Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 169/1972
ECLI:IT:COST:1972:169
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza del 12 maggio 1971 il pretore di Milano,
accogliendo un'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha
proposto una questione di legittimità costituzionale concernente
l'ultimo comma dell'art. 389 del codice di procedura penale.
Ad avviso del pretore, la disposizione impugnata è fonte di una
illegittima disparità di trattamento giacché, mentre nell'ipotesi di
giudizio direttissimo di competenza del tribunale o della Corte di
assise l'imputato, avvalendosi della facoltà concessa dalle modifiche
apportate all'art. 389 c.p.p. dalla legge 7 novembre 1969, n. 780,
"può chiedere che il procedimento a suo carico venga istruito con il
rito formale", nel caso di giudizio direttissimo di competenza
pretorile l'imputato non può influire neppure indirettamente sulla
scelta fra rito direttissimo ed istruzione sommaria. Tale disparità,
non giustificata dalla diversa struttura del giudizio pretorile, si
risolverebbe, secondo l'ordinanza, in una violazione dell'articolo 3
della Costituzione.
2. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri (atto 31 luglio 1971), ha chiesto
che la questione sia dichiarata non fondata perché priva del suo
presupposto: a suo avviso, infatti, l'art. 389 c.p.p. non riguarda
affatto il giudizio direttissimo, che è disciplinato dagli artt. 502
ss. dello stesso codice.
In tale tesi la difesa dello Stato ha insistito nella pubblica
udienza.
:
1. - L'ordinanza di rimessione propone, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale avente
ad oggetto l'ultimo comma dell'art. 389 del codice di procedura penale
nella parte in cui esso non attribuisce all'imputato, quando si tratti
di giudizio direttissimo pretorile, la facoltà di chiedere che si
proceda ad istruzione sommaria. L'illegittima disparità di trattamento
nascerebbe, secondo il giudice a quo, dalla circostanza che, invece,
quando il giudizio direttissimo sia di competenza del tribunale o della
Corte di assise, l'imputato potrebbe avvalersi della facoltà, prevista
dalle modifiche apportate all'art. 389 dalla legge 7 novembre 1969, n.
780, di chiedere che si proceda con istruzione formale.
2. - La questione non è fondata. Essa è stata proposta dal
giudice a quo sul presupposto che l'art. 389 c.p.p. e, in particolare,
le innovazioni introdotte dalla legge n. 780 del 1969, trovino
applicazione nel giudizio direttissimo per reati di competenza del
tribunale o della Corte di assise: ma tale presupposto è sicuramente
e manifestamente errato. Ed infatti la disciplina risultante dal nuovo
testo dell'art. 389 riguarda esclusivamente l'istruzione sommaria ed i
rimedi apprestati quando l'imputato ritenga che, non ricorrendone le
ipotesi, si debba procedere col rito formale, sicché tutta la
problematica relativa al giudizio direttissimo, specificamente ed
autonomamente disciplinato dagli artt. 502 e segg., è certamente
estranea alla disposizione impugnata. L'errore nel quale il pretore di
Milano è incorso è quello di ritenere che anche il rito direttissimo
preveda una fase di istruzione sommaria: ma su ciò non si può
consentire, giacché, anche se il sommario interrogatorio dell'imputato
previsto dall'art. 502 dovesse qualificarsi come atto istruttorio, non
si tratterebbe, certo, di quella istruzione sommaria che è
disciplinata dal titolo terzo del libro secondo del codice. Da qui
discende l'ovvia conseguenza che nei reati di competenza del tribunale
o della Corte di assise, per i quali si proceda col rito direttissimo,
l'imputato non può esercitare la facoltà concessa dal quarto comma
dell'art. 389 né proporre il ricorso previsto dal sesto comma dello
stesso articolo: solo il giudice del dibattimento - art. 504 c.p.p. -
(si tratti del pretore, del tribunale o della Corte di assise) è
competente a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del
rito direttissimo e, quindi, solo nel dibattimento l'imputato può,
anche su questo punto, far valere le sue ragioni.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 389, ultimo comma, del codice di procedura penale, proposta
dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
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- [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere