CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 1/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, così rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'articolo 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non conterrebbe motivazione quanto alla richiesta difensiva di assoluzione per essere lo stupefacente detenuto ad esclusivo uso personale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La censura, infatti, non si confronta con il tenore della sentenza impugnata, nella quale si precisa innanzitutto che i motivi di gravame riguardavano la riqualificazione della condotta ai sensi dell'articolo 73, comma 5, decreto citato, e la concessione delle circostanze attenuanti generiche; nulla, dunque, che concernesse il giudizio di responsabilità e, in particolare, la destinazione dello stupefacente ad uso personale. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 41 ERIA gg