Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 432/1987
ECLI:IT:COST:1987:432
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di un giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed
altro e [OSCURATO:PERSONA] ed altri avente per oggetto l'eleggibilità
alla carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi
ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al momento
dell'elezione incarichi professionali per conto di detto comune, il
Tribunale civile di Patti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3
che prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di
coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene
il giudice a quo che la legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154
qualifica tali situazioni in termini di incompatibilità onde si
verificherebbe una disparità di trattamento tra la disciplina
vigente in Sicilia e quella vigente sul resto del territorio
nazionale.
Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura Generale dello Stato.
È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n.
3 che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale
di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, in
riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione.
La questione come prospettata dal giudice a quo è fondata.
Difatti l'asserita disparità di trattamento in ordine ai requisiti
per accedere alle cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a
quanto disposto dalla legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 è
stata già censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi
di ineleggibilità previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9.
In tale sentenza è stato rilevato che le situazioni che erano
previste come cause di ineleggibilità nei nn. 6, 8 e 9 dell'art. 5
d.P. R. Sic. cit. sono previste nella legislazione nazionale come
causa di incompatibilità, mentre la disparità di trattamento non
trova plausibile giustificazione in rapporto alla potestà
legislativa primaria della regione, né ricorrono in tali fattispecie
le ipotesi di peculiarità relative alla Sicilia.
Le motivazioni addotte a proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del
d.P. R. Sicilia, valgono anche a riguardo della questione ora
sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al
n. 7 del medesimo articolo deve dichiararsi l'illegittimità
costituzionale, in quanto considera la situazione ivi indicata come
causa di ineleggibilità anziché di incompatibilità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del
Decreto Presidente [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1960 n. 3
(Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui
prevede come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere
comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che
hanno parte in servizi nell'interesse del Comune.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI