CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 47080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermando la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato e alla sussistenza di una causa di giustificazione è interamente versato fatto; nonché manifestamente infondato a fronte di una motivazione immune da vizi logici sia in punto di sussistenza del reato, sia quanto all'assenza di cause di giustificazione di cui agli artt. 52 e 54 cod. pen. (p.4 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo con il quale si contesta la mancata applicazione della condizione di non punibilità in riferimento all'art. 131 bis cod. pen. è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi logici ed implicitamente ricavabile dalla descritta gravità della condotta. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si rileva erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione dell'attenuate della provocazione ex art. 62 n.2 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex artt.62 bis cod. pen è manifestamente infondato quanto alla circostanza attenuante della provocazione in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ed è inedito quanto alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il igliere estensore Il