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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06028/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 31 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, pronunciata il 27 novembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 648, secondo comma (attuale quarto comma), 61 n. 2 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. contestato al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione, ha ridotto la pena inflitta per il delitto di cui al capo B) e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte, puntualmente richiamato dal giudice di appello, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673), e nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato come il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione si fosse basato principalmente sulla valutazione della componente patrimoniale del danno, alla luce del numero esiguo dei beni ricettati e del loro ridotto valore commerciale; considerato che la circostanza attenuante comune risulta così pacificamente assorbita in quella, più favorevole, speciale di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 31 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, pronunciata il 27 novembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 648, secondo comma (attuale quarto comma), 61 n. 2 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. contestato al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione, ha ridotto la pena inflitta per il delitto di cui al capo B) e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte, puntualmente richiamato dal giudice di appello, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673), e nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato come il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione si fosse basato principalmente sulla valutazione della componente patrimoniale del danno, alla luce del numero esiguo dei beni ricettati e del loro ridotto valore commerciale; considerato che la circostanza attenuante comune risulta così pacificamente assorbita in quella, più favorevole, speciale di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris