CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rapp resentat a e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pec e [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, quale mandataria per la gestione dei crediti, doBank s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentate e difese da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimoin Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], 77 -controricorrente- Avverso la sentenza n. 1851/2017 della Corte di Appello di Torino del 8.8.2017non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: revoca affidamenti bancari L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" congiuntamente, hanno convenuto in giudizio la b anca [OSCURATO:SOCIETA]. per rispondere dei danni che sarebbero stati a loro cagionati a seguito della sua condotta illegittima ed arbitraria. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, lamentavano che la banca avesse revocato illegittimamente, con effetto immediato, senza preavviso e senza motivazione alcuna, gli affidamenti concessi alle [OSCURATO:PERSONA] nonostante non vi fosse stato alcun inadempimento/ritardo da parte delle ricorrentinel far fronte ai propri obblighi contrattuali; nonostante avessero tentato di pagare le rate del mutuo fondiario e dei finanziamenti anche dopo lacomunicazione della banca di revoca unilaterale di ogni affidamento e nonostante, a loro detta,fosse stato loro impedito di operare sui rispettivi conti di appoggio. [OSCURATO:PERSONA] da ultimo deducevano che la banca avesse proceduto senza alcun preavviso alla segnalazione alla Centrale dei Rischi per l'intero ammontare degli importi dei quali la bancaaveva chiesto il rientro. La banca asseriva di aver agito nel rispetto formale delle normative vigenti, avendo proceduto alla revoca degli affidamenti concessi esclusivamente in ragione della notifica di un decreto di citazione a giudizio dei legali rappresentanti delle ricorrenti per presunti fatti di reato commessi ai danni di alcuni istituti di credito, tra cui la convenuta, e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al pagamento delle somme di cui risultavano debitrici al momento del recesso unilaterale della banca. Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 18/2016 del 7 .3. 2016 accoglieva integralmente le domande delle [OSCURATO:PERSONA], e riteneva, pertanto , ingiustificato il recesso ed illegittima la segnalazione delle Ricorrenti presso la Centrale dei Rischi e condannava la banca a risarcire danni, quantificati in via equitativa, in € 35.000 per ciascuna delle e sponenti, oltre alla rifusione delle spese di causa.[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Torino. La Corte di Appello di Torino c on la sentenza impugnata accoglieva l’appello e riformava integralmente la sentenza di I grado e, accogliendo la riconvenzionale promossa , condannava l ’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 1.227.554,44 e l’Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 1.274.378,39, oltre accessori. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e l’Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso con unmotivo articolato in più profili. In data 31.5.2019 la sola Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] presentavarinunzia al ricorso in Cassazione, per intervenuto accordo transattivo con la [OSCURATO:SOCIETA]., in data 10.6.2019 accettava larinunzia. Con decreto presidenziale in data 3.7.2019 veniva pertanto dichiaratal’estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra l’Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa doBank s.p.a. con prosecuzione nel resto del processo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso sideduce: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art.2697 c.c., dell’art. 2043 c.c. dell’art. 1375 c.c., dell’art. 1366 c.c., dell’art. 1186 c.c., dell’art. 1461, dell’art. c.c., in relazione all’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c. L a Corte avrebbe : a) attribuito l’onere della prova, riguardante la giustificazione o meno del recesso immediato, ai sensi dell’art. 1845 cc, non solo alla banca, bensì anche ai clienti; b) ritenuto legittimo e non contrastante con i principi di correttezza e buona fede il recesso immediato della banca da tutti i rapporti privo di espressa motivazione, sol perché quest’ultima avrebbe potuto essere richiesta alla banca o sarebbe stata desumibile dalla pendenza del procedimento penale a carico dei clienti, per fatti risalenti ad anni addietro, e nonostante detto procedimento si fosse poi chiuso con la piena assoluzione degli imputati; c)in violazione degli artt. 1186 e 1461 cc, consentito il recesso della banca da tutti i rapporti per una ragione – la pendenza del procedimento penale di cui sopra – da cui non sarebbe neppure astrattamente desumibile la sussistenza di un “evidente pericolo” per il “conseguimento della controprestazione”, ai sensi dell’art. 1461, cit., né tantomeno l’insolvenza dei ricorrenti –mai dedotta in giudizio –o la diminuzione delle garanzie, ai sensi dell’art. 1186, cit.; d)accolto la domanda riconvenzionale della banca di condanna al pagamento dei debiti, illegittimamente considerati scaduti, senza alcuna prova della sussistenza e dell’entità degli stessi. 2.Ritenuta la particolare rilevanza, tra le altre, della questione di diritto– su cui non risultano precedenti di questa Corte – se sia legittimo il recesso per giusta causa intimato dalla banca senza indicazione della ragione giustificativa, e dunque la opportunità che il ricorso sia trattato nella pubblica udienza; P.Q.M. Visto l’art. 375, ultimo comma, c.p.c.; rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezion