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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02650/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4299-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4417/17/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l'intimato, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per rendita catastale di un'unità immobiliare sita in Roma, alla via Salaria, microzona 19 - Parioli, ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sfavorevole sentenza della CTP di Roma, depositata il 28/04/2016, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate sull'erroneo presupposto che lo stesso fosse stato notificato per posta a mezzo di operatore privato, avendo invece l'Ufficio utilizzato il servizio postale universale provvedendo alla notifica dell'atto a mezzo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come doveva desumersi dalla distinta di spedizione della raccomandata postale.

2. Il motivo è inammissibile.

Invero, «In tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività» (Cass. n. 20113 del 2020; conf.

Cass. n. 23173 del 2016).

3. Nella specie la ricorrente lamenta l'errore della CTR che, nonostante il ricorso d'appello fosse stato notificato a mezzo del servizio postale universale, come evincibile dalla distinta di spedizione della raccomandata postale prodotta in giudizio, ha ritenuto che invece l'Ufficio avesse utilizzato un operatore postale privato.

Tale vizio si risolve, all'evidenza, in un errore di tipo revocatorio, involgendo un errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sulla modalità di notifica dell'atto di appello.

Trattasi invero di un errore percettivo circa la esistenza di un fatto (notifica effettuata a mezzo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

4. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Nulla è dovuto per le spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma il 21/10/2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]5, Fna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4299-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4417/17/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l'intimato, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per rendita catastale di un'unità immobiliare sita in Roma, alla via Salaria, microzona 19 - Parioli, ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sfavorevole sentenza della CTP di Roma, depositata il 28/04/2016, in quanto spedito tramite servizio di posta privata. 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate sull'erroneo presupposto che lo stesso fosse stato notificato per posta a mezzo di operatore privato, avendo invece l'Ufficio utilizzato il servizio postale universale provvedendo alla notifica dell'atto a mezzo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come doveva desumersi dalla distinta di spedizione della raccomandata postale. 2. Il motivo è inammissibile. Invero, «In tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per cassazione, ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività» (Cass. n. 20113 del 2020; conf. Cass. n. 23173 del 2016). 3. Nella specie la ricorrente lamenta l'errore della CTR che, nonostante il ricorso d'appello fosse stato notificato a mezzo del servizio postale universale, come evincibile dalla distinta di spedizione della raccomandata postale prodotta in giudizio, ha ritenuto che invece l'Ufficio avesse utilizzato un operatore postale privato. Tale vizio si risolve, all'evidenza, in un errore di tipo revocatorio, involgendo un errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sulla modalità di notifica dell'atto di appello. Trattasi invero di un errore percettivo circa la esistenza di un fatto (notifica effettuata a mezzo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. 4. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Nulla è dovuto per le spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva. 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma il 21/10/2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]5, Fna
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