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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44022/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 2/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla disparità di trattamento che vi sarebbe stata rispetto al coimputato quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti, per il coimputato erroneamente riconosciute di fatto come prevalenti.

La doglianza è manifestamente infondata.

In ordine alla recidiva, infatti, la Corte territoriale, ha fornito corretta e adeguata risposta alla medesima censura proposta con l'atto di appello evidenziando come le modalità della condotta posta in essere e lo stato di soggetto dedito al consumo di sostanze stupefacenti, fossero, unitamente alla presenza di precedenti specifici, benché risalenti nel tempo, sintomatici della capacità a delinquere e della pericolosità sociale.

A fronte di tali argomenti la conclusione del giudice d'appello in ordine alla personalità dell'imputato, pure con riferimento alla giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente (Sez.

U. n. 35738 del 27/5/2010, Calibé), appare priva di vizi logici e giuridici e non è pertanto sindacabile in questa sede.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quanto alla rilevata disparità di trattamento che si sarebbe verificata con il coimputato.

Con riferimento alla posizione del Boiardo, infatti, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che lo stesso aveva risarcito il danno e gli ha pertanto riconosciuto l'ulteriore circostanza attenuante a fronte della quale ha evidentemente, se pure implicitamente, proceduto a un diverso giudizio di bilanciamento che comunque non è estensibili, anche per quanto espressamente indicato in motivazione, all'attuale ricorrente.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglio estens9re Il Presidente \ DEPOSI -r pk-r Marco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 2/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla disparità di trattamento che vi sarebbe stata rispetto al coimputato quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti, per il coimputato erroneamente riconosciute di fatto come prevalenti. La doglianza è manifestamente infondata. In ordine alla recidiva, infatti, la Corte territoriale, ha fornito corretta e adeguata risposta alla medesima censura proposta con l'atto di appello evidenziando come le modalità della condotta posta in essere e lo stato di soggetto dedito al consumo di sostanze stupefacenti, fossero, unitamente alla presenza di precedenti specifici, benché risalenti nel tempo, sintomatici della capacità a delinquere e della pericolosità sociale. A fronte di tali argomenti la conclusione del giudice d'appello in ordine alla personalità dell'imputato, pure con riferimento alla giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente (Sez. U. n. 35738 del 27/5/2010, Calibé), appare priva di vizi logici e giuridici e non è pertanto sindacabile in questa sede. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quanto alla rilevata disparità di trattamento che si sarebbe verificata con il coimputato. Con riferimento alla posizione del Boiardo, infatti, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che lo stesso aveva risarcito il danno e gli ha pertanto riconosciuto l'ulteriore circostanza attenuante a fronte della quale ha evidentemente, se pure implicitamente, proceduto a un diverso giudizio di bilanciamento che comunque non è estensibili, anche per quanto espressamente indicato in motivazione, all'attuale ricorrente. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Consiglio estens9re Il Presidente \ DEPOSI -r pk-r Marco
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