CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 21/09/2021 del Tribunale di Messina, cori la quale l'attuale ricorrente era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 533, comma 1, cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.2 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali la ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis