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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35284/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 497-bis co. 2 e 648 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ed è altresì generico per mancanza di specificità, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste alla base delle proprie conclusioni in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove vengono illustrate le ragioni poste a fondamento della sussistenza dei delitti ascritti al ricorrente, nonché del diniego di una riduzione della pena base ai minimi edittali, in ragione della congruità e della proporzionalità di quella già calcolata dal giudice di prime cure tenuto conto del fatto commesso e dei criteri ex art. 133 cod. pen.); ritenuto che lo stesso motivo di ricorso, nel denunciare il mancato riconoscimento della prescrizione dei reati innanzi richiamati, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), circostanza pacifica tenuto conto della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il giorno 23 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo dì ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 497-bis co. 2 e 648 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ed è altresì generico per mancanza di specificità, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste alla base delle proprie conclusioni in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove vengono illustrate le ragioni poste a fondamento della sussistenza dei delitti ascritti al ricorrente, nonché del diniego di una riduzione della pena base ai minimi edittali, in ragione della congruità e della proporzionalità di quella già calcolata dal giudice di prime cure tenuto conto del fatto commesso e dei criteri ex art. 133 cod. pen.); ritenuto che lo stesso motivo di ricorso, nel denunciare il mancato riconoscimento della prescrizione dei reati innanzi richiamati, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), circostanza pacifica tenuto conto della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il giorno 23 settemb
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