CassazionedecretoSezione UDecisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 20711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18/06/2026CAVO ILARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA];REGIONE LIGURIA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso- controricorrenti-avverso la sentenza n. 50/2024 della [OSCURATO:PERSONA] – SEZ.[OSCURATO:PERSONA], depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie delle parti;udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cocchi per la Regione Liguria.1. A seguito di attivazione del giudizio per resa del conto da partedella Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale dellaCorte dei Conti per la Regione Liguria è stato emesso da parte delGiudice designato il decreto n. 6 del 28.02.2024, con cui è statoRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -2-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026ordinato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto reputata agente contabile, didepositare nei termini e modalità ivi previste il conto giudizialeinerente alla gestione delle spese effettuate direttamente amezzo carta di credito assegnata alla medesima quale Assessoreregionale.A fondamento della richiesta della Procura si riferiva che, in esitoallo svolgimento dell’istruttoria, era risultato che la Cavo,intestataria delle carte di credito regionali n. 4532 2000 40661865 2015 2016 (sino a maggio), nonché n. 4532 2000 52195547 giugno) ed a seguire per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e2021, non aveva presentato i conti della relativa gestione, purdisponendo direttamente della provvista finanziaria necessariaper l’esecuzione delle spese effettuate, senza avvalersi dellacollaborazione dell’Istituto tesoriere, analogamente alla gestionea mezzo di denaro contante, nonostante l’AmministrazioneRegionale avesse rappresentato che le spese inerenti allesuddette carte erano state incluse nei rendiconti dell’Economocentrale della Regione Liguria.In particolare, è stato rimarcato che un mero riepilogo dellespese sostenute con carte di credito non avrebbe potutosostituire il conto del singolo contabile, né esonerarlo dallapresentazione della rendicontazione annuale assoggettata aicontrolli e, soprattutto, a quello in forma giudiziale di competenzadella Corte dei conti.[OSCURATO:PERSONA] designato, accogliendo la prospettazione del ricorrentesulla scorta di numerosi riferimenti giurisprudenziali relativi almaneggio di denaro fissava il termine di giorni 60 entro ilquale l’agente contabile avrebbe dovuto depositare i contiRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -3-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026giudiziali relativi agli esercizi indicati. Inoltre, fissava il terminedi giorni 30, decorrenti dalla data di presentazione dei conti, per laparificazione dei medesimi.Ha proposto ricorso la dr.ssa Cavo in data 3.04.2024,sostenendo l’insussistenza dell’obbligo di rendere il conto epertanto della giurisdizione contabile, al fine di conseguirel’annullamento del decreto.In primo luogo, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Riuniten. 30 del 2014 che aveva escluso l’obbligo della resa del conto daparte dei Presidenti dei gruppi consiliari, sostenendo che gli agentisarebbero solo figure tipizzate. Aggiungeva che l’obbligo dellaresa del conto contrasterebbe con il principio di non duplicazionedei controlli, dal momento che la resa del conto giudiziale nonpoteva essere prevista per spese destinate a confluire nel contoeconomale, già assoggettato a controllo.Richiamava la normativa statale di cui alla legge n. 549/1995, art.1 commi da 47 a 53, ed il d.m. attuativo del Ministero del Tesoron. 701/1996, che all’art. 7, co. 3, aveva previsto che l’obbligodi resa del conto competesse ai titolari delle contabilità speciali,quale il dirigente generale o dirigente a tale scopo delegato.Inoltre, erano richiamati i referenti normativi regionali,legislativi e regolamentari che giustif icano l’esonerodalla resa del conto per i titolari della carta , purassoggettati a specifici adempimenti in sede amministrativa,anche al fine di non alterare l’assetto delle competenze stabilitodalla Regione nell’ambito della propria autonomia normativa edorganizzativa, nella specie restando competente esclusivamentel’economo della Giunta regionale.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -4-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Infine, era richiamata la circostanza che sarebbe maturata laprescrizione per le annualità degli anni 2015-2016-2017-2018.E’ intervenuta in giudizio la Regione Liguria, giustificando ilproprio intervento in relazione alle affermazioni del ricorrentecirca la non sottoposizione degli amministratori titolari di carte dicredito pubblico, all’obbligo della resa del conto.2. [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei Conti presso laRegione Liguria, con la sentenza n. 50 del 18 giugno 2024, harigettato l’opposizione.In via del tutto preliminare esaminava l’eccezione sollevata dallaProcura quanto all’intervento della Regione Liguria.Accertato che il codice della giustizia contabile (c.g.c.) non regolal’intervento di terzi nei giudizi di opposizione, ad avviso delCollegio quello della Regione risultava legittimo ed ammissibile,considerando, da un lato, il carattere deregolamentato edinformale dello stesso giudizio (argomentabile ex art. 143 c.g.c.),inteso a risolvere celermente le questioni sottese; e dall’altrol’interesse dell’Amministrazione in merito alla questione inerenteall’assoggettamento o meno della stessa agli obblighi di resa diconto anche per conformarsi ai comportamenti più rispondenti aiprincipi della buona amministrazione.Inoltre, ai sensi del art. 144 c.g.c., la sentenza che chiude ilgiudizio, che potrebbe contenere ripercussioni sulla posizionedell’Ente coinvolto, è inappellabile e deve essere comunicata allastessa Amministrazione.Specificamente, trovava applicazione la disciplina dettata dalcodice di procedura civile, in quanto espressione di principigenerali (art. 7, co. 2, c.g.c. e art. 105, co. 2, c.p.c.), per cuiRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -5-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone persostenere le ragioni di alcuna delle parti in causa, quando vi haun proprio interesse, con la conseguenza di ammetterel’intervento volontario del terzo che senza ampliare il themadecidendum, manifesta l’interesse alla vittoria di una delle parti.Nel caso di specie, rilevato che la Regione Liguria ha dedotto ilproprio interesse ad intervenire nel giudizio (non già per sottrarsialla giurisdizione contabile, bensì) in relazione alla tutela delproprio ordinamento di settore, interesse che appariva concreto emeritevole di tutela.Quanto all’eccezione di insussistenza della giurisdizione contabileper la resa dei conti giudiziali da parte degli Amministratorititolari di carte di credito, in quanto componenti della Giuntaregionale, quali organi esecutivi di soggetti costituzionali, qualisono le Regioni, si rilevava che la questione era stata affrontataincidentalmente, per la prima volta, dalla Corte costituzionaleche, nella sentenza 25 luglio 2001, n. 292, confermando ilprincipio già reso nella precedente pronuncia 10 luglio 1981, n.129 che consente di chiedere la resa del conto alle Assembleeelettive regionali non essendo queste parificabili alle Camereparlamentari, ha osservato che l’agente contabile «è soggettodistinto dai componenti del Consiglio e dei suoi organi interni, eaffatto estraneo alle prerogative che assistono costoro».Richiamando espressamente tale sentenza, il Presidente dellaCorte dei conti aveva sottoposto alle Sezioni Riunite la questionerelativa alla attivabilità del giudizio di conto relativamente allagestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari Regionali ela risposta è stata data con la sentenza del 4 agosto 2014, n. 30,Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -6-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026nel senso della non esperibilità dell’azione di resa del conto neiconfronti dei Presidenti dei gruppi consiliari, specificando che«ove i Presidenti dei Gruppi consiliari avessero maneggio direttodi denaro e deviassero, nella relativa spendita, dai finiistituzionali, o ancor peggio ne facessero un uso personale, essisarebbero passibili di ordinaria chiamata in giudizio diresponsabilità contabile, secondo le usuali regole», aggiungendo«che, comunque, tale immunità non è assoluta, e di regola noncopre le funzioni di mera amministrazione attiva, perché secondola Costituzione esse non rientrano nelle attribuzioni tipiche delConsiglio, bensì in quelle della Giunta e del Presidente dellaGiunta regionale (art. 121, commi 3 e 4), e costituisconoestrinsecazione non già di autonomia costituzionale di organirappresentativi, bensì di discrezionalità amministrativa». Daultimo, infine, la Consulta, con la sentenza 9 giugno 2015 n. 107ha affermato che l’esenzione della resa del conto dei Gruppiconsiliari è giustificata dalla loro peculiare autonomia, che deveessere garantita, oltre che dal forte rilievo politico delle funzionisvolte.Occorre distinguere perciò la posizione dei Consiglieri regionali,non tenuti alla resa del conto, ancorché passibili di essere citati ingiudizio a titolo di responsabilità amministrativa, da quelli degliAssessori regionali tenuti invece a tale obbligo, come affermatodalle Sezioni Riunite alla cui interpretazione si aderisce.Ciò in quanto la funzione istituzionale svolta è del tutto diversa enon si estrinseca in atti di indirizzo politico, ma in atti ecomportamenti amministrativi non liberi nel fine e, pertanto,sindacabili dal magistrato istruttore sul singolo conto.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -7-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Era altresì disattesa l’eccezione di prescrizione, e, passando almerito, la Corte dei Conti rilevava che le parti hanno argomentatocirca la sussistenza o meno dei requisiti per configurare laqualifica di agente contabile in capo all’opponente (ed ilconseguente obbligo di rendere il conto giudiziale), sulla basedelle disposizioni normative in subiecta materia (sia statali siaregionali), di cui si imponeva una rassegna.Nella normativa statale, la fonte che legittima l’uso delle carte dicredito per alcuni pagamenti della P.A., esclusivamente qualoranon sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure,è rinvenibile nel dettato di cui all’art. 1, commi dal 47 al 53, dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549 (recante Misure dirazionalizzazione della finanza pubblica), in attuazione del quale èstato approvato il d.m. 9 dicembre 1996 n. 701, che ha previstoche il titolare della carta debba far pervenire all’ufficiocompetente per la liquidazione, entro il 15 del mese successivo aquello in cui ha sostenuto le spese, apposito riepilogo corredatodalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese lericevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestantil’utilizzazione delle carte (art. 6, co. 2); e che egli siapersonalmente responsabile della custodia e del buon uso dellacarta secondo le regole generali in materia di responsabilitàamministrativa e contabile (art. 6, co. 3); infine, che i titolaridelle contabilità speciali, a cui favore sono emessi ordini diaccreditamento, rendano il conto delle spese sostenute a valeresulle aperture di credito ai sensi degli artt. 60 e 61 del r.d. 18novembre 1923, n. 2440, e dell’art. 9, co. 5 e 8, del d.P.R. 20aprile 1994, n. 367 (art. 7, co. 3).Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -8-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Queste ultime disposizioni, infatti, disciplinano le spese e i relativirendiconti amministrativi dei c.d. funzionari delegati,eccezionalmente esonerati dall’obbligo di resa del conto giudizialeper il fatto di rendere i conti periodici alle amministrazioni da cuirispettivamente dipendono (art. 610, co. 2, r.d. 23 maggio 1924,n. 827), peraltro risultando la loro gestione storicamentesottoposta ad altra verifica della Corte dei conti, in sede dicontrollo (cfr. co. 3 del citato art. 60 e agli artt. 330, 332 e segg.del r.d. n. 827/1924, nonché gli art. 2 e segg. del r.d.26.10.1933 n. 1454 e l’art. 9 del DPR n. 367/1994), senzatrascurare il fenomeno in atto di progressiva eliminazione dellegestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali impostodalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 44 ter, legge 31dicembre 2009, n. 196).L’ordinamento regionale della Liguria, quanto al servizio dieconomato, detta una disciplina articolata. L’art. 24 della l.r. 11marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali indei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) esuccessive modificazioni ed integrazioni), prevede al comma 1che “Il servizio di economato della Giunta regionale provvedeall'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai successivicommi, nonché alle altre spese che per loro natura debbono farsiin economia. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamentoadottato dalla [OSCURATO:PERSONA]”.La fonte regolamentare cui la legge fa rinvio è il reg. 5 aprile2012, n. 3, che ha disciplinato le acquisizioni di lavori, servizi eforniture in economia, l’esecuzione delle minute spese da parteRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -9-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’economo, la gestione dei fondi per il servizio di economato ele relative modalità di anticipazione di somme e direndicontazione delle spese (art. 1, comma 2), così comemodificato dal regolamento regionale 19 giugno 2013, n. 5 (cfr.artt. 4, 5, 16, 25, 27, 40 e 53), successivamente abrogato dall’art.27 del regolamento n. 7 del 23 dicembre 2016 che ha disciplinatopiù analiticamente il procedimento di rendicontazione dellamateria che ne occupa, introducendo uno specifico Titolo IV [OSCURATO:PERSONA] (art. 22-25).Specificamente, il regolamento regionale n. 3/2012 haespressamente individuato l’economo della Giunta regionalequale agente contabile ai sensi dell’art. 74 del r.d. n. 2440/1923(art. 3, co. 1, lett. p); ha previsto la carta di credito nell’ambitodegli strumenti di pagamento mediante cassa economale (art.41, c. 5); ha precisato che le spese a mezzo carte di credito,imputate sul conto corrente bancario intestato all'economopossono essere effettuate dagli Amministratori regionali perragioni di rappresentanza ed in occasione di missioni (artt. 41,co. 6 e 5 co. 1 lett. c e q) ed ha disciplinato la rendicontazione ditali spese economali (art. 42, co. 1), i relativi controlli interni(art. 42, co. 4 ss.), nonché la resa del conto giudiziale (art. 49).Analoga disciplina secondaria è stata riprodotta dal successivoregolamento regionale n. 7/2016, che ha qualificato agenticontabili, tra gli altri, l’economo ed i dipendenti che hanno ilmaneggio e la disponibilità materiale ed effettiva di denaro o dialtri valori di proprietà della Regione Liguria, coloro i qualiriscuotono per conto della Regione Liguria le entrate dellamedesima (art. 2, co. 1); ha previsto l'elenco aggiornato degliRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -10-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026incarichi degli agenti contabili della Regione e dei relativiprovvedimenti di nomina presso il SEC (Servizio di EconomatoCentrale della [OSCURATO:PERSONA], art. 2, co. 2); ha stabilito chel’economo possa effettuare spese minute per anticipazioni finalizzateall’utilizzo di carte di credito mediante imputazione ad appositocapitolo in partita di giro (art. 7, co. 1, lett. k); ha previsto, altresì,che l’economo presenti trimestralmente il rendiconto delle spesesostenute (art. 13, co. 1) sottoposto ai controlli delle competentistrutture regionali (ragioneria e Direttore generale cui fa capo ilservizio economato, art. 13, commi 2 ss.), così come il rendicontoannuale in sede di resa del conto giudiziale dell’Economo SEC,approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Corte dei Conti(17, commi 1 ss.).Il predetto regolamento regionale ha stabilito, inoltre, che: la cartadi credito è uno strumento di pagamento, strettamente personale,ed è limitata, per gli Amministratori, al periodo di titolarità dellacarica della Giunta regionale; nel caso di uso improprio o di spesenon regolarmente giustificate, il dirigente cui fa capo il SEP diPresidenza richiede il rimborso di tali spese in forma scritta; se dettorimborso non avviene entro 60 giorni, si procede alla rivalsa, finoalla concorrenza della somma spesa, sugli emolumenti spettanti altitolare della carta di credito (art. 22); le carte di credito sonocollegate al conto corrente intestato all'Economo del SEC; gliAmministratori titolari della carta di credito, debbonotempestivamente, e comunque entro e non oltre il decimo giorno delmese successivo a quello di utilizzo, far pervenire alla Strutturaregionale competente in affari della Presidenza i documentigiustificativi delle spese effettuate (art. 25, co. 1), che ne verifica laRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -11-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026formale corrispondenza a quanto stabilito dal regolamento (art. 25,co. 5); che la banca o l’operatore finanziario che emette la carta dicredito produce alla struttura regionale competente l'estratto contomensile delle spese sostenute, che viene vistato dal dirigentecompetente, per l'attestazione di conformità (art. 25, co. 6); ilmedesimo dirigente sempre della Struttura regionale competente inaffari della Presidenza procede alla redazione dell'atto di liquidazionedelle spese, che è trasmesso alla ragioneria per l'ordinazione delpagamento e la sistemazione contabile dell’anticipazione (art. 25,co. 7); l’economo presenta il riepilogo delle spese effettuate con lacarta di credito, unitamente alla stampa dell'estratto conto dellacarta di credito rilasciato dall'istituto emittente, in sede dipresentazione del rendiconto trimestrale (art. 25, co. 8).Sempre all’art. 25 è specificato che la documentazione giustificativaprescritta a discarico delle spese si differenzia a seconda dellacausale legittimante, in particolare disponendo: a) spese dirappresentanza: il titolare della carta di credito sottoscrive notaprotocollata ed indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] competente inaffari della Presidenza nella quale si autocertifica l’utilizzo della cartaper spese di rappresentanza, indicando le cariche o le funzioni deisoggetti partecipanti, qualora si tratti di colazione di lavoro,allegando i documenti giustificativi a supporto (fattura intestata altitolare della carta o ricevuta fiscale, scontrino e strisciata POS [OSCURATO:PERSONA], qualora presente); b) spese per missioni istituzionali: iltitolare della carta di credito sottoscrive le apposite tabelleriepilogative redatte dalla Struttura regionale competente in affaridella Presidenza e conformi all’art. 9 della legge regionale 16febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamentoRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -12-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) esuccessive modificazioni ed integrazioni, indicando tutte le spesesostenute ed allegando i documenti giustificativi a supporto (fattureintestate al titolare della carta, ricevute fiscali, scontrini e le relativestrisciate POS Point of Sale, qualora presenti). 2. La nota spese dirappresentanza e le tabelle riepilogative delle missioni sottoscrittedal titolare della carta di credito, sono conservate agli atti ecostituiscono autocertificazione della correttezza della spesa ai sensidel Capo III, Sezione V, articolo 46 e 47 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 445 del 2000, con applicazione dell’art. 76 delmedesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, false ocomunque non più rispondenti a verità. 3. Il titolare della cartaappone la propria sottoscrizione anche sulla documentazioneindicata alle lettere a) e b) del comma 1, attestandone così ilcorretto utilizzo ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 21/1986.Sulla suddetta normativa di interesse è intervenuto il legislatoreregionale disponendone l’interpretazione autentica ad opera dell’art.55, comma 2, l.r. 28 dicembre 2022, n. 16, che ha precisato che: Lalettera q) del comma 1 dell'articolo 5 del Reg. reg. n. 3/2012 esuccessive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "speseper anticipazioni, anche mediante l'utilizzo di carte di credito, agliAmministratori per missioni e per spese di rappresentanza" siinterpreta nel senso che l'erogazione della sola anticipazione daparte dell'economo all'amministratore, per le finalità di cui sopra,può avvenire anche mediante l'utilizzo da parte dello stessoamministratore della carta di credito le cui spese sono imputate sulconto dell'economo senza che, allo stesso economo, discendal'obbligo di allegare la documentazione contabile in sede diRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -13-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026rendicontazione, poiché trattenuta e valutata dal settorecompetente in materia di affari della presidenza.Quindi, richiamato il carattere officioso, necessario ed automaticodel giudizio di conto, la sentenza ricordava che proprio da talenecessarietà, al fine di garantire che il pubblico danaro, provenientedalla generalità dei contribuenti, venga effettivamente destinato allasoddisfazione dei pubblici bisogni, la Consulta ha costantementetratto un triplice ordine di conseguenze:a) nessun ente gestore di risorse pubbliche e nessun agentecontabile può sottrarsi al dovere della resa del conto;b) nessun atto (anche normativo), contratto o negozio può porrecondizioni che rendano eventuale o aleatorio il giudizio di conto;c) nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizionepiena ed esclusiva della Corte dei conti, a garanzia della correttezzae trasparenza delle pubbliche gestioni, in considerazione deireferenti costituzionali che le presidiano (cfr. Corte Cost., sent. n.110 del 26 giugno 1970; n. 63 del 23 maggio 1973; n. 114 del 21maggio 1975; n. 129 del 10 luglio 1981; n. 185 del 17 novembre1982; n. 1007 del 3 novembre 1988; n. 292 del 25 luglio 2001).Nel tratteggiare la figura degli agenti contabili, ricordava che è stataindividuata in tutti coloro che hanno il maneggio (diretto/indiretto) edisponibilità materiale di danaro o valori di proprietà diun’amministrazione ovvero di privati, di cui l’amministrazione abbiaperò disponibilità con obbligo di dar conto ai terzi proprietari.Il conto giudiziale si sostanzia, infatti, nel documento contabilecontenente la dimostrazione numerica descrittiva degli atti e dei fattigestionali, per le entrate (carico) e per le uscite (scarico), al fine dideterminare la sfera di responsabilità dell’agente contabile, con laRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -14-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026funzione ulteriore, prevista dalla legge, di vocatio iudicis, qualedomanda introduttiva che il medesimo agente rivolge ad un giudicespeciale perito, chiamato a svolgere un controllo automatico edobiettivo sull’adempimento della medesima funzione, al fine diaccertare non solo la correttezza formale del documento, bensì laregolarità della sottostante gestione contabile attraverso la certezzalegale offerta dal conto giudiziale.L’ambito del giudizio di conto offre perciò spazi significativi di verificacirca la corretta gestione delle risorse pubbliche atteso che allagiurisdizione contabile, infatti, è stata riconosciuta naturatendenzialmente generale, in materia di contabilità pubblica, dotatadi propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative.Quanto ad elementi costitutivi, nonostante la specificità delleobbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio dibeni e valori di pubblica pertinenza, la responsabilità contabile, simodella su quella amministrativa ai sensi dell’art. 1, co. 1, dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20.Le norme generali di riferimento sono rinvenibili negli artt. 74 delr.d. n. 2440/1923, nonché nell’art. 44 del T.U. 1214 del 1934 enell’art. 178 del r.d. n. 827/1924, i cui principi sono stati ribaditianche per gli enti locali nell’art. 93 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto2000, oltre che nell’allegato n. 4/2 al punto 4.2 del d.lgs. n. 118del 23 giugno 2011, per tutte le autonomie territoriali.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che fosse emersa prova piena ed inequivocadella qualità di agente contabile in capo all’opponente per ilperiodo di riferimento.Infatti, era da condividere l’assunto della Procura secondo cuimediante la gestione e l’utilizzo della carta, il singolo intestatarioRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -15-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026decide e dispone direttamente della provvista finanziarianecessaria per l’esecuzione della spesa senza avvalersi dellacollaborazione dell’istituto tesoriere, con uno strumento checonsente l’immediata erogazione del denaro a favore deldestinatario, con modalità analoghe a quelle della gestione deldenaro contante, trattandosi di soggetto a cui favore è stataaperta una linea di credito (per cassa) e, come tale, qualificabilecome agente contabile, tenuto a rendere il conto della gestione dicassa.Poiché il maneggio di denaro pubblico (inteso anche comedisponibilità dell’equivalente valore economico) genera l’obbligodi resa del conto, il titolare di una carta di credito concessa dallaP.A. va ritenuto un agente contabile, avendo a disposizione unaprovvista finanziaria che deve essere utilizzata esclusivamenteper ragioni di servizio e che, pertanto, deve essere rendicontatautilizzando un modello quanto meno assimilabile a quellogeneralmente utilizzato dagli enti territoriali, unitamente alnecessario corredo documentale idoneo a comprovare l’inerenzadella spesa alle funzioni ricoperte.La nozione di maneggio di denaro deve essere latamente intesa,sì da ricomprendere anche coloro che abbiano la disponibilità deldenaro da qualificarsi pubblico e che possano disporne senzal’intervento di altro ufficio. Poiché l’ente ha affidato una provvistafinanziaria idonea ad assicurare il buon fine dei pagamentieffettuati, in ragione di una determinata carica o ufficio, talemaneggio di denaro cera un rapporto di servizio cui non può chericonoscersi un contenuto prettamente contabile.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -16-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Era pertanto richiamata la sentenza della Corte Costituzionale del18 aprile 2024, n. 59 che, richiamando propri precedenti e lagiurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione inmateria di resa di conto dei consegnatari di titoli azionari, haespressamente ricordato che il giudizio di conto ha comedestinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenticontabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese, ed hastabilito che «gli agenti che ricevono in consegna i beni mobilidello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione allemodalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenzialiresponsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agentiamministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili perdebito di custodia», discendendone, in ossequio al principio dinecessarietà del giudizio di conto «l’obbligatorietà della resa delconto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro o valoripubblici».Il debito di custodia non può valere per il bene mobile della cartadi credito materialmente considerata, bensì per le variazioni deicrediti loro affidati, individuabili nella soglia massima diutilizzabilità della medesima, secondo il principio affermato dalleSezioni unite della Corte di cassazione nell’ordinanza 6 febbraio2007, n. 7390 in materia di titoli azionari.Nella medesima sent. n. 59/2024 la Consulta ha conclusoaffermando che il legislatore regionale, può disciplinare l’assettoorganizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambitidella delega, ma non può attribuire la qualifica di agentecontabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statalenella materia «giurisdizione e norme processuali», in quantoRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -17-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026spetta solo allo Stato dettare la disciplina relativa alla predettamateria.Quanto alle eccezioni sollevate dalle difese, in primis, la sentenzaimpugnata riteneva neutra la circostanza della mancatainclusione nell’anagrafe degli agenti contabili, atteso che taleelenco ha mero carattere ricognitivo.Le figure dei funzionari delegati sono eccezionali nel panoramaordinamentale delle amministrazioni statali, la cui peculiareregolamentazione (sulla resa di conto) non appare invocabilenella specie.Anche la pretesa conformità della normativa regionale alla leggen. 549/95 ed al d.m. 701/1996, non era reputata rilevante, inquanto le previsioni contenute nella disciplina regionale, oltre aprevedere l’obbligo di rendicontazione anche in capo agliassegnatari delle carte (art. 25), non possono essere interpretatenel senso prospettato dalla parte, che sarebbe in contrasto conl’art. 74 del r.d. n. 2440/1923, disciplinante gli agenti contabili ecostituente norma di principio in materia di contabilità pubblica edi coordinamento della finanza pubblica spettante alla potestàlegislativa statale, non alterabile dalle norme regionali.L’art. 2 del regolamento n. 7/2016 fornisce la definizione degli“Agenti contabili” con il richiamo al menzionato art. 74,rammentando che l’art. 61 dello [OSCURATO:PERSONA] pone unespresso limite alla legge regionale (a fortiori più stringente per iregolamenti regionali) rappresentato dal rispetto dei principigenerali posti dalla legislazione statale.Nemmeno conferente era l’argomento per il quale in tal modo siavrebbe una duplicazione dei controlli della Corte dei Conti sulleRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -18-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026gestioni in esame, stante la previsione del giudizio diparificazione dei rendiconti regionali (ex art. 5, c. 1, d.l. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7dicembre 2012), in quanto ad opinare diversamente dovrebbesostenersi che nessun soggetto che maneggi denaro di gestioneregionale sia tenuto alla resa del conto giudiziale, in contrastocon la normativa vigente. Diversamente, lo specifico contenutodel controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari (v. artt. 1, co. 9,10, 11 e 12, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174) concorre ad escluderela giurisdizione di conto nei confronti dei Presidenti dei gruppiconsiliari.Alcuna rilevanza doveva altresì attribuirsi alla circostanza che lespese inerenti alle carte siano state incluse nei rendicontidell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione.Infatti, se è vero che, per comprendere se vi sia effettivamenteuna gestione o maneggio e quale soggetto assuma la veste diagente contabile per la gestione in parola, è sempre necessarial’analisi della concreta fattispecie, verificando quali flussi segue laprocedura di pagamento e di spesa mediante la carta, ad avvisodella sentenza, nella specie, l’Economo onerato della resa delconto giudiziale avrebbe comunque dovuto poter fruire di tutti inecessari elementi informativi nonché della documentazionegiustificativa per valutare le spese effettuate con carta di creditoper ottenere lo scarico in sede di verifica della correttezza eregolarità della spesa.Nella rendicontazione delle spese, per come disciplinata dallenorme regolamentari, di contro, si riscontrano competenze didiversi soggetti e Strutture regionali, per cui è previsto che ilRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -19-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026dirigente della Struttura regionale competente in affari dellaPresidenza riceva dagli intestatari il riepilogo delle spese conallegata documentazione autocertificata (salvo quella fiscale e lestrisciate POS, nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] (emittente la cartadi credito), l’estratto conto mensile, vistandone l’attestazione diconformità, verificando la formale corrispondenza alregolamento; infine lo stesso dirigente redige il formale atto diliquidazione delle spese in questione, il quale è trasmesso allaragioneria "per l'ordinazione del pagamento e la sistemazionecontabile dell'anticipazione. Infine, l’Economo presenta il riepilogodelle spese effettuate con la carta di credito, unitamente allastampa dell’estratto conto rilasciato dall’istituto di creditoemittente, spese che vengono imputate sul conto corrente delSEC senza che corra l'obbligo di allegare la documentazionecontabile in sede di rendicontazione, poiché trattenuta e valutatadal settore competente in materia di affari della presidenza.Pertanto, per dette spese destinate a confluire nel contoeconomale, non appare conferente neppure l’argomento difensivosecondo cui tale conto sarebbe già stato assoggettato a controllo,dal momento che un mero riepilogo delle spese sostenute concarte di credito da parte dell’Economo centrale non può sostituirela resa del conto del singolo contabile.Peraltro, è connaturata al medesimo giudizio di conto lacircostanza che il rendiconto dell’agente contabile vengasottoposto ad un duplice ordine di controlli (di natura diversa)ovvero dapprima a quello amministrativo dell’amministrazioneper cui opera e poi a quello giudiziale di competenza dellaSezione giurisdizionale della Corte dei conti.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -20-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Inoltre, l’utilizzo della carta di credito presuppone un obbligoconvenzionale dell’emittente che attua in via continuativa unservizio di cassa con il quale si realizza la rapida mobilità, tramiteun ordine dispositivo riconducibile alla fattispecie del mandato exart. 1704 cod. civ., delle somme di denaro occorrenti sia asaldare gli acquisti effettuati presso i fornitori convenzionati,secondo lo schema della delegazione di pagamento ex art. 1269cod. civ., sia a farsi anticipare prelevamenti, con un rimborso daparte del titolare differito nei termini di cui alla convenzione dirilascio (nella specie, v. art. 25 Convenzione di Tesoreria, per cuiil versamento del saldo complessivo delle carte di credito èdisposto mediante addebito sul conto correte dell’Economorichiedente).La stessa disciplina regolamentare regionale (cfr. art. 22, co. 7cit.), nel contemplare il rimborso e, in difetto, il recupero dellespese indebite mediante rivalsa sugli emolumenti degliassegnatari, conferma che il pagamento mediante carta di creditoabbia immediato effetto solutorio, giacché non avrebbe sensoprevedere il recupero di pagamenti che in ipotesi non fosserostati già perfezionati prima dei procedimenti amministrativi dicontrollo e ordinazione.Nella specie, con il pagamento mediante carta di credito, sidispone direttamente del denaro pubblico, senza alcuna altraintermediazione, realizzandosi quindi un maneggio del denaroche attribuisce al titolare della carta la qualità di agentecontabile.Ancora il Regolamento per amministrazione del patrimonio e perla contabilità generale dello Stato n. 827/1924 definisce iRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -21-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026peculiari obblighi e responsabilità caratterizzanti dette figure, edindividua anche la figura dei sub-agenti contabili, cui è attribuitageneralmente la gestione di fondi definiti secondari, che peròsono tenuti a rendere un autonomo conto giudiziale checonfluisce quale specifica partizione nel conto giudiziale, con laconseguenza che anche gli agenti quotabili secondari sonosottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbonorendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo diquello del contabile principale (art. 192, Reg. n. 827/24).Anche i precedenti della Corte dei Conti in tema di utilizzo distrumenti di pagamento elettronico per far fronte a speseeconomali, hanno ritenuto opportuno che le spese effettuate contale modalità fossero rendicontate con le stesse regole previsteper il fondo economale e, in particolare, mediante la creazione difondo economale dedicato intestato al titolare della carta ovvero,in alternativa, che fosse reso il conto sull’utilizzo della carta(quanto meno quale sub-conto del conto economale), con unacadenza idonea a consentire al responsabile del serviziofinanziario di effettuare i controlli di competenza, onde verificareche i giustificativi di pagamento fossero corrispondenti con gliestratti conto rilasciati periodicamente dall’istituto emittente.In capo al titolare della carta sorgono una serie di obblighi checomprendono la necessità di adottare idonee procedure disicurezza per la custodia ed il buon uso della stessa, per cui èprevisto dal medesimo regolamento regionale in esame che dallaviolazione di tali obblighi possa sorgere responsabilitàamministrativa e contabile, laddove ad esempio si verifichino casidi smarrimento o di uso non autorizzato e/o fraudolento.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -22-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Anche da qui la necessità che, in linea di principio, il titolare dellacarta sia l’unico che possa utilizzarla e che debba perciò rendereil conto della sua gestione, per lo meno quale sub-conto del contoeconomale, senza considerare i debiti informativi e documentaliche sconta l’Economo onerato del conto giudiziale, per cui devecondividersi l’assunto per cui spese quali quelle in questione nonpossono essere sic et simpliciter assunte nel conto dell’economo,in difetto della resa del conto dei soggetto sul qualel’ordinamento fa cadere la titolarità e la responsabilità nellagestione del denaro pubblico.3. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazioneda [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta depositato controricorsoadesivo alle censure della ricorrente.All’esito dell’adunanza camerale del 7 ottobre 2025, conordinanza interlocutoria n. 28960 del 2 novembre 2025, questaCorte ha ravvisato l’opportunità della trattazione del ricorso inpubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questioneoggetto dei motivi di ricorso.4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e le partihanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 178 e 610, r.d. n. 827/1924; art. 74, r.d.n. 2440/1923; art. 44, r.d. n. 1214/1934; art. 1, commi 47-53,legge n. 549/1995; art. 7, decreto Ministro del Tesoro n.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -23-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026701/1996; art. 24, legge Regione Liguria n. 5/2008; artt. 1 e ss.,regolamento regionale n. 3/2012; artt. 1 e ss., regolamentoregionale n. 7/2016 – Violazione artt. 1, 15, 17, 141-144, c.g.c..,ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., art. 362, c.p.c., art. 207,c.g.c., per avere la Corte dei Conti erroneamente ritenutosussistere la giurisdizione contabile nei confronti della ricorrentenell'ambito del giudizio per la resa di conto instaurato a suocarico, in qualità di Assessore della [OSCURATO:PERSONA] per laLiguria, in relazione all'utilizzo di una carta di credito dellaRegione: si lamenta che la Corte dei Conti ha omesso diconsiderare che nessuna norma statale e/o regionale ha attribuitoai componenti della [OSCURATO:PERSONA] – ai quali era stataconsegnata una carta di credito – la qualifica di agente contabile,che costituisce il necessario presupposto per l'attivazione a caricodi un amministratore/dipendente pubblico dell'obbligo della resadel conto giudiziale, come peraltro ribadito da un recenteprecedente della Corte dei Conti del Lazio (sentenza n.302/2024).Si specifica che la legislazione regionale ha demandato allaGiunta l’approvazione di un apposito regolamento, le cuiprevisioni confermano come l’attribuzione della qualifica diagente contabile sia stata conferita al solo Economo della GiuntaRegionale, al quale è anche intestato il conto corrente al qualesono collegate le carte di credito assegnate agli assessoriregionali. Di analogo tenore sono le previsioni succedutesi neiregolamenti n. 3/2012 e n. 7/2016, dalle quali si evince che ititolari delle carte sono tenuti a far pervenire i documentigiustificativi delle spese sostenute alla struttura regionaleRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -24-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026competente, che ne verifica la formale corrispondenza a quantostabilito nel regolamento, conservando la documentazionegiustificativa. Inoltre, anche l’istituto emittente la carta di creditoè tenuto a trasmettere alla Struttura regionale competentel’estratto conto mensile delle carte di credito consegnate agliamministratori regionali, ed è l’Economo a presentare il riepilogodelle spese effettuate con la carta di credito, in sede dipresentazione del rendiconto che deve essere presentato ognitrimestre.Inoltre, in caso di uso improprio o di spese non regolarmentegiustificate, il dirigente cui fa capo il SEP di Presidenza richiede aititolari delle carte il rimborso delle spese in forma scritta, che, senon avviene nei successivi 60 giorni, è attuato tramite rivalsa,fino all’importo dovuto, sugli emolumenti spettanti al titolaredella carta.Si assume altresì che la sentenza impugnata non avrebbe beninteso la portata della decisione delle Sezioni Riunite n. 30/2014,avendo operato una indebita distinzione tra i consiglieri regionalie gli assessori regionali, ritenendo solo i primi esoneratidall’obbligo di resa del conto, facendo leva sul carattereinsindacabile delle funzioni dei primi, ma senza avvedersi che lavera ratio fondante il precedente richiamato risiede nellatipizzazione della figura dell’agente contabile, tipizzazione allaquale ha fatto anche chiaro riferimento la sentenza della CorteCostituzionale n. 59/2024, a sua volta oggetto di una noncondivisibile lettura da parte della decisione gravata.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -25-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Altrettanto erroneo risulta, poi, il richiamo alla figura del sub-agente contabile, posto che anche tale figura necessita di unatipizzazione normativa, che nel caso di specie è carente.Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 178 e 610, r.d. n. 827/1924; art. 74, r.d. n.2440/1923; art. 44, r.d. n. 1214/1934; art. 1, commi 47-53,legge n. 549/1995; art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000; art. 7,decreto Ministro del Tesoro n. 701/1996; art. 24, legge RegioneLiguria n. 5/2008; artt. 1 e ss., regolamento regionale n. 3/2012;artt. 1 e ss., regolamento regionale n. 7/2016 – Violazione degliartt. 1, 15, 17, 141-144, c.g.c., ai sensi dell'art. 111, comma 8,Cost., art. 362, c.p.c., art. 207, c.g.c., per avere la Corte deiConti – in relazione ai profili evidenziati con il primo motivo -erroneamente ravvisato la qualifica di agente contabile di fatto incapo alla ricorrente. In particolare, la Corte dei Conti ha omessodi considerare che tale qualifica viene in rilievo esclusivamentenell'ipotesi in cui un soggetto si trovi a effettuare in concreto unagestione contabile in assenza di un formale incarico da parte dellaP.A. e in sostituzione del funzionario competente in materia,dando così luogo a una violazione dell'assetto di competenzedelineato dalla pertinente normativa.Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 3, 24, 76, 111,117 Cost. (in relazione all'art. 6 C.E.D.U. e all'art. 47 Carta deiDiritti Fondamentali dell'Unione Europea) – Illegittimitàcostituzionale degli artt. 9, 18 e 144, c.g.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] applicato norme che si pongono in contrasto con ledisposizioni costituzionali in tema di ragionevolezza, esercizio deldiritto di difesa, giusto processo (posto che tali norme del c.g.c.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -26-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026non consentono, nei giudizi per la resa di conto, l'attivazione deipoteri nomofilattici delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e laproposizione dell'appello) nonché per eccesso di delega legislativa(dette norme del c.g.c. non sono conformi ai criteri direttivienunciati dalla legge di delega n. 124/2015 ai finidell'emanazione del codice di giustizia contabile in ordine alnecessario "ossequio ai principi della nomofilachia e dellacertezza del diritto").2. Preliminarmente deve essere rilevata l’ammissibilità delricorso in relazione ai limiti che investono l’impugnabilità delledecisioni della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 111, co. 8 Cost.Infatti, sicuramente i primi due motivi di ricorso pongono indiscussione la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenzagravata per violazione del principio generale di legalità̀ per esserestato ritenuto, nella sentenza impugnata, che la ricorrenterivestisse la qualifica di agente contabile e avesse maneggio didenaro pubblico, con conseguente assoggettamento al giudizio diconto e alla giurisdizione contabile.Vero che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è, da tempo,consolidata nel senso che il sindacato della Suprema Corte sulledecisioni della Corte dei conti è circoscritto all’osservanza deilimiti esterni della giurisdizione e non si estende, neppure aseguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo di cuiall’art. 111 Cost., ad asserite violazioni di legge sostanziale oprocessuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizionespeciale.L'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione permotivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi diRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -27-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudicespeciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, alcontrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia nonpossa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) odi difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando dettogiudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione,pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria oad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneopresupposto che appartenga ad altri giudici); e poiché́ la nozionedi eccesso di potere giurisdizionale non ammette lettureestensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi,anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicaledelle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile inrelazione a denunciate violazioni di legge sostanziale oprocessuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizionespeciale.Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazionesoggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazionedelle norme sostanziali o processuali, non può̀ integrare di per sésola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che, invece,si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte delgiudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto,priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (v.,tra le altre, le ordinanze 14 settembre 2020, n. 19085, e 4giugno 2021, n. 15573). Il tutto, nel solco del tradizionale epacifico orientamento che limita il sindacato di queste SezioniUnite, nei confronti delle pronunce emesse dalla Corte dei conti,Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -28-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026ai soli casi di superamento dei limiti esterni della giurisdizionecontabile (art. 111, ottavo comma, Cost.), mentre le violazioni ole errate interpretazioni delle norme di legge rientranonell’ambito dei limiti interni della giurisdizione stessa, integrando,tutt’al più̀, errores in iudicando o errores in procedendo.Il ricorso in esame risulta però ammissibile, essendo denunciatol’eccesso di potere giurisdizionale per avere la Corte dei Contirespinto il motivo concernente il difetto di giurisdizione contabilesulla base di una erronea qualifica della ricorrente come agentecontabile per maneggio di denaro pubblico (in senso conformeCass. S.U. 20094/2024).3. Sempre in via preliminare deve reputarsi che non possanocostituire precedenti suscettibili di immediata applicazione nellafattispecie le pronunce di questa Corte che si sono occupate dellaresponsabilità amministrativa dei Presidenti e dei gruppi consiliariregionali (cfr. Cass. S.U. n. 207/2023; Cass. S.U. n.11505/2019), posto che in queste decisioni erano impugnatesentenze della Corte dei Conti concernenti l’affermazione dellaresponsabilità erariale per la cattiva gestione del denaro pubblico,nel mentre la vicenda in esame attiene ad un giudizio di conto,che presuppone a monte la possibilità di attribuire ad undeterminato soggetto la qualifica di agente contabile.Peraltro, la circostanza che detta qualifica, come puntualmenteevidenziato nella sentenza impugnata, sia stata negata per iPresidenti dei gruppi regionali sia dalle Sezioni Riunite della [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 30/2014, e poi dalla CorteCostituzionale nella pronuncia n. 107/2015, non assume efficaciapregiudiziale anche nella vicenda in esame, che invece vedeRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -29-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026coinvolta una parte che ricopriva la carica di Assessore dellaRegione, investita quindi di compiti amministrativi, e quindi conun ruolo di amministrazione attiva, per la quale non può operarel’esenzione dal giudizio di conto invece correlato dalla sentenzadella Corte Costituzionale alle attribuzioni tipiche consiliari,estrinsecazione di autonomia costituzionale di organirappresentativi.4. Passando alla disamina dei primi due motivi di ricorso, glistessi pongono la questione, estremamente dibattuta anche nellastessa giurisprudenza della Corte dei conti (che ha visto nel corsodegli ultimi anni il susseguirsi in maniera sincronica di oppostiarresti delle varie Sezioni Giurisdizionali locali), in ordine allapossibilità di assegnare la qualifica di agente contabile alcomponente della [OSCURATO:PERSONA], relativamenteall’utilizzazione delle carte di credito, della quale abbia fatto usoper sostenere spese di rappresentanza o di viaggio.Infatti, accanto a sentenze che hanno fatto propria la medesimaconclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata (Corte ContiSez. Giur. Regione Marche, sentt. nn. 88 ed 89 del 2022),sottolineando come la nozione di maneggio del denaro debbaessere letta in maniera estensiva, non limitata alla soladetenzione materiale del bene (valore) pubblico, ma estesa aduna più moderna nozione di disponibilità giuridica, coerente conle specificità del bene preso in considerazione, non mancanoarresti di segno contrario che hanno invece reputato che iltitolare della carta di credito, in questo caso, opererebbe allastregua di un ordinatore secondario di spesa ([OSCURATO:PERSONA].Giur. per il Lazio n. 302/2024), restando fedele ad unaRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -30-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026separazione, più volte tracciata, tra la gestione contabile - checostituisce il momento finale ed esecutivo della gestionefinanziaria - e attività di amministrazione. La diversità dellefunzioni troverebbe conforto anche in una diversa modalità direndicontazione, in quanto solo chi esercita la prima riveste laqualità di agente contabile e, dando concretezza al vincolo datoalle risorse pubbliche da chi esercita la funzione amministrativa, ètenuto a rendere il conto giudiziale.Per chi invece propugna la qualificazione del titolare della carta dicredito quale agente contabile, prevale, come traspare anchedalla motivazione della sentenza impugnata, l’esigenza disottoporre a controllo l’attività di chi, disponendo della carta dicredito, può disporre direttamente della provvista finanziarianecessaria per l’esecuzione della spesa, potendo in tal modoprovvedere all’immediata erogazione del denaro, analogamente aquanto avviene con la gestione diretta del denaro.La tesi restrittiva, invece, valorizza l’assimilazione del titolaredella carta di credito al funzionario delegato di cui all’art. 54, co.1, lett. b) della legge sulla contabilità di Stato del 1923,assimilando la disponibilità offerta dalla carta di creditoall’apertura di credito contemplata dalla detta norma, il cheimporrebbe solo un obbligo di rendiconto verso l’amministrazione,ai sensi dell’art. 610, co. 2 del regolamento di contabilità di Statodel 1924, con esonero dal rendimento del conto giudiziale.5. Come si ricava dalla recente pronuncia della CorteCostituzionale n. 59 del 2024, la costante giurisprudenzacostituzionale ha ribadito che l’art. 103, secondo comma, Cost.,secondo cui «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie diRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -31-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», siriferisce all’ampio ambito della «tutela del pubblico danaro»(sentenze n. 169 del 2018, n. 371 del 1998, n. 185 del 1982, n.68 del 1971). Pertanto, la Corte dei conti ha giurisdizione pienaed esclusiva nelle materie di contabilità pubblica di cui all’art.103, secondo comma, Cost. (sentenze n. 89 del 2023, n. 182 del2022, n. 18 del 2019) e tale giurisdizione comprende tanto igiudizi di responsabilità amministrativo-contabile, quanto i giudizidi conto (sentenze n. 169 del 2018, n. 378 del 1996).Infatti, è «principio generale del nostro ordinamento che ilpubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti edestinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esserassoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza dellasua gestione, garanzia che si attua con lo strumento delrendiconto giudiziale» (sentenze n. 1007 del 1988 e n. 114 del1975). Il che riafferma il principio di necessarietà del giudizio diconto, l’obbligatorietà della resa del conto giudiziale da parte dichi ha maneggio di denaro o valori pubblici, che reca comecorollario che a nessun ente gestore di mezzi di provenienzapubblica e a nessun agente contabile, che abbia comunquemaneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente, è consentitosottrarsi a questo fondamentale dovere (ancora sentenze n. 1007del 1988, n. 114 del 1975).Il principio è stato riaffermato dalla giurisprudenza di questaCorte in tema di azioni e quote societarie di società per azioni, aprevalente capitale pubblico locale, costituita per la gestione dibeni pubblici locali produttivi di entrate, essendosi precisato che«[t]ale nozione allargata di agente contabile, la qualeRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -32-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio didenaro pubblico […] è in perfetta armonia con l’art. 103 dellaCostituzione, la cui forza espansiva deve considerarsi vero eproprio principio regolatore della materia» (Cass. S.U., 9 ottobre2001, n. 12367).Viene perciò in rilievo la qualità di agente contabile, che èfondata sul presupposto essenziale che detto operatore èinvestito del maneggio di denaro (sia esso entrata di dirittopubblico o di diritto privato), così che ove vi sia tale gestione lastessa deve svolgersi «secondo uno schema procedimentale ditipo contabile», alludendo al principio della rendicontazione fraagente contabile ed ente proprietario dei beni o del danarogestito, adempimento di regola posto a chiusura dei doveri digestione; rendiconto che assume la natura di conto giudiziale(ancora Cass. S.U., n. 12367 del 2001; in senso conforme quantoalle partecipazioni sociali della Regione Calabria, incluse tra idiritti ed i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligodella resa del conto, Cass., S.U. n. 7390 del 2007).E’ stato perciò affermato che « sovrasta su tutto e ne giustifica ilmodus procedendi il concetto di una competenza generale dellaCorte dei conti in materia di contabilità pubblica, atta a garantirein forma giurisdizionale, l’interesse oggettivo alla regolarità digestioni finanziarie e patrimoniali degli enti pubblici, come questaCorte ha riconosciuto particolarmente nella già citata sentenza n.69 del 1971 e come riconosciuto anche dalla giurisprudenzaadeguatrice delle Sezioni unite della Corte di cassazione » (CorteCostituzionale n. 63/1973).Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -33-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ciò si giustifica anche nell’esigenza di sottrarre la presentazionedel conto a condizioni dipendenti in gran parte dalla volontà diorgani interni dell’ente che dovrebbe essere controllato, rendendocosì inoperante l’obbligo dell’agente contabile di presentarecomunque i conti consuntivi per il giudizio della Corte dei conti etramutando la deliberazione interna dell’ente surrettiziamente inun surrogato del giudizio della Corte dei Conti, senza che peròabbia la stessa efficacia della decisione di approvazione dellaCorte dei conti in sede di giudizio sul conto consuntivo (perconclusioni analoghe, nella giurisprudenza di questa Corte, Cass.S.U. nn. 1721 e 1722 del 1985).6. Corte Costituzionale n. 59 del 2024 ha altresì sottolineatocome “l’agente contabile ha rappresentato fin dalla nascita delloStato unitario una figura chiave nella cosiddetta gestionecontabile delle pubbliche amministrazioni e, cioè, in quella fasedella gestione operativa che segue quella amministrativa ovolitiva condotta dall’apparato dirigenziale e direttivo e che èessenziale per mettere in atto le decisioni amministrative giàprese in merito alla raccolta delle entrate, al pagamento dellespese e alla custodia dei beni precedentemente acquisitidall’ente.La descrizione dei soggetti incaricati della riscossione delleentrate e dell’esecuzione dei pagamenti o di quelli che ricevonosomme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato stesso nediventa debitore, unitamente a quei soggetti che maneggianodenaro pubblico o che si ingeriscono negli incarichi attribuiti aidetti agenti, è fornita dall’art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, dicontabilità generale dello Stato.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -34-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Più precisamente, sono qualificati agenti contabili: gli agenti dellariscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello diriscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare; gliagenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro edell’esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, addettialla conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza dellapubblica amministrazione; nonché tutti coloro che, senza legaleautorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agentianzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato, ex art.178 del regolamento di contabilità (r.d. n. 827 del 1924).Ancorché oggi l’art. 138 del codice della giustizia contabilepreveda un’anagrafe degli agenti contabili, destinata ad esserealimentata dalle stesse amministrazioni pubbliche, la norma nonesaurisce affatto le questioni interpretative ed applicative, inquanto, volta che sia stata individuata un’amministrazione tenutaa comunicare i nominativi, resta però il potenziale dubbio dellacorretta individuazione dell’agente contabile, che non puòprescindere dalla definizione generale fornita dall’articolo 178 delregolamento di contabilità generale dello Stato di cui al R.d. 23maggio 1924, n. 827, da leggere necessariamente alla lucedell’art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato (di cui alregio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come innovato dopo ild.P.R. 30 giugno 1972, n. 727).In particolare, sotto la denominazione di agenti contabilidell’Amministrazione sono ricompresi:a) gli agenti che, con qualsiasi titolo, sono incaricati, a normadelle disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, diRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -35-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle cassedell’Amministrazione stessa;b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovuteall’Amministrazione o le altre delle quali questa diventa debitrice,eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’Amministrazionee disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali loro affidati;c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hannomaneggio qualsiasi di pubblico danaro oppure sono consegnataridi generi, oggetti e materie appartenenti all’Amministrazione;d) gli impiegati dell’Amministrazione o anche terzi cui sia datospeciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura eprovenienza;e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione (c.d.“agenti contabili di fatto”), prendono ingerenza negli incarichidell’Amministrazione.Per quanto concerne in particolare gli enti locali, centrale è lafigura dell’Economo, in quanto all’art. 153, comma 7, del testounico n. 267/2000, si prevede l’istituzione, con regolamentodell’ente, di un servizio di economato, cui viene preposto unresponsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di nonrilevante ammontare, con la individuazione di un funzionario odell’ufficio preposto al pagamento di tutte quelle spese che, inragione di varie caratteristiche, definite dai rispettivi regolamenti,non è opportuno effettuare mediante tesoriere (importo modesto,caratteristiche del bene o servizio acquistato, urgenza equant’altro: si pensi ad esempio alle spese di trasferta oRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -36-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026rappresentanza; all’acquisto di giornali, di minuteria; alpagamento di pedaggi; ecc.).Viceversa per le amministrazioni statali, la figura dell’economo,nella prassi, è praticamente assorbita da quella del funzionariodelegato, che assume la denominazione di “cassiere”, nei cuicompiti rientra per l’appunto quello di provvedere « a pagare, surichiesta del consegnatario, le minute spese di ufficio nei limitidelle risorse finanziarie assegnate dal titolare del centro diresponsabilità avvalendosi delle aperture di credito disposte a suofavore » (cfr. artt. 33 e 37 del d.P.R. n. 254/2002).7. Con specifico riferimento all’utilizzo della carte di credito,quanto meno per le amministrazioni statali, l’opinione prevalentein dottrina è nel senso che, avuto riguardo ai criteri di cui al d.m.9 dicembre 1996, n. 701, pur essendo assimilabile in concreto almaneggio di denaro, non appare però configurabile l’obbligo diresa del conto giudiziale, in quanto la relativa responsabilità ècomma 3 del citato decreto ministeriale (i titolari delle contabilitàspeciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulleaperture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche edintegrazioni, nonché dell'articolo 9, commi 5 e 8, del decreto delPresidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367), il possessoredella carta opera secondo le modalità proprie del funzionariodelegato e, come tale, è tenuto a presentare un rendicontoamministrativo con esonero dalla presentazione del contogiudiziale (ex art. 60 del reg. cont. gen. St.).Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -37-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Le amministrazioni diverse da quelle statali non hanno, invece,funzionari delegati, così che l’opinione della dottrina è nel sensoche i responsabili delle contabilità relative alle carte di credito o aipagamenti dei pedaggi, se operanti presso amministrazioni nonstatali, non possono rientrare nell’esonero dalla presentazione delconto previsto per i soli funzionari delegati.Tuttavia al fine di riscontrare se vi sia effettivamente unagestione assimilabile al “maneggio” di denaro dell’ente, e in casoaffermativo per stabilire chi sia il soggetto che assuma la veste diagente contabile per la gestione in parola, è stato prudentementesuggerito di attenersi all’analisi della concreta fattispecie, sia inpunto di diritto (e, in particolare, mediante esame dellaconvenzione tra l’amministrazione, l’esercente la carta di creditoe il soggetto “titolare” o “utilizzatore” della stessa), sia in puntodi fatto, cioè di organizzazione dell’ente, verificando quali flussisegua la procedura di pagamento e di spesa mediante la carta.Ciò implica che non è dato stabilire a priori se il titolare dellacarta di credito sia sempre agente contabile, e soprattutto che èlegittima, ove all’esito delle verifiche sopra indicate, emerganoelementi tali da differenziare la situazione di Regione in Regione,anche l’adozione di soluzioni diversificate, ma senza che ciòdenoti un’aporia insanabile, laddove siano comuni le premesse indiritto dalle quali le varie decisioni prendono le mosse.Parte della dottrina ritiene di dover distinguere a seconda dellamessa a disposizione di una carta di debito (che comportal’addebito del corrispettivo della spesa effettuata direttamente sulconto corrente del titolare della carta) ovvero di una carta dicredito (nella quale vi è un differimento nel pagamento delRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -38-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026prezzo), per concludere nel senso che solo nella prima ipotesi ildetentore della carta avrebbe la qualità di agente contabile.Secondo altra opinione sarebbe configurabile un “maneggio” didenaro, in senso sostanziale, qualora consti che l’utilizzo dellacarta comporti l’addebito diretto su un conto correntedell’amministrazione, ovvero comporti la spendita di unaprovvista di liquidità precostituita a carico dell’amministrazione,oppure l’amministrazione sia comunque obbligata ad onorare ilpagamento delle operazioni effettuate con la carta. Ma è statoobiettato che nel caso in cui, come rilevato nella prassi di alcunienti, la carta di credito comporti l’addebito sul conto correntedell’economato, sicché l’economo è tenuto a verificare igiustificativi delle spese effettuate e ne risponde puntualmentenel proprio conto giudiziale, non avrebbe senso pretendere ilconto tanto dall’economo quanto dal titolare della carta, essendosufficiente quello presentato dal primo.Altri ancora evidenziano che, laddove in base all’organizzazionedell’ente, le spese effettuate con carta di credito sianopreventivamente vagliate dall’amministrazione e, solo oveammesse a pagamento, comportino l’addebito in capoall’amministrazione stessa (restando invece, in caso di diniego diapprovazione, a carico del titolare della carta, tramite ad esempiola possibilità di richiederne il rimborso), allora la qualificazionecome agente contabile dell’utilizzatore della carta o delfunzionario responsabile dell’approvazione della spesa appare didifficile configurazione, trattandosi, al più, di una gestioneamministrativa.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -39-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/20268. Una volta richiamate le opinioni affacciatesi in dottrina, deveperaltro osservarsi che appare del tutto pacifica la ricognizionedelle fonti normative suscettibili di trovare applicazione nellafattispecie, e della quale – con l’evocazione della sentenzaimpugnata, che vi ha provveduto esaurientemente - si è datopuntale riepilogo nella parte in fatto del presente provvedimento,essendo piuttosto evidente come della medesima ne offrano unalettura antitetica, da un lato, la ricorrente e la Regione, edall’altro, la Procura Generale presso la Corte dei Conti.Ritiene il Collegio che debba esser condiviso l’approccio suggeritodalla dottrina, e volto ad offrire una risposta che rifugga da unasoluzione aprioristica, essendo invece necessario che la stessa sifondi su di una puntuale disamina della normativa di riferimento,soprattutto se di fonte regionale (in ragione del rispettodell’autonomia organizzativa riconosciuta dalla Costituzione a talienti e, naturalmente, con il controllo nelle forme possibili del setale autonomia sia stata esercitata correttamente).Tuttavia, in vista dell’assolvimento di tale compito, devono esseredettate alcune coordinate interpretative, destinate ad operaresoprattutto nel caso in cui le fonti di diritto positivo non si rivelinounivoche.8.1 Indubbiamente la previsione di un’anagrafe degli agenticontabili di cui all’art. 138 del c.g.c., sebbene avente caratterericognitivo, induce a ritenere che debba rinvenirsi un precisofondamento, di diritto positivo, o per previsione espressa o anchein via interpretativa, per consentire l’attribuzione della dettaqualità ad un soggetto che non risulti a tal fine segnalatodall’ente di appartenenza.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -40-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ulteriori spunti di riflessione si rinvengono nella sentenza delleSezioni riunite della Corte dei conti n. 30/2014, già citata, che,nel pronunciarsi negativamente sulla qualificazione come agenticontabili tenuti alla presentazione del conto per i presidenti deigruppi consiliari regionali, in motivazione, ha osservato chenell’ambito degli enti pubblici, e, in particolare, nell’ambito delleautonomie locali, gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate,che devono essere formalmente e direttamente investite dellarelativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni regolamentariinterne di ciascuna amministrazione.[OSCURATO:PERSONA]. S.U. n. 7390 del 27 marzo 2007, che, come visto,ha riaffermato il carattere necessario e inderogabile del giudiziodi conto, nella motivazione ha a sua volta rilevato che il giudiziodi conto non può costituire « una sorta di strumento istruttoriodiretto a individuare i soggetti istituzionalmente preposti almaneggio dei beni in contestazione o che, comunque, si siano difatto inseriti in tale maneggio». Questa Corte ha osservato che,pur potendo la responsabilità contabile in senso stretto esseresistema distingue nettamente i soggetti titolari degli organi aventiil potere di spesa o, più in generale, titolari dei diritti e potericonnessi all’uso dei beni o dispositivi in relazione ad esso, dacoloro cui è affidato il maneggio o la custodia dei beni, distinzioneenunciata nettamente dalla legge sulla contabilità dello Stato. E’stata perciò ribadita la separazione tra la gestione del contabile,che costituisce il momento finale o esecutivo della gestionefinanziaria, e l’attività di amministrazione, separazione checostituisce un fondamentale principio regolatore del sistema dellaRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -41-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026contabilità pubblica. A fronte della preoccupazione, che parimentitraspare dalla lettura della sentenza in questa sede impugnata, diavere delle aree di immunità dal controllo del giudice contabile, èstato rimarcato che, in applicazione della netta distinzione traamministrazione/potere di spesa e maneggio/custodia, l’eserciziodi tali ultime funzioni non può, in alcun modo, dar luogo ad unsindacato sull’esercizio dei diritti spettanti al titolare del potere diamministrazione, e ciò in quanto «una dilatazione dellagiurisdizione di conto, oltre a trovare limiti invalicabili nel sistemae nella sua intrinseca struttura, non avrebbe neppure unagiustificazione metagiuridica » (...) e cioè di contrastare laformazione di vaste aree di irresponsabilità, in quanto talepericolo ben può essere scongiurato mediante un puntualeesercizio della giurisdizione in materia di responsabilità erariale.Del pari appaiono rilevanti alcune affermazioni contenute nellaparte finale della sentenza n. 59 del 2024 della CorteCostituzionale che, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 8 dellalegge regionale della Calabria n. 22/2007, nella parte in cuicomponenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacalidelle società a partecipazione regionale la qualità di agenticontabili, con tutte le conseguenze anche in punto di resa delconto giudiziale e di assoggettamento alla giurisdizione contabile,ha rimarcato che il legislatore regionale può unicamentedisciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione edeventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire laqualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativaesclusiva statale nella materia «giurisdizione e normeRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -42-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026processuali» (conf. Corte Cost. sentenze n. 160 del 2022, n. 285del 2019, n. 8 del 2017, n. 19 del 2014).9. Nella verifica del quadro normativo suscettibile di influire sullasoluzione della questione che il ricorso pone, le premesseargomentative sopra richiamate inducono quindi a dover ricercareuna precisa indicazione in ordine alla assegnazione all’utilizzatoredella carta di credito della qualità di agente contabile, indicazioneche ad avviso della Corte nella specie non è dato rinvenire.Se l’art. 7 del citato DM n. 701 del 1996 milita nel senso che laqualità di agente contabile non sia attribuibile al soggetto cui siastata assegnata la carta di credito, anche le norme regolamentaridella Regione succedutesi nel tempo (reg. n. 3/2012 e reg. n.7/2016) non permettono di individuare una specifica volontà diassegnare la detta qualità, risultando anzi espressamentecontabile (e quindi di soggetto tento alla rendita giudiziale delconto). Inoltre, appare quanto meno frutto di una forzaturainterpretativa trarre da norme regolamentari - come l’art. 25 delregolamento n. 7/2016, in tema di obblighi di rendicontazionemensile delle carte di credito - argomenti a favore dellaqualificazione della ricorrente quale agente contabile, trattandosidi un testo normativo che ha invece operato al suo interno unascelta espressa, individuando in maniera esplicita il soggetto cheriveste la detta qualifica.L’assegnazione del ruolo di agenti contabili ai titolari delle cartedi credito svaluta la netta scelta che le norme in esame compionoa favore dell’attribuzione di tale qualifica all’economo; inoltresostenere che i titolari delle carte hanno il maneggio o laRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -43-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026disponibilità materiale del denaro oblitera sia il fatto che le stessespese rientrano nel conto giudiziale che l’economo è tenuto apresentare, sia il fatto che la normativa regionale preserva lapossibilità da parte dell’amministrazione di rivalersi per ladifferenza sul titolare (art. 25, co. 4, del reg. n. 7/2016).Non va dimenticato, a conferma della sostanziale attribuzione dellaqualifica di agente contabile, che sulla scorta dele previsioni delcitato regolamento n. 7 del 2016, è previsto che l’economo è tenutoalla presentazione trimestralmente del rendiconto delle spesesostenute (art. 13, co. 1), sottoposto ai controlli delle competentistrutture regionali (ragioneria e Direttore generale cui fa capo ilservizio economato, art. 13, commi 2 ss.), nonché al rendicontoannuale in sede di resa del conto giudiziale dell’Economo SEC,approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Corte dei Conti(17, commi 1 ss.).Inoltre sempre il regolamento regionale disciplina la procedura direndicontazione amministrativa cui sono soggetti i titolari delle cartedi redito regionali, con la possibilità per il dirigente cui fa capo il SEPdi Presidenza di richiedere il rimborso delle spese prive digiustificazione, con l’ulteriore possibilità, se detto rimborso nonavviene entro 60 giorni, di procedere alla rivalsa, fino allaconcorrenza della somma spesa, sugli emolumenti spettanti altitolare della carta di credito (art. 22). Ancora, all’art. 25 èspecificato che la documentazione giustificativa prescritta a discaricodelle spese si differenzia a seconda della causale legittimante, inparticolare distinguendo tra le varie tipologie di spesa, e riservandoall’economo un controllo sulla loro regolarità, a confermadell’attribuzione di un effettivo potere di verifica, che non permetteRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -44-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/2026di sostenere che la qualifica formale sia del tutto sganciata daLa formale assegnazione della carta di credito all’amministratoreregionale rende, poi, difficile il ricorso alla figura dell’agentecontabile di fatto, non potendosi reputare che la gestione dellacarta sia frutto di una mera ingerenza in via di fatto. Come pure ilricorso alla figura del sub - agente contabile compiuto dallasentenza gravata contravviene all’esigenza di tipizzazione dellafigura del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale che,soprattutto per le amministrazioni regionali, risulta da ultimoribadita dal giudice delle leggi.Come detto, traspare con evidenza nella decisione impugnata lapreoccupazione che, anche per effetto della frammentazione deisoggetti che all’interno della macchina amministrativa regionalericevono la documentazione necessaria per la verifica dellacorrettezza delle spese disposte tramite l’utilizzo della carta dicredito, vi sia un essenziale depauperamento del potere diverifica dei flussi di spesa, suscettibile di essere esercitatodall’Economo, onerato della resa del conto giudiziale, ma trattasidi preoccupazione che, come segnalato da Cass. S.U. n.7390/2007, può trovare un correttivo tramite una efficiente10. In definitiva deve negarsi che la ricorrente rivesta la qualitàdi agente contabile, ed i primi due motivi devono essere accolti,con assorbimento del terzo motivo di ricorso.Poiché il giudizio di conto non poteva essere azionato, vadichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e siimpone la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -45-Numero registro generale 21219/2024Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 20711/2026Data pubblicazione 18/06/202611. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi delProcuratore generale della Corte dei conti, stante la posizione diparte solo in senso formale. Inoltre, l’adesione della RegioneLiguria alle ragioni della ricorrente rende evidente come non siaravvisabile in capo alla prima la qualità di soccombente, il cherileva anche in ordine all’impossibilità di addivenire ad unacondanna alle spese. P.Q.MAccoglie i primi due motivi di ricorso e, assorbito il terzo, dichiarail difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e cassa senza rinviola sentenza impugnata.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio2026.L’Estensore Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA] FrascaRic. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -46-