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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 42843/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUIO0V8RSM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 24/4/2024, decidendo in sede di annullamento con rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 5/2/2023, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 385 cod. pen., lo dichiarava responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Sotto un primo profilo, eccepisce il travisamento del significato stesso della prova, in quanto la circostanza per cui il ricorrente, nel corso dell'esame cui si è sottoposto nel giudizio di appello, avrebbe correttamente letto la data indicata nell'ordine di liberazione provvisorio notificatogli il 18/3/217 non consente di affermare che avesse compreso il complessivo significato dell'atto; che, dunque, i motivi addotti per fondare la responsabilità dell'imputato in relazione alla evasione ascrittagli sono tutti presuntivi; che in conclusione non vi è la prova certa che il ricorrente avesse compreso il contenuto del provvedimento.

Sotto un secondo profilo, ritiene che l'esame sarebbe stato condotto in modo da suggerire risposte che altrimenti il Bachar non avrebbe dato, anche in considerazione della sua debolezza nella comprensione della lingua italiana; che il divieto di effettuare domande nocive e suggestive ai sensi dell'art. 499 cod. proc. pen., che incidono sulla genuinità della prova, si estende anche al giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per essere tale l'unico motivo cui è affidato.

1.1. Sotto il primo profilo dedotto, osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, diffusa ed esente da vizi di manifesta illogicità, ha dato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la convinzione che il Bachar avesse compreso il tenore del provvedimento di liberazione provvisoria notificatogli il 18/3/217, avendo evidenziato a) come l'imputato viva in Italia di circa ventitré anni, b) come i suoi plurimi precedenti penali dimostrino che si fosse già rapportato reiteratamente con l'Autorità giudiziaria, c) come nel procedimento nel quale era ristretto agli arresti domiciliari fosse assistito da un difensore di fiducia e come solo pochi giorni prima della evasione per cui si procede fosse stata pronunciata sentenza di primo grado con cui gli veniva applicata la pena richiesta, d) la linearità e la semplicità del provvedimento notificatogli, che non necessitava di una conoscenza approfondita della lingua italiana, e) l'imbarazzo del ricorrente nel leggere nel corso dell'esame la data di scarcerazione indicata nel relativo ordine provvisorio e la ammissione di essersi verosimilmente sbagliato, f) come fosse inverosimile che il verbalizzante che ebbe a notificargli l'atto non gli avesse sintetizzato il contenuto, che il suo difensore di fiducia gli avesse riferito che, all'esito della sentenza di patteggiamento, sarebbe stato rimesso in libertà e che non lo avesse sentito dopo la notifica in discorso.

Dunque, sotto questo profilo il motivo si appalesa del tutto aspecifico, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01).

1.2. Manifestamente infondato è il secondo profilo.

Va innanzitutto premesso: - che il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento secondo il quale il divieto di domande suggestive - tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 499, comma 3, cod. proc. pen. - è riferito solo all'esame condotto «dalla parte che ha chiesto la citazione del teste e da quella che ha un interesse comune», in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa.

Detto divieto, invece, non opera né nel controesame (che serve proprio per saggiare la attendibilità del teste), né nei riguardi del giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande che ritiene utili ai fini del chiarimento del fatto e nei cui confronti non è ipotizzabile l'applicazione del divieto attesa la sua posizione di terzietà e con il solo limite dell'esclusione della possibilità di porre domande nocive, cioè atte a incidere sulla veridicità della risposta (Sez. 5, n. 14912 del 18/1/2024, Gasperini, n.m.; Sez. 4, n. 33917 del 6/7/2023, Breti, n.m.; Sez. 2, n. 47081 del 4/10/2022, Campione, n.m.; Sez. 6, n. 8307 del 13/1/2021, G., Rv. 280710 - 01; Sez. 3, n. 21627 del 15/4/2015, E., Rv. 263790 - 01; Sez. 1, n. 44223 del 17/9/2014, Iozza, Rv. 260899 - 01) e - che detto principio deve essere esteso anche all'esame dell'imputato, atteso che in tal senso depone il dato normativo: l'art. 503 cod. proc. pen., invero, richiama espressamente l'art. 499 cod. proc. pen., che - come si è sopra evidenziato - riferisce tale limitazione solo alla parte che ha chiesto l'esame o che comunque abbia una cointeressenza.

Ciò posto, deve essere evidenziato che, in ogni caso, l'opposizione alle domande proposte nel corso dell'esame dei testi deve essere anzitutto formulata ex art 504 c.p.p. al giudice innanzi al quale si forma la prova, perché ai giudici dei gradi successivi di giudizio è rimessa solo una valutazione circa la motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'eccezione stessa.

Dunque, tale doglianza non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione (Sez. 5, n. 14912/2024 cit.; Sez. 6, n. 8307/2021 cit.; Sez. 5, n. 27159 del 2/5/2018, H., Rv. 273233 - 01; Sez. 3, n. 47084 del 23/10/2008, Perricone, Rv. 242255 - 01).

Orbene, nel caso di specie, emerge di palmare evidenza dal verbale dell'esame dibattimentale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che il difensore non ha formulato opposizione di sorta alle domande poste dal presidente, ragion per cui non può dolersene in questa sede.

In altri termini, nel caso che su sta scrutinando non esiste il provvedimento del quale il Collegio avrebbe dovuto valutare la congruità della motivazione.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUIO0V8RSM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 24/4/2024, decidendo in sede di annullamento con rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 5/2/2023, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 385 cod. pen., lo dichiarava responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, eccepisce il travisamento del significato stesso della prova, in quanto la circostanza per cui il ricorrente, nel corso dell'esame cui si è sottoposto nel giudizio di appello, avrebbe correttamente letto la data indicata nell'ordine di liberazione provvisorio notificatogli il 18/3/217 non consente di affermare che avesse compreso il complessivo significato dell'atto; che, dunque, i motivi addotti per fondare la responsabilità dell'imputato in relazione alla evasione ascrittagli sono tutti presuntivi; che in conclusione non vi è la prova certa che il ricorrente avesse compreso il contenuto del provvedimento. Sotto un secondo profilo, ritiene che l'esame sarebbe stato condotto in modo da suggerire risposte che altrimenti il Bachar non avrebbe dato, anche in considerazione della sua debolezza nella comprensione della lingua italiana; che il divieto di effettuare domande nocive e suggestive ai sensi dell'art. 499 cod. proc. pen., che incidono sulla genuinità della prova, si estende anche al giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere tale l'unico motivo cui è affidato. 1.1. Sotto il primo profilo dedotto, osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, diffusa ed esente da vizi di manifesta illogicità, ha dato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la convinzione che il Bachar avesse compreso il tenore del provvedimento di liberazione provvisoria notificatogli il 18/3/217, avendo evidenziato a) come l'imputato viva in Italia di circa ventitré anni, b) come i suoi plurimi precedenti penali dimostrino che si fosse già rapportato reiteratamente con l'Autorità giudiziaria, c) come nel procedimento nel quale era ristretto agli arresti domiciliari fosse assistito da un difensore di fiducia e come solo pochi giorni prima della evasione per cui si procede fosse stata pronunciata sentenza di primo grado con cui gli veniva applicata la pena richiesta, d) la linearità e la semplicità del provvedimento notificatogli, che non necessitava di una conoscenza approfondita della lingua italiana, e) l'imbarazzo del ricorrente nel leggere nel corso dell'esame la data di scarcerazione indicata nel relativo ordine provvisorio e la ammissione di essersi verosimilmente sbagliato, f) come fosse inverosimile che il verbalizzante che ebbe a notificargli l'atto non gli avesse sintetizzato il contenuto, che il suo difensore di fiducia gli avesse riferito che, all'esito della sentenza di patteggiamento, sarebbe stato rimesso in libertà e che non lo avesse sentito dopo la notifica in discorso. Dunque, sotto questo profilo il motivo si appalesa del tutto aspecifico, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 1.2. Manifestamente infondato è il secondo profilo. Va innanzitutto premesso: - che il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento secondo il quale il divieto di domande suggestive - tenuto conto del chiaro tenore letterale dell'art. 499, comma 3, cod. proc. pen. - è riferito solo all'esame condotto «dalla parte che ha chiesto la citazione del teste e da quella che ha un interesse comune», in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. Detto divieto, invece, non opera né nel controesame (che serve proprio per saggiare la attendibilità del teste), né nei riguardi del giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande che ritiene utili ai fini del chiarimento del fatto e nei cui confronti non è ipotizzabile l'applicazione del divieto attesa la sua posizione di terzietà e con il solo limite dell'esclusione della possibilità di porre domande nocive, cioè atte a incidere sulla veridicità della risposta (Sez. 5, n. 14912 del 18/1/2024, Gasperini, n.m.; Sez. 4, n. 33917 del 6/7/2023, Breti, n.m.; Sez. 2, n. 47081 del 4/10/2022, Campione, n.m.; Sez. 6, n. 8307 del 13/1/2021, G., Rv. 280710 - 01; Sez. 3, n. 21627 del 15/4/2015, E., Rv. 263790 - 01; Sez. 1, n. 44223 del 17/9/2014, Iozza, Rv. 260899 - 01) e - che detto principio deve essere esteso anche all'esame dell'imputato, atteso che in tal senso depone il dato normativo: l'art. 503 cod. proc. pen., invero, richiama espressamente l'art. 499 cod. proc. pen., che - come si è sopra evidenziato - riferisce tale limitazione solo alla parte che ha chiesto l'esame o che comunque abbia una cointeressenza. Ciò posto, deve essere evidenziato che, in ogni caso, l'opposizione alle domande proposte nel corso dell'esame dei testi deve essere anzitutto formulata ex art 504 c.p.p. al giudice innanzi al quale si forma la prova, perché ai giudici dei gradi successivi di giudizio è rimessa solo una valutazione circa la motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'eccezione stessa. Dunque, tale doglianza non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione (Sez. 5, n. 14912/2024 cit.; Sez. 6, n. 8307/2021 cit.; Sez. 5, n. 27159 del 2/5/2018, H., Rv. 273233 - 01; Sez. 3, n. 47084 del 23/10/2008, Perricone, Rv. 242255 - 01). Orbene, nel caso di specie, emerge di palmare evidenza dal verbale dell'esame dibattimentale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che il difensore non ha formulato opposizione di sorta alle domande poste dal presidente, ragion per cui non può dolersene in questa sede. In altri termini, nel caso che su sta scrutinando non esiste il provvedimento del quale il Collegio avrebbe dovuto valutare la congruità della motivazione. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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