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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 18007/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10587/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 969/2020 depositata il 15/12/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. 2.Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tale caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa. 3.La definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 non è direttamente applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 2004 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. 4.Dal sito istituzionale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato adottato un regolamento per l’applicazione dell’art. 1, commi 186- 221, della l. n. 197 del 2022 e più precisamente per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in cui è parte il Comune di [OSCURATO:PERSONA] o uno dei suoi enti strumentali, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado è stato notificato al Comune impositore entro la data del 1 gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva (vedi art. 2 di detto regolamento).

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento in esame, la domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione entro il 30 giugno 2023.

Ne consegue, pertanto, che, alla luce del regolamento adottato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] la presente controversia rientrata tra quello suscettibili di definizione agevolata alla luce dellal. n. 197 del 2022.

5. In conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare il perfezionamento della definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10587/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 969/2020 depositata il 15/12/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. 2.Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa. 3.La definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 non è direttamente applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 2004 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. 4.Dal sito istituzionale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato adottato un regolamento per l’applicazione dell’art. 1, commi 186- 221, della l. n. 197 del 2022 e più precisamente per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in cui è parte il Comune di [OSCURATO:PERSONA] o uno dei suoi enti strumentali, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado è stato notificato al Comune impositore entro la data del 1 gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva (vedi art. 2 di detto regolamento). Ai sensi dell’art. 3 del regolamento in esame, la domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione entro il 30 giugno 2023. Ne consegue, pertanto, che, alla luce del regolamento adottato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] la presente controversia rientrata tra quello suscettibili di definizione agevolata alla luce dellal. n. 197 del 2022. 5. In conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare il perfezionamento della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata. Così deciso in Roma, nella cam
Sentenza Cassazione n. 18007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris