Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11982/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi Ilinammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione al reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sua partecipazione concorsuale al reato a dispetto del fatto che egli ha svolto, nella vicenda, compiti meramente esecutivi e non si è reso protagonista di atti di violenza o minaccia, tantomeno connotati dall'impiego del c.d.

«metodo mafioso».

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge per avere il Tribunale del riesame omesso di profondere il dovuto impegno motivatorio nell'illustrare le ragioni dell'estensione nei suoi confronti della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nel versante oggettivo come in quello soggettivo.

Con il terzo ed il quarto motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari senza tener conto della sua personalità e del suo vissuto giudiziario, la cui considerazione avrebbe giustificato il superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 ottobre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia commesso, con il suo concorso, in danno di alcuni titolari di caseifici.

Ha spiegato, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], esponente della criminalità organizzata del casertano e figlio del più noto [OSCURATO:PERSONA] «Sandokan», ha a lungo operato nel settore della distribuzione dei prodotti caseari, ove ha imposto, forte del proprio carisma camorristico, la vendita, da parte dei produttori ed in favore delle società da lui occultamente gestite, di mozzarelle ed altri formaggi in esclusiva ed a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.

Ha aggiunto che Schiavone ha agito con il decisivo concorso di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno, in concreto, gestito le relazioni con le vittime, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati di assicurare il rispetto delle condizioni pattuite e di avvisare Bianco e Diana di eventuali inadempimenti di coloro che, in violazione dell'impegno assunto, avessero offerto in vendita la propria merce ad altri distributori.

Ha indicato, a riprova della sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria: la conversazione nella quale Natale, commentando il comportamento di tale Acampora, sospettato di aver venduto la merce ad un concorrente dell'azienda facente capo a [OSCURATO:PERSONA], si dichiara pronto, in caso di positivo riscontro della notizia, ad intervenire sul responsabile ed a «spezzargli tutte le mani»; la presenza di Natale presso l'abitazione di Bianco in occasione della perquisizione ivi eseguita dai Carabinieri il 14 giugno 2018; la profonda consapevolezza delle dinamiche illecite sottese all'attività commerciale palesata da Natale nel commentare, in macchina, con [OSCURATO:PERSONA], l'accortezza mostrata da [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], nel porsi in immediato contatto, appena avuto contezza della perquisizione, con [OSCURATO:PERSONA], moglie di Bianco, anziché con il diretto interessato.

Il Tribunale del riesame ha pertanto ritenuto, anche alla luce dell'eclatante dimensione del fenomeno di distorsione della concorrenza, che Natale abbia offerto, con piena consapevolezza anche del collegamento tra l'iniziativa economica e la compagine malavitosa riconducibile alla famiglia Schiavone, un utile contributo al consolidamento dell'egemonia dell'impresa sul territorio ed alla costrizione degli interlocutori ad accettare condizioni vessatorie ed inique.

4. A fronte di un apparato argomentativo logico e coerente, oltre che perfettamente aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente articola censure del tutto inidonee ad evidenziare, nella trama del provvedimento impugnato, profili di illegittimità.

Del tutto generica è, innanzitutto, l'obiezione svolta al primo motivo, con il quale egli rivendica di essersi limitato ad eseguire i compiti, di natura meramente materiale, che gli sono stati affidati, e di non essere stato mosso dal personale interesse al conseguimento di crescenti e significative quote di mercato.

In tal modo, invero, il ricorrente rinunzia a confrontarsi con il tessuto argomentativo sotteso all'ordinanza del Tribunale del riesame, che valorizza la disponibilità da lui a più riprese dimostrata, a parole e con i fatti, nel supportare le iniziative illecite (delle quali egli era certamente e compiutamente informato) di Bianco e degli altri correi, espressiva di un contributo causalmente efficiente, sotto il profilo sia morale che, all'occorrenza, materiale, in vista della consumazione del reato.

Priva di pregio si rivela, del pari, la doglianza che si incentra sulla («\: sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., che il Tribunale del riesame àncora, a dispetto di quanto opinato dal ricorrente, sia all'evocazione, apprezzabile, tra l'altro, dalle parole dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], della forza di intimidazione propria della blasonata organizzazione camorristica imperniata sulla famiglia Schiavone, sia alla diretta finalizzazione, ben nota a Natale, delle pressioni esercitate sulle vittime all'accrescimento della potenza economica e, quindi, criminale del gruppo.

Per quanto concerne, infine, la pregnanza del quadro cautelare, oggetto degli ultimi due motivi di ricorso, è sufficiente rilevare che, pur operando, in virtù della contestazione dell'aggravante speciale ed ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, oltre a quella di sussistenza delle esigenze cautelari, a Natale è stata applicata una misura non detentiva, evidentemente ritenuta adeguata alla tutela di esigenze preventive che il Tribunale del riesame ricollega, in modo non illogico, alla non occasionalità dell'adesione dell'indagato a logiche delinquenziali che egli mostra di condividere e far proprie ed alla protrazione della condotta illecita, complessivamente considerata, lungo un ampio arco temporale, ciò che attesta una consuetudine con quel modus operandi senz'altro idonea a favorirne, in assenza di idonei interventi contenitivi, la reiterazione.

Né, va conclusivamente aggiunto, Natale indica, al di là di generici riferimenti alla sua personalità ed ai precedenti penali, le ragioni che dovrebbero indurre il superamento della menzionata presunzione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi Ilinammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione al reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sua partecipazione concorsuale al reato a dispetto del fatto che egli ha svolto, nella vicenda, compiti meramente esecutivi e non si è reso protagonista di atti di violenza o minaccia, tantomeno connotati dall'impiego del c.d. «metodo mafioso». Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge per avere il Tribunale del riesame omesso di profondere il dovuto impegno motivatorio nell'illustrare le ragioni dell'estensione nei suoi confronti della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nel versante oggettivo come in quello soggettivo. Con il terzo ed il quarto motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari senza tener conto della sua personalità e del suo vissuto giudiziario, la cui considerazione avrebbe giustificato il superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 ottobre 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia commesso, con il suo concorso, in danno di alcuni titolari di caseifici. Ha spiegato, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], esponente della criminalità organizzata del casertano e figlio del più noto [OSCURATO:PERSONA] «Sandokan», ha a lungo operato nel settore della distribuzione dei prodotti caseari, ove ha imposto, forte del proprio carisma camorristico, la vendita, da parte dei produttori ed in favore delle società da lui occultamente gestite, di mozzarelle ed altri formaggi in esclusiva ed a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Ha aggiunto che Schiavone ha agito con il decisivo concorso di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno, in concreto, gestito le relazioni con le vittime, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati di assicurare il rispetto delle condizioni pattuite e di avvisare Bianco e Diana di eventuali inadempimenti di coloro che, in violazione dell'impegno assunto, avessero offerto in vendita la propria merce ad altri distributori. Ha indicato, a riprova della sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria: la conversazione nella quale Natale, commentando il comportamento di tale Acampora, sospettato di aver venduto la merce ad un concorrente dell'azienda facente capo a [OSCURATO:PERSONA], si dichiara pronto, in caso di positivo riscontro della notizia, ad intervenire sul responsabile ed a «spezzargli tutte le mani»; la presenza di Natale presso l'abitazione di Bianco in occasione della perquisizione ivi eseguita dai Carabinieri il 14 giugno 2018; la profonda consapevolezza delle dinamiche illecite sottese all'attività commerciale palesata da Natale nel commentare, in macchina, con [OSCURATO:PERSONA], l'accortezza mostrata da [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], nel porsi in immediato contatto, appena avuto contezza della perquisizione, con [OSCURATO:PERSONA], moglie di Bianco, anziché con il diretto interessato. Il Tribunale del riesame ha pertanto ritenuto, anche alla luce dell'eclatante dimensione del fenomeno di distorsione della concorrenza, che Natale abbia offerto, con piena consapevolezza anche del collegamento tra l'iniziativa economica e la compagine malavitosa riconducibile alla famiglia Schiavone, un utile contributo al consolidamento dell'egemonia dell'impresa sul territorio ed alla costrizione degli interlocutori ad accettare condizioni vessatorie ed inique. 4. A fronte di un apparato argomentativo logico e coerente, oltre che perfettamente aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente articola censure del tutto inidonee ad evidenziare, nella trama del provvedimento impugnato, profili di illegittimità. Del tutto generica è, innanzitutto, l'obiezione svolta al primo motivo, con il quale egli rivendica di essersi limitato ad eseguire i compiti, di natura meramente materiale, che gli sono stati affidati, e di non essere stato mosso dal personale interesse al conseguimento di crescenti e significative quote di mercato. In tal modo, invero, il ricorrente rinunzia a confrontarsi con il tessuto argomentativo sotteso all'ordinanza del Tribunale del riesame, che valorizza la disponibilità da lui a più riprese dimostrata, a parole e con i fatti, nel supportare le iniziative illecite (delle quali egli era certamente e compiutamente informato) di Bianco e degli altri correi, espressiva di un contributo causalmente efficiente, sotto il profilo sia morale che, all'occorrenza, materiale, in vista della consumazione del reato. Priva di pregio si rivela, del pari, la doglianza che si incentra sulla («\: sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., che il Tribunale del riesame àncora, a dispetto di quanto opinato dal ricorrente, sia all'evocazione, apprezzabile, tra l'altro, dalle parole dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], della forza di intimidazione propria della blasonata organizzazione camorristica imperniata sulla famiglia Schiavone, sia alla diretta finalizzazione, ben nota a Natale, delle pressioni esercitate sulle vittime all'accrescimento della potenza economica e, quindi, criminale del gruppo. Per quanto concerne, infine, la pregnanza del quadro cautelare, oggetto degli ultimi due motivi di ricorso, è sufficiente rilevare che, pur operando, in virtù della contestazione dell'aggravante speciale ed ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, oltre a quella di sussistenza delle esigenze cautelari, a Natale è stata applicata una misura non detentiva, evidentemente ritenuta adeguata alla tutela di esigenze preventive che il Tribunale del riesame ricollega, in modo non illogico, alla non occasionalità dell'adesione dell'indagato a logiche delinquenziali che egli mostra di condividere e far proprie ed alla protrazione della condotta illecita, complessivamente considerata, lungo un ampio arco temporale, ciò che attesta una consuetudine con quel modus operandi senz'altro idonea a favorirne, in assenza di idonei interventi contenitivi, la reiterazione. Né, va conclusivamente aggiunto, Natale indica, al di là di generici riferimenti alla sua personalità ed ai precedenti penali, le ragioni che dovrebbero indurre il superamento della menzionata presunzione. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 11982/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris