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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02687/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno emessa nei confronti dell'imputata per il delitto di furto aggravato dalla destrezza e dal rapporto di collaborazione, escludendo la prima aggravante, riconoscendo il beneficio di cui all'ad 175 cp e confermando nel resto la pronunzia.

Fatto di Ottobre 2014. 1.Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore fiduciario, lamentando col primo motivo la violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'alt 62 n 5 cp.La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito a determinare l'evento con fatto doloso, individuato nel comportamento di negare le informazioni sul rapporto di lavoro che la giudicabile avrebbe diritto di ottenere e che erano contenute nel quaderno sottrattole.

2. Tramite il secondo motivo ci si è doluti della violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

Con requisitoria scritta ai sensi dell'art 18, comma 12 -ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18„ convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.

La difesa dell'imputata ha depositato telematicarnente memoria di replica alla requisitoria ribadebdo le ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1.11 primo motivo è inammissibile,poiché manifestamente infondato in diritto.

La norma invocata, art 62 nr 5 cp, prevede che il fatto doloso della persona offesa contribuisca a determinare l'evento del reato attribuito all'imputato.

Nel caso in esame la difesa deduce genericamente che la persona derubata dell'agendina abbia concorso nella sottrazione della stessa impedendo all'imputata di prendere visione delle notizie in essa contenute, relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le due donne e che la giudicabile aveva diritto di conoscere.

La prospettazione difensiva confonde, all'evidenza, quella che può essere definita l'occasione o, per altro verso il movente, dell'azione illecita compiuta dalla ricorrente con il fatto doloso contemplato dalla norma in parola.

Sul punto : ai fini della configurabilità dell'attenuante del fatto doloso dell'offeso è necessario che quest'ultimo concorra volontariamente a determinare l'evento del reato e non è invece sufficiente che il suo comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta dell'imputato. (Sez. 5, Sentenza n. 35560 del 07/06/2012 Ud. (dep. 17/09/2012 ) Rv. 253203. 2.Quanto al secondo motivo va precisato che, secondo le concordi pronunzie di merito, tra le due donne intercorreva un rapporto di lavoro, apparentemente riconducibile ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte dell'imputata ma in realtà inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato, come stabilito dalla direzione provinciale del lavoro, sulla base delle annotazioni contabili contenute nella medesima agendina oggetto del furto.

Il documento trafugato, quindi, fu determinante per vedere riconosciute le retribuzioni alle quali effettivamente la giudicabile aveva diritto.

Nel predetto contesto fattuale la giustificazione resa dalla Corte territoriale per negare la richiesta attenuante del danno di speciale tenuità, non ha fatto riferimento al valore economico intrinseco dell'agenda ma alla valenza delle annotazioni che conteneva , essendo utile per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della persona offesa. 2.1 L'argomentare della Corte territoriale è errato, ponendosi al di fuori dei più che consolidati principi elaborati da questa Corte in tema dell'attenuante di cui si discute.

Il più autorevole consesso di questa Corte, infatti, in una antica ma non contraddetta pronunzia, ha chiarito che ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. (Sez.

U, Sentenza n. 35535 del 12/07/2007 Ud. (dep. 26/09/2007 ) Rv. 236914.

In motivazione si è puntualizzato che sotto il profilo strutturale della circostanza attenuante, il "danno" di speciale tenuità coincide con il danno immediato e diretto del reato (in tal senso, già Sez.

U, n. 10446 del 07/07/1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 166806, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, quando non si tratti di danaro, si deve tenere conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico, senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell'altro, la valutazione della cosa come tale, per il più generale principio per cui "il danno, ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., è quello che deriva in modo immediato e diretto dal reato"; conformemente.

Nel solco così tracciato più recentemente si è affermato che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, per tali intendendosi quelli comunque collegati alla perpetrazione del furto, come ad esempio la necessità di riparare presidi posti a tutela del bene forzati e/o danneggiati in caso di furto con violenza su cose.

Ex multis:Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Se ntenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269241.

Nel suindicato quadro ermeneutico emerge in maniera solare che il danno arrecato alla persona offesa debba avere conseguenze esclusivamente nella sfera patrimoniale e debba essere,altresì, conseguenza immediata e diretta dal reato.

Non vi è, pertanto, alcuno spazio per un'interpretazione - come quella adottata dai Giudici del merito - che stravolga la struttura dell'attenuante in parola,per di più con argomentazioni esigue e di oscuro senso, sia omettendo di considerare il valore economico dell'oggetto del reato, sia adoperando un criterio per così dire funzionale e mediato, allo scopo di individuare l'entità del danno cagionato dal reato, e non derivante da esso in modo immediato e diretto.

L'erroneità della statuizione sul punto della presenza dell'attenuante ex art 62 nr 4 cp, emergendo dalla pronunzia impugnata il modestissimo valore economico dell'agendina sottratta,valore di cui si è erroneamente escluso il rilievo, importa l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, con riguardo al trattamento sanzionatorio.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] r LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno emessa nei confronti dell'imputata per il delitto di furto aggravato dalla destrezza e dal rapporto di collaborazione, escludendo la prima aggravante, riconoscendo il beneficio di cui all'ad 175 cp e confermando nel resto la pronunzia. Fatto di Ottobre 2014. 1.Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore fiduciario, lamentando col primo motivo la violazione di legge per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'alt 62 n 5 cp.La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contribuito a determinare l'evento con fatto doloso, individuato nel comportamento di negare le informazioni sul rapporto di lavoro che la giudicabile avrebbe diritto di ottenere e che erano contenute nel quaderno sottrattole. 2. Tramite il secondo motivo ci si è doluti della violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art 18, comma 12 -ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18„ convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. La difesa dell'imputata ha depositato telematicarnente memoria di replica alla requisitoria ribadebdo le ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1.11 primo motivo è inammissibile,poiché manifestamente infondato in diritto. La norma invocata, art 62 nr 5 cp, prevede che il fatto doloso della persona offesa contribuisca a determinare l'evento del reato attribuito all'imputato. Nel caso in esame la difesa deduce genericamente che la persona derubata dell'agendina abbia concorso nella sottrazione della stessa impedendo all'imputata di prendere visione delle notizie in essa contenute, relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le due donne e che la giudicabile aveva diritto di conoscere. La prospettazione difensiva confonde, all'evidenza, quella che può essere definita l'occasione o, per altro verso il movente, dell'azione illecita compiuta dalla ricorrente con il fatto doloso contemplato dalla norma in parola. Sul punto : ai fini della configurabilità dell'attenuante del fatto doloso dell'offeso è necessario che quest'ultimo concorra volontariamente a determinare l'evento del reato e non è invece sufficiente che il suo comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta dell'imputato. (Sez. 5, Sentenza n. 35560 del 07/06/2012 Ud. (dep. 17/09/2012 ) Rv. 253203. 2.Quanto al secondo motivo va precisato che, secondo le concordi pronunzie di merito, tra le due donne intercorreva un rapporto di lavoro, apparentemente riconducibile ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte dell'imputata ma in realtà inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato, come stabilito dalla direzione provinciale del lavoro, sulla base delle annotazioni contabili contenute nella medesima agendina oggetto del furto. Il documento trafugato, quindi, fu determinante per vedere riconosciute le retribuzioni alle quali effettivamente la giudicabile aveva diritto. Nel predetto contesto fattuale la giustificazione resa dalla Corte territoriale per negare la richiesta attenuante del danno di speciale tenuità, non ha fatto riferimento al valore economico intrinseco dell'agenda ma alla valenza delle annotazioni che conteneva , essendo utile per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della persona offesa. 2.1 L'argomentare della Corte territoriale è errato, ponendosi al di fuori dei più che consolidati principi elaborati da questa Corte in tema dell'attenuante di cui si discute. Il più autorevole consesso di questa Corte, infatti, in una antica ma non contraddetta pronunzia, ha chiarito che ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. (Sez. U, Sentenza n. 35535 del 12/07/2007 Ud. (dep. 26/09/2007 ) Rv. 236914. In motivazione si è puntualizzato che sotto il profilo strutturale della circostanza attenuante, il "danno" di speciale tenuità coincide con il danno immediato e diretto del reato (in tal senso, già Sez. U, n. 10446 del 07/07/1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 166806, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, quando non si tratti di danaro, si deve tenere conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico, senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell'altro, la valutazione della cosa come tale, per il più generale principio per cui "il danno, ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., è quello che deriva in modo immediato e diretto dal reato"; conformemente. Nel solco così tracciato più recentemente si è affermato che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, per tali intendendosi quelli comunque collegati alla perpetrazione del furto, come ad esempio la necessità di riparare presidi posti a tutela del bene forzati e/o danneggiati in caso di furto con violenza su cose. Ex multis:Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Se ntenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269241. Nel suindicato quadro ermeneutico emerge in maniera solare che il danno arrecato alla persona offesa debba avere conseguenze esclusivamente nella sfera patrimoniale e debba essere,altresì, conseguenza immediata e diretta dal reato. Non vi è, pertanto, alcuno spazio per un'interpretazione - come quella adottata dai Giudici del merito - che stravolga la struttura dell'attenuante in parola,per di più con argomentazioni esigue e di oscuro senso, sia omettendo di considerare il valore economico dell'oggetto del reato, sia adoperando un criterio per così dire funzionale e mediato, allo scopo di individuare l'entità del danno cagionato dal reato, e non derivante da esso in modo immediato e diretto. L'erroneità della statuizione sul punto della presenza dell'attenuante ex art 62 nr 4 cp, emergendo dalla pronunzia impugnata il modestissimo valore economico dell'agendina sottratta,valore di cui si è erroneamente escluso il rilievo, importa l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, con riguardo al trattamento sanzionatorio. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] r LA SENTENZA, [OSCURATO:PERSONA]'ART 546/2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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