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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 32914/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9539-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia ; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] D'AMERICA, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] - Dipartimento della Giustizia degli [OSCURATO:PERSONA] d'America pro tempore , elettivamente domiciliati [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 9539/2018 Cron.

Rep.

Ud. 09/11/2023 CC in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonché contro S.E.T.A.F. ([OSCURATO:PERSONA]); - intimata - avverso la sentenza n. 113/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/03/2017 R.G.N. 181/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza del 1° marzo 2007, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] inteso ad ottenere il riconoscimento di un maggior trattamento economico rispetto a quello ricevuto per il lavoro svolto (dal 20.4.1994 al 15.4.1999) presso la struttura sanitaria esistente all'interno della base delle FF.AA. statunitensi presso la SETAF di Vicenza;

2. il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di tipo professionale medico, riconoscendo alla [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di “ assistente ” fino all'ottobre 1995 e successivamente di “aiuto”, operando, per la determinazione del trattamento economico, un confronto, ai sensi dell'art. 36 Cost., del trattamento ricevuto con quello rappresentato dalla media del trattamento economico garantito da una triade di contratti (S.S.N., cliniche private ed ospedali religiosi classificati), e rilevando che, per il primo periodo, fino all'ottobre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva goduto di un trattamento deteriore, mentre per il periodo successivo la stessa aveva diritto ad un differente trattamento economico pari ad Euro 12.911,42, oltre accessori di legge;

3. la Corte di appello osservava, invece,che le voci retributive da prendere a riferimento per il confronto erano solo quelle fisse, ivi compresa la 13^.

La normativa estera non imponeva alcuna applicazione diretta di norme nazionali, ma prescriveva solo che non si desse luogo a un risultato meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori di categoria analoga; r iteneva che per il primo periodo andasse condivisa la valutazione effettuata dal primo giudice, ma che, per il secondo, non fosse configurabile l'assimilazione dell'attività svolta a quella di un aiuto medico, non avendo mai svolto la [OSCURATO:PERSONA] compiti di coordinamento di altri medici; dall'esame dei dati utilizzati emergeva poi che, in rapporto ad una media nel rapporto di dare avere, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito un trattamento deteriore rispetto al dovuto;

4. con sentenza n. 11725/2014, questa Corte cassava l'impugnata sentenza e rinviava alla Corte territoriale per un nuovo esame;

5. il giudice di legittimità rilevavache la sentenza impugnata, anziché accertare la disciplina di legge e collettiva applicata in Italia alla attività che più si avvicinasse a quella svolta dall'appellata, erroneamente aveva ritenuto che il "trattamento non deteriore", come garantito dalla Convenzione di Londra e dall'Accordo di Parigi, andasse individuato "non in un unico contratto collettivo" bensì in una "triade di contratti collettivi", utilizzati "come parametri di riferimento ex art. 36 Cost.”, così "attingendo" alla "norma primaria avente carattere precettivo immediato, che costituisce la base in tema di remunerazione di qualsiasi lavoro subordinato"; in tal modo, in sostanza, la Corte territoriale erroneamente aveva identificato il trattamento "non meno favorevole" (rispetto a quello applicato in Italia alla attività che più si avvicina a quella svolta), come garantito, nella retribuzione proporzionata e sufficiente prevista dall'art. 36 Cost., che, invece, costituisce soltanto il cosiddetto "minimo costituzionale", così erroneamente ricorrendo a una media tra più trattamenti considerati ed includendo solo "le voci fisse, con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive, salvo la tredicesima"; senonché, il trattamento garantito dalla Convenzione di Londra e dall'Accordo di Parigi era ovviamente più favorevole per il lavoratore, attribuendo una tutela “non inferiore al trattamento applicato, nel suo complesso, nello stato di soggiorno, alla attività che più si avvicina a quella svolta”;

6. decidendo in sede di rinvioe nei limiti del devoluto, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 16 marzo 2017, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, condannava in solido SETAF e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 4.123,97, oltre accessori di legge, compensando per due terzile spese del giudizio, con condanna dei soccombenti al residuo terzo; il giudice del rinvio, individuata l’attività in esame come equiparabile a quella dei medici delle Case di [OSCURATO:PERSONA] e considerato l’orario di lavoro in concreto seguito, determinava «mese per mese, senza operare compensazioni di sorta in caso di mensilità retribuite con importi superiori», il trattamento economico differenziale spettante (pari a €. 4.123,97) per la figura di “assistente medico” (non di aiuto, mancando per essa l’attività di coordinamento di altri medici); comprende va nel calcolo le voci aggiuntive ed accessorie ed esclude va le prestazioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, qui non fissati, nonché l’indennità di esclusività, che non spetta in quanto “non pretesa”, e quella di bilinguismo, stabilita solo per le regioni a statuto speciale;

7. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con diciassette motivi, cui si oppongono gli [OSCURATO:PERSONA] d’America con controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; la SETAF è rimasta, invece,intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo mezzo si denuncia «erronea applicazione dell’art. 13 del d .lgs. n. 229/ 19 99 , violazione e falsa applicazione della Convenzione di Londra, del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali firmato a Parigi il 28 agosto 1952, dell’accordo tra il Governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa degli stati membri del trattato dell'atlantico del nord, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, nonché degli artt. 1341, 1411 e 2103 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ.», in quanto la Corte di merito ha erroneamente applicato il c.c.n.l. delle Case di [OSCURATO:PERSONA] anziché i c.c.n.l. applicati in Italia alle attività che più si avvicinano a quelle svolte dal personale assunto dagli [OSCURATO:PERSONA], ossia quelli della sanità pubblica e degli ospedali classificati;

2. il motivo è inammissibile ; è utile rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass.30.12.2015 n. 26110); nella specie, la ricorrente contesta la ricostruzione di fatto sulla base di una nuova lettura delle deposizioni testimoniali in punto di natura della struttura, di suo finanziamento con fondi pubblici, di esclusività del rapporto, per affermare che, contrariamente a quanto accertato dal giudice del rinvio, «la struttura si avvina più agli enti ospedalieri del SSN italiano che alle case di Cura di Cura private» sotto il profilo sia strutturale che funzionale;

3. con il secondo motivo si denuncia «violazione del principio di non contestazione e degli artt. 115, 166, 416 e 394 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado avevano espressamente riconosciuto che l’Ospedale militare di Vicenza «sino a settembre 1995 operava come un vero e proprio ospedale»;

4. il motivo è inammissibile ; esso non si confronta con il decisum in cui non si mette in dubbioche la struttura era un tempo equiparabile ad una “piccola struttura ospedaliera” (v. p ag . 13, I cpv., della sentenza impugnata), ma che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] fosse in concreto “assimilabile a quella del medico ospedaliero pubblico”, e ciò per mancanza di accesso per concorso e di previsione di incompatibilità con altri incarichi esterni, per l’attività di diagnosi e cura del solo personale della “base militare” e loro familiari, per essere il reparto di ginecologia organizzato con un solo medico , come tale non rapportabile, or dunque, a un reparto ospedaliero ma assimilabile piuttosto a una Casa di Cura P rivata dove ci sono “piccoli reparti polifunzionali con sale chirurgiche destinate alle più varie attività” (pagg. 12-13 e 14 della sentenzaimpugnata); aggiungasi che questa Corte ha continuato ad affermare che: "Nel vigore del novellato art. 115 cod. p roc . c iv ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (così, ad es., Cass. 29231/2022, Cass., sez.

VI, 7.2.2019, n. 3680);

5. con il terzo mezzo viene dedotta l’ulteriore violazione dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte territoriale non ha deciso "iuxta alligata et probata", violando il principio cardine della difesa e del contraddittorio e decidendo la causa senza tenere conto dei documenti prodotti in giudizio;

6. anche tale motivo è inammissibile; con esso si mira ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito,sicché la doglianza, per come articolata, si risolve in una critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione non consentita in sede di legittimità;

7. con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1175, 1375 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ., poiché la convenuta nelle sue analisi comparative dei salari (cd.

“total compensation comparability”) aveva considerato gli ospedali della sanità pubblica quali attività che più si avvicinavano all’attività svolta nell’ospedale militare di Vicenza;

8. anche questo motivo è inammissibile per le ragioni di cui al punto6;

9. con la quint a censura si lamenta la «violazione del c.c.n.l. delle Case di Cura del 14 giugno 1984 e del 19 novembre 1990, dell’art. 63 del d.P.R. n. 761/79, del c.c.n.l. degli ospedali classificati per il triennio 1986/88, per il triennio 1989/1991 e per il triennio 1994/97, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 e 5 del cod. proc. civ.», perché il giudice del rinvio non ha valutato che dal mansionario e dal contratto di assunzione emerge in maniera inequivocabile che la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto , dal 1995, le mansioni di responsabile del reparto ostetricia e ginecologia in completa autonomia e con piena responsabilità dei degenti a lei affidati; 10.il motivo è inammissibile perché contesta la ricostruzione in fatto operata in sentenza alla stregua di un rinnovato vaglio della prova per testi e della documentazione in atti (v.in particolare il II cpv. a pag. 28 e l’ultimocpv. a pag. 34 del ricorso per cassazione); in ogni caso, esso si rivela anche infondato nel merito posto che l’art. 7 d.P.R. n. 128/1969 e l’art. 7 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle Case di [OSCURATO:PERSONA] indicano la linea di demarcazione tra il profilo dell’aiuto e quello dell’assistente nell’attribuzione, o meno, al sanitario di un potere di coordinamento degli altri medici: corretto dunque l’accertamento contenuto in sentenza che ha escluso, con apprezzamento di fatto qui non sindacabile, che la [OSCURATO:PERSONA] svolgesse anche un ruolo di coordinamento di personale medico, tratto ritenuto invero distintivo della qualifica di “aiuto”; 11.con il sesto mezzo si deduce la violazione dell’art. 36 della Cost. e dell’art. 1367 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ., poiché il trattamento retributivo attribuito dal c.c.n.l. richiamato non sarebbe adeguato alla natura e all’entità qualitativa delle prestazioni lavorative del personale medico, per cui il giudice del rinvio avrebbe violato anche l’obbligo di privilegiare l’interpretazione delle clausole contrattuali nel senso in cui esse possono avere un qualche effettoex art. 1367 cod. civ.; 12.il motivo è inammissibile perché, seppur rubricato sotto forma di denuncia di violazione di legge, muove in realtà da una ricostruzione in fatto difforme rispetto a quella operata dalla Corte di merito per affermare una presunta inadeguatezza del salario con riferimento al parametro dell’art. 36 Cost.;vale la pena di rammentare, poi, che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. n. 30583 del 2021; 15879 del 2018, n. 3708 del 2014); 13.con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 384 e 437 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Cassazione con la sentenza rescindenteaveva accolto il ricorso anche in relazione al mancato riconoscimento di tutte le voci aggiuntive ed accessorie previste dai contratti collettivi vigenti dal 1994 al 1999 e, quindi, aveva riconosciuto la spettanza dell’indennità di bilinguismo, illegittimamente negata, invece, dalla sentenza impugnata; 14.il motivo è inammissibile perché muove anzitutto da un a erronea interpretazione della sentenza rescindenteche, nell’includere i compensi accessori previsti dalla disciplina collettiva più affine,rimette (evidentemente) al giudice del rinvio l’apprezzamento in merito alla concreta spettanza delle singol e voci aggiuntive; la ricorrente richiamaaltresì disposizioni di legge non applicabili alla fattispecie ed invoca , del tutto genericamente , «vari accordi contrattuali» senza ulteriori precisazioni a riguardo, non confrontandosiperaltro con il decisum d ove è puntualmente precisato che l’indennità di bilinguismo è “prevista solo per le regioni a statuto speciale e non applicabile analogicamente”(v. pag. 15 della sentenza impugnata); 15.con l’ottavo mezzo si deduce error in procedendo nella interpretazione delle domande propostenel ricors o ex art. 414 cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 1362 e 1363 del cod. civ., perchè il giudice del rinvio non s’è avveduto che dal tenore letterale delle espressioni adoperate negli scritti difensivi emerge va , senza alcun dubbio,la volontà dell’istante di ottenere anche l’indennità di “esclusività”; 16.il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata laddove in essa si evidenzia che l’esclusività “non (era) pretesa” dalla struttura sanitaria ove operava la [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima avrebbe ben potuto quindi svolgere –beninteso, al di fuori dell’orario di servizio – autonoma attività libero professionale, e sol per questo (la detta indennità) non è stata ricompresa nel trattamento economico; 17.con il nono mezzo si deduce «violazione dell’art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1165, del d.P.R. 26.07.1976 n. 752, della legge 23.12.1978, n. 833, art. 47, della legge 23.10.1961 n. 1165, artt. 51 e 54,della legge n. 196 del 16.5.78, della legge 13.08.1980 n. 454, della legge n. 279/1991, della legge n. 724/94», nonché di altre leggi della provincia di Bolzano, e, ancora, «degli accordi contrattuali per il comparto della sanità recepiti con d.P.R. 25.06.1983 n. 348, d.P.R. 18.05.1987 n. 270, d.P.R. 28.11.1990 n. 384, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 1 e 5 cod. proc.civ.», perché la Corte di merito non ha riconosciuto l’indennità di bilinguismo nonostante l’attività medica che più si avvicina a quella svolta dalla ricorrente è quella espletata nelle regioni a statuto autonomo, nelle quali è richiesta – analogamente che nell’Ospedale americano della SETAF ‒ la conoscenza, oltre che dell’italiano, della lingua ufficiale del paese confinante; 18.il motivo è inammissibile; con esso si tende ancora una volta ad ottenere una rivalutazione degli esiti della prova per testimonida cui si desumerebbe ‒ secondo la prospettazione della ricorrente ‒ «l’obbligatorietà del sistema del bilinguismo anche al fine di assicurare l’indispensabile raccordo tra i pazienti con le strutture sanitarie italiane», obbligatorietà che, invece, non si evince affatto ex actis; 19.con il decimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del c.c.n.l. delle Case di [OSCURATO:PERSONA] del 1990 perché la Corte territoriale non riconosce alla ricorrente i giorni annui retribuiti previsti nei c.c.n.l. delle Case di Cura, al fine di poter partecipare ai congressi scientifici attinenti alla specifica attività esercitata, nonché per la frequenza a corsi di specializzazione nella branca di attività esercitata; 20.il motivo è inammissibile vuoi perché mira a una nuova lettura del merito sollecitando un accertamento di fatto della mancata fruizione dei permessi retribuiti alla stregua degli atti di causa e del principio di non contestazione, vuoi perché non si confronta con il decisumdove in esso si afferma ‒ s enza che sul punto siano mosse specifiche censureda parte della [OSCURATO:PERSONA] ‒ che, a sensi dell’art. 21 lett. d) c.c.n.l.

Case di [OSCURATO:PERSONA], «la mancata fruizione, ammesso che ciò sia avvenuto, non comporta una maggiorazione della retribuzione»; 21.con l’undicesima critica si lamenta la violazione del principio fondamentale in tema di produzione del diritto di cui agli artt. 1 e 2 Preleggi, perché il giudice di secondo grado considera "vincolanti" i propri precedenti, relativi ad altri due medici italiani che svolgevano mansioni completamente differenti dalla ricorrente ed a i quali avevaperò contraddittoriamente riconosciuto la qualifica di “aiuto”; 22.il motivo è inammissibile, oltre che per la correttezza del richiamoper relationem – operato dal giudice d el rinvio – a propri precedenti in termini ex art. 118 att. cod. proc. civ., anche ( e soprattutto) per carenza di interesse, non contestando , si noti , la [OSCURATO:PERSONA] che l’accertamento in fatto (i.e. trasformazione del reparto di ginecologia in una struttura poliambulatoriale a far tempo dal 15.8.1995), come acclarato nei precedenti richiamati dallo stesso giudicedel rinvio, rispondesse a verità ; 23.con il dodicesimo mezzo si deduce la violazione degli artt.115 e 132 cod. proc. civ., n. 4, nonché dell’art. 118 att. cod. proc. civ., per avere il giudice del rinvio utilizzato fatti acquisti nei due precedenti giudizi ai quali operava un rinvio per relationem solo parziale (ossia in relazione al c.c.n.l. applicabile, non anche al profilo di “aiuto” in concreto attribuibile), omettendo di confutare le censure formulate dalla ricorrente nel presente giudizio,il tutto in violazione del diritto di difesa e dell’obbligo di giudicare “ iuxta alligata et probata”; 24.il motivo è inammissibile perché è carente dei necessari requisiti di specificità: non si chiariscono sufficientemente , infatti, le ragioni dell’illegittimità dell’applicazione dell’art. 118 att. cod. proc. civ. né quali siano state «le specifiche censure formulate dalla ricorrente» che non sarebbero state (in tesi) in alcun modo confutate dal giudice del rinvio; 25.con il tredicesimo motivo (erroneamente indicato come n. 15 a pag. 39 ricorso per cassazione) si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per omessa pronuncia sul capo della domanda (punto 1.2 del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.) e sul quarto motivo di appello, diretti entrambi al riconoscimento del medesimo trattamento erogato, a parità di mansioni, agli altri medici che prestano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA]; i medici italiani godevano di un trattamento deteriore rispetto al personale medico civile americano in violazione del principio di parità di trattamento; 26.con il quattordicesimo mezzo (indicato come n. 16 a pag. 42 del ricorso per cassazione) si lamenta l’ulteriore violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del medesimo trattamento erogato agli altri medici che prestano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] edomesso esame del quinto motivo di appello , perché il giudice del rinvio non aveva preso in considerazione la doglianza con cui la ricorrente aveva reiterato la domanda di corresponsione del medesimo trattamento erogato al personale medico civile americano; 27.con il quindicesimo motivo (n. 17 a p ag. 43 del ricorso per cassazione) si lamenta la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, dell’art. 36 della Cost., dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del cod. civ., dei precetti costituzionali di parità, solidarietà e ragionevolezza desumibili dagli articoli 2 e 41 della Cost., degli artt. 49 del d.lgs. n. 29/93 e 45 del vigente d.lgs. n. 165/01, dell’art. 7 del patto internazionale di [OSCURATO:PERSONA] del 16-19 dicembre 1966, dell’art. 1 della convenzione internazionale del lavoro di Ginevra del 25.6.1958, della leggen. 654 del 1975, artt. 12 e da 39 a 55 del trattato CE, dell’art. 8 dell'accordo di Parigi e dell’art. 9 della Convenzione di Londra, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per avere il giudice del rinvio mancato di pronunciarsi sul riconoscimento del medesimo trattamento economico erogato agli altri medici che prestano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle citate disposizioni; 28.il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo sono inammissibili perché denunciano (tutti) un’omessa pronuncia su domanda “subordinata” che non tiene conto del fatto che su quella principale il giudice del rinvio ha statuito , donde , per tal guisa, l’ operato assorbimento implicito della domanda proposta gradatamente; 29.con il sedicesimo motivo (di cui al n. 18, p agg. 43 - 44 del ricorso per cassazione) si censura la sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 della Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello quale giudice del rinvio, ha completament e omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha rigettato la domanda di condanna all’attribuzione del medesimo trattamento economico erogato agli altri medici che prestano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA]; 30.anche tale motivo, che non tiene conto dell’assorbimento della domanda subordinata,si appalesa inammissibile per le ragioni enunciateal punto 28 che precede ; 31.con il diciassettesimo, ed ultimo, motivo (indicato al n. 19, pagg. 44-45 del ricorso per cassazione) si denuncia la violazione dell’art. 14, paragrafo b) del c.c.n.l. 19.11.90 e dell'art. 48, comma 7, della legge n. 833/78, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice del rinvio riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto alle maggiorazioni ‒ per l'attività ambulatoriale espletata all'interno dell'orario di lavoro ‒ di cui al c.c.n.l. delle Case di [OSCURATO:PERSONA] con rapporto libero professionale (stipulato il 24 ottobre 1988), alla stregua del quale il medico, nel caso in cui il paziente non paghi in proprio la prestazione (in quanto addebitata al servizio sanitario nazionale), ha diritto ad una quota percentuale dei proventi erogati dal SSN; 32.il motivo non è fondato; quanto alla questione dell’attività ambulatoriale, il giudice del rinvio ha richiamato l’art. 14 del c.c.n.l.

Case di [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che «b) per quanto concerne l'attività ambulatoriale tra la Casa di C ura e la R.S.M., si concorderà in sede aziendale una regolamentazione di tutti gli aspetti che detta attività implica sia per la Casa di Cura, sia per i medici che la svolgono, tenendo presente, per quanto di ragione, l'accordo nazionale per i medici a regime libero- professionale», non senza evidenziare che, come reso palese dal significato proprio delle parole, si tratterebbe di disposizione non di immediata applicazione, dovendosi attendere sul punto la specifica regolamentazione aziendale, qui mai intervenuta, donde la non operatività del rinvio ricettizio all’accordo nazionale dei medici a regime libero-professionale, il quale retribuisce il medico con l’80% delle somme riconosciute per la prestazione dal SSN; peraltro, come rettamente evidenziato dal giudice del rinvio, l’interpretazione proposta dalla ricorrente si rivela irragionevole laddove con essa si finisce per riconoscere incongruamente ai medici dipendenti delleCase di cura, oltre allo stipendio, la stessa percentuale erogata ai medici libero-professionisti, ai quali il c.c.n.l., all’art. 14 lett. b, attribuisce una retribuzione “sostitutiva” (e non certo “aggiuntiva”) per l’attività ambulatoriale svolta, appunto, nelle Case di cura private; 33.nel suo ricorso incidentale il controricorrente denuncia violazione dell’art.

IX, par. 4, della Convezione di Londra del 1951, violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si duole che la Corte territoriale abbia effettuato i calcoli «mese per mese, senza operare compensazioni di sorta in caso di mensilità retribuite con importo superiori», sulla base del rilievo, erroneo, che nel rapporto di lavoro dipendente il pagamento di una retribuzione superiore ai minimi del c.c.n.l. indica la volontà di derogare in meglio (art. 2077 cod. civ.), tacitamente manifestata dal datore di lavoro ed accettata dal lavoratore; così facendo, la Corte di merito aveva violato il principio di diritto della sentenza rescindente, che aveva chiarito come la tutela non dovesse essere inferiore al trattamento applicato dal c.c.n.l.

“nel suo complesso” nello stato di soggiorno, all’attività che più si avvicina a quella svolta, giungendo all’assurda conclusione che per i pochi mesi in cui la ricorrente aveva guadagnato di meno, per €. 4.123,97, le dovevano essere riconosciute differenze retributive, senza tener conto degli ulteriori periodi in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito somme in più per €. 23.323,16 e della busta paga di febbraio 1995, con la quale le erano stati riconosciuti, a titolo “arretrati anno prec.”, €. 4.213,93; 34.il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile; 35.nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass.n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);36.nella specie il giudice del rinvio ha precisato che «la differenza dare/avere avrebbe dovuto essere calcolata mese per mese senza operare compensazioni si sorta in caso di mensilità retribuite con importi superiori» perché una retribuzione superiore ai minimi indica una volontà di derogare in meglio ex art. 2077 cod. civ.; la Corte bresciana ha altresì aggiunto che «nel caso di specie, inoltre, dato il tempo trascorso, non è dato sapere se tali maggiori retribuzioni non remunerassero, in realtà, una maggiore qualità o quantità della prestazione della quale è difficile trovare traccia in atti»; 37.ebbene, tale seconda ratio decidendi non è stata aggredita specificamente dal controricorrente, donde l’inammissibilità del motivo di ricorso incidentale;

38. in ogni caso, va evidenziato che il trattamento garantito dalla Convenzione di Londra e dall'Accordo di Parigi è quello più favorevole per il lavoratore, attribuendogliuna tutela “non inferiore al trattamento applicato, nel suo complesso, nello stato di soggiorno, alla attività che più si avvicina a quella svolta”, sicché non è certo impedita l’applicabilità dell’ulteriore principio , vigente nello stato di soggiorno, secondo cui una retribuzionesuperiore ai minimi contrattuali indica , in sostanza,la volontà di derogare in meglio tacitamente manifestata da parte datoriale edaccettata dal lavoratore; a riguardo, questa Corte ha già affermato che la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce, invero, trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass., Sez.

L, n. 19923/2014 ; Cass., Sez.

L, n. 818/2007);39.conclusivamente, il ricorso principale è infondato e deve essere pertanto rigettato , mentre quello incidentale è inammissibile; stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9539-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia ; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] D'AMERICA, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] - Dipartimento della Giustizia degli [OSCURATO:PERSONA] d'America pro tempore , elettivamente domiciliati [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 9539/2018 Cron. Rep. Ud. 09/11/2023 CC in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonché contro S.E.T.A.F. ([OSCURATO:PERSONA]); - intimata - avverso la sentenza n. 113/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/03/2017 R.G.N. 181/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 1° marzo 2007, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] inteso ad ottenere il riconoscimento di un maggior trattamento economico rispetto a quello ricevuto per il lavoro svolto (dal 20.4.1994 al 15.4.1999) presso la struttura sanitaria esistente all'interno della base delle FF.AA. statunitensi presso la SETAF di Vicenza; 2. il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente tra le parti un rapporto di tipo professionale medico, riconoscendo alla [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di “ assistente ” fino all'ottobre 1995 e successivamente di “aiuto”, operando, per la determinazione del trattamento economico, un confronto, ai sensi dell'art. 36 Cost., del trattamento ricevuto con quello rappresentato dalla media del trattamento economico garantito da una triade di contratti (S.S.N., cliniche private ed ospedali religiosi classificati), e rilevando che, per il primo periodo, fino all'ottobre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva goduto di un trattamento deteriore, mentre per il periodo successivo la stessa aveva diritto ad un differente trattamento economico pari ad Euro 12.911,42, oltre accessori di legge; 3. la Corte di appello osservava, invece,che le voci retributive da prendere a riferimento per il confronto erano solo quelle fisse, ivi compresa la 13^. La normativa estera non imponeva alcuna applicazione diretta di norme nazionali, ma prescriveva solo che non si desse luogo a un risultato meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori di categoria analoga; r iteneva che per il primo periodo andasse condivisa la valutazione effettuata dal primo giudice, ma che, per il secondo, non fosse configurabile l'assimilazione dell'attività svolta a quella di un aiuto medico, non avendo mai svolto la [OSCURATO:PERSONA] compiti di coordinamento di altri medici; dall'esame dei dati utilizzati emergeva poi che, in rapporto ad una media nel rapporto di dare avere, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito un trattamento deteriore rispetto al dovuto; 4. con sentenza n. 11725/2014, questa Corte cassava l'impugnata sentenza e rinviava alla Corte territoriale per un nuovo esame; 5. il giudice di legittimità rilevavache la sentenza impugnata, anziché accertare la disciplina di legge e collettiva applicata in Italia alla attività che più si avvicinasse a quella svolta dall'appellata, erroneamente aveva ritenuto che il "trattamento non deteriore", come garantito dalla Convenzione di Londra e dall'Accordo di Parigi, andasse individuato "non in un unico contratto collettivo" bensì in una "triade di contratti collettivi", utilizzati "come parametri di riferimento ex art. 36 Cost.”, così "attingendo" alla "norma primaria avente carattere precettivo immediato, che costituisce la base in tema di remunerazione di qualsiasi lavoro subordinato"; in tal modo, in sostanza, la Corte territoriale erroneamente aveva identificato il trattamento "non meno favorevole" (rispetto a quello applicato in Italia alla attività che più si avvicina a quella svolta), come garantito, nella retribuzione proporzionata e sufficiente prevista dall'art. 36 Cost., che, invece, costituisce soltanto il cosiddetto "minimo costituzionale", così erroneamente ricorrendo a una media tra più trattamenti considerati ed includendo solo "le voci fisse, con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive, salvo la tredicesima"; senonché, il trattamento garantito dalla Convenzione di Londra e dall'Accordo di Parigi era ovviamente più favorevole per il lavoratore, attribuendo una tutela “non inferiore al trattamento applicato, nel suo complesso, nello stato di soggiorno, alla attività che più si avvicina a quella svolta”; 6. decidendo in sede di rinvioe nei limiti del devoluto, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 16 marzo 2017, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, condannava in solido SETAF e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 4.123,97, oltre accessori di legge, compensando per due terzile spese del giudizio, con condanna dei soccombenti al residuo terzo; il giudice del rinvio, individuata l’attività in esame come equiparabile a quella dei medici delle Case di [OSCURATO:PERSONA] e considerato l’orario di lavoro in concreto seguito, determinava «mese per mese, senza operare compensazioni di sorta in caso di mensilità retribuite con importi superiori», il trattamento economico differenziale spettante (pari a €. 4.123,97) per la figura di “assistente medico” (non di aiuto, mancando per essa l’attività di coordinamento di altri medici); comprende va nel calcolo le voci aggiuntive ed accessorie ed esclude va le prestazioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, qui non fissati, nonché l’indennità di esclusività, che non spetta in quanto “non pretesa”, e quella di bilinguismo, stabilita solo per le regioni a statuto speciale; 7. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con diciassette motivi, cui si oppongono gli [OSCURATO:PERSONA] d’America con controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; la SETAF è rimasta, invece,intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo mezzo si denuncia «erronea applicazione dell’art. 13 del d .lgs. n. 229/ 19 99 , violazione e falsa applicazione della Convenzione di Londra, del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali firmato a Parigi il 28 agosto 1952, dell’accordo tra il Governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa degli stati membri del trattato dell'atlantico del nord, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, nonché degli artt. 1341, 1411 e 2103 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ.», in quanto la Corte di merito ha erroneamente applicato il c.c.n.l. delle Case di [OSCURATO:PERSONA] anziché i c.c.n.l. applicati in Italia alle attività che più si avvicinano a quelle svolte dal personale assunto dagli [OSCURATO:PERSONA], ossia quelli della sanità pubblica e degli ospedali classificati; 2. il motivo è inammissibile ; è utile rammentare al riguardo che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass.30.12.2015 n. 26110); nella specie, la ricorrente contesta la ricostruzione di fatto sulla base di una nuova lettura delle deposizioni testimoniali in punto di natura della struttura, di suo finanziamento con fondi pubblici, di esclusività del rapporto, per affermare che, contrariamente a quanto accertato dal giudice del rinvio, «la struttura si avvina più agli enti ospedalieri del SSN italiano che alle case di Cura di Cura private» sotto il profilo sia strutturale che funzionale; 3. con il secondo motivo si denuncia «violazione del principio di non contestazione e degli artt. 115, 166, 416 e 394 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado avevano espressamente riconosciuto che l’Ospedale militare di Vicenza «sino a settembre 1995 operava come un vero e proprio ospedale»; 4. il motivo è inammissibile ; esso non si confronta con il decisum in cui non si mette in dubbioche la struttura era un tempo equiparabile ad una “piccola struttura ospedaliera” (v. p ag . 13, I cpv., della sentenza impugnata), ma che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] fosse in concreto “assimilabile a quella del medico ospedaliero pubblico”, e ciò per mancanza di accesso per concorso e di previsione di incompatibilità con altri incarichi esterni, per l’attività di diagnosi e cura del solo personale della “base militare” e loro familiari, per essere il reparto di ginecologia organizzato con un solo medico , come tale non rapportabile, or dunque, a un reparto ospedaliero ma assimilabile piuttosto a una Casa di Cura P rivata dove ci sono “piccoli reparti polifunzionali con sale chirurgiche destinate alle più varie attività” (pagg. 12-13 e 14 della sentenzaimpugnata); aggiungasi che questa Corte ha continuato ad affermare che: "Nel vigore del novellato art. 115 cod. p roc . c iv ., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (così, ad es., Cass. 29231/2022, Cass., sez. VI, 7.2.2019, n. 3680); 5. con il terzo mezzo viene dedotta l’ulteriore violazione dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte territoriale non ha deciso "iuxta alligata et probata", violando il principio cardine della difesa e del contraddittorio e decidendo la causa senza tenere conto dei documenti prodotti in giudizio; 6. anche tale motivo è inammissibile; con esso si mira ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito,sicché la doglianza, per come articolata, si risolve in una critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione non consentita in sede di legittimità; 7. con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1175, 1375 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ., poiché la convenuta nelle sue analisi comparative dei salari (cd. “total compensation comparability”) aveva considerato gli ospedali della sanità pubblica quali attività che più si avvicinavano all’attività svolta nell’ospedale militare di Vicenza; 8. anche questo motivo è inammissibile per le ragioni di cui al punto6; 9. con la quint a censura si lamenta la «violazione del c.c.n.l. delle Case di Cura del 14 giugno 1984 e del 19 novembre 1990, dell’art. 63 del d.P.R. n. 761/79, del c.c.n.l. degli ospedali classificati per il triennio 1986/88, per il triennio 1989/1991 e per il triennio 1994/97, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 e 5 del cod. proc. civ.», perché il giudice del rinvio non ha valutato che dal mansionario e dal contratto di assunzione emerge in maniera inequivocabile che la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto , dal 1995, le mansioni di responsabile del reparto ostetricia e ginecologia in completa autonomia e con piena responsabilità dei degenti a lei affidati; 10.il motivo è inammissibile perché contesta la ricostruzione in fatto operata in sentenza alla stregua di un rinnovato vaglio della prova per testi e della documentazione in atti (v.in particolare il II cpv. a pag. 28 e l’ultimocpv. a pag. 34 del ricorso per cassazione); in ogni caso, esso si rivela anche infondato nel merito posto che l’art. 7 d.P.R. n. 128/1969 e l’art. 7 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle Case di [OSCURATO:PERSONA] indicano la linea di demarcazione tra il profilo dell’aiuto e quello dell’assistente nell’attribuzione, o meno, al sanitario di un potere di coordinamento degli altri medici: corretto dunque l’accertamento contenuto in sentenza che ha escluso, con apprezzamento di fatto qui non sindacabile, che la [OSCURATO:PERSONA] svolgesse anche un ruolo di coordinamento di personale medico, tratto ritenuto invero distintivo della qualifica di “aiuto”; 11.con il sesto mezzo si deduce la violazione dell’art. 36 della Cost. e dell’art. 1367 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ., poiché il trattamento retributivo attribuito dal c.c.n.l. richiamato non sarebbe adeguato alla natura e all’entità qualitativa delle prestazioni lavorative del personale medico, per cui il giudice del rinvio avrebbe violato anche l’obbligo di privilegiare l’interpretazione delle clausole contrattuali nel senso in cui esse possono avere un qualche effettoex art. 1367 cod. civ.; 12.il motivo è inammissibile perché, seppur rubricato sotto forma di denuncia di violazione di legge, muove in realtà da una ricostruzione in fatto difforme rispetto a quella operata dalla Corte di merito per affermare una presunta inadeguatezza del salario con riferimento al parametro dell’art. 36 Cost.;vale la pena di rammentare, poi, che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. n. 30583 del 2021; 15879 del 2018, n. 3708 del 2014); 13.con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 384 e 437 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Cassazione con la sentenza rescindenteaveva accolto il ricorso anche in relazione al mancato riconoscimento di tutte le voci aggiuntive ed accessorie previste dai contratti collettivi vigenti dal 1994 al 1999 e, quindi, aveva riconosciuto la spettanza dell’indennità di bilinguismo, illegittimamente negata, invece, dalla sentenza impugnata; 14.il motivo è inammissibile perché muove anzitutto da un a erronea interpretazione della sentenza rescindenteche, nell’includere i compensi accessori previsti dalla disciplina collettiva più affine,rimette (evidentemente) al giudice del rinvio l’apprezzamento in merito alla concreta spettanza delle singol e voci aggiuntive; la ricorrente richiamaaltresì disposizioni di legge non applicabili alla fattispecie ed invoca , del tutto genericamente , «vari accordi contrattuali» senza ulteriori precisazioni a riguardo, non confrontandosiperaltro con il decisum d ove è puntualmente precisato che l’indennità di bilinguismo è “prevista solo per le regioni a statuto speciale e non applicabile analogicamente”(v. pag. 15 della sentenza impugnata); 15.con l’ottavo mezzo si deduce error in procedendo nella interpretazione delle domande propostenel ricors o ex art. 414 cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 1362 e 1363 del cod. civ., perchè il giudice del rinvio non s’è avveduto che dal tenore letterale delle espressioni adoperate negli scritti difensivi emerge va , senza alcun dubbio,la volontà dell’istante di ottenere anche l’indennità di “esclusività”; 16.il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata laddove in essa si evidenzia che l’esclusività “non (era) pretesa” dalla struttura sanitaria ove operava la [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima avrebbe ben potuto quindi svolgere –beninteso, al di fuori dell’orario di servizio – autonoma attività libero professionale, e sol per questo (la detta indennità) non è stata ricompresa nel trattamento economico; 17.con il nono mezzo si deduce «violazione dell’art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1165, del d.P.R. 26.07.1976 n. 752, della legge 23.12.1978, n. 833, art. 47, della legge 23.10.1961 n. 1165, artt. 51 e 54,della legge n. 196 del 16.5.78, della legge 13.08.1980 n. 454, della legge n. 279/1991, della legge n. 724/94», nonché di altre leggi della provincia di Bolzano, e, ancora, «degli accordi contrattuali per il comparto della sanità recepiti con d.P.R. 25.06.1983 n. 348, d.P.R. 18.05.1987 n. 270, d.P.R. 28.11.1990 n. 384, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 1 e 5 cod. proc.civ.», perché la Corte di merito non ha riconosciuto l’indennità di bilinguismo nonostante l’attività medica che più si avvicina a quella svolta dalla ricorrente è quella espletata nelle regioni a statuto autonomo, nelle quali è richiesta – analogamente che nell’Ospedale americano della SETAF ‒ la conoscenza, oltre che dell’italiano, della lingua ufficiale del paese confinante; 18.il motivo è inammissibile; con esso si tende ancora una volta ad ottenere una rivalutazione degli esiti della prova per testimonida cui si desumerebbe ‒ secondo la prospettazione della ricorrente ‒ «l’obbligatorietà del sistema del bilinguismo anche al fine di assicurare l’indispensabile raccordo tra i pazienti con le strutture sanitarie italiane», obbligatorietà che, invece, non si evince affatto ex actis; 19.con il decimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del c.c.n.l. delle Case di [OSCURATO:PERSONA] del 1990 perché la Corte territoriale non riconosce alla ricorrente i giorni annui retribuiti previsti nei c.c.n.l. delle Case di Cura, al fine di poter partecipare ai congressi scientifici attinenti alla specifica attività esercitata, nonché per la frequenza a corsi di specializzazione nella branca di attività esercitata; 20.il motivo è inammissibile vuoi perché mira a una nuova lettura del merito sollecitando un accertamento di fatto della mancata fruizione dei permessi retribuiti alla stregua degli atti di causa e del principio di non contestazione, vuoi perché non si confronta con il decisumdove in esso si afferma ‒ s enza che sul punto siano mosse specifiche censureda parte della [OSCURATO:PERSONA] ‒ che, a sensi dell’art. 21 lett. d) c.c.n.l. Case di [OSCURATO:PERSONA], «la mancata fruizione, ammesso che ciò sia avvenuto, non comporta una maggiorazione della retribuzione»; 21.con l’undicesima critica si lamenta la violazione del principio fondamentale in tema di produzione del diritto di cui agli artt. 1 e 2 Preleggi, perché il giudice di secondo grado considera "vincolanti" i propri precedenti, relativi ad altri due medici italiani che svolgevano mansioni completamente differenti dalla ricorrente ed a i quali avevaperò contraddittoriamente riconosciuto la qualifica di “aiuto”; 22.il motivo è inammissibile, oltre che per la correttezza del richiamoper relationem – operato dal giudice d el rinvio – a propri precedenti in termini ex art. 118 att. cod. proc. civ., anche ( e soprattutto) per carenza di interesse, non contestando , si noti , la [OSCURATO:PERSONA] che l’accertamento in fatto (i.e. trasformazione del reparto di ginecologia in una struttura poliambulatoriale a far tempo dal 15.8.1995), come acclarato nei precedenti richiamati dallo stesso giudicedel rinvio, rispondesse a verità ; 23.con il dodicesimo mezzo si deduce la violazione degli artt.115 e 132 cod. proc. civ., n. 4, nonché dell’art. 118 att. cod. proc. civ., per avere il giudice del rinvio utilizzato fatti acquisti nei due precedenti giudizi ai quali operava un rinvio per relationem solo parziale (ossia in relazione al c.c.n.l. applicabile, non anche al profilo di “aiuto” in concreto attribuibile), omettendo di confutare le censure formulate dalla ricorrente nel presente giudizio,il tutto in violazione del diritto di difesa e dell’obbligo di giudicare “ iuxta alligata et probata”; 24.il motivo è inammissibile perché è carente dei necessari requisiti di specificità: non si chiariscono sufficientemente , infatti, le ragioni dell’illegittimità dell’applicazione dell’art. 118 att. cod. proc. civ. né quali siano state «le specifiche censure formulate dalla ricorrente» che non sarebbero state (in tesi) in alcun modo confutate dal giudice del rinvio; 25.con il tredicesimo motivo (erroneamente indicato come n. 15 a pag. 39 ricorso per cassazione) si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per omessa pronuncia sul capo della domanda (punto 1.2 del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.) e sul quarto motivo di appello, diretti entrambi al riconoscimento del medesimo trattamento erogato, a parità di mansioni, agli altri medici che prestano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA]; i medici italiani godevano di un trattamento deteriore rispetto al personale medico civile americano in violazione del principio di parità di trattamento; 26.con il quattordicesimo mezzo (indicato come n. 16 a pag. 42 del ricorso per cassazione) si lamenta l’ulteriore violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del medesimo trattamento erogato agli altri medici che prestano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] edomesso esame del quinto motivo di appello , perché il giudice del rinvio non aveva preso in considerazione la doglianza con cui la ricorrente aveva reiterato la domanda di corresponsione del medesimo trattamento erogato al personale medico civile americano; 27.con il quindicesimo motivo (n. 17 a p ag. 43 del ricorso per cassazione) si lamenta la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, dell’art. 36 della Cost., dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del cod. civ., dei precetti costituzionali di parità, solidarietà e ragionevolezza desumibili dagli articoli 2 e 41 della Cost., degli artt. 49 del d.lgs. n. 29/93 e 45 del vigente d.lgs. n. 165/01, dell’art. 7 del patto internazionale di [OSCURATO:PERSONA] del 16-19 dicembre 1966, dell’art. 1 della convenzione internazionale del lavoro di Ginevra del 25.6.1958, della leggen. 654 del 1975, artt. 12 e da 39 a 55 del trattato CE, dell’art. 8 dell'accordo di Parigi e dell’art. 9 della Convenzione di Londra, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per avere il giudice del rinvio mancato di pronunciarsi sul riconoscimento del medesimo trattamento economico erogato agli altri medici che prestano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle citate disposizioni; 28.il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo motivo sono inammissibili perché denunciano (tutti) un’omessa pronuncia su domanda “subordinata” che non tiene conto del fatto che su quella principale il giudice del rinvio ha statuito , donde , per tal guisa, l’ operato assorbimento implicito della domanda proposta gradatamente; 29.con il sedicesimo motivo (di cui al n. 18, p agg. 43 - 44 del ricorso per cassazione) si censura la sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 della Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte d’appello quale giudice del rinvio, ha completament e omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha rigettato la domanda di condanna all’attribuzione del medesimo trattamento economico erogato agli altri medici che prestano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA]; 30.anche tale motivo, che non tiene conto dell’assorbimento della domanda subordinata,si appalesa inammissibile per le ragioni enunciateal punto 28 che precede ; 31.con il diciassettesimo, ed ultimo, motivo (indicato al n. 19, pagg. 44-45 del ricorso per cassazione) si denuncia la violazione dell’art. 14, paragrafo b) del c.c.n.l. 19.11.90 e dell'art. 48, comma 7, della legge n. 833/78, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice del rinvio riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto alle maggiorazioni ‒ per l'attività ambulatoriale espletata all'interno dell'orario di lavoro ‒ di cui al c.c.n.l. delle Case di [OSCURATO:PERSONA] con rapporto libero professionale (stipulato il 24 ottobre 1988), alla stregua del quale il medico, nel caso in cui il paziente non paghi in proprio la prestazione (in quanto addebitata al servizio sanitario nazionale), ha diritto ad una quota percentuale dei proventi erogati dal SSN; 32.il motivo non è fondato; quanto alla questione dell’attività ambulatoriale, il giudice del rinvio ha richiamato l’art. 14 del c.c.n.l. Case di [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che «b) per quanto concerne l'attività ambulatoriale tra la Casa di C ura e la R.S.M., si concorderà in sede aziendale una regolamentazione di tutti gli aspetti che detta attività implica sia per la Casa di Cura, sia per i medici che la svolgono, tenendo presente, per quanto di ragione, l'accordo nazionale per i medici a regime libero- professionale», non senza evidenziare che, come reso palese dal significato proprio delle parole, si tratterebbe di disposizione non di immediata applicazione, dovendosi attendere sul punto la specifica regolamentazione aziendale, qui mai intervenuta, donde la non operatività del rinvio ricettizio all’accordo nazionale dei medici a regime libero-professionale, il quale retribuisce il medico con l’80% delle somme riconosciute per la prestazione dal SSN; peraltro, come rettamente evidenziato dal giudice del rinvio, l’interpretazione proposta dalla ricorrente si rivela irragionevole laddove con essa si finisce per riconoscere incongruamente ai medici dipendenti delleCase di cura, oltre allo stipendio, la stessa percentuale erogata ai medici libero-professionisti, ai quali il c.c.n.l., all’art. 14 lett. b, attribuisce una retribuzione “sostitutiva” (e non certo “aggiuntiva”) per l’attività ambulatoriale svolta, appunto, nelle Case di cura private; 33.nel suo ricorso incidentale il controricorrente denuncia violazione dell’art. IX, par. 4, della Convezione di Londra del 1951, violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; in particolare si duole che la Corte territoriale abbia effettuato i calcoli «mese per mese, senza operare compensazioni di sorta in caso di mensilità retribuite con importo superiori», sulla base del rilievo, erroneo, che nel rapporto di lavoro dipendente il pagamento di una retribuzione superiore ai minimi del c.c.n.l. indica la volontà di derogare in meglio (art. 2077 cod. civ.), tacitamente manifestata dal datore di lavoro ed accettata dal lavoratore; così facendo, la Corte di merito aveva violato il principio di diritto della sentenza rescindente, che aveva chiarito come la tutela non dovesse essere inferiore al trattamento applicato dal c.c.n.l. “nel suo complesso” nello stato di soggiorno, all’attività che più si avvicina a quella svolta, giungendo all’assurda conclusione che per i pochi mesi in cui la ricorrente aveva guadagnato di meno, per €. 4.123,97, le dovevano essere riconosciute differenze retributive, senza tener conto degli ulteriori periodi in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito somme in più per €. 23.323,16 e della busta paga di febbraio 1995, con la quale le erano stati riconosciuti, a titolo “arretrati anno prec.”, €. 4.213,93; 34.il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile; 35.nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass.n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);36.nella specie il giudice del rinvio ha precisato che «la differenza dare/avere avrebbe dovuto essere calcolata mese per mese senza operare compensazioni si sorta in caso di mensilità retribuite con importi superiori» perché una retribuzione superiore ai minimi indica una volontà di derogare in meglio ex art. 2077 cod. civ.; la Corte bresciana ha altresì aggiunto che «nel caso di specie, inoltre, dato il tempo trascorso, non è dato sapere se tali maggiori retribuzioni non remunerassero, in realtà, una maggiore qualità o quantità della prestazione della quale è difficile trovare traccia in atti»; 37.ebbene, tale seconda ratio decidendi non è stata aggredita specificamente dal controricorrente, donde l’inammissibilità del motivo di ricorso incidentale; 38. in ogni caso, va evidenziato che il trattamento garantito dalla Convenzione di Londra e dall'Accordo di Parigi è quello più favorevole per il lavoratore, attribuendogliuna tutela “non inferiore al trattamento applicato, nel suo complesso, nello stato di soggiorno, alla attività che più si avvicina a quella svolta”, sicché non è certo impedita l’applicabilità dell’ulteriore principio , vigente nello stato di soggiorno, secondo cui una retribuzionesuperiore ai minimi contrattuali indica , in sostanza,la volontà di derogare in meglio tacitamente manifestata da parte datoriale edaccettata dal lavoratore; a riguardo, questa Corte ha già affermato che la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce, invero, trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore (Cass., Sez. L, n. 19923/2014 ; Cass., Sez. L, n. 818/2007);39.conclusivamente, il ricorso principale è infondato e deve essere pertanto rigettato , mentre quello incidentale è inammissibile; stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate. P.Q.M. La Corte rigetta ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 200
Sentenza Cassazione n. 32914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris