle vicende contestate. Il difensore aggiunge che la motivazione sulla sussistenza del dolo specifico avrebbe dovuto essere precisa e puntuale, a maggior ragione nel caso di specie, in cui il trasferimento fraudolento sarebbe avvenuto tra prossimi congiunti, ossia tra soggetti che, in forza della normativa di prevenzione, erano comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche alla emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione; occorreva inoltre tener conto della difficoltà della prova del fine elusivo quando i soggetti siano consapevoli che l'intestazione non sortirebbe alcun effetto e ritenere insufficiente la sola fittizietà dell'intestazione anche nel caso in cui i beni siano intestati a un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale; nella sentenza impugnata non vi era l'indicazione di elementi idonei a dimostrare la fittizietà dell'intestazione, non indicando i dati fattuali che dessero conto della capacità elusiva delle singole attribuzioni patrimoniali rispetto ad eventuali procedimenti di prevenzione patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che fossero dimostrativi della finalità elusiva perseguita non solo da quest'ultimo quale autore del reato ascritto, ma anche dalla ricorrente. 2.4 Il difensore con il quarto motivo eccepisce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'ad, 416-bis.1 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o 6 Vkr.n„, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa; in modo del tutto illogico, con riferimento alla ricorrente, si era individuato come unico riscontro un'intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] diceva al figlio che c'erano "quelli che fanno i banchetti nell'Agriturismo e che non li fanno pagare o li fanno pagare solo la metà e che sono tutti amici" e che in tal modo "nemici non abbiamo con nessuno", con un chiaro riferimento quindi alla criminalità organizzata (pag.164 sentenza impugnata); appariva illogico ed illegittimo ricavare da ciò che l'intestazione delle quote (avvenuta due anni prima della conversazione citata dalla Corte) fosse funzionale all'interesse dell'intero sodalizio mafioso, tanto più se si considerava che non si poteva giungere a tale conclusione se l'attività occulta serviva gli interessi di un singolo associato, sia pure posizionato a livello di vertice della cosca; neppure era sufficiente che quest'ultima potesse trarre un qualche vantaggio indiretto dalla finalizzazione della condotta a favorire il singolo compartecipe; dalle stesse dichiarazioni dei testimoni si poteva e doveva dedurre che il sodalizio non traeva nessun concreto vantaggio diretto dall'agriturismo [OSCURATO:SOCIETA] ed era lampante che il Collegio non aveva citato le prove dichiarative assunte in sede di rinnovazione dell'istruttoria, con evidente travisamento della prova per quanto riguardava le dichiarazioni dei testi D'Agostino e Valerio; non si forniva una concreta motivazione in ordine alla presunta utilità per la cosca di un agriturismo in Calabria; il Collegio non si era soffermato sulla consapevolezza dell'agevolazione mafiosa da parte della Crugliano, ritenendo di poterla ricavare da una conversazione (pag.164 sentenza) in cui veniva commentato un atto minaccioso avvenuto presso l'agriturismo, con un evidente salto logico. 3. Propone ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 e 3.2 I primi due motivi sono identici a quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 II difensore eccepisce con il terzo motivo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12-quinquies I.n. 356/92 (ora art. 512-bis cod. pen.) e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna per i reati di cui ai capi 202 e 203 della rubrica, nei quali si contestava a [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente nell'attività di [OSCURATO:PERSONA] (interponente) di avere fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali interposti) la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la società [OSCURATO:PERSONA] a.r.I.: l'accusa era quella di aver agito quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una procura speciale a vendere le quote conferita il 25 marzo 2010, ossia ben prima dei sequestri e delle interdittive che si erano concentrati sulla persona di [OSCURATO:PERSONA]; appariva del tutto illegittimo che una condotta di mera presentazione della procura notarile potesse integrare la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. 3.4 II difensore eccepisce con il quarto motivo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art.512-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla condanna per i reati di cui ai capi 204, 206, 207 e 208 della rubrica; premette che ai predetti capi si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di aver predisposto l'atto di cessione del 20/10/2014 delle quote societarie della T.M.C. s.r.I., della I.T.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Service s.r.I., nonché di avere predisposto l'atto di cessione del 23/12/2024 volto ad occultare la titolarità effettiva delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. e che il giudizio di responsabilità si fondava su un percorso argomentativo illogico: nella sentenza impugnata vi era infatti un salto logico tra quanto accertato nelle altre sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed il coinvolgimento nei fatti in esame nel presente procedimento; la Corte di appello avrebbe dovuto specificamente individuare l'oggettiva idoneità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] di eludere la normativa in materia di prevenzione, nonché la sussistenza del dolo specifico; nella sentenza impugnata mancava qualsiasi valutazione in ordine all'efficienza causale del contributo delltrricorrente rispetto all'azione degli altri concorrenti; questi era stato condannato per una condotta meramente preparatoria (l'aver predisposto l'atto di cessione delle quote) e da ciò discendeva l'illegittimo ragionamento fondato sull'idea che [OSCURATO:PERSONA] non poteva non sapere. 3.5 II difensore eccepisce con il quinto motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'arti 416-bis.1 cod. pen. e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa per tutti i reati contestati, nonché il travisamento di prova dichiarativa; appariva illegittimo ricavare dal rapporto professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente che l'intestazione delle quote era funzionale all'intero sodalizio mafioso; dalle stesse dichiarazioni dei testimoni si poteva e doveva dedurre che il sodalizio non traeva nessun concreto vantaggio diretto dall'agriturismo [OSCURATO:SOCIETA] ed era lampante che il Collegio non aveva citato le prove dichiarative assunte in sede di rinnovazione dell'istruttoria, con evidente travisamento della prova per quanto riguardava le dichiarazioni dei testi D'Agostino e Valerio; non si forniva una concreta motivazione in ordine alla presunta utilità per la cosca di un agriturismo in Calabria. 3.6 II difensore eccepisce con l'ultimo motivo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen: la Corte di appello aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli già giudicati con la sentenza del processo Aemilia, facendo leva 8 ( sulla diversa tipologia dei reati, senza valutare gli altri indici sintomatici della riconducibilità degli illeciti al medesimo disegno criminoso non valutando, oltre alla concentrazione temporale delle condotte, la riferibilità delle stesse alla medesima attività dell'imputato e le modalità esecutive affini; erroneamente era stato ritenuto che l'imputato, che si difende richiedendo l'assoluzione, non sarebbe ammesso ad invocare, in subordine, l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen. e non era stato considerato che era stata la stessa Corte di appello a richiamare reiteratamente i fatti già giudicati nel processo Aemilia confermando che il presente procedimento ne rappresentava uno stralcio, analizzando i trasferimenti fraudolenti delle altre società riferibili a [OSCURATO:SOCIETA], i legami con la cosca mafiosa già accertati rientranti in modo lampante nel medesimo disegno criminoso di quelli qui in esame; il difensore aggiunge che era sufficiente osservare che per i capi 202, 203, 204, 206 e 207 si affermava che l'intestazione fraudolenta era stata attuata "al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali" e "al fine di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis 648-ter cod. pen., e che [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Aemilia era stato condannato proprio per i reati di cui agli artt. 648-ter cod. pen. commessi nell'interesse della cosca, e 416-bis cod. pen.; rimettere al giudice dell'esecuzione la valutazione della sussistenza o meno della continuazione realizzava nella sostanza un non liquet precluso al giudice investito della cognizione del processo. 4. Propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il difensore eccepisce con il primo motivo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai capi di imputazione n.204, 206, 207 e 208: la generica affermazione che tutte le società che facevano riferimento a [OSCURATO:PERSONA] fossero "in tutti i casi fortemente patrimonializzate" non risultava dimostrata dai dati istruttori, dai quali risultava che: 1) [OSCURATO:PERSONA] era divenuto legale rappresentante soltanto ad un certo punto della vita della società (per T.M.C. s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. dal 30/10/2014 e per [OSCURATO:SOCIETA]. dal 23/12/2014; 2) queste società, dalla acquisizione di [OSCURATO:PERSONA] in poi, ovvero fino ai sequestri del gennaio 2015, non avevano più operato e [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato alcuna operazione con le citate società, ad esclusione della cessione del ramo di azienda da parte della T.R.S. s.r.I.; 3) [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte affermato che le società erano state cedute a [OSCURATO:PERSONA] quando le stesse erano "scatole vuote" e se ne voleva liberare; era pertanto errata la conclusione che le società erano patrimonializzate nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di presunte elusioni delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, ovvero di presunte agevolazioni nella commissione di delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. 4.2 Il difensore eccepisce con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 512-bis cod. pen., vista la mancanza dell'elemento della fittizietà dell'attribuzione patrimoniale in capo a [OSCURATO:PERSONA]; dal complesso del materiale istruttorio indicato emergeva infatti con certezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'assenza di una situazione dissimulata delle intestazioni societarie a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA] consegnava a [OSCURATO:PERSONA] società svuotate al fine di mandarle a morire, come ben evidenziato dalla vicenda societaria della [OSCURATO:SOCIETA]. dove, alla cessione societaria del 30/10/2024 era seguita, a distanza di soli 21 giorni la cessione dell'unico bene societario rilevante, il ramo d'azienda. Quanto al dolo specifico, premesso che per la sussistenza del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. lo stesso deve essere presente per tutti i concorrenti, il difensore osserva che dal complesso del materiale istruttorio emergeva con chiarezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'assenza di una situazione dissimulatoria nelle intestazioni societarie a [OSCURATO:PERSONA], dato confermato dalla assenza di patrimonializzazione delle società pervenute a [OSCURATO:PERSONA] nella ultima fase societaria e dalla circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] aveva affermato addirittura che doveva pagare per cederle a [OSCURATO:PERSONA] 4.3 Il difensore eccepisce con il terzo motivo la violazione o falsa applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. con riguardo ai capi di imputazione 204, 206, 207 e 208; premesso che [OSCURATO:PERSONA], che aveva una posizione analoga a quella di [OSCURATO:PERSONA], era stato assolto, il difensore osserva che gli elementi addotti in sentenza riguardavano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che erano piuttosto generiche, e quelle del fratello di [OSCURATO:PERSONA], Giulio: il dato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di modalità commerciali non ortodosse o illecite da parte di [OSCURATO:PERSONA] non valeva a fondare la consapevolezza della agevolazione della associazione mafiosa, tanto più in un periodo nel quale non era emersa in alcun modo, a livello sociale o giudiziario, la presenza di un'associazione di stampo mafioso in [OSCURATO:PERSONA]; semplici ed isolati contatti di tipo economico con soggetti che non avevano precedenti di tipo mafioso non costituiva quell'elemento concreto che la giurisprudenza penale richiede per la configurazione dell'aggravante in questione. 5. Ha proposto ricorso integrativo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Con tale atto il difensore deduce l'inosservanza delle norme previste a pena di inammissibilità di cui agli artt. 583 e 591 cod. proc. pen., e 24 del D.L. 28 ottobre 2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176: in tema di impugnazioni era pacifica l'affermazione della Suprema Corte in forza della quale le modalità di presentazione e di spedizione dell'atto, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. sono tassative ed inderogabili, e le diposizioni dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, come modificato dalla legge di conversione n.176/2020, prendevano in considerazione unicamente i difensori delle parti private quali soggetti legittimati ad avvalersi della possibilità di avvalersi del mezzo della posta elettronica certificata per il deposito dell'atto di impugnazione; poiché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna aveva depositato l'atto di appello esclusivamente tramite posta elettronica certificata, ossia con una modalità di deposito non prevista dalla legge, doveva essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti soltanto limitatamente alle eccezioni relative all'applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e 81 cod. pen. (quest'ultima proposta soltanto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); vengono esaminate innanzitutto le eccezioni procedurali. 1.1 Relativamente alla eccezione dell'inosservanza dell'art. 546 cod.proc.pen., la stessa è manifestamente infondata, atteso che la sentenza è stata sottoscritta osservando le disposizioni ivi contenute: la norma in questione, nel disciplinare le modalità della sottoscrizione, prevede che, in caso di impedimento del Presidente, la sentenza deve essere sottoscritta dall'estensore e dal componente più anziano del collegio; inoltre, gli artt. 546, comma 2, e 559, comma 4, cod. proc. pen., rispettivamente per il procedimento dibattimentale collegiale e per quello davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedono solo la previa menzione della causa della sostituzione, senza che vi possa essere un sindacato sulla stessa; nel caso in esame, la sentenza è stata sottoscritta dal consigliere estensore e dal consigliere anziano, con espressa indicazione della causa di tale modalità - il collocamento a riposo del presidente-, con pieno rispetto della norma richiamata. 1.2 Quanto alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., premesso che l'eccezione sul punto è estremamente generica, non essendo neppure stato indicato di quali intercettazioni si lamenti l'acquisizione, è noto il principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite in tema di intercettazioni, secondo il quale il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti 11 C.,,tx'J'" v \ relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Ciò premesso, la Corte di appello ha correttamente richiamato la sentenza di questa Corte secondo la quale "i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen., sono sempre utilizzabili, ancorché lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, poichè in tal caso non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di più procedimenti "ah origine" tra loro distinti" (Sez.6, n. 6702 del 16/12/2014, PM in pro. [OSCURATO:PERSONA], dep. 16/02/2015 Rv. 262496; conforme Sez.6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921); la Corte di appello ha infatti evidenziato che il presente processo costituisce uno stralcio del procedimento cd. Aemilia principale, sdoppiato per una diversa scelta processuale degli imputati (in quanto alcuni avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato), evidenziando come sussiste anche l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 lett. c) cod.proc.pen. (pag.28) e che le perizie trascrittive eseguite nel procedimento principale Aemilia sono confluite nel fascicolo dell'odierno dibattimento attraverso il consenso delle parti (pag.29). 1.3 Manifestamente infondata è l'eccezione sulla nullità dell'impugnazione in quanto promossa a mezzo posta elettronica certificata: premesso che le sentenze che hanno affermato che è inammissibile l'impugnazione inviata dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto l'art. 24 del di. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente tale modalità di deposito alle sole parti private (come Sez.6, n. 24714 del 11/05/2021, PMT/Sinatra, Rv. 281529) partono tutte dal presupposto della impossibilità di applicare all'ufficio di procura le prescrizioni in tema di firma digitale disposte per le parti private, in quanto strumento di cui non tutti gli uffici di Procura disponevano, questa Corte ha potuto constatare, quale giudice del fatto processuale, che l'impugnazione risulta depositata in forma cartacea in data 22 marzo 2021, come risulta dal timbro di deposito apposto sulla prima pagina dell'originale; né il difensore, con la sua eccezione, ha posto in dubbio al provenienza dell'atto dal P.m. che risulta averlo firmato digitalmente, o dimostrato che lo stesso fosse allegato ad una pec, della quale non vi è traccia in atti, così non osservando lo specifico onere di allegazione sullo stesso incombente; l'eccezione risulta pertanto manifestamente infondata, per difetto di specificità.1.4 Passando al merito del ricorso, e trattando i motivi proposti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che presentano argomentazioni in larga parte sovrapponibili, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità -principi che questa Corte ha più volte ribadito- a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono censurabili nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa; ciò conduce alla valutazione di inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Ciò premesso, la Corte di appello ha dapprima evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato quale interponente per i reati di cui ai capi 202), 203), 204), 206), 207) e 208 e che nella sentenza, in giudicato, era cristallizzato l'impiego della fittizia intestazione operata da [OSCURATO:PERSONA], quale esponente del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, usando come prestanome parenti stretti quali fratello, moglie, padre e figlia (pag.56); ha poi tratteggiato a lungo la figura dello stesso ed il suo inserimento nella cosca di ‘ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA], il dolo anche per quanto riguardava la sua volontà di prestarsi a riciclare e reimpiegare i denari delle cosche calabresi, i suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo rivestito da quest'ultimo, non certo di semplice commercialista (da pagg.61 in avanti), ma di riciclatore per la cosca (pag.100), le misure interdittive nei confronti delle società da lui gestite e la diretta conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari (pag.125); ha poi richiamato la conversazione del 9 novembre 2012 (pag.134) in cui [OSCURATO:PERSONA] rivelava di essere il vero dominus delle compagini societarie apparentemente intestate ai suoi familiari Quanto, in particolare, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (capi 202 e 203) e [OSCURATO:PERSONA] (capo 202), la Corte di appello ha quindi concluso, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che "la metodologia delle intestazioni fittizie era stata adottata e concordata all'interno del nucleo familiare e che di ciò ne erano consapevoli tutti i membri della famiglia" (pag. 159 sentenza appello), precisando che le conversazioni intercettate erano emblematiche del pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella frapposizione di schermi per i temuti sequestri che potevano interessare il fratello Giuseppe (pag.159) e che [OSCURATO:PERSONA] veniva messa al corrente delle operazioni societarie che [OSCURATO:PERSONA] intendeva attuare e delle ragioni che lo motivavano, per cui i familiari condividevano le finalità elusive dei provvedimenti ablatori (pag.160); particolarmente significativo, per Crugliano, è il passaggio in cui la Corte di appello evidenzia che l'imputata non aveva il "polso della situazione e della storia dell'attività imprenditoriale" della [OSCURATO:SOCIETA]., malgrado ne fosse la legale rappresentante (pag. 132). 1.5 La posizione di [OSCURATO:PERSONA] viene trattata in più parti della sentenza impugnata, a partire da pag.64, ove viene sottolineato il costante coinvolgimento di Causi con i membri della cosca e la collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] "decideva a chi intestare fittiziamente le società" (pag.65), come emergeva dalle conversazioni; in particolare, vengono riportate le conversazioni nella quale [OSCURATO:PERSONA] discuteva della necessità di intestare a terzi le proprie aziende "perché tanto non mi tolgono l'antimafia" e quella in cui [OSCURATO:PERSONA] suggerisce a chi intestare la [OSCURATO:SOCIETA]. (pag.129); e sempre a [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva anziché contattare il legale rappresentante apparente (pag.66); infine, il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è ben motivato nelle pagine da 154 a 160 della sentenza impugnata, nelle quali vengono elencati gli elementi di prova a carico degli stessi. 1.6 La posizione di [OSCURATO:PERSONA] viene trattata in particolare nelle pagine da 68 in avanti, nelle quali si evidenzia il suo ruolo di intestatario fittizio delle società gestite da [OSCURATO:PERSONA], che pagava [OSCURATO:PERSONA] affinché si intestasse le società (pag.84), precisando che queste, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non erano "scatole vuote" (pagg. 68, 85 e.92); nelle pagine da 70 in avanti vengono analizzate le singole società di cui ai capi di imputazione contestati a [OSCURATO:PERSONA] e le prove da cui emerge che le stesse erano gestite da [OSCURATO:PERSONA], il quale definisce [OSCURATO:PERSONA] come "una specie di testa di legno" (pag.84); nelle pagine poi da 167 in avanti si evidenzia che lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] aveva confessato che le società di cui ai capi 204), 206), 207) e 208) erano fittiziamente intestate a [OSCURATO:PERSONA], essendone invece egli il vero dominus. Tornando in particolare sull'eccezione della difesa secondo la quale le società in realtà erano "scatole vuote" e quindi sulla mancanza di dolo, la risposta della Corte di appello è contenuta nelle pagine da 84 in avanti, in cui si analizzano i passaggi di somme e di mezzi tra le singole società, giungendo alla , vt,JA • corretta conclusione che "da tali elementi fattuali si evince -limpidamente- che le società di cui si discute non erano (come sostenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) dei gusci vuoti come fatto intendere da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue dichiarazioni" (pag.92); anche in questo caso, con riguardo alle censure del ricorrente, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente sollecita una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 2. Fondate invece, come si diceva, sono le eccezioni relative all'applicazione degli artt. 416-bis.1 e 81 cod. pen. 2.1 Quanto alla prima, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza dell'aggravante per quanto riguardava la condotta di [OSCURATO:PERSONA] (pag.47 e 93), citando a tale proposito le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e passando in rassegna anche altre società collegate alle cosche, senza chiarire né da quali fonti i collaboratori avevano appreso quanto da loro dichiarato, né in che modo gli imputati del presente processo avevano la consapevolezza di agevolare una cosca mafiosa, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la sola conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] dice al figlio [OSCURATO:PERSONA] "nemici non ne abbiamo con nessuno". Analoghe considerazioni devono essere svolte a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che l'affermazione secondo la quale la sua consapevolezza del fine di agevolare l'associazione era data dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva rapporti con i Muto e con [OSCURATO:PERSONA] non precisa da quali dati processuali è stata tratta. In particolare, richiamata la necessità, per la configurazione dell'aggravante contestata, della presenza di specifiche risultanze che attestino oltre alla diretta riconducibilità delle attività delle società intestate ai ricorrenti alla cosca di riferimento, la consapevolezza che i singoli partecipi abbiano di tale cointeressenza ed utilità delle società per la compagine illecita ( sul punto Sez. U -n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020,Rv.278734 - 01), si deve osservare che tale accertamento di fatto è stato del tutto pretermesso nella pronuncia impugnata. In argomento in sentenza si richiama solo il contenuto della telefonata, sopra evocata, nel corso della quale la Crugliano parla di un 15 ( `-•U k A "T trattamento economico di favore riconosciuto ad imprecisati soggetti, condizione che non appare di per se sola dimostrativa sia della compartecipazione della cosca alla società, sia della consapevolezza di tale coinvolgimento a cura dei partecipi. Tale vuoto argomentativo Wannullamento del punto della sentenza, la cui valutazione va rimessa all'approfondimento del giudice del rinvio. 2.2 Fondata è anche l'eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la motivazione della Corte di appello sul punto è del tutto generica, tanto più alla luce della considerazione che la stessa Corte di appello ha ritenuto (giustamente) insussistente la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. perché il procedimento Aemilia riguardava i medesimi fatti ed era stato sdoppiato solo per una diversa scelta processuale degli imputati; del tutto illogico è poi non applicare l'istituto della continuazione perché "l'elemento finalistico dell'unicità dello scopo...è stato negato dagli appellanti fino alle ultime battute del processo", posto che non vi è contraddizione tra la richiesta principale di assoluzione e l'istanza subordinata relativa al trattamento sanz