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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 432/1987

ECLI:IT:COST:1987:432
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso di un giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altro e [OSCURATO:PERSONA] ed altri avente per oggetto l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al momento dell'elezione incarichi professionali per conto di detto comune, il Tribunale civile di Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R.

Sic. 20 agosto 1960 n. 3 che prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune.

Sostiene il giudice a quo che la legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 qualifica tali situazioni in termini di incompatibilità onde si verificherebbe una disparità di trattamento tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente sul resto del territorio nazionale.

Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato.

È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R.

Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, in riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione.

La questione come prospettata dal giudice a quo è fondata.

Difatti l'asserita disparità di trattamento in ordine ai requisiti per accedere alle cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a quanto disposto dalla legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 è stata già censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi di ineleggibilità previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e

9. In tale sentenza è stato rilevato che le situazioni che erano previste come cause di ineleggibilità nei nn. 6, 8 e 9 dell'art. 5 d.P.

R. Sic. cit. sono previste nella legislazione nazionale come causa di incompatibilità, mentre la disparità di trattamento non trova plausibile giustificazione in rapporto alla potestà legislativa primaria della regione, né ricorrono in tali fattispecie le ipotesi di peculiarità relative alla Sicilia.

Le motivazioni addotte a proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del d.P.

R. Sicilia, valgono anche a riguardo della questione ora sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al n. 7 del medesimo articolo deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale, in quanto considera la situazione ivi indicata come causa di ineleggibilità anziché di incompatibilità.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del Decreto Presidente [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di un giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altro e [OSCURATO:PERSONA] ed altri avente per oggetto l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al momento dell'elezione incarichi professionali per conto di detto comune, il Tribunale civile di Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 che prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene il giudice a quo che la legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 qualifica tali situazioni in termini di incompatibilità onde si verificherebbe una disparità di trattamento tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente sul resto del territorio nazionale. Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato. È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, in riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione. La questione come prospettata dal giudice a quo è fondata. Difatti l'asserita disparità di trattamento in ordine ai requisiti per accedere alle cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a quanto disposto dalla legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 è stata già censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi di ineleggibilità previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9. In tale sentenza è stato rilevato che le situazioni che erano previste come cause di ineleggibilità nei nn. 6, 8 e 9 dell'art. 5 d.P. R. Sic. cit. sono previste nella legislazione nazionale come causa di incompatibilità, mentre la disparità di trattamento non trova plausibile giustificazione in rapporto alla potestà legislativa primaria della regione, né ricorrono in tali fattispecie le ipotesi di peculiarità relative alla Sicilia. Le motivazioni addotte a proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del d.P. R. Sicilia, valgono anche a riguardo della questione ora sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al n. 7 del medesimo articolo deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale, in quanto considera la situazione ivi indicata come causa di ineleggibilità anziché di incompatibilità. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del Decreto Presidente [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: CAIANIELLO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 432/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris