CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
accolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/2026ControORLANDINA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e con lui elettivamente domiciliato inRoma, al civico 26 della via [OSCURATO:PERSONA] presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Messina, n. 780/10/2019 depositata in data 12 febbraio2019 e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Messina, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agen-zia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria pro-vinciale di Messina n. 503/12/2009 che aveva parzialmente accolto ilricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avviso di accer-tamento per II.DD. e IVA relative al periodo di imposta 2003.2. L’avviso si basava sulle risultanze del p.v.c. redatto in data27.6.2006 all’esito di verifica fiscale, in cui veniva accertata nei con-fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l’omessa contabilizzazione di seinote di credito emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e di ricavi derivantidal recupero a tassazione di rimanenze finali; venivano inoltre disco-nosciuti costi per affitti e locazioni con la conseguente rideterminazionedi maggiori imposte IRPEG, IRAP, IVA e irrogazione delle relative san-zioni.Numero registro generale 10781/2020Numero sezionale 4162/2026Numero di raccolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/20263. Il giudice di prime cure istruiva la causa con CTU e, all’esito, acco-glieva quasi totalmente il ricorso, annullando l’intero avviso ad ecce-zione del recupero del costo di euro 8.105 “locazione 2003 [OSCURATO:PERSONA]”.Il giudice d’appello confermava la decisione, per le seguenti ragioni:«L’Agenzia delle Entrate censura quanto statuito dai primi giudici inrelazione al primo recupero fiscale afferente l’omessa contabilizzazioneai fini IVA di n. 6 note di credito perché, a prescindere da quanto ri-scontrato dal consulente tecnico in ordine alla loro regolare registra-zione in contabilità, non ritiene credibile che, pur essendo state emessesin dall'agosto del 2003, sono state trasmesse con notevole ritardotanto da poterle registrare nel corso dell’anno 2004. Tale motivo, se-condo questo giudicante non offre alcuno spunto di natura giuridicaquando afferma che la società non ha fornito alcuna spiegazione oprova a sostegno di tale ritardo ricadendo, invero, l’obbligo di taleprova della ricezione in capo all’ufficio a fronte di registrazione effet-tuata, a seguito di riscontro contabile, nei termini di legge. Quanto allaseconda ripresa fiscale, inerente l’omessa contabilizzazione di ricaviderivanti dal recupero a tassazione delle rimanenze finali perché l'in-ventano mancava dei criteri adottati per la valutazione delle rima-nenze, anch'essa non può, così come per i primi giudici, essere condi-visa atteso che la relazione del consulente tecnico evidenzia che nellanota integrativa al bilancio al 31.12.2003 viene descritto che “le mate-rie prime, appello inerente il mancato riconoscimento di costi ritenutinon inerenti, escludendo il recupero del costo di euro 8.105,00 relativoalla “locazione 2003” perché non documentato, in quanto, pur affer-mando l’ufficio di avere accertato che nei rapporti locativi il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di privato, non risulta essere in possesso della qualificanecessaria alla fatturazione in regime di IVA, diversamente la consu-lenza tecnica evidenzia che nel contratto di locazione commerciale èNumero registro generale 10781/2020Numero sezionale 4162/2026Numero di raccolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/2026stata riportata la propria partita IVA abilitando, con ciò, l’emissione diregolare fattura. Da ultimo, la contestazione della sentenza nella parterelativa all'infondatezza del recupero per mancata contabilizzazione diricavi per violazione dell'art. 1, 2 comma del d.lgs. n.47l/97 non puòessere condivisa atteso che risulta dagli atti di causa che tale recuperoè già stato contabilizzato in bilancio alla voce “compenso per consegnec/Sibeg” per cui se venisse avallato tale recupero vi sarebbe una evi-dente doppia imposizione». Pertanto, il giudice rigettava l’appello ecompensava le spese.4. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso perCassazione, affidato a cinque motivi, cui replica la società con contro-ricorso e ricorso incidentale per un motivo, che illustra con memoria exart.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente principale deduce, in rela-zione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 23, 24 e 26 d.P.R. 633/1972 e 2727, 2729 e2697 cod. civ., con riferimento al capo della sentenza che confermal’annullamento del primo recupero afferente all’omessa contabilizza-zione nell’anno di imposta 2003 ai fini IVA di n. 6 note di credito emessedalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2003, ma registrate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.soltanto nel 2004. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l’oneredi provare la data di ricezione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,delle note di credito in questione ricadesse sull’Ufficio e non sulla con-tribuente.Numero registro generale 10781/2020Numero sezionale 4162/2026Numero di raccolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/20262. Il motivo non è inammissibile, in quanto non è diretto ad ottenereun nuovo apprezzamento del merito, come eccepito a pag.23 del con-troricorso, bensì a censurare l’erronea applicazione del riparto dellaprova, ed è fondato.2.1. Premesso che nel caso in esame non risulta che le note di credito,ossia documenti di variazione, siano state emesse telematicamente e,perciò, è escluso che l’Amministrazione finanziaria ne abbia avuto unaconoscenza immediata appena inserite a sistema, va rammentato (cfr.Cass. n.26894 del 2019) che, in tema di IVA, allorquando l'operazioneper la quale sia stata emessa la fattura venga meno, successivamentealla sua registrazione, in conseguenza della risoluzione del contrattoche ne costituiva il presupposto, il committente o cessionario è tenuto,ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad annotare la varia-zione entro quindici giorni, nel registro delle fatture. In corrispondenza,deve farne indicazione nella successiva liquidazione in data antece-dente all'annotazione periodica e, comunque, entro il termine di pre-sentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezionedella fattura e con riferimento al medesimo anno.2.2. Siffatta interpretazione è condivisa dal Collegio, in quanto taleadempimento è necessario al fine di rilevare contabilmente il venirmeno del diritto alla detrazione che sarebbe spettata al prestatore diservizio - o al cedente - a titolo di rivalsa sull'IVA addebitatagli, essendoegli tenuto a riversare all'Erario l'imposta in precedenza detratta.2.3. Inoltre, il principio va ulteriormente specificato nel senso che è ilcontribuente che deve provare, ove vi sia contestazione da partedell’Amministrazione finanziaria, quale sia la data in cui ha ricevuto leNumero registro generale 10781/2020Numero sezionale 4162/2026Numero di raccolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/2026note di credito ai fini della tempestività della annotazione della varia-zione, la quale deve intervenire nel registro delle fatture, ai sensi degliartt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, entro quindici giorni.A differenza di quanto ulteriormente elaborato nella memoria illustra-tiva, è il contribuente, per un principio di prossimità della prova, chepuò agevolmente fornire tale evidenza. Infatti, la comunicazione è a luidiretta ed è a lui rimesso l’onere di esporre il debito, entro il terminedella liquidazione periodica o entro il termine della liquidazione an-nuale, affinché il cessionario, in favore del quale è stata emessa la fat-tura sulla base di un determinato presupposto la cui validità o i cuieffetti sono venuti meno e sia stata emessa nota di credito, non siavvalga più del diritto alla detrazione dell'imposta.2.4. Sotto un profilo cronologico l’adempimento deve avvenire con laspecifica annotazione in data precedente all'annotazione periodica e,comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione an-nuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento almedesimo anno, affinché non proceda alla detrazione dell'imposta, es-sendo tenuto ad eliminare gli effetti della detrazione già contabilizzatariversando all'Erario l'imposta in precedenza detratta.In conseguenza di quanto precede, il giudice del rinvio nel riesaminarei fatti terrà conto del seguente principio:«In tema di IVA, allorquando l'operazione per la quale sia stata emessala fattura venga meno successivamente alla sua registrazione e siastata emessa nota di credito analogica, il contribuente deve provare,ove vi sia contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria,quale sia la data in cui ha ricevuto la nota ai fini della tempestività dellaannotazione della variazione, la quale deve intervenire, nel registroNumero registro generale 10781/2020Numero sezionale 4162/2026Numero di raccolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/2026delle fatture, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972entro quindici giorni».3. Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta, in rapportoall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa ap-plicazione degli artt.54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 15 e 39 del d.P.R.600/1973 con riferimento alla decisione del giudice sulla seconda ri-presa fiscale, inerente all’omessa contabilizzazione di ricavi derivantidal recupero a tassazione delle rimanenze finali, perché l’inventariomancava dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze.4. Il motivo è fondato.Ai sensi del secondo comma dell’art. 15 del d.P.R. 600/1973, «L'inven-tario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali,deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omoge-nee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ovedall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascungruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizionedell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazionedell'inventario».La CTR ha ritenuto di far cadere il rilievo, «atteso che la relazione delconsulente tecnico evidenzia che nella nota integrativa al bilancio al31.12.2003 viene descritto che le materie prime, ausiliarie e prodottifiniti sono iscritti al minor tra il costo di acquisizione o di fabbricazionee il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato appli-cando il costo medio ponderato».Tale motivazione non fornisce risposta alla contestazione dell’Agenzia,ossia non chiarisce se in bilancio è indicata la consistenza dei beni rag-gruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuitoNumero registro generale 10781/2020Numero sezionale 4162/2026Numero di raccolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/2026a ciascun gruppo e, in assenza, se vi siano agli atti le distinte che sonoservite per la compilazione dell'inventario. Anche siffatto accertamentoè demandato non al CTU come si afferma in memoria, bensì al giudicedel rinvio.5. Il terzo motivo della ricorrente principale, con cui si censura, in rap-porto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul mo-tivo di appello concernente il recupero a tassazione dei costi per servizidi consulenza commerciale, pari ad euro 69.769,12, è fondato inquanto non vi è traccia nella sentenza impugnata di una pronuncia sullaautonoma ripresa per disconoscimento del costo per servizi di consu-lenza commerciale.5.1. Sulla contestazione relativa ai costi la sentenza contiene la se-guente motivazione: «né può essere condiviso il motivo di appello ine-rente il mancato riconoscimento di costi ritenuti non inerenti, esclu-dendo il recupero del costo di euro 8.105,00 relativo alla “locazione2003” perché non documentato, in quanto, pur affermando l’ufficio diavere accertato che nei rapporti locativi il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità diprivato, non risulta essere in possesso della qualifica necessaria allafatturazione in regime di IVA, diversamente la consulenza tecnica evi-denzia che nel contratto di locazione commerciale è stata riportata lapropria partita IVA abilitando, con ciò, l’emissione di regolare fattura».5.2. Dunque, il giudice si pronuncia unicamente sulla ripresa per costirelativi ad affitti e locazioni passive, escludendo di doversi pronunciaresul costo di euro 8.105,00 “locazione 2003 [OSCURATO:PERSONA]”, ossia il costo inmerito al quale l’Agenzia aveva avuto ragione in primo grado e, nonessendo stato proposto appello incidentale da parte contribuente, èNumero registro generale 10781/2020Numero sezionale 4162/2026Numero di raccolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/2026maturato a riguardo il giudicato interno. Perciò, è stato violato il prin-cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mancando qualsiasistatuizione circa i costi per servizi di consulenza commerciale.6. L’accoglimento del terzo mezzo di impugnazione determina l’assor-bimento del quarto motivo di ricorso principale, con cui si censura an-che, in via subordinata e sempre in rapporto all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la motivazione apparente con riferimento alla mede-sima ripresa.7. Col quinto motivo l’Agenzia ricorrente principale, lamenta, in rap-porto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riguardo al recu-pero a tassazione dei costi per affitti e locazioni passive per euro56.000,00 e dei costi per servizi di consulenza commerciale, pari adeuro 69.769,12, asseritamente resi alla società da [OSCURATO:PERSONA],la violazione e/o falsa applicazione dell’art, 75 TUIR (d.p.r. 917/1986)applicabile ratione temporis, trattandosi di anno di imposta 2003, edell’art. 2697 cod. civ.8. Il motivo è parzialmente fondato.Con riferimento alla ripresa per costo per servizi di consulenza com-merciale, pari ad euro 69.769,12, è stata già accertata l’omessa pro-nuncia e il profilo è perciò assorbito.Quanto ai costi per affitti e locazioni passive per euro 56.000,00, nonvi è spazio per l’accoglimento dell’eccezione - sollevata nella memoriaillustrativa - di rivalutazione del fatto, poiché il profilo di doglianza è indiritto e la motivazione sopra riportata in risposta al terzo motivo nonsi confronta con un profilo di sussunzione della fattispecie potenzial-mente decisivo riportato a pag.27 del ricorso, ossia che «Non trattan-dosi, dunque, di locazioni a carattere commerciale, la società OrlandinaNumero registro generale 10781/2020Numero sezionale 4162/2026Numero di raccolta generale 19732/2026Data pubblicazione 14/06/2026Bevande s.r.l. ha indebitamente contabilizzato i relativi costi per canoniai fini II.DD. ed IVA., poiché privi del requisito dell’inerenza ex art. 75TUIR» e, prima ancora, a pag.3 dell’avviso (cfr. p.3 ricorso). Il giudicedel rinvio accerterà se l’allegazione risponde al vero e, se è così, netrarrà le conseguenze escludendo l’inerenza per la società di un costosostenuto da [OSCURATO:PERSONA] a titolo privato.9. L’accoglimento dei motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorsoprincipale, nei termini sopra indicati in motivazione, assorbito il quarto,reca con sé l’assorbimento anche del ricorso incidentale della società,in quanto la questione del regolamento delle spese di lite dell’interogiudizio dovrà essere necessariamente riesaminata in sede di rinvio.10. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo, secondo, terzo e, nei termini di cui in motivazione, ilquinto motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e assorbito ilricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composi-zione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamento delle spesedi lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti