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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21536/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla paternità delle condotte contestate (artt. 4 legge n. 110 del 1975 e 699, cpv., rispettivamente ai capi A e B) - è privo di concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza); ciò, avuto aggiuntivo e dirimente riguardo al fatto che Bottamedi era il conducente del veicolo nel cui bagagliaio gli oggetti furono ritrovati, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione anarchica, come tale tenuto ad esercitare i dovuti controlli su quanto trasportato; Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge in ordine alla riconduzione degli oggetti nel novero delle armi improprie, oggetto delle fattispecie incriminatrici sopra menzionate, è manifestamente infondato, alla luce dell'avvenuta loro fattuale identificazione nei termini dalla sentenza risultanti (coltello, mazze, bastoni e spray urticante), insindacabili in questa sede; onde la perfetta legittimità dell'inquadramento giuridico in sentenza operato; Ritenuto che i motivi ulteriori, sulla dosimetria della pena e sull'applicazione della misura di sicurezza, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nces o Centofanti M.chpc10 attL• DE?0SiVATO it4 C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla paternità delle condotte contestate (artt. 4 legge n. 110 del 1975 e 699, cpv., rispettivamente ai capi A e B) - è privo di concludenza censoria, perché meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza); ciò, avuto aggiuntivo e dirimente riguardo al fatto che Bottamedi era il conducente del veicolo nel cui bagagliaio gli oggetti furono ritrovati, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione anarchica, come tale tenuto ad esercitare i dovuti controlli su quanto trasportato; Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge in ordine alla riconduzione degli oggetti nel novero delle armi improprie, oggetto delle fattispecie incriminatrici sopra menzionate, è manifestamente infondato, alla luce dell'avvenuta loro fattuale identificazione nei termini dalla sentenza risultanti (coltello, mazze, bastoni e spray urticante), insindacabili in questa sede; onde la perfetta legittimità dell'inquadramento giuridico in sentenza operato; Ritenuto che i motivi ulteriori, sulla dosimetria della pena e sull'applicazione della misura di sicurezza, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nces o Centofanti M.chpc10 attL• DE?0SiVATO it4 C
Sentenza Cassazione n. 21536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris