CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 1985
Cassazione n. 20540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva e il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità in quanto, la prima censura è meramente reiterativa del parallelo motivo d'appello e, comunque, manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale valutato (con ampia motivazione con la quale la difesa non si confronta: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) il rapporto esistente tra i plurimi precedenti rilevati e il reato sub iudice (ritenendo quest'ultimo espressione di una maggiore capacità e di una più intensa pericolosità del ricorrente acquisita proprio attraverso il percorso criminale compiuto); la seconda censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (ma semplicemente evocata quale conseguenza dell'esclusione della recidiva) secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.MtI Furizic,nt ktuizi