Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12330/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 27/05/2020 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2, 633 639 bis cod. pen., in Calatafimi ed altrove, il 07/10/2014.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla declaratoria di inammissibilità del gravame.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'appello non si confrontasse con la motivazione del primo giudice, posto che lo IACP aveva comunicato che l'imputato non fosse assegnatario dell'appartamento e che, se anche questi non fosse stato l'autore dell'allaccio abusivo alla rete Enel, circostanza del tutto ipoteticamente rappresentata, comunque aveva beneficiato dell'allaccio medesimo, realizzato con modalità idonee ad integrare la contestata aggravante, essendo stato realizzata una notevole sottrazione di energia elettrica.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 27/05/2020 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624, 625 n. 2, 633 639 bis cod. pen., in Calatafimi ed altrove, il 07/10/2014. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla declaratoria di inammissibilità del gravame. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'appello non si confrontasse con la motivazione del primo giudice, posto che lo IACP aveva comunicato che l'imputato non fosse assegnatario dell'appartamento e che, se anche questi non fosse stato l'autore dell'allaccio abusivo alla rete Enel, circostanza del tutto ipoteticamente rappresentata, comunque aveva beneficiato dell'allaccio medesimo, realizzato con modalità idonee ad integrare la contestata aggravante, essendo stato realizzata una notevole sottrazione di energia elettrica. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore
Sentenza Cassazione n. 12330/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris