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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 32458/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.31818 /2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], quale titolare di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], p.i. 02034620423, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in Roma in via S. Tomaso d’Aquino n.116; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: contratto d’opera R.G.31818/2018 C.C. 12-7-2023 avverso la sentenza n. 1488/2018 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 18-7-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-7-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 79/2011 pubblicata il 6 - 5 - 2011 , il Tribunale di Ancona - S ezione distaccata di Osimo accolse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e revocò il decreto ingiuntivo emesso a carico della medesima s.r.l. per il pagamento di Euro 19.800,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per l’assistenza prestata in trattativa finalizzata all’ottenimento di finanziamento bancario. 2.Propose appello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], accolto consentenza n. 1488 pubblicata il 18-7-2018 dalla Corte d’appello di Ancona che, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza ha considerato che il contratto i n data 9 - 6 - 2005,intercorso tra le parti, affidava a llo [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di assistere [OSCURATO:SOCIETA].

“per la trattativa con gli Istituti di Credito”, con la precisazione che “in caso di esito favorevole, la Ditta corrisponderà lo 0,3 + IVA sull’importo finanziato” e che la fattura sarebbe stata emessa entro dieci giorni dalla “concessione del finanziamento” da parte dell’istituto di credito.Ha dichiarato che, a meno di porre sostanzialmente nel nulla il contenuto dell’accordo e di negligere completamente il principio di buona fede contrattuale, il giudizio sull’ottenimento o meno del finanziamento non poteva essere rimesso a una decisione arbitraria e unilaterale della committente [OSCURATO:SOCIETA], ma doveva essere ancorato a criteri oggettivi; ne conseguiva che l’espressione “esito favorevole” del finanziamento contenuta nel contratto non poteva essere interpretata come equivalente dell’erogazione materiale del finanziamento, non solo perché nella scienza finanziaria e nella prassi comune il finanziamento doveva considerarsi ottenuto allorché deliberato dagli organi della Banca, ma anche perché in tal caso si sarebbe rimessa all’unilaterale decisione di [OSCURATO:SOCIETA]. la decisione di accettare o meno il prestito e di non rispettare l’impegno assunto con il consulente.

Quindi la sentenza ha considerato che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di avere procurato a [OSCURATO:SOCIETA]. una concreta possibilità di finanziamento per complessivi Euro 5.500.000,00, per il quale gli organi della banca avevano adottato la relativa delibera e perciò ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse completamente adempiuto al proprio incaricoe avesse diritto al corrispettivo pattuito; ha aggiunto che non aveva rilievo la questione dell’effettiva consultazione o meno di una pluralità di banche da parte del consulente perché, a prescindere se fosse stato fatto o meno, la trattativa con [OSCURATO:PERSONA] di Ancona era stata portata avanti nella piena consapevolezza della società committente, come risultava dalle mail prodotte e dalle dichiarazioni testimoniali, e aveva conseguito il successo previsto nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.Con atto notificato il 5-11-2018 [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ..

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memori a illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del giorno 1 2 - 7 - 2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la società ricorrente lamenta la violazione dei canoni ermeneutici relativi all’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371, 1372, 1375 c.c., nonché degli artt. 2043 e 2697 cod. civ.

Sostiene che la sentenzaabbia eluso in blocco i canoni ermeneutici sulla base della rilevanza primaria del canone di buona fede, utilizzato a senso unico, mentre l’art. 1375 cod. civ. imponeva obbligo di solidarietàalle parti.

Evidenzia che la sentenza avrebbe dovuto considerare l’intenzione dei contraenti, che era quella di essere assistiti in modo professionale in occasione di passaggio fondamentale nella storia della ditta; avrebbe dovuto eseguire interpretazione complessiva delle clausole e interpretazione secondo buona fede, che era agli antipodi di quella svolta dalla sentenza, perché altrimenti il compenso sarebbe conseguito automaticamente a qualsiasi proposta di finanziamento; avrebbe altresì dovuto eseguireinterpretazione contro l’autore della clausola, che era pacificamente il consulente. 2.Con il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla delibera della banca che aveva concesso il finanziamento, il cui contenuto non è stato esaminato nonostante fosse decisivo.

Rileva che la delibera era stata oggetto di discussione tra le parti e aveva condizioni giugulatorie, prevedendo quali garanzie ipoteca su immobile di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. e fideiussione solidale per importopari al 130% dell’affidamento da parte dei soci. 3.Con il terzo motivo pure proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. la ricorrente lamenta l’omesso esame di ulteriore fatto decisivo, riferito al dato che [OSCURATO:SOCIETA]. attendeva dal proprio consulente finanziario un ventaglio di soluzioni per scegliere quella preferibile, come emergeva dal testo del contratto. 4.Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento dellealtre censure .

Si premette che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nel caso di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenute, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali richiamatio li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche e insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata ( Cass. Sez. 1 9 - 4 - 2021 n.9461 Rv. 661265-01, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 Rv. 646063- 01).

Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, il motivo di ricorso è rispettoso di tali criteri, in quanto la società ricorrente non si limita a sostenere la propria interpretazione del contratto per contrapporla aquella eseguita dalla Corte d’appello, ma individua le violazion i dei canoni di interpretazione del contratto che hanno viziato la decisioneimpugnata.

Secondo quanto evidenzia la ricorrente , la sentenza ha rilevato l’ambiguità dell’espressione di conferimento dell’incarico al professionista “per la trattativa con gli Istituti di Credito”, che la sentenza ha ritenuto spiegata dall’ulteriore precisazione “in caso di esito favorevole, la Ditta corrisponderà lo 0,3 + iva sull’importo finanziato”, con l’aggiunta che la fattura sarebbe stata emessa entro dieci giorni “dalla concessione del finanziamento”.

A fronte di queste previsioni contrattuali, la sentenza ha dichiarato essere chiaro che l’accordo riguardava l’assistenza per la trattativa con le banche al fine di ottenere un finanziamento, all’ottenimento del quale lo studio di consulenza avrebbe avuto diritto al pagamento delle prestazioni eseguite.

Poi però ha escluso che “esito favorevole” del finanziamento equivalesse a erogazione materiale del finanziamento, sia perché nella scienza finanziaria e nella prassi il finanziamento deve ritenersi erogato allorchéè stato deliberato, sia perché si sarebbe rimessa alla decisione del finanziando la possibilità di accettare il prestito e di non rispettare l’impegno assunto con il consulente.

L’interpretazione, che la sentenza ha affermato essere espressione del principio di buona fede contrattuale, non resiste alle censure mosse dal ricorrente, con specifico riguardo alle lamentateviolazioni de i canon i di cui all’art. 136 2 e all’art. 1363 cod. civ. relativ i alla ricerca dell’int enzione comune dei contraenti e all’interpretazione complessiva delle clausole, de l canone di cui all’art. 1366 cod. civ. dell’interpretazione secondo buona fede e del canone di cui all’art. 1369 cod. civ. con riguardo alle espressioni con più sensi.

Nell’interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 all’art. 1371 cod. civ. (Cass.Sez. 2 11-11-2021 n. 33451 Rv. 662753-01;Cass.Sez.2 26-10 - 2018 n. 27256 ).

Quindi, nel momento in cuila Corte d’appello ha espressamente ritenuto le espressioni utilizzate nel contratto ambigue e perciò ha giudicato insufficient e il senso letterale delle parole per individuare la comune intenzione dei contraenti, avrebbe dovuto ricercare tale comune intenzione eseguendo l’interpretazione complessiva delle clausole e, in caso di insufficienza anche di questo criterio a superare le ambiguità letterali, avrebbe dovuto interpretare le espressioni che continuavano ad avere più sensi ex art. 1369 cod. civ. nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.

Non risulta che questa indagine sia stata svolta, perché la sentenza in sostanza ha soltanto valorizzato il fatto che finanziamento fosse stato reperito per opera di [OSCURATO:PERSONA] e non fosse stato accettato da [OSCURATO:SOCIETA]. .

P erò, la comune intenzione dei contraenti poteva anche essere nel senso di prevedere compenso esclusivamente nel caso in cui il finanziamentofosse stato effettivamente erogato, senza che in questo modo l’accettazione del finanziamento fosse rimessa a fatto meramente volontario della parte non dipendente da seri o apprezzabili motivi.

A fronte di questo dato, n el valutare la comune intenzione delle parti la Corte si sarebbe dovuta interrogare anche sul significato da attribuire al fatto che l’incarico era stato conferito “per la trattativa con gli Istituti di Credito”, e perciò con la previsione di svolgere trattativa con più istituti, e sul significato da attribuire al fatto che il compenso era stato calibrato dalle parti a una percentuale dell’importo “finanziato”; la Corte non pote va limitar si a ritenere l’ambiguità delle espressioni senza interpretarlele une per mezzo delle altre ex art. 1363 cod. civ. e nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contrattoex art. 1369 cod. civ.Ciò anche a fronte del fatto pacifico, in quanto allegato dalla ricorrente nel ricorso e non contestato dalla controricorrente, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già pagato il costo di Euro 2.000,00 del business plan allestito dalla [OSCURATO:PERSONA] previsto dal contrattomedesimo.

Invecela sentenza si è limitata arichiamare il canone della buona fedema, come pure evidenzia la ricorrente, n on ne ha eseguito un ’applicazione corretta , perché in sostanza ha dimostrato di considerarel’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a riceve re compenso per l’attività comunque svolta, senza metterlo concretamente a confronto - al fine dell’interpretazione del contenuto del contratto- con l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare il compensonon tanto e non solo a fronte di una offerta di finanziamento, ma nel caso in cui il finanziamento fosse stato effettivamente erogato.Infatti, il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice civile richiama « nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore», opera come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotti dalla Costituzione, dovendo essere inteso come specificazione dei doveri di solidarietà sociale imposti dall’art 2 Cost. (Cass. Sez. 1 5-11-1999 n. 12310 Rv. 530897- 01; Cass. Sez. 2 28 - 3 - 2017 n. 7927).

A tale stregua , l ’art.1366 cod. civ. non consente neppure di dare ingresso a interpretazioni deponenti per unsignificato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo (Cass.7927/2017).

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, perché riesamini la controversia facendo applicazione dei principi su esposti, provvedendo ex art. 385 co.3 cod. proc. civ. anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.31818 /2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], quale titolare di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], p.i. 02034620423, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in Roma in via S. Tomaso d’Aquino n.116; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: contratto d’opera R.G.31818/2018 C.C. 12-7-2023 avverso la sentenza n. 1488/2018 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 18-7-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-7-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 79/2011 pubblicata il 6 - 5 - 2011 , il Tribunale di Ancona - S ezione distaccata di Osimo accolse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e revocò il decreto ingiuntivo emesso a carico della medesima s.r.l. per il pagamento di Euro 19.800,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per l’assistenza prestata in trattativa finalizzata all’ottenimento di finanziamento bancario. 2.Propose appello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], accolto consentenza n. 1488 pubblicata il 18-7-2018 dalla Corte d’appello di Ancona che, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha considerato che il contratto i n data 9 - 6 - 2005,intercorso tra le parti, affidava a llo [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di assistere [OSCURATO:SOCIETA]. “per la trattativa con gli Istituti di Credito”, con la precisazione che “in caso di esito favorevole, la Ditta corrisponderà lo 0,3 + IVA sull’importo finanziato” e che la fattura sarebbe stata emessa entro dieci giorni dalla “concessione del finanziamento” da parte dell’istituto di credito.Ha dichiarato che, a meno di porre sostanzialmente nel nulla il contenuto dell’accordo e di negligere completamente il principio di buona fede contrattuale, il giudizio sull’ottenimento o meno del finanziamento non poteva essere rimesso a una decisione arbitraria e unilaterale della committente [OSCURATO:SOCIETA], ma doveva essere ancorato a criteri oggettivi; ne conseguiva che l’espressione “esito favorevole” del finanziamento contenuta nel contratto non poteva essere interpretata come equivalente dell’erogazione materiale del finanziamento, non solo perché nella scienza finanziaria e nella prassi comune il finanziamento doveva considerarsi ottenuto allorché deliberato dagli organi della Banca, ma anche perché in tal caso si sarebbe rimessa all’unilaterale decisione di [OSCURATO:SOCIETA]. la decisione di accettare o meno il prestito e di non rispettare l’impegno assunto con il consulente. Quindi la sentenza ha considerato che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di avere procurato a [OSCURATO:SOCIETA]. una concreta possibilità di finanziamento per complessivi Euro 5.500.000,00, per il quale gli organi della banca avevano adottato la relativa delibera e perciò ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse completamente adempiuto al proprio incaricoe avesse diritto al corrispettivo pattuito; ha aggiunto che non aveva rilievo la questione dell’effettiva consultazione o meno di una pluralità di banche da parte del consulente perché, a prescindere se fosse stato fatto o meno, la trattativa con [OSCURATO:PERSONA] di Ancona era stata portata avanti nella piena consapevolezza della società committente, come risultava dalle mail prodotte e dalle dichiarazioni testimoniali, e aveva conseguito il successo previsto nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.Con atto notificato il 5-11-2018 [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ.. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memori a illustrativa. All’esito della camera di consiglio del giorno 1 2 - 7 - 2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la società ricorrente lamenta la violazione dei canoni ermeneutici relativi all’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1371, 1372, 1375 c.c., nonché degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. Sostiene che la sentenzaabbia eluso in blocco i canoni ermeneutici sulla base della rilevanza primaria del canone di buona fede, utilizzato a senso unico, mentre l’art. 1375 cod. civ. imponeva obbligo di solidarietàalle parti. Evidenzia che la sentenza avrebbe dovuto considerare l’intenzione dei contraenti, che era quella di essere assistiti in modo professionale in occasione di passaggio fondamentale nella storia della ditta; avrebbe dovuto eseguire interpretazione complessiva delle clausole e interpretazione secondo buona fede, che era agli antipodi di quella svolta dalla sentenza, perché altrimenti il compenso sarebbe conseguito automaticamente a qualsiasi proposta di finanziamento; avrebbe altresì dovuto eseguireinterpretazione contro l’autore della clausola, che era pacificamente il consulente. 2.Con il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla delibera della banca che aveva concesso il finanziamento, il cui contenuto non è stato esaminato nonostante fosse decisivo. Rileva che la delibera era stata oggetto di discussione tra le parti e aveva condizioni giugulatorie, prevedendo quali garanzie ipoteca su immobile di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. e fideiussione solidale per importopari al 130% dell’affidamento da parte dei soci. 3.Con il terzo motivo pure proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. la ricorrente lamenta l’omesso esame di ulteriore fatto decisivo, riferito al dato che [OSCURATO:SOCIETA]. attendeva dal proprio consulente finanziario un ventaglio di soluzioni per scegliere quella preferibile, come emergeva dal testo del contratto. 4.Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento dellealtre censure . Si premette che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nel caso di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenute, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali richiamatio li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche e insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata ( Cass. Sez. 1 9 - 4 - 2021 n.9461 Rv. 661265-01, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 Rv. 646063- 01). Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, il motivo di ricorso è rispettoso di tali criteri, in quanto la società ricorrente non si limita a sostenere la propria interpretazione del contratto per contrapporla aquella eseguita dalla Corte d’appello, ma individua le violazion i dei canoni di interpretazione del contratto che hanno viziato la decisioneimpugnata. Secondo quanto evidenzia la ricorrente , la sentenza ha rilevato l’ambiguità dell’espressione di conferimento dell’incarico al professionista “per la trattativa con gli Istituti di Credito”, che la sentenza ha ritenuto spiegata dall’ulteriore precisazione “in caso di esito favorevole, la Ditta corrisponderà lo 0,3 + iva sull’importo finanziato”, con l’aggiunta che la fattura sarebbe stata emessa entro dieci giorni “dalla concessione del finanziamento”. A fronte di queste previsioni contrattuali, la sentenza ha dichiarato essere chiaro che l’accordo riguardava l’assistenza per la trattativa con le banche al fine di ottenere un finanziamento, all’ottenimento del quale lo studio di consulenza avrebbe avuto diritto al pagamento delle prestazioni eseguite. Poi però ha escluso che “esito favorevole” del finanziamento equivalesse a erogazione materiale del finanziamento, sia perché nella scienza finanziaria e nella prassi il finanziamento deve ritenersi erogato allorchéè stato deliberato, sia perché si sarebbe rimessa alla decisione del finanziando la possibilità di accettare il prestito e di non rispettare l’impegno assunto con il consulente. L’interpretazione, che la sentenza ha affermato essere espressione del principio di buona fede contrattuale, non resiste alle censure mosse dal ricorrente, con specifico riguardo alle lamentateviolazioni de i canon i di cui all’art. 136 2 e all’art. 1363 cod. civ. relativ i alla ricerca dell’int enzione comune dei contraenti e all’interpretazione complessiva delle clausole, de l canone di cui all’art. 1366 cod. civ. dell’interpretazione secondo buona fede e del canone di cui all’art. 1369 cod. civ. con riguardo alle espressioni con più sensi. Nell’interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 all’art. 1371 cod. civ. (Cass.Sez. 2 11-11-2021 n. 33451 Rv. 662753-01;Cass.Sez.2 26-10 - 2018 n. 27256 ). Quindi, nel momento in cuila Corte d’appello ha espressamente ritenuto le espressioni utilizzate nel contratto ambigue e perciò ha giudicato insufficient e il senso letterale delle parole per individuare la comune intenzione dei contraenti, avrebbe dovuto ricercare tale comune intenzione eseguendo l’interpretazione complessiva delle clausole e, in caso di insufficienza anche di questo criterio a superare le ambiguità letterali, avrebbe dovuto interpretare le espressioni che continuavano ad avere più sensi ex art. 1369 cod. civ. nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. Non risulta che questa indagine sia stata svolta, perché la sentenza in sostanza ha soltanto valorizzato il fatto che finanziamento fosse stato reperito per opera di [OSCURATO:PERSONA] e non fosse stato accettato da [OSCURATO:SOCIETA]. . P erò, la comune intenzione dei contraenti poteva anche essere nel senso di prevedere compenso esclusivamente nel caso in cui il finanziamentofosse stato effettivamente erogato, senza che in questo modo l’accettazione del finanziamento fosse rimessa a fatto meramente volontario della parte non dipendente da seri o apprezzabili motivi. A fronte di questo dato, n el valutare la comune intenzione delle parti la Corte si sarebbe dovuta interrogare anche sul significato da attribuire al fatto che l’incarico era stato conferito “per la trattativa con gli Istituti di Credito”, e perciò con la previsione di svolgere trattativa con più istituti, e sul significato da attribuire al fatto che il compenso era stato calibrato dalle parti a una percentuale dell’importo “finanziato”; la Corte non pote va limitar si a ritenere l’ambiguità delle espressioni senza interpretarlele une per mezzo delle altre ex art. 1363 cod. civ. e nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contrattoex art. 1369 cod. civ.Ciò anche a fronte del fatto pacifico, in quanto allegato dalla ricorrente nel ricorso e non contestato dalla controricorrente, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già pagato il costo di Euro 2.000,00 del business plan allestito dalla [OSCURATO:PERSONA] previsto dal contrattomedesimo. Invecela sentenza si è limitata arichiamare il canone della buona fedema, come pure evidenzia la ricorrente, n on ne ha eseguito un ’applicazione corretta , perché in sostanza ha dimostrato di considerarel’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a riceve re compenso per l’attività comunque svolta, senza metterlo concretamente a confronto - al fine dell’interpretazione del contenuto del contratto- con l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare il compensonon tanto e non solo a fronte di una offerta di finanziamento, ma nel caso in cui il finanziamento fosse stato effettivamente erogato.Infatti, il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice civile richiama « nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore», opera come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotti dalla Costituzione, dovendo essere inteso come specificazione dei doveri di solidarietà sociale imposti dall’art 2 Cost. (Cass. Sez. 1 5-11-1999 n. 12310 Rv. 530897- 01; Cass. Sez. 2 28 - 3 - 2017 n. 7927). A tale stregua , l ’art.1366 cod. civ. non consente neppure di dare ingresso a interpretazioni deponenti per unsignificato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo (Cass.7927/2017). 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, perché riesamini la controversia facendo applicazione dei principi su esposti, provvedendo ex art. 385 co.3 cod. proc. civ. anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la ca
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