Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06258/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che chiede l'accoglimento del ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio. lette le conclusioni della difesa del ricorrente la quale si associa alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.LAMI Amarildo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pisa, aveva escluso la responsabilità dell'imputato in relazione ad una delle ipotesi di furti consumati e tentati in luogo di provata dimora in concorso (capo B) che gli venivano ascritti e rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, ritenuta la continuazione tra gli altri reati.

2. La difesa del LAMI ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale as- sume violazione di legge nella rideternninazione della pena, che si traduce nella inosservanza del divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado all'esito di accoglimento della impugnazione dell'imputato, relativamente all'affer- mazione di responsabilità dell'imputato e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Quanto alla pena pecuniaria assume che il giudice di primo grado era perve- nuto, all'esito del calcolo aritmetico ad una pena finale di euro 1.800,00, mentre il giudice di appello aveva rideterminato la pena pecuniaria in eccesso, avendo applicato una pena finale di euro duemila di multa.

Ciò aveva comportato la vio- lazione dell'art.597 commi tre e quattro cod.proc.pen., in ragione del deteriore trattamento sanzionatorio riservato all'imputato dal giudice di appello a fronte della impugnazione di quest'ultimo, a maggior ragione laddove il giudice di appello aveva ritenuto di escludere la responsabilità del LAMI per uno dei reati posti in continuazione dal primo giudice.

Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va disatteso.

La Corte ritiene di condividere il consolidato insegnamento del S.C. il quale assume che, per aversi reformatio in pejus della sentenza impugnata, in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, debba farsi riferimento all'entità com- plessiva della pena irrogata e pertanto, in relazione a ipotesi di reato punito con la pena congiunta pecuniaria e detentiva, è necessario fare riferimento ad en- trambe le componenti al fine di stabilire se vi sia stato un risultato finale deteriore.

Non viola pertanto il divieto di reformatio in pejus la sentenza di appello che, come nella specie, riduca, anche sensibilmente la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima, ai sensi dell'art.135 cod.pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado (sez.4, n.43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv.274264-01; n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv.281403).

Nella specie il giudice di appello ha provveduto ad una complessiva ridetermi- nazione del trattamento sanzionatorio in accoglimento di uno dei motivi di appello proposti dal [AMI e ha proceduto pertanto ad una consistente riduzione della pena detentiva che risulta diminuita di sei mesi, a fronte del modesto aumento della pena pecuniaria (duecento euro), e pertanto la pena congiunta, nel suo complesso, non presta il fianco ad alcun rilievo di inosservanza delle regole di cui all'art.597 cod.proc.pen. 3.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condan- nato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che chiede l'accoglimento del ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio. lette le conclusioni della difesa del ricorrente la quale si associa alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.LAMI Amarildo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pisa, aveva escluso la responsabilità dell'imputato in relazione ad una delle ipotesi di furti consumati e tentati in luogo di provata dimora in concorso (capo B) che gli venivano ascritti e rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa, ritenuta la continuazione tra gli altri reati. 2. La difesa del LAMI ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale as- sume violazione di legge nella rideternninazione della pena, che si traduce nella inosservanza del divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado all'esito di accoglimento della impugnazione dell'imputato, relativamente all'affer- mazione di responsabilità dell'imputato e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Quanto alla pena pecuniaria assume che il giudice di primo grado era perve- nuto, all'esito del calcolo aritmetico ad una pena finale di euro 1.800,00, mentre il giudice di appello aveva rideterminato la pena pecuniaria in eccesso, avendo applicato una pena finale di euro duemila di multa. Ciò aveva comportato la vio- lazione dell'art.597 commi tre e quattro cod.proc.pen., in ragione del deteriore trattamento sanzionatorio riservato all'imputato dal giudice di appello a fronte della impugnazione di quest'ultimo, a maggior ragione laddove il giudice di appello aveva ritenuto di escludere la responsabilità del LAMI per uno dei reati posti in continuazione dal primo giudice. Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va disatteso. La Corte ritiene di condividere il consolidato insegnamento del S.C. il quale assume che, per aversi reformatio in pejus della sentenza impugnata, in presenza di impugnazione proposta dal solo imputato, debba farsi riferimento all'entità com- plessiva della pena irrogata e pertanto, in relazione a ipotesi di reato punito con la pena congiunta pecuniaria e detentiva, è necessario fare riferimento ad en- trambe le componenti al fine di stabilire se vi sia stato un risultato finale deteriore. Non viola pertanto il divieto di reformatio in pejus la sentenza di appello che, come nella specie, riduca, anche sensibilmente la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima, ai sensi dell'art.135 cod.pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado (sez.4, n.43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv.274264-01; n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv.281403). Nella specie il giudice di appello ha provveduto ad una complessiva ridetermi- nazione del trattamento sanzionatorio in accoglimento di uno dei motivi di appello proposti dal [AMI e ha proceduto pertanto ad una consistente riduzione della pena detentiva che risulta diminuita di sei mesi, a fronte del modesto aumento della pena pecuniaria (duecento euro), e pertanto la pena congiunta, nel suo complesso, non presta il fianco ad alcun rilievo di inosservanza delle regole di cui all'art.597 cod.proc.pen. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condan- nato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembr
Sentenza Cassazione n. 06258/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris