CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 19325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8346/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Foggia, alla Viale G. [OSCURATO:PERSONA] n. 115. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3674/2021, depositata in data 12.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8346/2021 Numero sezionale 5724/2022 Numero di raccolta generale 19325/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con atto di citazione notificato il 17.7.1989, Adriano e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il fratello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sia paterna che materna. Con sentenza non definitiva N. 848/2005, passata in giudicato, il Tribunale di Foggia ammise l'intervento della [OSCURATO:PERSONA], creditrice degli attori, e dichiarò aperta la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA] e quella testamentaria di [OSCURATO:PERSONA]. Con successiva sentenza non definitiva N.951/2008, accertò la non comoda divisibilità degli immobili compresi nell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], disponendo lo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto. La Corte d'Appello, con sentenza N.1155/2011, confermò la pronuncia relativamente allo scioglimento della comunione, ma rimise la causa al Tribunale a seguito della richiesta di attribuzione di un immobile in [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuto quale successore di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il Tribunale di Foggia, con sentenza definitiva N.72/2012, assegnò detto immobile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], determinando un conguaglio in favore di [OSCURATO:PERSONA] pari ad € 270.000,00. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], resistito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia dell'[OSCURATO:SOCIETA], la Corte di Bari, con sentenza del 18.1.2016, rigettò l'impugnazione e regolò le spese di lite. La sentenza fu impugnata in cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a nove motivi; resistettero con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:SOCIETA] non svolsero attività difensiva. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8346/2021 Numero sezionale 5724/2022 Numero di raccolta generale 19325/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 All’esito questa Corte, con sentenza n. 3674/2021, dichiarò improcedibile il ricorso per mancanza dell’attestazione di conformità della notifica a mezzo Pec dell’impugnazione indirizzata all’[OSCURATO:SOCIETA]. Per la revocazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva. 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., deducendo che, per mero errore di fatto, il Collegio giudicante, nel dichiarare improcedibile il ricorso in cassazione per mancanza dell’attestazione ex art, 9 L. 53/1994, non si sarebbe avveduto che l’atto era stato notificato, nel termine concesso nell’ordinanza interlocutoria, all’[OSCURATO:SOCIETA] e a [OSCURATO:PERSONA] sia tramite pec, che in originale cartaceo a mezzo posta e che, anche nella relata di notifica tramite pec, era presente la firma analogica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non è inammissibile. Con la sentenza impugnata il Collegio di legittimità ha posto in evidenza come il ricorso per cassazione e la procura fossero stati notificati a [OSCURATO:PERSONA], contumace nel giudizio d'appello, a mezzo posta, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria del 18.11.2019. La pronuncia ha poi precisato che “il ricorrente aveva notificato via PEC " copia conforme dell'antescritto ricorso in cassazione ...., copia conforme della relativa procura alle liti del 26.2.2016 e della relata di notifica a [OSCURATO:PERSONA], presso i procuratori costituiti Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8346/2021 Numero sezionale 5724/2022 Numero di raccolta generale 19325/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], presso il procuratore costituito [OSCURATO:PERSONA], e all'[OSCURATO:SOCIETA].”. L’atto notificato all’istituto di credito – secondo il Collegio di legittimità - non era l’originale, ma una copia su supporto cartaceo successivamente trasformata in copia digitale e notificata tramite PEC ai sensi della L. 53/94”. La declaratoria di improcedibilità è stata conseguenza della mancanza dell’attestazione di conformità all’originale del ricorso notificato via PEC all’[OSCURATO:SOCIETA], che è rimasta intimata, senza però rilevare che, come emerge dagli atti processuali, i ricorrenti avevano proceduto ad una doppia notifica nei confronti della banca, l’una a mezzo pec, priva di attestazione, e l’altra in originale cartaceo notificato a mezzo posta, con deposito delle notifiche in cancelleria. Rispetto a quest’ultima notifica, idonea a costituire validamente il rapporto processuale (ed effettuata in data 26.11.2019, nel termine fissato dall’ordinanza interlocutoria del 18.11.2019), non occorreva alcuna attestazione di conformità, trattandosi, come detto, di notifica a mezzo posta dell’originale cartaceo del ricorso in cassazione. Sussiste l’errore di percezione ex art. 395, n. 4 c.p.c., consistente nell’aver affermato che era in atti un’unica notifica del ricorso effettuata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo pec, senza considerare il deposito di una seconda notifica, per la quale non era necessaria l’attestazione di conformità ex art. 9, commi 1-bis e 1- ter, L. n. 53 del 1994. L’unico motivo di ricorso non appare, quindi, inammissibile e la causa va rimessa alla pubblica udienza per l’ulteriore corso. P.Q.M. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 8346/2021 Numero sezionale 5724/2022 Numero di raccolta generale 19325/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 dichiara non inammissibile il ricorso per revocazione e rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a