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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31893/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septife le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 luglio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Rimini che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 21 gennaio 2017 in Guastalla, giudicato all'esito di giudizio abbreviato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell'il maggio 2019, definitiva 1'11 febbraio 2020, che aveva irrogato la pena di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di rapina aggravata e porto illegale di armi, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 15 aprile 2019, definitiva il 3 maggio 2019; 2) a quattro reati di rapina aggravata e a due reati di porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 628 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi tra il 28 gennaio e 1'8 febbraio 2017 in Rimini, giudicati all'esito di giudizio abbreviato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell'8 ottobre 2019, definitiva l'11 dicembre 2020, che aveva irrogato la pena di anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Il giudice dell'esecuzione, ritenendo sussistente il medesimo disegno criminoso tra, reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni dieci, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.190,00 di multa, così quantificata: pena base di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i reati sub 1, aumentata di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 460,00 di multa per i reati sub 2 (anni uno di reclusione ed euro 150,00 di multa per ogni rapina e giorni quindici di reclusione ed euro 45,00 di multa per ogni reato di porto illegale di armi, diminuita di un terzo per la scelta del rito).

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, nel calcolare la pena finale, avrebbe erroneamente applicato la diminuzione della scelta del rito per i reati sub 2 per poi sommarla con la pena base, mentre avrebbe dovuto dapprima sommare la pena base con la pena in aumento con i reati sub 2 per poi successivamente applicare la riduzione di un terzo sull'intera pena ottenuta.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe calcolato la pena base e quella in aumento per la continuazione senza discostarsi dalla quantificazione stabilita dal giudice della cognizione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In ordine alla quantificazione della pena base e della pena dei reati satellite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838).

Nella medesima sentenza, però, la stessa Corte di cassazione ha chiarito che il provvedimento impugnato è viziato solo quando non risulta che l'aumento per la continuazione sia stato determinato con la diminuente del rito scelto per ogni singolo reato, circostanza che non si verifica quando - come nel caso in esame - il giudice dell'esecuzione, partendo dalla pena base già diminuita per il rito, abbia disposto l'aumento per la continuazione determinandolo già con la diminuente del rito scelto.

In questo caso, tale modus procedendi determina, sul piano aritmetico, gli stessi risultati che si avrebbero nel caso in cui la diminuente per il rito scelto venga calcolata solo sulla pena finale ottenuta sommando la pena base con gli aumenti per i reati satellite nella loro entità precedente all'applicazione della medesima diminuente (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto).

Nel caso di specie, la pena base non è stata nemmeno contestata e risultava già ridotta per il rito come è stato esplicitato nel provvedimento impugnato, sicché la riduzione per il rito sul solo aumento per la continuazione effettuato appare corretto, per come risulta dal richiamo al quantum di pena in continuazione individuato dal giudice della cognizione.il

1.2. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento in sede di legittimità, perché generico, non essendo stato esplicitato il vizio in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione; infatti, questi ha confermato gli aumenti di pena applicando quella individuata dal giudice della cognizione, dopo aver evidenziato che non vi fossero motivi per discostarsi da tale determinazione e dopo aver richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il limite minimo di aumento di pena di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen. e la gravità dei fatti, così come accertata nelle sentenze di condanna.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septife le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 luglio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Rimini che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 21 gennaio 2017 in Guastalla, giudicato all'esito di giudizio abbreviato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell'il maggio 2019, definitiva 1'11 febbraio 2020, che aveva irrogato la pena di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di rapina aggravata e porto illegale di armi, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 15 aprile 2019, definitiva il 3 maggio 2019; 2) a quattro reati di rapina aggravata e a due reati di porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 628 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi tra il 28 gennaio e 1'8 febbraio 2017 in Rimini, giudicati all'esito di giudizio abbreviato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell'8 ottobre 2019, definitiva l'11 dicembre 2020, che aveva irrogato la pena di anni quattro, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo sussistente il medesimo disegno criminoso tra, reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni dieci, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.190,00 di multa, così quantificata: pena base di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i reati sub 1, aumentata di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 460,00 di multa per i reati sub 2 (anni uno di reclusione ed euro 150,00 di multa per ogni rapina e giorni quindici di reclusione ed euro 45,00 di multa per ogni reato di porto illegale di armi, diminuita di un terzo per la scelta del rito). 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, nel calcolare la pena finale, avrebbe erroneamente applicato la diminuzione della scelta del rito per i reati sub 2 per poi sommarla con la pena base, mentre avrebbe dovuto dapprima sommare la pena base con la pena in aumento con i reati sub 2 per poi successivamente applicare la riduzione di un terzo sull'intera pena ottenuta. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe calcolato la pena base e quella in aumento per la continuazione senza discostarsi dalla quantificazione stabilita dal giudice della cognizione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla quantificazione della pena base e della pena dei reati satellite, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838). Nella medesima sentenza, però, la stessa Corte di cassazione ha chiarito che il provvedimento impugnato è viziato solo quando non risulta che l'aumento per la continuazione sia stato determinato con la diminuente del rito scelto per ogni singolo reato, circostanza che non si verifica quando - come nel caso in esame - il giudice dell'esecuzione, partendo dalla pena base già diminuita per il rito, abbia disposto l'aumento per la continuazione determinandolo già con la diminuente del rito scelto. In questo caso, tale modus procedendi determina, sul piano aritmetico, gli stessi risultati che si avrebbero nel caso in cui la diminuente per il rito scelto venga calcolata solo sulla pena finale ottenuta sommando la pena base con gli aumenti per i reati satellite nella loro entità precedente all'applicazione della medesima diminuente (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto). Nel caso di specie, la pena base non è stata nemmeno contestata e risultava già ridotta per il rito come è stato esplicitato nel provvedimento impugnato, sicché la riduzione per il rito sul solo aumento per la continuazione effettuato appare corretto, per come risulta dal richiamo al quantum di pena in continuazione individuato dal giudice della cognizione.il 1.2. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento in sede di legittimità, perché generico, non essendo stato esplicitato il vizio in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione; infatti, questi ha confermato gli aumenti di pena applicando quella individuata dal giudice della cognizione, dopo aver evidenziato che non vi fossero motivi per discostarsi da tale determinazione e dopo aver richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il limite minimo di aumento di pena di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen. e la gravità dei fatti, così come accertata nelle sentenze di condanna. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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