CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in epigrafe, D'[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 25/11/2025, che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 16/10/2025, con cui era stata respinta l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis comma 1 c.p2con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi con l'ausilio di strumenti di controllo elettronico. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con cui deduce la violazione degli artt. 274e 275 c.p.p. e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d e) c.p.p. 1In sintesi, la difesa lamenta che il Tribunale del Riesame abbia confermato il provvedimento del G.I.P. con una motivazione carente e viziata, limitandosi a riportarell capo di imputazione e a rappresentare in modo assertivo la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, senza un valido percorso argomentativo. Nello specifico, si assume che l'ordinanza impugnata non chiarisce come l'imputato, qualora posto agli arresti domiciliari in un comune ubicato nel territorio della Provincia di Perugia, lontano dal contesto territoriale dei fatti (Caivano), potrebbe concretamente ricreare un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, tenuto conto che i suoi presunti sodali sono detenuti. Si sottolinea la natura strettamente territoriale di tale tipologia di reati, che richiede la disponibilità di persone e risorse in loco. La difesa sostiene che il Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente una serie di elementi di novità e circostanze favorevoli, quali: il notevole lasso di tempo trascorso, sia dalla commissione dei fatti (risalenti agli anni 2019-2020) sia dall'applicazione della misura cautelare (oltre un anno); la scelta del rito abbreviato, che denota l'assenza di strategie dilatorie e ha cristallizzato il compendio probatorio, da cui è scaturita una sentenza di condanna; lo stato di incensuratezza dell'imputato e l'assenza di precedenti per evasione; la disponibilità di un domicilio idoneo, distante dal luogo di commissione dei reati, e la possibilità di applicare il braccialetto elettronico per mitigare il pericolo di fuga. Il ricorso richiama il principio di proporzionalità di cui all'art. 275, comma 2, c.p.p., che impone una costante verifica della perdurante idoneità della misura, e la giurisprudenza di legittimità che richiede l'indicazione di elementi obiettivi per desumere l'alta probabilità di reiterazione, distinguendo tra concretezza e attualità del pericolo. Viene altresì citata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 può essere superata in presenza di specifici elementi che dimostrino la sufficienza di misure meno afflittive. In conclusione, si afferma che il Tribunale ha fatto malgoverno delle norme sulla scelta delle misure cautelari, omettendo di motivare in ordine alle censure difensive e ritenendo, a torto, non attenuate le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato risolvendosi nella richiesta di un differente apprezzamento di circostanze di fatto, già adeguatamente valutate dai giudici di merito, precluso in sede di legittimità, senza neppure un confronto effettivo con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata. ote- 22. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione del giudice dell'appello cautelare avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione di una misura con altra meno afflittiva ovvero di revoca della misura è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice della cautela, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sulle esigenze cautelari, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l'adozione della misura in contestazione (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 1, n. 82 del, 10/11/2015 (dep. 2016), Sorgenti, Rv. 265383). Applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle impugnazioni avverso l'ordinanza genetica, come avvenuto nel caso di specie, non risultando essere stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 23/10/2024, la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, anche in punto adeguatezza) si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, "rebus sic stantibus", la misura imposta non è soggetta a revoca o sostituzione, se non si prospettino fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non abbiano formato oggetto di esame e di valutazione da parte del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare ( Sez. U n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806; Sez. 1 n.5462 del 14/12/1993, Cugliari, Rv.196114; Sez. 5, n. 31768 del 5/9/2025, Tavella). 2. Ciò posto, il motivo di ricorso si esaurisce, nella sua essenza, in una richiesta di rivisitazione del merito della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, preclusa in questa sede. Il Tribunale del riesame ha esaminato gli elementi offerti dalla difesa, rappresentati dalla condanna intervenuta a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, dalla disponibilità di un domicilio nella città di Perugia e dal tempo trascorso dai fatti e dall'applicazione della misura ritenendoli o privi del requisito della novità o irrilevanti. Dopo aver valorizzato la "comprovata gestione di una 'piazza di spaccio esistente in Caivano da tanti anni, stabilmente collocata nel locale contesto camorristico" e i "cospicui soldi investiti", quali "circostanze emblematiche di professionalità e allarmante personalità criminale", il Tribunale ha rilevato che: l'imputato poteva replicare le condotte delittuose anche in un comune distante, vanificando l'efficacia del monitoraggio elettronico; la disponibilità di un alloggio in una regione diversa dalla Campania era stata già valutata e 3ritenuta inidonea a superare la prognosi di inidoneità di misure diverse dal carcere; "l'ulteriore breve lasso di tempo decorso o la scelta del rito abbreviato" non erano "sintomatici di attenuazione del pericolo di recidiva". 2.1 Con tali argomenti, precisi e puntuali, avrebbe dovuto confrontarsi il ricorso che invece indugia nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti, senza spiegare perché l'individuazione del domicilio di Perugia rispetto a quello di Formia, in precedenza proposto, costituiva un elemento di novità decisivo o gli elementi che conferivano al tempo di permanenza in carcere la capacità di incidere sulla doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. che, giova ricordarlo, trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 - 01, in motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo). 2.2 Gli argomenti difensivi, quindi, non individuano una manifesta illogicità o una contraddittorietà intrinseca nel ragionamento del Tribunale del Riesame, ma contrappongono alla valutazione di quest'ultimo la propria, sollecitando un nuovo e diverso apprezzamento degli stessi elementi fattuali (il decorso del tempo, la distanza del domicilio, la personalità dell'indagato) già esaminati dai giudici della cautela. Tali censure, come già osservato, esulano dal perimetro del sindacato di legittimità condannando il ricorso all'inammissibilità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MCosì deciso il 18/3/2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depo2 i .k,.zz--í 29 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] liArrabito